Articolo 85 quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 85 quaterArticolo 100
Versione
14 giugno 1997
Art. 85-quinquies. ((I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.))
Entrata in vigore il 14 giugno 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente