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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 15956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 13.03.2024; la parte convenuta non si costituiva in giudizio
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.12.2023 nell'interesse del ricorrente SI
, cittadino del Marocco, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 7.11.2023, notificatogli il giorno 8.11.23, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 17.02.2023, il ricorrente chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 1.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia in data 25.3.2020, di vivere in autonomia, di avere completato il primo ciclo di istruzione, di avere in Italia una cugina, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 2.1.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte attrice, che insisteva nel ricorso, riportandosi alla documentazione già prodotta.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il Procuratore del ricorrente dichiarava che: “il ricorrente vive in Italia ormai da quattro anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato e lavora tuttora sempre presso lo stesso datore di lavoro IR SR (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato dal 17.6.2023, poi prorogato con scadenza per il 16 giugno 2025 (come si evince dalle ultime buste paga in atti), con buoni guadagni pari a circa euro 1.500,00 netti di media in busta;
parla la lingua italiana e ha conseguito nel 2023 il diploma del primo ciclo di istruzione;
è incensurato, come risulta dai certificati penali aggiornati in atti;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in
Patria; parte della sua famiglia d'origine risiede già in Italia da tempo” e verificava con la Giudice che “la CT riportava una condanna a sei mesi per fatti del 4.2.2022 per ricettazione, condanna intervenuta a seguito di patteggiamento, che non compare nel casellario poiché probabilmente veniva concessa la non menzione”, riservandosi “di verificare se il ricorrente sia stato effettivamente condannato per tale reato”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
La Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava nuova udienza collegiale per il giorno 6.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per il deposito di note conclusionali, riservando ogni verifica sulla condanna sopra indicata a seguito del deposito del provvedimento di condanna, udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 7.11.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2., parte seconda, Tes_1
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 17.2.2023 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1995, si trovi in Italia dal marzo 2020, dunque da quasi cinque anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il ricorrente conosce la lingua italiana, avendo concluso positivamente il primo ciclo di istruzione offerto dal CPIA 2 Metropolitano di Bologna
“Eduard C. Lindeman” (cfr. copia diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione datata
15.11.2023); vive in autonomia come ospite di un connazionale (come dimostra la dichiarazione di ospitalità datata 13.1.2023, che trova conferma nel verbale d'udienza del 23.10.2024); ha sempre regolarmente lavorato come facchino presso la ditta “IR SR” (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato il 17.6.2023
(cfr. copia ricevuta comunicazione ordinaria datata 16.6.2023), poi prorogato con scadenza prevista per il 16.6.2025 (cfr. copie ultime buste paga), percependo buoni guadagni, in particolare uno stipendio netto di circa euro 1.500,00 al mese;
ha potuto contare su redditi pari complessivamente a circa euro
1.426,00 per l'anno 2023 (cfr. copia modello CUD 2024) ed euro 11.145,00 per l'anno 2024 (cfr. copie buste paga da gennaio a luglio 2024 e settembre 2024); è incensurato e non ha pendenze giudiziarie penali in corso (cfr. copie certificati penali aggiornati al 13.3.2024).
Ciò detto, la Commissione Territoriale rilevava la mancata integrazione sociale sul territorio nazionale del ricorrente, che aveva fatto ingresso in Italia nel 2020; sottolineava che il ricorrente aveva riportato una condanna alla pena di sei mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 495 e 648 c.p., commessi in data 4.2.2022, disposta dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica ex artt. 444 e 445 c.p.p., aggiungendo che il ricorrente aveva vissuto in ospitalità presso un connazionale nel comune di
Crevalcore, aveva svolto attività lavorativa con un contratto a tempo determinato dal 17.6.2023 al
16.12.2023 come facchino ed aveva i propri legami familiari nel Paese d'origine.
Né la CT né la Questura davano atto di ulteriori precedenti penali a carico del ricorrente.
Quanto all'unico precedente penale gravante sul ricorrente, dalla sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 14.1.2022, versata in atti, emerge che il medesimo, accusato di due distinti capi d'imputazione, il primo rubricato alla lett. a) e avente ad oggetto il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 495 c.p., fatto commesso a Rimini il 13.1.2022, il secondo rubricato alla lett. b) e avente ad oggetto il delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., fatto commesso a Rimini il 13.1.2022, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il capo d'imputazione di cui alla lett. a), sospesa ex art. 163 c.p.
In particolare, come traspare dalla predetta sentenza, in data 13.1.2022, il ricorrente veniva tratto in arresto per la violazione dell'art. 495 c.p. e portato innanzi al Tribunale di Rimini per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del rito direttissimo;
in sede di tale udienza, convalidato l'arresto, il Giudice disponeva lo stralcio del diverso reato per cui si procedeva in stato di libertà, rimettendo gli atti alla Pubblica accusa, per difetto di consenso alla trattazione congiunta, e ammetteva l'istanza di definizione del giudizio ex art. 444 c.p.p..
Ebbene, vista l'ammissione al beneficio della sospensione condizionale della pena, rispetto all'unica condanna riportata dal ricorrente nel 2022 sopraindicata, unitamente alle risultanze dei certificati penali prodotti (certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti), nulli al 13.3.2024; tenuto conto altresì del percorso d'integrazione sociale in costante crescita, soprattutto a partire dal
2023, anno in cui il ricorrente ha ottenuto diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (tuttora in corso con lo stesso datore di lavoro, che gli ha prorogato il contratto sino a giungo 2025), ha raggiunto l'autonomia abitativa, il Collegio ritiene non sussistente ad oggi la necessità di rimpatriare il ricorrente per ragioni di sicurezza pubblica, che certamente appaiono subvalenti se parametrate al rispetto della vita privata e familiare del medesimo.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da quasi cinque anni;
che conosce la lingua italiana;
che svolge regolare attività lavorativa dal
2023 presso il medesimo datore di lavoro, che gli ha prorogato il contratto fino al mese di giungo 2025, lavoro dal quale percepisce sufficienti guadagni, in particolare un compenso netto in busta paga pari ad euro 1.500,00 al mese;
che non risulta attualmente e socialmente pericoloso, non avendo commesso fatti penalmente rilevanti in seguito alla condanna riportata in data 14.1.2022 alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., sospesa ex art. 163 c.p., e non avendo a suo carico procedimenti penali in corso.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei quasi cinque anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative. Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 8 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice rel.
dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 13.03.2024; la parte convenuta non si costituiva in giudizio
Con ricorso tempestivamente depositato in data 4.12.2023 nell'interesse del ricorrente SI
, cittadino del Marocco, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 7.11.2023, notificatogli il giorno 8.11.23, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data 17.02.2023, il ricorrente chiedeva gli fosse rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 1.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia in data 25.3.2020, di vivere in autonomia, di avere completato il primo ciclo di istruzione, di avere in Italia una cugina, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando con un contratto a tempo determinato.
Con decreto del 2.1.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.09.2024, fissata per la comparizione dei Procuratori delle parti, compariva il
Procuratore della parte attrice, che insisteva nel ricorso, riportandosi alla documentazione già prodotta.
Come risulta dal verbale della suddetta udienza, il Procuratore del ricorrente dichiarava che: “il ricorrente vive in Italia ormai da quattro anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato e lavora tuttora sempre presso lo stesso datore di lavoro IR SR (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato dal 17.6.2023, poi prorogato con scadenza per il 16 giugno 2025 (come si evince dalle ultime buste paga in atti), con buoni guadagni pari a circa euro 1.500,00 netti di media in busta;
parla la lingua italiana e ha conseguito nel 2023 il diploma del primo ciclo di istruzione;
è incensurato, come risulta dai certificati penali aggiornati in atti;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in
Patria; parte della sua famiglia d'origine risiede già in Italia da tempo” e verificava con la Giudice che “la CT riportava una condanna a sei mesi per fatti del 4.2.2022 per ricettazione, condanna intervenuta a seguito di patteggiamento, che non compare nel casellario poiché probabilmente veniva concessa la non menzione”, riservandosi “di verificare se il ricorrente sia stato effettivamente condannato per tale reato”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
La Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava nuova udienza collegiale per il giorno 6.11.2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per il deposito di note conclusionali, riservando ogni verifica sulla condanna sopra indicata a seguito del deposito del provvedimento di condanna, udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 7.11.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2., parte seconda, Tes_1
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 17.2.2023 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1995, si trovi in Italia dal marzo 2020, dunque da quasi cinque anni.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il ricorrente conosce la lingua italiana, avendo concluso positivamente il primo ciclo di istruzione offerto dal CPIA 2 Metropolitano di Bologna
“Eduard C. Lindeman” (cfr. copia diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione datata
15.11.2023); vive in autonomia come ospite di un connazionale (come dimostra la dichiarazione di ospitalità datata 13.1.2023, che trova conferma nel verbale d'udienza del 23.10.2024); ha sempre regolarmente lavorato come facchino presso la ditta “IR SR” (che rilasciava una dichiarazione di apprezzamento per il ricorrente in data 1.12.2023, prodotta con il ricorso introduttivo, e una ulteriore del 10.3.2024, prodotta successivamente) con un contratto a tempo determinato iniziato il 17.6.2023
(cfr. copia ricevuta comunicazione ordinaria datata 16.6.2023), poi prorogato con scadenza prevista per il 16.6.2025 (cfr. copie ultime buste paga), percependo buoni guadagni, in particolare uno stipendio netto di circa euro 1.500,00 al mese;
ha potuto contare su redditi pari complessivamente a circa euro
1.426,00 per l'anno 2023 (cfr. copia modello CUD 2024) ed euro 11.145,00 per l'anno 2024 (cfr. copie buste paga da gennaio a luglio 2024 e settembre 2024); è incensurato e non ha pendenze giudiziarie penali in corso (cfr. copie certificati penali aggiornati al 13.3.2024).
Ciò detto, la Commissione Territoriale rilevava la mancata integrazione sociale sul territorio nazionale del ricorrente, che aveva fatto ingresso in Italia nel 2020; sottolineava che il ricorrente aveva riportato una condanna alla pena di sei mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 495 e 648 c.p., commessi in data 4.2.2022, disposta dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica ex artt. 444 e 445 c.p.p., aggiungendo che il ricorrente aveva vissuto in ospitalità presso un connazionale nel comune di
Crevalcore, aveva svolto attività lavorativa con un contratto a tempo determinato dal 17.6.2023 al
16.12.2023 come facchino ed aveva i propri legami familiari nel Paese d'origine.
Né la CT né la Questura davano atto di ulteriori precedenti penali a carico del ricorrente.
Quanto all'unico precedente penale gravante sul ricorrente, dalla sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 14.1.2022, versata in atti, emerge che il medesimo, accusato di due distinti capi d'imputazione, il primo rubricato alla lett. a) e avente ad oggetto il delitto p. e p. dagli artt. 81 e 495 c.p., fatto commesso a Rimini il 13.1.2022, il secondo rubricato alla lett. b) e avente ad oggetto il delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., fatto commesso a Rimini il 13.1.2022, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il capo d'imputazione di cui alla lett. a), sospesa ex art. 163 c.p.
In particolare, come traspare dalla predetta sentenza, in data 13.1.2022, il ricorrente veniva tratto in arresto per la violazione dell'art. 495 c.p. e portato innanzi al Tribunale di Rimini per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del rito direttissimo;
in sede di tale udienza, convalidato l'arresto, il Giudice disponeva lo stralcio del diverso reato per cui si procedeva in stato di libertà, rimettendo gli atti alla Pubblica accusa, per difetto di consenso alla trattazione congiunta, e ammetteva l'istanza di definizione del giudizio ex art. 444 c.p.p..
Ebbene, vista l'ammissione al beneficio della sospensione condizionale della pena, rispetto all'unica condanna riportata dal ricorrente nel 2022 sopraindicata, unitamente alle risultanze dei certificati penali prodotti (certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti), nulli al 13.3.2024; tenuto conto altresì del percorso d'integrazione sociale in costante crescita, soprattutto a partire dal
2023, anno in cui il ricorrente ha ottenuto diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, ha iniziato a svolgere attività lavorativa (tuttora in corso con lo stesso datore di lavoro, che gli ha prorogato il contratto sino a giungo 2025), ha raggiunto l'autonomia abitativa, il Collegio ritiene non sussistente ad oggi la necessità di rimpatriare il ricorrente per ragioni di sicurezza pubblica, che certamente appaiono subvalenti se parametrate al rispetto della vita privata e familiare del medesimo.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da quasi cinque anni;
che conosce la lingua italiana;
che svolge regolare attività lavorativa dal
2023 presso il medesimo datore di lavoro, che gli ha prorogato il contratto fino al mese di giungo 2025, lavoro dal quale percepisce sufficienti guadagni, in particolare un compenso netto in busta paga pari ad euro 1.500,00 al mese;
che non risulta attualmente e socialmente pericoloso, non avendo commesso fatti penalmente rilevanti in seguito alla condanna riportata in data 14.1.2022 alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., sospesa ex art. 163 c.p., e non avendo a suo carico procedimenti penali in corso.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei quasi cinque anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative. Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 8 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso