Articolo 1 della Legge 5 luglio 1964, n. 548
Articolo 2
Versione
2 agosto 1964
Art. 1.
E' concesso all'istituto per la contabilita' nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.
La somma prevista, dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 2 agosto 1964