Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 818
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, riguarda una controversia relativa alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 da parte di un lavoratore per assistere la propria convivente di fatto disabile. La parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della legittimità della sua domanda di permessi, presentata il 20 aprile 2023, contestando la reiezione della stessa per presunta carenza di prova della convivenza. La parte resistente ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che la convivenza fosse stata formalizzata solo successivamente.

Il Giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che, sebbene la documentazione ufficiale attestasse la convivenza a partire dall'8 luglio 2023, vi erano prove sufficienti a dimostrare una stabile convivenza affettiva già dal 2022, come attestato da dichiarazioni e documenti presentati dal ricorrente. La sentenza ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire dei permessi per il periodo richiesto, sottolineando che la prova della convivenza non deve necessariamente limitarsi alla documentazione anagrafica, ma può essere supportata da ulteriori elementi probatori. Le spese processuali sono state compensate, considerando la novità della questione giuridica trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 818
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 818
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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