Versione
19 aprile 1942
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18 dicembre 2025
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Art. 562.
(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).
Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa ((o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563)) , e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. ((346)) ------------ AGGIORNAMENTO (346)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).
Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa ((o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563)) , e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. ((346)) ------------ AGGIORNAMENTO (346)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Commentari • 36
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 maggio 2024 · 252.28423
L'articolo 562 del Codice Civile, rubricato "Insolvenza del donatario soggetto a riduzione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 562 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 562 del Codice Civile. "Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, […]
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Giurisprudenza • 72
- 1. Trib. Grosseto, sentenza 02/02/2021, n. 86Provvedimento: […] 6. Quanto alla tutela che può essere accordata al legittimario e per esso al creditore surrogante per effetto della parziale inefficacia del legato, opera nella specie il meccanismo di cui all'art. 562 c.c., applicabile pacificamente anche alla disposizione mortis causa nell'ipotesi in cui il bene sia stata alienato dal legatario.Leggi di più...
- art. 564 c.c.·
- art. 562 c.c.·
- art. 2900 c.c.·
- rivalutazione debito di valore·
- pretermissione legittimario·
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