CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4768/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale e l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Bruno Pavoletti
( , come da procura allegata al ricorso ex art 447 bis C.F._1
c.p.c. con il quale elett.te dom.lia in Piombino (LI), Via Lerario n. 8
APPELLANTE
E
( ), rapp.tata e difesa come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Cosmo La
Rana, con il quale elett.te dom.lia in Torre Annunziata, via Prota 79.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- accertare e dichiarare che, in virtù del recesso esercitato dalla conduttrice, il contratto di locazione dell'immobile per cui è causa ha cessato di produrre effetti tra le parti a far data dal 21.11.2016; - dichiarare enuta a pagare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 3.853,78= o quella eventuale diversa somma maggiore e/o minore che dovesse essere accertata come effettivamente alla medesima dovuta e/o ritenuta di giustizia a saldo del canone di locazione relativo al periodo 01.11.2016 – 20.11.2016;
- accertare e dichiarare che la significazione di disdetta del contratto di locazione notificata dalla conduttrice ai locatori il 20.05.2016 / 06.06.2016 ed il successivo procedimento di mediazione obbligatoria promosso dall'opponente nei loro confronti ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 costituiscono offerta reale non formale di riconsegna dell'immobile locato e che, conseguentemente, non è obbligata a corrispondere Parte_1
alla sig.ra ed agli altri locatori somme di sorta né a titolo di canoni CP_1
di locazione né a titolo di indennità di occupazione né per qualsivoglia altro titolo e/o ragione in relazione al periodo compreso tra il 21.11.2016 (data di cessazione del rapporto di locazione) ed il 16.10.2017 (data di riconsegna dell'immobile), od accertare, se del caso, la somma effettivamente e concretamente dovuta loro in relazione al solo periodo 21.11.2016 –
20.05.2017 ; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Per l'appellata: Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Confermare la Sentenza n. 1328/2020 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata e quindi:
Confermare il decreto ingiuntivo n. 430/2019 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento r.g. 7566/2018 repertorio 878/2019.
Condannare l'appellante società al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dell'avv. Cosmo LA RANA, distrattario, con la maggiorazione delle spese generali L.P, per il doppio grado di giudizio.
Si reiterano, in ogni caso, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che per comodità vengono di seguito riportate. Nel merito, in via principale
ACCERTARE e DICHIARARE per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, nulla e priva di efficacia giuridica la disdetta contrattuale, ex art. 27
L. 392/78, avanzata dalla soc. per la mancanza e/o Parte_1
inidonea indicazione dei gravi motivi posti a sostegno della richiesta
ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di fatto ed in diritto esposte in narrativa ed in ogni caso, che la disdetta, la richiesta di mediazione obbligatoria non possono essere valutati come offerta reale non formale, anche perché non è stato chiesto alla scadenza contrattuale del rapporto locatizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il Parte_1
06.05.19, propose opposizione al DI 430/2019 del 26.03.2019, con il quale il
Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso proposto da le Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di €
69.368,04, oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo dei canoni di locazione dell'unità immobiliare sita in Torre Annunziata (NA), Via Vittorio
Veneto n. 19, relativi al periodo compreso tra il mese di novembre 2016 ed il mese di ottobre 2017.
1.1. L'opponente contestò il credito, in fatto ed in diritto e chiese, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda monitoria, assumendo di avere legittimamente receduto anticipatamente dal contratto, in data 21.11.2016, per gravi motivi, con preavviso di sei mesi. In subordine chiese che il credito fosse ridotto al solo saldo del canone di locazione relativo al periodo 01.11.2016 –
20.11.2016.
Affermò di aver effettuato offerta reale non formale di riconsegna dell'immobile, a mezzo di disdetta del contratto di locazione notificata dalla conduttrice il 20.05.2016 / 06.06.2016, cui aveva fatto seguito l'istaurazione di procedimento di mediazione obbligatoria. Pertanto essa non era tenuta al pagamento né dei canoni di locazione né dell'indennità di occupazione per periodo compreso tra il 21.11.2016 (data di cessazione del rapporto di locazione) ed il 16.10.2017 (data di riconsegna dell'immobile).
1.2. Costituitasi, chiese il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del DI opposto.
1.3. L'opponente dedusse di aver stipulato in data 31.03.1995 con CP_1
, unitamente a e in proprio e
[...] Parte_2 Controparte_2
per conto della loro madre un contratto di locazione per Parte_3
l'immobile sito Torre Annunziata (NA), Via Vittorio Veneto n. 19, per la durata di anni sei, tacitamente prorogabili per altri anni sei in mancanza di disdetta;
che tale contratto all'art. 3 prevedeva la facoltà della conduttrice “di recedere in qualunque tempo”, “mediante comunicazione trasmessa alla parte locatrice a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi”; che benché ella avesse, con lettera racc.
A/R del 14.02.2012, comunicato ad l'intenzione di “non Parte_1
voler rinnovare alla scadenza del 28.02.2013 il contratto di locazione commerciale”, il contratto di locazione proseguiva, per un ulteriore sessennio, fino a che con missiva del Parte_1
20.05.2016/06.06.2016, comunicò ai locatori il proprio “recesso formale per gravi motivi ex art. 27 L. 392/78 ultimo comma”, a motivo del recesso esercitato, a propria volta, dalla subconduttrice rappresentando Parte_4
che nei locali locati non veniva più esercitata alcuna attività commerciale ed invitandoli, pertanto, a prendere possesso dell'immobile che era già completamente libero da persone e cose. Scaduto il termine di preavviso intimò ad lo sfratto per morosità al Controparte_1 Parte_1
quale l'intimata si oppose. Nelle more di detto giudizio, le parti raggiunsero un accordo per la riconsegna dell'immobile (avvenuta in data 16.10.2017) e il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
1.4. Il tribunale ritenne che la locatrice avesse provato il proprio credito e rigettò l'opposizione confermando il DI opposto.
§.
2. La sentenza n. 1328/20 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il
08.09.2020 e notificata il 25.11.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, anzitutto, l'apparenza della motivazione, in quanto il primo giudice aveva omesso di valutare le eccezioni e contestazioni da essa sollevate ed aveva ritenuto provato il credito sulla scorta di documenti
(cambiali) mai menzionati da nessuna delle parti.
Ciò premesso, con il primo motivo si duole della Parte_1
contraddittorietà della decisione, in quanto nella parte motiva ha affermato che la domanda andava accolta e nel dispositivo ha invece rigettato l'opposizione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni di insussistenza del credito della locatrice, in relazione al proprio recesso per gravi motivi comunicato con la missiva del
20.05.2016, pervenuta alla locatrice il 06.06.2016, anteriormente alla disdetta del contratto effettuata dalla nel 2013. Recesso che, CP_1
quantomeno, doveva ritenersi operante dalla scadenza del preavviso di sei mesi il 20.11.2016. Con la conseguenza che, avendo essa “provveduto al pagamento dei canoni di locazione fino al 31.10.2016 (circostanza provata in quanto non contestata dalla locatrice), al più la sig.ra potrebbe CP_1
pretendere il pagamento del solo canone di locazione relativo al periodo
01.11.2016 – 20.11.2016 per complessivi €. 3.853,78= (pari ad €. 5.780,67: 30 giorni x 20 giorni)”.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'art. 3 del contratto di locazione facoltizzava essa conduttrice a recedere in qualunque tempo dal contratto, previo preavviso di dodici mesi, termine che secondo l'appellante doveva ritenersi ridotto a sei mesi, ex art. 27 penultimo comma Legge 392/78, in quanto la clausola era da ritenersi parzialmente nulla, ex art. 79 stessa legge, poiché “nel prolungare a 12 mesi il periodo di preavviso richiesto in caso di recesso ad nutum del conduttore, attribuisce al locatore un vantaggio in contrasto proprio con il dettato del menzionato art. 27 penultimo comma L.
392/1978”.
Afferma inoltre che il recesso del 20.05.2016 costituiva un'offerta non formale ex art. 1220 c.c., “idonea ad evitare la mora della conduttrice nell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile ex art.
1591 C.C. a decorrere dal 21.11.2016.”
2.3. , con il terzo motivo di gravame, sostiene che, in ragione Parte_1
dell'intervenuto recesso, le somme che la locatrice poteva richiedere non erano a titolo di canone di locazione ma di indennità di occupazione e che, avendo esse natura indennitaria e risarcitoria, doveva esserne provato l'an ed il quantum.
Sostiene, inoltre, che la non aveva mai dato prova di agire anche CP_1
per gli altri comproprietari, anzi aveva sempre agito senza la ratifica dei comproprietari, per cui difettava di legittimazione.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, considerando i dodici mesi di preavviso, il contratto si era risolto in data 20.05.2017, sicché alla locatrice erano dovuti i soli canoni dal novembre 2016 al 20.05.2017 e che, in ogni caso, nulla le era dovuto per il periodo successivo.
2.5. L'appellante, infine, reitera la richiesta di ammissione delle prove non ammesse in primo grado.
§.
3. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
affermando che il rigetto della domanda, pronunciato dal primo giudice era, evidentemente riferito alla domanda monitoria;
che il riferimento alle cambiali, era un evidente refuso che non inficiava la motivazione;
che le parti avevano convenuto all'art. 3 cit. la possibilità di recesso della conduttrice, senza motivo, con un preavviso di dodici mesi, mentre la norma di cui al sopraindicato art. 27 prevedeva il diritto di recesso del conduttore con preavviso di sei mesi, al ricorrere di gravi motivi;
che la conduttrice non aveva mai indicato quali fossero i gravi motivi che legittimavano il suo recesso con un preavviso di sei mesi;
che il recesso del subconduttore non costituiva grave motivo, in quanto circostanza rientrante nel rischio d'impresa del conduttore;
che non v'era mai stata una offerta formale seria, con rilascio dell'immobile; che erano conseguentemente infondate le pretese di riduzione dei canoni dovuti.
§.
4. La Corte all'esito dell'udienza del 25.09.2025 ha dato lettura del dispositivo in udienza, riservandosi il deposito della sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che è innegabile che nella motivazione siano presenti riferimenti a documenti e circostanze non attinenti ai fatti di causa, chiaramente attribuibili a tuttavia, risulta comunque chiaro che la Per_1
domanda che il tribunale aveva inteso accogliere certamente non poteva essere l'opposizione all'ingiunzione, ma la domanda monitoria, proposta dalla locatrice che aveva dato origine al giudizio.
I successivi motivi di gravame, riguardanti la debenza dei canoni di locazione, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
4.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla conduttrice di difetto di legittimazione attiva di perché avrebbe agito in Controparte_1
mancanza di ratifica degli altri comproprietari.
Va, infatti, rammentato che sussiste la presunzione, qualora la parte locatrice sia plurisoggettiva, che ciascun locatore agisca con il consenso degli altri locatori, sicché è onere di questi ultimi dare la prova della loro espressa opposizione (cfr. Cass. 19929/2008; Cass. 845/2020). Costituisce, peraltro, regola di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, per cui l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione, rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (cfr. Cass. 5077/2010). Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione di va rigettata. Controparte_1
4.2. Ciò premesso va esaminata l'eccezione di insussistenza del credito per omesso pagamento dei canoni, in ragione della legittimità del recesso operato dalla conduttrice con la missiva del 20.05.2016.
Con tale missiva la conduttrice ha espressamente dichiarato di volere operare il “recesso formale per gravi motivi ex art. 27 L. 392/78 ultimo comma rappresentando il recesso esercitato dalla sublocatrice” concludendo che “In effetti nessuna attività viene e verrà esercitata all'interno dell'immobile da
. Non v'è dubbio, e d'altro canto è pacifico tra le parti, Pt_1 Parte_1
che quello esercitato dalla conduttrice sia un recesso ex art. Parte_1
27 ult. comma. L.392/78, esercitabile in ogni momento dal conduttore, quindi a prescindere dalla scadenza del contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, qualora ricorrano gravi motivi. Sicché, se il recesso fosse stato efficace il rapporto locativo avrebbe dovuto essere ritenuto cessato al 06.12.2016 (considerato che la missiva di recesso del
20.05.2016 pervenne alla locatrice il 06.06.2016).
La locatrice, tuttavia, nell'introdurre il giudizio monitorio, con richiesta di pagamento dei canoni dal novembre 2016 (epoca in cui la conduttrice aveva sospeso i pagamenti in ragione del recesso esercitato) all'ottobre 2017
(epoca in cui aveva intrapreso l'azione di sfratto per morosità), ha sostanzialmente contestato l'efficacia del recesso. Con il giudizio di intimazione di sfratto, introdotto dalla locatrice (conclusosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avvenuto rilascio dell'immobile da parte della locatrice) e, soprattutto, con la successiva ingiunzione di pagamento dei canoni, la locatrice ha introdotto, in sostanza, un giudizio di accertamento della legittimità ed efficacia del recesso per gravi motivi, esercitato dalla conduttrice con la missiva del 20.05.2016. La
Suprema Corte ha infatti chiarito che “ In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore;
ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. (cfr. Cass. 24266/2020)”.
Dunque, solo se i motivi addotti dalla conduttrice siano accertati come effettivamente gravi il recesso potrà essere ritenuto efficace, poiché il recesso esercitato in assenza di motivi gravi è inefficace (cfr. Cass.
10677/2008)
Nel caso in esame ha indicato, quali gravi motivi, il recesso Parte_1
della subconduttrice, la quale aveva cessato l'attività nei locali.
[...]
ha contestato che tali motivi potessero essere considerati gravi, in CP_1
quanto , avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista Parte_1
di esercitare o far esercitare ad altri l'attività commerciale nell'immobile locato, non vi svolgeva essa direttamente l'attività commerciale, ma la faceva esercitare a terzi, sublocando l'immobile a propri affiliati, sicché l'eventualità che i locali restassero per alcuni periodi privi di subconduttori era un rischio rientrante nella natura dell'attività da essa esercitata. La prospettazione fatta dalla locatrice va condivisa. La Suprema Corte ha infatti chiarito che In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, che presuppone la specificazione del grave motivo per cui il conduttore intende cessare anticipatamente il rapporto, non è sufficiente la mera indicazione di cessazione dell'attività esercitata nei locali locati, poiché, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad un fatto estraneo alla volontà del conduttore, unico idoneo
a giustificare l'interruzione dell'impegno al rispetto del sinallagma (cfr. Cass.
26618/2022). Nel caso in esame la facoltà contrattualmente prevista che facesse esercitare a terzi l'attività commerciale Parte_1
nell'immobile da essa locato non può tradursi in un aggravio della posizione del locatore. Sicché l'eventuale cessazione dell'attività del subconduttore e la mancata concessione in subconduzione ad altri dell'immobile non può essere considerato come fatto estraneo alla volontà della conduttrice Pt_1
. Ne consegue che non avendo specificato le ragioni
[...] Parte_1
per cui non aveva nuovamente sublocato l'immobile ad altri o per cui non aveva essa stessa inteso esercitarvi direttamente l'attività commerciale va ricondotto ad una sua scelta volontaria e non costituisce motivo grave di recesso.
4.3. Va quindi escluso che il recesso esercitato per gravi motivi fosse legittimo.
Considerato che
la conduttrice ha pagato i canoni solo sino all'ottobre 2016 ed ha rilasciato l'immobile nel novembre 2017, occorre accertare se la locatrice era tenuta al pagamento dei canoni dal novembre
2016 all'ottobre 2017.
A tal fine l'appellante sostiene che il recesso, esercitato con la missiva del
20.05.2016, dovesse valere, in subordine, quale recesso convenzionale, esercitabile in ogni momento e che egli era liberato dall'obbligazione di pagamento dei canoni, dalla scadenza del preavviso di sei mesi, in ragione della eccepita nullità della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 79 L.
392/78, ovvero in ulteriore subordine dei pattuiti dodici mesi.
Tale ricostruzione presuppone che l'offerta non formale di restituzione dell'immobile contenuta nella missiva del 10.05.2016 fosse idonea a determinare la liberazione del conduttore ai sensi dell'art. 1220 c.c.
Orbene, è vero che In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (cfr. Cass.
15433/2013), tuttavia tale effetto liberatorio non si produce se, come espressamente prevede l'ultima parte della norma in esame, “il creditore
l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede (cfr.
Cass. 28275/2019).
Nel caso in esame va considerato che, come visto innanzi, non sussistevano i richiamati gravi motivi di recesso, sicché in relazione a tale motivazione, addotta dal conduttore, il rifiuto della locatrice appare senz'altro legittimo.
Ma il suo rifiuto è in ogni caso legittimo, secondo una valutazione di buona fede, in quanto ella non aveva elementi per ritenere che la conduttrice avesse intenzione di far valere con la missiva del 20.05.2016 il recesso pattizio di cui all'art. 3 del contratto. Sia perché la locatrice aveva espressamente invocato il recesso ex art. 27 L. 392/98, adducendo anche i motivi ritenuti gravi;
sia perchè in nessun passaggio della missiva aveva fatto riferimento, nemmeno in via eventuale e subordinata, al recesso pattizio;
sia perché già in passato, malgrado la locatrice con missiva A/R del 14.02.2012 avesse dichiarato di
“non voler rinnovare alla scadenza del 28.02.2013 il contratto di locazione commerciale”, la conduttrice aveva, invece, mostrato la volontà di proseguire la locazione, tanto che il contratto era proseguito per un ulteriore sessennio;
sia soprattutto perché, la conduttrice, anche se con la missiva del 20.05.2016 aveva avvisato la locatrice che, in caso di mancato riscontro nel termine di quindici giorni alla dichiarazione di recesso, avrebbe dato corso alla procedura ex art. 1206 e 1219 c.c., allo scadere del detto termine non vi diede seguito, mostrando di non volere realmente consegnare l'immobile.
Alla luce di tutte le sopraindicate circostanze va, quindi, escluso che la locatrice potesse ritenere che con la missiva in esame la conduttrice avesse avuto intenzione di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 3 del contratto e, conseguentemente, non appare contrario a buona fede ed anzi va ritenuto legittimo il rifiuto della locatrice di ricevere l'immobile.
Da ciò discende che il conduttore non ha evitato la mora ed è rimasto obbligato alla corresponsione dei canoni, sino alla restituzione dell'immobile.
4.4. In proposito va precisato che non è fondata la censura che le somme che la locatrice poteva richiedere non erano a titolo di canone di locazione, ma di indennità di occupazione e che il loro ammontare andasse provato, atteso che l'art. 1591 c.c. prevede il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna.
Sicché l'indennità dovuta è pari al canone pattuito.
§.
5. In definitiva l'appello principale va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori prossimi ai minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1328/20 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 08.09.2020 e notificata il
25.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 25.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4768/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale e l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Bruno Pavoletti
( , come da procura allegata al ricorso ex art 447 bis C.F._1
c.p.c. con il quale elett.te dom.lia in Piombino (LI), Via Lerario n. 8
APPELLANTE
E
( ), rapp.tata e difesa come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Cosmo La
Rana, con il quale elett.te dom.lia in Torre Annunziata, via Prota 79.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- accertare e dichiarare che, in virtù del recesso esercitato dalla conduttrice, il contratto di locazione dell'immobile per cui è causa ha cessato di produrre effetti tra le parti a far data dal 21.11.2016; - dichiarare enuta a pagare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 3.853,78= o quella eventuale diversa somma maggiore e/o minore che dovesse essere accertata come effettivamente alla medesima dovuta e/o ritenuta di giustizia a saldo del canone di locazione relativo al periodo 01.11.2016 – 20.11.2016;
- accertare e dichiarare che la significazione di disdetta del contratto di locazione notificata dalla conduttrice ai locatori il 20.05.2016 / 06.06.2016 ed il successivo procedimento di mediazione obbligatoria promosso dall'opponente nei loro confronti ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 costituiscono offerta reale non formale di riconsegna dell'immobile locato e che, conseguentemente, non è obbligata a corrispondere Parte_1
alla sig.ra ed agli altri locatori somme di sorta né a titolo di canoni CP_1
di locazione né a titolo di indennità di occupazione né per qualsivoglia altro titolo e/o ragione in relazione al periodo compreso tra il 21.11.2016 (data di cessazione del rapporto di locazione) ed il 16.10.2017 (data di riconsegna dell'immobile), od accertare, se del caso, la somma effettivamente e concretamente dovuta loro in relazione al solo periodo 21.11.2016 –
20.05.2017 ; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Per l'appellata: Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Confermare la Sentenza n. 1328/2020 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata e quindi:
Confermare il decreto ingiuntivo n. 430/2019 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento r.g. 7566/2018 repertorio 878/2019.
Condannare l'appellante società al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dell'avv. Cosmo LA RANA, distrattario, con la maggiorazione delle spese generali L.P, per il doppio grado di giudizio.
Si reiterano, in ogni caso, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che per comodità vengono di seguito riportate. Nel merito, in via principale
ACCERTARE e DICHIARARE per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, nulla e priva di efficacia giuridica la disdetta contrattuale, ex art. 27
L. 392/78, avanzata dalla soc. per la mancanza e/o Parte_1
inidonea indicazione dei gravi motivi posti a sostegno della richiesta
ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di fatto ed in diritto esposte in narrativa ed in ogni caso, che la disdetta, la richiesta di mediazione obbligatoria non possono essere valutati come offerta reale non formale, anche perché non è stato chiesto alla scadenza contrattuale del rapporto locatizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il Parte_1
06.05.19, propose opposizione al DI 430/2019 del 26.03.2019, con il quale il
Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso proposto da le Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di €
69.368,04, oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo dei canoni di locazione dell'unità immobiliare sita in Torre Annunziata (NA), Via Vittorio
Veneto n. 19, relativi al periodo compreso tra il mese di novembre 2016 ed il mese di ottobre 2017.
1.1. L'opponente contestò il credito, in fatto ed in diritto e chiese, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda monitoria, assumendo di avere legittimamente receduto anticipatamente dal contratto, in data 21.11.2016, per gravi motivi, con preavviso di sei mesi. In subordine chiese che il credito fosse ridotto al solo saldo del canone di locazione relativo al periodo 01.11.2016 –
20.11.2016.
Affermò di aver effettuato offerta reale non formale di riconsegna dell'immobile, a mezzo di disdetta del contratto di locazione notificata dalla conduttrice il 20.05.2016 / 06.06.2016, cui aveva fatto seguito l'istaurazione di procedimento di mediazione obbligatoria. Pertanto essa non era tenuta al pagamento né dei canoni di locazione né dell'indennità di occupazione per periodo compreso tra il 21.11.2016 (data di cessazione del rapporto di locazione) ed il 16.10.2017 (data di riconsegna dell'immobile).
1.2. Costituitasi, chiese il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del DI opposto.
1.3. L'opponente dedusse di aver stipulato in data 31.03.1995 con CP_1
, unitamente a e in proprio e
[...] Parte_2 Controparte_2
per conto della loro madre un contratto di locazione per Parte_3
l'immobile sito Torre Annunziata (NA), Via Vittorio Veneto n. 19, per la durata di anni sei, tacitamente prorogabili per altri anni sei in mancanza di disdetta;
che tale contratto all'art. 3 prevedeva la facoltà della conduttrice “di recedere in qualunque tempo”, “mediante comunicazione trasmessa alla parte locatrice a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi”; che benché ella avesse, con lettera racc.
A/R del 14.02.2012, comunicato ad l'intenzione di “non Parte_1
voler rinnovare alla scadenza del 28.02.2013 il contratto di locazione commerciale”, il contratto di locazione proseguiva, per un ulteriore sessennio, fino a che con missiva del Parte_1
20.05.2016/06.06.2016, comunicò ai locatori il proprio “recesso formale per gravi motivi ex art. 27 L. 392/78 ultimo comma”, a motivo del recesso esercitato, a propria volta, dalla subconduttrice rappresentando Parte_4
che nei locali locati non veniva più esercitata alcuna attività commerciale ed invitandoli, pertanto, a prendere possesso dell'immobile che era già completamente libero da persone e cose. Scaduto il termine di preavviso intimò ad lo sfratto per morosità al Controparte_1 Parte_1
quale l'intimata si oppose. Nelle more di detto giudizio, le parti raggiunsero un accordo per la riconsegna dell'immobile (avvenuta in data 16.10.2017) e il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
1.4. Il tribunale ritenne che la locatrice avesse provato il proprio credito e rigettò l'opposizione confermando il DI opposto.
§.
2. La sentenza n. 1328/20 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il
08.09.2020 e notificata il 25.11.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, anzitutto, l'apparenza della motivazione, in quanto il primo giudice aveva omesso di valutare le eccezioni e contestazioni da essa sollevate ed aveva ritenuto provato il credito sulla scorta di documenti
(cambiali) mai menzionati da nessuna delle parti.
Ciò premesso, con il primo motivo si duole della Parte_1
contraddittorietà della decisione, in quanto nella parte motiva ha affermato che la domanda andava accolta e nel dispositivo ha invece rigettato l'opposizione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni di insussistenza del credito della locatrice, in relazione al proprio recesso per gravi motivi comunicato con la missiva del
20.05.2016, pervenuta alla locatrice il 06.06.2016, anteriormente alla disdetta del contratto effettuata dalla nel 2013. Recesso che, CP_1
quantomeno, doveva ritenersi operante dalla scadenza del preavviso di sei mesi il 20.11.2016. Con la conseguenza che, avendo essa “provveduto al pagamento dei canoni di locazione fino al 31.10.2016 (circostanza provata in quanto non contestata dalla locatrice), al più la sig.ra potrebbe CP_1
pretendere il pagamento del solo canone di locazione relativo al periodo
01.11.2016 – 20.11.2016 per complessivi €. 3.853,78= (pari ad €. 5.780,67: 30 giorni x 20 giorni)”.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'art. 3 del contratto di locazione facoltizzava essa conduttrice a recedere in qualunque tempo dal contratto, previo preavviso di dodici mesi, termine che secondo l'appellante doveva ritenersi ridotto a sei mesi, ex art. 27 penultimo comma Legge 392/78, in quanto la clausola era da ritenersi parzialmente nulla, ex art. 79 stessa legge, poiché “nel prolungare a 12 mesi il periodo di preavviso richiesto in caso di recesso ad nutum del conduttore, attribuisce al locatore un vantaggio in contrasto proprio con il dettato del menzionato art. 27 penultimo comma L.
392/1978”.
Afferma inoltre che il recesso del 20.05.2016 costituiva un'offerta non formale ex art. 1220 c.c., “idonea ad evitare la mora della conduttrice nell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dell'immobile ex art.
1591 C.C. a decorrere dal 21.11.2016.”
2.3. , con il terzo motivo di gravame, sostiene che, in ragione Parte_1
dell'intervenuto recesso, le somme che la locatrice poteva richiedere non erano a titolo di canone di locazione ma di indennità di occupazione e che, avendo esse natura indennitaria e risarcitoria, doveva esserne provato l'an ed il quantum.
Sostiene, inoltre, che la non aveva mai dato prova di agire anche CP_1
per gli altri comproprietari, anzi aveva sempre agito senza la ratifica dei comproprietari, per cui difettava di legittimazione.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, considerando i dodici mesi di preavviso, il contratto si era risolto in data 20.05.2017, sicché alla locatrice erano dovuti i soli canoni dal novembre 2016 al 20.05.2017 e che, in ogni caso, nulla le era dovuto per il periodo successivo.
2.5. L'appellante, infine, reitera la richiesta di ammissione delle prove non ammesse in primo grado.
§.
3. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
affermando che il rigetto della domanda, pronunciato dal primo giudice era, evidentemente riferito alla domanda monitoria;
che il riferimento alle cambiali, era un evidente refuso che non inficiava la motivazione;
che le parti avevano convenuto all'art. 3 cit. la possibilità di recesso della conduttrice, senza motivo, con un preavviso di dodici mesi, mentre la norma di cui al sopraindicato art. 27 prevedeva il diritto di recesso del conduttore con preavviso di sei mesi, al ricorrere di gravi motivi;
che la conduttrice non aveva mai indicato quali fossero i gravi motivi che legittimavano il suo recesso con un preavviso di sei mesi;
che il recesso del subconduttore non costituiva grave motivo, in quanto circostanza rientrante nel rischio d'impresa del conduttore;
che non v'era mai stata una offerta formale seria, con rilascio dell'immobile; che erano conseguentemente infondate le pretese di riduzione dei canoni dovuti.
§.
4. La Corte all'esito dell'udienza del 25.09.2025 ha dato lettura del dispositivo in udienza, riservandosi il deposito della sentenza.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che è innegabile che nella motivazione siano presenti riferimenti a documenti e circostanze non attinenti ai fatti di causa, chiaramente attribuibili a tuttavia, risulta comunque chiaro che la Per_1
domanda che il tribunale aveva inteso accogliere certamente non poteva essere l'opposizione all'ingiunzione, ma la domanda monitoria, proposta dalla locatrice che aveva dato origine al giudizio.
I successivi motivi di gravame, riguardanti la debenza dei canoni di locazione, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
4.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla conduttrice di difetto di legittimazione attiva di perché avrebbe agito in Controparte_1
mancanza di ratifica degli altri comproprietari.
Va, infatti, rammentato che sussiste la presunzione, qualora la parte locatrice sia plurisoggettiva, che ciascun locatore agisca con il consenso degli altri locatori, sicché è onere di questi ultimi dare la prova della loro espressa opposizione (cfr. Cass. 19929/2008; Cass. 845/2020). Costituisce, peraltro, regola di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, per cui l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione, rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (cfr. Cass. 5077/2010). Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione di va rigettata. Controparte_1
4.2. Ciò premesso va esaminata l'eccezione di insussistenza del credito per omesso pagamento dei canoni, in ragione della legittimità del recesso operato dalla conduttrice con la missiva del 20.05.2016.
Con tale missiva la conduttrice ha espressamente dichiarato di volere operare il “recesso formale per gravi motivi ex art. 27 L. 392/78 ultimo comma rappresentando il recesso esercitato dalla sublocatrice” concludendo che “In effetti nessuna attività viene e verrà esercitata all'interno dell'immobile da
. Non v'è dubbio, e d'altro canto è pacifico tra le parti, Pt_1 Parte_1
che quello esercitato dalla conduttrice sia un recesso ex art. Parte_1
27 ult. comma. L.392/78, esercitabile in ogni momento dal conduttore, quindi a prescindere dalla scadenza del contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, qualora ricorrano gravi motivi. Sicché, se il recesso fosse stato efficace il rapporto locativo avrebbe dovuto essere ritenuto cessato al 06.12.2016 (considerato che la missiva di recesso del
20.05.2016 pervenne alla locatrice il 06.06.2016).
La locatrice, tuttavia, nell'introdurre il giudizio monitorio, con richiesta di pagamento dei canoni dal novembre 2016 (epoca in cui la conduttrice aveva sospeso i pagamenti in ragione del recesso esercitato) all'ottobre 2017
(epoca in cui aveva intrapreso l'azione di sfratto per morosità), ha sostanzialmente contestato l'efficacia del recesso. Con il giudizio di intimazione di sfratto, introdotto dalla locatrice (conclusosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per avvenuto rilascio dell'immobile da parte della locatrice) e, soprattutto, con la successiva ingiunzione di pagamento dei canoni, la locatrice ha introdotto, in sostanza, un giudizio di accertamento della legittimità ed efficacia del recesso per gravi motivi, esercitato dalla conduttrice con la missiva del 20.05.2016. La
Suprema Corte ha infatti chiarito che “ In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore;
ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. (cfr. Cass. 24266/2020)”.
Dunque, solo se i motivi addotti dalla conduttrice siano accertati come effettivamente gravi il recesso potrà essere ritenuto efficace, poiché il recesso esercitato in assenza di motivi gravi è inefficace (cfr. Cass.
10677/2008)
Nel caso in esame ha indicato, quali gravi motivi, il recesso Parte_1
della subconduttrice, la quale aveva cessato l'attività nei locali.
[...]
ha contestato che tali motivi potessero essere considerati gravi, in CP_1
quanto , avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista Parte_1
di esercitare o far esercitare ad altri l'attività commerciale nell'immobile locato, non vi svolgeva essa direttamente l'attività commerciale, ma la faceva esercitare a terzi, sublocando l'immobile a propri affiliati, sicché l'eventualità che i locali restassero per alcuni periodi privi di subconduttori era un rischio rientrante nella natura dell'attività da essa esercitata. La prospettazione fatta dalla locatrice va condivisa. La Suprema Corte ha infatti chiarito che In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, che presuppone la specificazione del grave motivo per cui il conduttore intende cessare anticipatamente il rapporto, non è sufficiente la mera indicazione di cessazione dell'attività esercitata nei locali locati, poiché, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad un fatto estraneo alla volontà del conduttore, unico idoneo
a giustificare l'interruzione dell'impegno al rispetto del sinallagma (cfr. Cass.
26618/2022). Nel caso in esame la facoltà contrattualmente prevista che facesse esercitare a terzi l'attività commerciale Parte_1
nell'immobile da essa locato non può tradursi in un aggravio della posizione del locatore. Sicché l'eventuale cessazione dell'attività del subconduttore e la mancata concessione in subconduzione ad altri dell'immobile non può essere considerato come fatto estraneo alla volontà della conduttrice Pt_1
. Ne consegue che non avendo specificato le ragioni
[...] Parte_1
per cui non aveva nuovamente sublocato l'immobile ad altri o per cui non aveva essa stessa inteso esercitarvi direttamente l'attività commerciale va ricondotto ad una sua scelta volontaria e non costituisce motivo grave di recesso.
4.3. Va quindi escluso che il recesso esercitato per gravi motivi fosse legittimo.
Considerato che
la conduttrice ha pagato i canoni solo sino all'ottobre 2016 ed ha rilasciato l'immobile nel novembre 2017, occorre accertare se la locatrice era tenuta al pagamento dei canoni dal novembre
2016 all'ottobre 2017.
A tal fine l'appellante sostiene che il recesso, esercitato con la missiva del
20.05.2016, dovesse valere, in subordine, quale recesso convenzionale, esercitabile in ogni momento e che egli era liberato dall'obbligazione di pagamento dei canoni, dalla scadenza del preavviso di sei mesi, in ragione della eccepita nullità della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 79 L.
392/78, ovvero in ulteriore subordine dei pattuiti dodici mesi.
Tale ricostruzione presuppone che l'offerta non formale di restituzione dell'immobile contenuta nella missiva del 10.05.2016 fosse idonea a determinare la liberazione del conduttore ai sensi dell'art. 1220 c.c.
Orbene, è vero che In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 cod. civ.. (cfr. Cass.
15433/2013), tuttavia tale effetto liberatorio non si produce se, come espressamente prevede l'ultima parte della norma in esame, “il creditore
l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede (cfr.
Cass. 28275/2019).
Nel caso in esame va considerato che, come visto innanzi, non sussistevano i richiamati gravi motivi di recesso, sicché in relazione a tale motivazione, addotta dal conduttore, il rifiuto della locatrice appare senz'altro legittimo.
Ma il suo rifiuto è in ogni caso legittimo, secondo una valutazione di buona fede, in quanto ella non aveva elementi per ritenere che la conduttrice avesse intenzione di far valere con la missiva del 20.05.2016 il recesso pattizio di cui all'art. 3 del contratto. Sia perché la locatrice aveva espressamente invocato il recesso ex art. 27 L. 392/98, adducendo anche i motivi ritenuti gravi;
sia perchè in nessun passaggio della missiva aveva fatto riferimento, nemmeno in via eventuale e subordinata, al recesso pattizio;
sia perché già in passato, malgrado la locatrice con missiva A/R del 14.02.2012 avesse dichiarato di
“non voler rinnovare alla scadenza del 28.02.2013 il contratto di locazione commerciale”, la conduttrice aveva, invece, mostrato la volontà di proseguire la locazione, tanto che il contratto era proseguito per un ulteriore sessennio;
sia soprattutto perché, la conduttrice, anche se con la missiva del 20.05.2016 aveva avvisato la locatrice che, in caso di mancato riscontro nel termine di quindici giorni alla dichiarazione di recesso, avrebbe dato corso alla procedura ex art. 1206 e 1219 c.c., allo scadere del detto termine non vi diede seguito, mostrando di non volere realmente consegnare l'immobile.
Alla luce di tutte le sopraindicate circostanze va, quindi, escluso che la locatrice potesse ritenere che con la missiva in esame la conduttrice avesse avuto intenzione di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 3 del contratto e, conseguentemente, non appare contrario a buona fede ed anzi va ritenuto legittimo il rifiuto della locatrice di ricevere l'immobile.
Da ciò discende che il conduttore non ha evitato la mora ed è rimasto obbligato alla corresponsione dei canoni, sino alla restituzione dell'immobile.
4.4. In proposito va precisato che non è fondata la censura che le somme che la locatrice poteva richiedere non erano a titolo di canone di locazione, ma di indennità di occupazione e che il loro ammontare andasse provato, atteso che l'art. 1591 c.c. prevede il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna.
Sicché l'indennità dovuta è pari al canone pattuito.
§.
5. In definitiva l'appello principale va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori prossimi ai minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1328/20 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 08.09.2020 e notificata il
25.11.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 25.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore