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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI MARZIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA NOMENTANA 403 00192 ROMA, presso il difensore avv. SAVI
MARZIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 PartitaIVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere presentato ad , in data 20.04.2023, domanda di autorizzazione alla fruizione dei CP_1
permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, quale convivente di fatto di persona Parte_2
disabile in condizioni di gravità, allegando lo stato di famiglia, comprendente anche la figlia minore , nata a [...] il [...] (v. doc. n. 1); Persona_1
b) che, in data 10.05.2023, gli chiedeva copia della DSAN della persona disabile e il patto di CP_1
convivenza istituito presso il Comune di residenza (v. doc. n. 2);
c) di avere inviato ad la DSAN della persona disabile, nella quale veniva dichiarata la CP_1
convivenza dal mese di aprile 2022, nonché la dichiarazione da lui resa al Ministero dell'Interno, con cui veniva comunicato il cambio della sua residenza in via Del Caravaggio n.
65, Firenze, indicando la convivenza con vincolo affettivo con la signora (v. doc. n. Parte_2
1 3);
d) che, in data 25.07.2023, comunicava la reiezione della domanda per asserita carenza della CP_1 dichiarazione di cui all'art. 1, comma 37, L. 76/2016 (v. doc. 4);
e) di avere tempestivamente presentato ricorso amministrativo, respinto da , poiché: “la CP_1
convivenza di fatto è stata istituita in data 8.07.2023 e quindi non era presente al momento della presentazione della domanda” (v. doc. n. 6);
f) di avere presentato, in data 23.08.2023, una nuova domanda per la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla convivente di fatto, disabile in condizioni di gravità, allegando la dichiarazione di convivenza resa dinnanzi Parte_2 all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Firenze, domanda che veniva accolta per il periodo dal 23.08.2023 (v. doc. n. 8);
g) di avere, comunque, diritto all'accertamento della legittima fruizione di n. 12 giorni di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, dal 20.04.2023 al 22.08.2023, potendo lo stato di convivenza essere provato mediante mezzi di prova ulteriori rispetto alla dichiarazione di convivenza resa all'anagrafe.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “riconoscere la tempestività, la ritualità e la completezza dell'istanza depositata, per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, terzo comma della l. 104/1992 in capo al ricorrente anche dal periodo tra il 20 aprile 2023 al 22 agosto
2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvis juribus”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 30.05.2025 (come da ordinanza del 25.09.2024).
Le note di trattazione scritta sono state depositate dalle parti, rispettivamente, in data 10.04.2025,
11.04.2025, 27.05.2025 e 29.05.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 33, comma 3, L. 104/1992, in vigore dal 13.08.2022, prevede che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia
2 coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.
76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.))”.
L'art. 1 L. 76/2016 stabilisce che: “36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Quindi, ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, il lavoratore
(maggiorenne) deve essere convivente di fatto della persona da assistere (maggiorenne), ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. 76/2016, ovvero unito alla persona da assistere da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, in difetto di rapporti di parentela, affinità, adozione, coniugio, unione civile.
Nel caso in esame, il ricorrente (nato nel 1987) ha allegato alla domanda di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, del 20.04.2023, di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente, previa richiesta di integrazione documentale da parte di , la dichiarazione sottoscritta dalla persona CP_1
disabile in condizioni di gravità, (nata nel 1985), del 15.06.2023, con la quale la persona da Parte_2
assistere ha dichiarato di convivere con il ricorrente dall'aprile 2022, in Firenze, in via del Caravaggio
n. 65, nonché lo stato di famiglia, datato 23.06.2022, dal quale risulta l'iscrizione della famiglia, in
3 Firenze, in via del Caravaggio n. 65, composta dalla signora dal ricorrente e dalla figlia Parte_2
minore , nata a [...] il [...]; la dichiarazione di cambio di residenza del Persona_1 ricorrente, inoltrata al , con la quale quest'ultimo ha dichiarato di avere trasferito Controparte_2 la propria dimora abituale a Firenze, in via del Caravaggio n. 65, nell'abitazione in cui risultava già iscritta la signora con la quale il ricorrente ha dichiarato di intrattenere una convivenza Parte_2 affettiva, e di essere intestatario del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate sede di Firenze in data 7.04.2022, al numero 8528.
Nella fattispecie, ha rigettato la domanda del 20.04.2023 ritenendo che la convivenza di fatto tra CP_1
il ricorrente e la signora sia stata istituita soltanto dall'8.07.2023, sulla base del certificato di Pt_2 convivenza di fatto rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe di Firenze in data 15.07.2023, dal quale risulta che il ricorrente e la signora hanno costituito una convivenza di fatto dall'8.07.2023 Parte_2
(certificato, a sua volta, posto alla base del provvedimento di di accoglimento della seconda CP_1
domanda di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, presentata dal ricorrente in data
23.08.2023, per l'assistenza prestata alla signora . Pt_2
Ora, la previsione di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992, in vigore dal 13.08.2022, richiama espressamente soltanto l'art. 1, comma 36, L. 76/2016, che definisce i conviventi di fatto come: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”, mentre il successivo comma 37, “Ferma restando la sussistenza – sostanziale - dei presupposti di cui al comma 36”, concerne la prova documentale richiesta ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, non potendosi, tuttavia, escludere che detta prova, ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, da parte del lavoratore, convivente di fatto, per l'assistenza prestata al proprio convivente disabile in condizione di gravità possa essere fornita anche aliunde.
In particolare, si ritiene che, nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente
(dichiarazione della persona disabile del 15.06.2023, stato di famiglia del 23.06.2022, dichiarazione di cambio di residenza del ricorrente) emerga la sostanziale situazione di convivenza di fatto, intesa quale stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, tra il ricorrente e la signora in data antecedente alla presentazione della domanda del 20.04.2023, ovvero sin Parte_2 dall'aprile 2022, considerata, peraltro, la nascita della figlia , nel maggio 2022, senza che possa, Per_1
a tal fine, essere attribuito esclusivo rilievo dirimente alla certificazione di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con accertamento della
4 legittima fruizione, da parte del ricorrente, dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla propria convivente di fatto, persona disabile in condizioni di Parte_2
gravità, per il periodo 20.04.2023-22.08.2023.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerato quanto indicato nel doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente e la novità della questione giuridica oggetto di causa, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla propria convivente di fatto, persona disabile in condizioni di gravità, per il periodo 20.04.2023-22.08.2023;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI MARZIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA NOMENTANA 403 00192 ROMA, presso il difensore avv. SAVI
MARZIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 PartitaIVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere presentato ad , in data 20.04.2023, domanda di autorizzazione alla fruizione dei CP_1
permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, quale convivente di fatto di persona Parte_2
disabile in condizioni di gravità, allegando lo stato di famiglia, comprendente anche la figlia minore , nata a [...] il [...] (v. doc. n. 1); Persona_1
b) che, in data 10.05.2023, gli chiedeva copia della DSAN della persona disabile e il patto di CP_1
convivenza istituito presso il Comune di residenza (v. doc. n. 2);
c) di avere inviato ad la DSAN della persona disabile, nella quale veniva dichiarata la CP_1
convivenza dal mese di aprile 2022, nonché la dichiarazione da lui resa al Ministero dell'Interno, con cui veniva comunicato il cambio della sua residenza in via Del Caravaggio n.
65, Firenze, indicando la convivenza con vincolo affettivo con la signora (v. doc. n. Parte_2
1 3);
d) che, in data 25.07.2023, comunicava la reiezione della domanda per asserita carenza della CP_1 dichiarazione di cui all'art. 1, comma 37, L. 76/2016 (v. doc. 4);
e) di avere tempestivamente presentato ricorso amministrativo, respinto da , poiché: “la CP_1
convivenza di fatto è stata istituita in data 8.07.2023 e quindi non era presente al momento della presentazione della domanda” (v. doc. n. 6);
f) di avere presentato, in data 23.08.2023, una nuova domanda per la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla convivente di fatto, disabile in condizioni di gravità, allegando la dichiarazione di convivenza resa dinnanzi Parte_2 all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Firenze, domanda che veniva accolta per il periodo dal 23.08.2023 (v. doc. n. 8);
g) di avere, comunque, diritto all'accertamento della legittima fruizione di n. 12 giorni di permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, dal 20.04.2023 al 22.08.2023, potendo lo stato di convivenza essere provato mediante mezzi di prova ulteriori rispetto alla dichiarazione di convivenza resa all'anagrafe.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “riconoscere la tempestività, la ritualità e la completezza dell'istanza depositata, per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, terzo comma della l. 104/1992 in capo al ricorrente anche dal periodo tra il 20 aprile 2023 al 22 agosto
2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvis juribus”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
CP_1
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note e di repliche comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 30.05.2025 (come da ordinanza del 25.09.2024).
Le note di trattazione scritta sono state depositate dalle parti, rispettivamente, in data 10.04.2025,
11.04.2025, 27.05.2025 e 29.05.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 33, comma 3, L. 104/1992, in vigore dal 13.08.2022, prevede che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia
2 coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.
76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.))”.
L'art. 1 L. 76/2016 stabilisce che: “36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Quindi, ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, il lavoratore
(maggiorenne) deve essere convivente di fatto della persona da assistere (maggiorenne), ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. 76/2016, ovvero unito alla persona da assistere da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, in difetto di rapporti di parentela, affinità, adozione, coniugio, unione civile.
Nel caso in esame, il ricorrente (nato nel 1987) ha allegato alla domanda di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92, del 20.04.2023, di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente, previa richiesta di integrazione documentale da parte di , la dichiarazione sottoscritta dalla persona CP_1
disabile in condizioni di gravità, (nata nel 1985), del 15.06.2023, con la quale la persona da Parte_2
assistere ha dichiarato di convivere con il ricorrente dall'aprile 2022, in Firenze, in via del Caravaggio
n. 65, nonché lo stato di famiglia, datato 23.06.2022, dal quale risulta l'iscrizione della famiglia, in
3 Firenze, in via del Caravaggio n. 65, composta dalla signora dal ricorrente e dalla figlia Parte_2
minore , nata a [...] il [...]; la dichiarazione di cambio di residenza del Persona_1 ricorrente, inoltrata al , con la quale quest'ultimo ha dichiarato di avere trasferito Controparte_2 la propria dimora abituale a Firenze, in via del Caravaggio n. 65, nell'abitazione in cui risultava già iscritta la signora con la quale il ricorrente ha dichiarato di intrattenere una convivenza Parte_2 affettiva, e di essere intestatario del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate sede di Firenze in data 7.04.2022, al numero 8528.
Nella fattispecie, ha rigettato la domanda del 20.04.2023 ritenendo che la convivenza di fatto tra CP_1
il ricorrente e la signora sia stata istituita soltanto dall'8.07.2023, sulla base del certificato di Pt_2 convivenza di fatto rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe di Firenze in data 15.07.2023, dal quale risulta che il ricorrente e la signora hanno costituito una convivenza di fatto dall'8.07.2023 Parte_2
(certificato, a sua volta, posto alla base del provvedimento di di accoglimento della seconda CP_1
domanda di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, presentata dal ricorrente in data
23.08.2023, per l'assistenza prestata alla signora . Pt_2
Ora, la previsione di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992, in vigore dal 13.08.2022, richiama espressamente soltanto l'art. 1, comma 36, L. 76/2016, che definisce i conviventi di fatto come: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”, mentre il successivo comma 37, “Ferma restando la sussistenza – sostanziale - dei presupposti di cui al comma 36”, concerne la prova documentale richiesta ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, non potendosi, tuttavia, escludere che detta prova, ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, da parte del lavoratore, convivente di fatto, per l'assistenza prestata al proprio convivente disabile in condizione di gravità possa essere fornita anche aliunde.
In particolare, si ritiene che, nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente
(dichiarazione della persona disabile del 15.06.2023, stato di famiglia del 23.06.2022, dichiarazione di cambio di residenza del ricorrente) emerga la sostanziale situazione di convivenza di fatto, intesa quale stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, tra il ricorrente e la signora in data antecedente alla presentazione della domanda del 20.04.2023, ovvero sin Parte_2 dall'aprile 2022, considerata, peraltro, la nascita della figlia , nel maggio 2022, senza che possa, Per_1
a tal fine, essere attribuito esclusivo rilievo dirimente alla certificazione di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con accertamento della
4 legittima fruizione, da parte del ricorrente, dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla propria convivente di fatto, persona disabile in condizioni di Parte_2
gravità, per il periodo 20.04.2023-22.08.2023.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Considerato quanto indicato nel doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente e la novità della questione giuridica oggetto di causa, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza prestata alla propria convivente di fatto, persona disabile in condizioni di gravità, per il periodo 20.04.2023-22.08.2023;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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