TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4756 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA CHIARA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso, dall'avv. FINO MICHELE;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.07.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/11/2024 , premesso che: il 11/08/2011 aveva Parte_1 contratto matrimonio con in SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE Controparte_1
(TA); dalla loro unione era nata la figlia l 30.10.2014; l'unione era Persona_1 naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del
05.11.2021 del Tribunale di Taranto;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 03.07.2025 , le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro riportato nello stesso verbale di udienza del 03.07.2025, e la causa era rimessa al
Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 05.11.2021 del Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 03/11/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/08/2011 nel
Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE da , nata a Parte_1
AV AN (BR) il 23/04/1984, e , nato a Controparte_1
IE (TA) il 19/04/1982, trascritto negli atti dello stato civile del comune di SAN
MARZANO DI SAN GIUSEPPE dell'anno 2011, parte 2 , numero 43;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nello stesso verbale di causa del 03.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 03/07/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4756 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA CHIARA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso, dall'avv. FINO MICHELE;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.07.2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/11/2024 , premesso che: il 11/08/2011 aveva Parte_1 contratto matrimonio con in SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE Controparte_1
(TA); dalla loro unione era nata la figlia l 30.10.2014; l'unione era Persona_1 naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del
05.11.2021 del Tribunale di Taranto;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 03.07.2025 , le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro riportato nello stesso verbale di udienza del 03.07.2025, e la causa era rimessa al
Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del 05.11.2021 del Tribunale di Taranto. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 03/11/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 11/08/2011 nel
Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE da , nata a Parte_1
AV AN (BR) il 23/04/1984, e , nato a Controparte_1
IE (TA) il 19/04/1982, trascritto negli atti dello stato civile del comune di SAN
MARZANO DI SAN GIUSEPPE dell'anno 2011, parte 2 , numero 43;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nello stesso verbale di causa del 03.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 03/07/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI