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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 111/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 111/2019 R.G. vertente tra
(P. I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Gaetano;
appellante
e
P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Maddalena Giungato;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2340/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 05.11.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte D'Appello adita, in via preliminare disporre la CTU contabile sui quesiti già richiesti in primo grado e nell'atto di gravame da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Nel merito in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'illegittimità della sentenza di primo grado per i motivi indicati in narrativa e quindi disporre i conseguenti provvedimenti di legge. Nel merito, sempre in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, accogliere l'odierno appello e, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, sui conti correnti in premessa,
l'illegittimità e/o nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità e/o nullità dell'applicazione di un tasso debitore ultralegale, nonché la illegittimità e/o nullità della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre poste (spese, costi, commissione, disponibilità fondi, antergazione e postergazione valute, per come indicate in narrativa), non espressamente pattuite e sottoscritte fra le parti, addebitate dalla convenuta banca su tali rapporti e, per
l'effetto, dichiarare non dovuti tali importi. Voglia, perciò, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebite per i titoli sopra indicati, oppure al riaccredito e/o alla rideterminazione del saldo dei conti correnti, ovvero dichiarare non dovuti tali importi indebiti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, illegittimamente addebitate su detti rapporti per i citati titoli, ovvero, condannando la banca ad accreditare tale somma sul citato rapporto bancario, o quella maggiore
o minore cifra che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, per i motivi suesposti, rigettare l'appello ex adverso proposto - nonché tutte le avverse richieste istruttorie – perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese, diritti
e onorari – anche - del presente grado di giudizio, nonché rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato alla in data Controparte_2
Par 22.09.2014, , premesso di aver stipulato con la CP_3 Parte_1 [...]
[..
[...] un contratto di conto corrente con apertura di credito, avente la CP_4
numerazione n. 10072955, 72957 e 300168, estinto in data 30.11.2004, ritenendo violati i principi stabiliti dall'art. 1283 cod. civ. in materia di anatocismo bancario, adiva il Tribunale di Cosenza al fine di far dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola anatocistica degli interessi passivi e di dichiarare non dovuti gli importi addebitati a tale titolo. Chiedeva, inoltre, che la dichiarazione di nullità e/o illegittimità si estendesse anche alla cms, agli interessi ultralegali ed alle altre spese e commissioni non oggetto di specifica pattuizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio stante la tardiva costituzione dell'attrice avvenuta oltre il termine di cui all'art 165 co.1 c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, rigettare le avverse domande per improcedibilità, nullità e/o inammissibilità delle stesse;
in ogni caso accertare e dichiarare, in relazione al conto corrente n. 300168 e al conto corrente n. 72955,
l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie, essendo decorso un decennio dalla chiusura dei conti anzidetti e in via subordinata l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie rivenienti dai versamenti extrafido aventi natura solutoria indicati in comparsa del complessivo importo rispettivamente di Euro 1.868,36 e di Euro
56.048,82; in ogni caso rigettare nel merito le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, rigettare le istanze avanzate ex adverso in quanto inammissibili e irrilevanti. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, nonché rimborso forfettario 12,50%, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di c.t.u. contabile avanzata da parte attrice, il Tribunale con sentenza n. 2340/18 rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non assolto l'onere della prova a carico della parte istante. Precisamente, dopo aver rilevato che nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, osservava che nella specie era precluso qualsiasi approfondimento istruttorio in assenza di
3 allegazione dei contratti di accensione dei conti. Riguardo alle pretese restitutorie relative ai conti correnti ordinari nn.300168 e 10072955, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla poiché al momento della notifica CP_1 dell'atto di citazione, perfezionatasi in data 22.9.02014, era già decorso oltre un decennio dalla chiusura (avvenuta in data 18.6.2001 per il c/c n. 3001683 e in data
24.7.2004 per il c/c 10072955) dei conti correnti suindicati;
aggiungeva che, oltretutto, parte convenuta aveva dato contezza che i pagamenti effettuati dal correntista avevano natura solutoria e che alcun rilievo poteva essere attribuito alla tardiva produzione della raccomandata del 3.3.2014 da parte del correntista e alla deduzione, in sede di comparsa conclusionale, relativamente alla sottoscrizione di un valido contratto di c/c tra la convenuta e la correntista sul presupposto che la CP_1
aveva omesso di allegare la documentazione contrattuale. CP_1
1.2. Avverso detta sentenza la proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata l'11.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per mancata sottoscrizione della stessa;
2) Nullità della sentenza per mancanza del dispositivo ex art. 132 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. 3) Errore del primo Giudice nella statuizione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, avendo parte attrice depositato tutti gli estratti conto sui quali sono state effettuate le tre c.t.p.. Peraltro, la stessa sentenza della Cassazione (n. 13878/2010) invocata dal
Giudicante per il rigetto della chiesta CTU, statuiva che in mancanza di tutti gli estratti, il ricalcolo del saldo del c/c andava effettuato partendo dal primo estratto disponibile, come affermava contraddittoriamente e superficialmente il primo
Giudice in sentenza;
4) Errore del primo Giudice sulla intervenuta prescrizione. Il diritto alla dichiarazione di nullità della clausola anatocistica non è soggetto ad alcuna prescrizione e sulla dichiarazione di nullità dell'anatocismo degli interessi passivi il primo Giudice aveva omesso ogni motivazione e statuizione, così come aveva omesso qualsiasi motivazione e statuizione sul rigetto della domanda relativamente all'altro conto corrente oggetto di giudizio e cioè il n. 72957. Parte attrice aveva chiesto la dichiarazione di nullità della clausola anatocistica degli interessi passivi e la dichiarazione di non dovutezza di tali importi, sicchè su tale domanda il Giudice avrebbe dovuto esprimersi, e la sua statuizione necessitava previamente della CTU contabile che doveva pure stabilire quali importi dichiarare non dovuti, come da domanda. Parimenti il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda relativa a csm e interessi ultralegali. La banca non aveva fatto
4 sottoscrivere alcun valido contratto al correntista, né tantomeno aveva prodotto la relativa convenzione per confutare l'assunto attoreo, con la conseguenza che non poteva dirsi perfezionato e/o provato l'incontro della volontà delle parti. In riferimento, poi, all'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sui conti oggetto di causa, rilevava che non vi era prova della data di chiusura dei rapporti 300168 e 10072955; che comunque in ordine a tale ultimo rapporto la prescrizione risultava interrotta dalla racc. a.r. inviata da parte attrice in data 03.03.2014. Invece, in relazione al c/c n. 72957, che parte avversa affermava e non provava essere chiuso in data 31.12.2004, la prescrizione si era interrotta oltre che con la citata racc. a.r., anche con la richiesta di mediazione del
15.09.2014 e con il successivo atto di citazione del 22.09.2014 e su tale conto corrente nulla diceva la sentenza di primo grado.
Sulla scorta di tali premesse l'appellante formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
Con comparsa di risposta del 03.05.2019 si costituiva la Controparte_1 la quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 19.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'08.10.2019, la Corte rigettava le richieste istruttorie dell'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto
5 dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. I primi due motivi relativi alla mancanza di sottoscrizione e di dispositivo sono infondati.
La Suprema Corte ha chiarito che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, art. 15, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell'ambito dello stesso emanati del cd. "Codice dell'amministrazione digitale" (Cass. n. 11306/21; Cass. n. 22871/15);
l'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza (il cui originale è archiviato all'interno del sistema); dalle specifiche tecniche di cui sopra si desume, inoltre, che l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con "firma digitale"; in caso di mancanza della firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa).
Ciò posto, nel caso di specie la sentenza impugnata è stata redatta dal Tribunale di Cosenza in formato elettronico e sottoscritta dal giudice dr.ssa Fulvia Piro: ciò si desume, fino a querela di falso (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23,Codice dell'amministrazione digitale, cfr. Cass. 15074/2017) dalla riscontrata presenza della coccarda e della stringa apposte su ogni pagina della copia su supporto analogico del documento informatico con cui è stata redatta la sentenza impugnata.
La statuizione impugnata riporta, poi, correttamente il dispositivo (testualmente
“
P.Q.M.
Rigetta la domanda Condanna al Parte_1
6 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1900,00 per compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. in favore di in Controparte_2
l.r.p.t.”). Tuttavia, in forza di un refuso, essa contiene anche un format di dispositivo in bianco (testualmente “
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanze ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lire, che si liquidano in € per spese, € per diritti, per onorari, oltre i.v.a, c.p.a. e 12,50% per spese generali”), che comunque non vale ad inficiare la sentenza impugnata, il cui dispositivo è perfettamente comprensibile.
3.2. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver ritenuto assolto l'onere probatorio su di essa gravante, per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità degli interessi anatocistici, della cms e degli interessi ultralegali, nonché sulla domanda relativa al conto n. 72597, ed infine per aver accolto l'eccezione di prescrizione nonostante non vi fosse prova della data di chiusura dei rapporti e senza aver considerato l'atto interruttivo rappresentato dalla racc. a/r del 03.03.2014.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere che dalla lettura degli atti di causa si ricava che l'attrice- appellante ha intrattenuto con la convenuta-appellata già Controparte_1
, prima tre rapporti di conto corrente e Controparte_5 CP_4
precisamente i due conti correnti ordinari n. 10072955 e n. 300168 e il conto anticipi s.b.f. n. 72957, estinti rispettivamente in data 14.07.2004, 18.06.2001 e 31.12.2004.
Ciò posto, correttamente il giudice di primo grado ha preventivamente esaminato l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, in quanto idonea, ove fondata, ad assorbire le censure sollevate dalla in punto di nullità delle clausole Parte_1
contrattuali, anche in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass.
26634/2022; n. 9309/2020).
Giova ricordare, in proposito, che in caso di illecito addebito di competenze da parte della banca e di azione ripetitoria da parte del correntista si pone il problema di far fronte al termine di prescrizione decennale del diritto di credito.
Se, infatti, l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422. c.c.), non lo è però
l'azione di ripetizione dell'indebito (finalizzata ad ottenere il riaccredito delle somme illegittimamente addebitate dalla , per la quale opera la CP_1
tradizionale prescrizione decennale (art. 2033 c.c.).
7 Come è noto, in ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione, in ossequio alla nota pronuncia delle SS.UU. n. 24418/2010, occorre distinguere tra: 1) versamenti satisfattivi (c.d. pagamenti solutori), tesi cioè a soddisfare l'interesse creditorio della Banca (il che accade in due ipotesi: a) conto passivo e non affidato;
b) conto affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura); 2) versamenti costitutivi (c.d. ripristinatori), tesi cioè a ricostituire la provvista (il che accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso quindi solo ad aumentare il proprio credito - nel conto corrente - o a ricostituire la provvista - nell'apertura di credito).
Nel primo caso, il termine prescrizionale decorre dal singolo versamento
(costituente un pagamento indebito), nel secondo caso, invece, il termine non decorre fino alla chiusura del conto.
Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che i rapporti n. 10072955 e n. 300168 risultano chiusi in data antecedente al decennio dalla proposizione della domanda
(22.09.2014), come evincibile dalle indicazioni della convenuta suffragate dall'esame degli estratti conto depositati dall'attrice e dalla stessa c.t.p. depositata nell'interesse di quest'ultima, con la conseguenza che l'azione ripetitoria relativa alle competenze addebitate nei predetti rapporti deve ritenersi prescritta, ove anche si considerino - nel senso più favorevole per il correntista - i versamenti effettuati come meramente ripristinatori.
Né può ritenersi che la racc. a/r del 03.03.2014, peraltro prodotta solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., costituisca atto interruttivo della prescrizione relativamente al rapporto n. 10072955, integrando essa una richiesta di documentazione ex art. 119 TUB e non una costituzione in mora vera e propria, rilevante ex artt. 1219 - 2943 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. civ. , sez. VI ,
14/06/2018, n. 15714, secondo cui, “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”).
8 Quanto al c.d. conto anticipi n. 72957, il Giudice a quo – come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata – non ha esaminato la domanda restitutoria proposta con riferimento ad esso e, pertanto, non ha adottato alcuna statuizione sul punto, configurandosi così il prospettato vizio di omessa pronuncia.
Occorre, quindi, procedere in questa sede alla disamina della suindicata domanda giacchè, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice di appello non può rimettere la causa al Giudice di primo grado che ha omesso di provvedere su una domanda, e deve, invece, pronunciare sulla medesima, perchè le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. sono tassative (cfr. Cass. n. 15373/2000).
La domanda di ricalcolo del saldo passivo del predetto conto non può trovare accoglimento, non essendo possibile accertare nella specie se le parti abbiano effettivamente configurato come separato ed a sé stante il predetto "conto anticipi", nell'ambito della propria autonomia negoziale e nell'esercizio della loro libertà di delineare i rispettivi rapporti, oppure se li abbiano voluti come mezzi allo scopo di un'unitaria operazione finanziaria.
Nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, CP_1
indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come ha già avuto occasione di osservare la Suprema Corte, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera
"evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in CP_1
9 "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, CP_1
in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così Cass. n. 14321/22; n. 13449/11).
Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto- quadro che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate CP_1
al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
Nè occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non
10 solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinarnento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale;
ed accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12 settembre 2018, n. 22216; Cass. 7 agosto 2018, n. 20634; Cass. 12 gennaio 2018, n.
688; Cass. 22 settembre 2016, n.:L8585; Cass. 10 settembre 2015, n. 17899; Cass.
22 marzo 2013, n. 7255; Cass. 27 marzo 2007, n. 7524).
Ad essere "collegati", invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.
In tal modo, non occorre discorrere di "collegamento" negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti.
11 Ne deriva la necessità per il giudice del merito, ove adito dalle parti, rispettivamente, con le distinte azioni di pagamento del saldo passivo del "conto anticipi" (domanda della banca) e di accertamento del saldo complessivo, derivante dalla connessione del medesimo con i conti correnti ordinari di corrispondenza
(domanda del correntista e dei coobbligati solidali, in sé implicante la deduzione sul nesso tra i rapporti) di procedere, in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto, all'accertamento, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, circa l'esistenza, oppur no, di quel nesso o collegamento tra i conti correnti bancari in essere.
Solo all'esito di tale preliminare accertamento sarà possibile quindi, se del caso, considerare atomisticamente il saldo del "conto anticipi", ove risulti l'effettuazione delle suddette anticipazioni in maniera del tutto disgiunta dal conto o dai conti correnti di corrispondenza.
Nel caso in esame, il predetto accertamento risulta precluso difettando qualsiasi elemento dal quale poter desumere la natura del conto anticipi, sicchè la domanda dell'appellante, anche in parte qua, non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con citazione notificata il 07.01.2019, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2340/2018 pubblicata il 05.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
12 b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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