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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 151/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 151/2024 RG promossa con atto di citazione in appello depositato il 4.05.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Andrea Purinan del Foro di Parte_1 CodiceFiscale_1
Udine, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF ) con i proc. e dom. Avv.ti Paolo Colombo e Silvia CP_1 C.F._2
Ronzio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, Sezione I civile, Giudice Dott.ssa
Annamaria Antonini, n. 385/2024 di data 20.3.2024 nella causa n. 3333/2021 R.A.C.C., depositata
il 20.3.2024 e notificata il 26.3.2024
Causa iscritta a ruolo il 04.05.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Udine, Sezione I civile, n. 385/2024 di data 20 marzo 2024 nella causa n. 3333/2021
R.G., respinta ogni contraria domanda ed eccezione av-versaria:
1. rilevare la prescrizione ex art. 2947, I comma, c.c., dei crediti azionati da CP_1
contro ed aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese di Parte_1
cui ai documenti 7-8-9-10-11-12 allegati all'atto di citazione in I grado, ad eccezione dei crediti relativi alle spese di assistenza psicologica sostenute dal 20.4.2016 al 23.6.2016, e respingersi le relative domande risarcitorie;
2. rilevare la prescrizione ex art. 2947, I comma, c.c., del credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'ingiuria e respingersi la relativa domanda risarcitoria e la richiesta di sanzione civile;
3. ferme restando le eccepite prescrizioni, respingere in quanto infondate tutte le domande proposte da contro ed aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non CP_1 Parte_1
patrimoniali e patrimoniali e quella di cui al doc. 7 avversario anche perché tale spesa era stata sostenuta da un soggetto terzo;
4. rilevare la violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte di per l'indebita produzione CP_1
di documenti relativi ad altri procedimenti inconferenti e patrocinati da altri difensori;
2 5. condannare all'integrale rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, con CP_1
distrazione delle stesse in favore del procuratore di ex art. 93 c.p.c.; Parte_1
6. condannare l'appellata alla restituzione all'appellante di tutte le somme che l'appellata dovesse ricevere o che l'appellante dovesse pagare in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorate degli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV com-ma, c.c. o, in subordine, degli interessi legali;
7. condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, I CP_1
co. e III co., c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
voglia la Corte d'Appello:
a. ammettere le prove orali formulate da in primo grado nelle memorie istruttorie Parte_1
di data 30 maggio 2022 e 20 giugno 2022, con le relative prove contrarie, ad eccezione di quelle già assunte;
b. qualora l'appellata dovesse insistere su tali richieste, dichiarare inammissibili, perché
inconferenti o comunque generiche o relative a circostanze da provare documentalmente, tutte le istanze istruttorie formulate da e diverse dalla prova testimoniale già CP_1
assunta, di cui si contesta la genuinità e in ordine alla quale ci si riserva ogni tutela. ”
Per parte appellata:
“In via principale:
confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 385/2024 pubblicata in data 20.3.2023 nel procedimento R.G. 3333/21, per le ragioni esposte in atti;
il tutto con ogni e più
ampia declaratoria.
In ogni caso: col favore di compensi, spese e oneri di legge, dei due gradi del giudizio, oltre ai compensi della fase di negoziazione assistita obbligatoria.”
3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la madre sig.ra CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad una serie di episodi illustrati nell'atto introduttivo;
in particolare l'attrice deduceva che la convenuta si era introdotta nella sua abitazione in una occasione contro la sua volontà, e le aveva usato violenza fisica e verbale.
L'attrice aveva dedotto che con sentenza n.19/2017 il Tribunale penale di Udine aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento Parte_1
del danno in favore della costituita parte civile , determinato in via equitativa in euro CP_1
1.500,00, oltre alla rifusione delle spese legali per euro 3.000,00.
Con sentenza n.503/2020 la Corte di Appello di Trieste aveva assolto ai sensi Parte_1
dell'art.131 bis c.p. e conseguentemente aveva revocato le statuizioni civili, non essendo ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.173 del 12.07.2022.
Con riguardo all'episodio del 7.11.2023 l'attrice rilevava che l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputata lo aveva commesso conseguivano dall'efficacia di giudicato che la sentenza penale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto aveva nel giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti del prosciolto.
L'attrice indicava il danno patrimoniale subito nelle spese legali di primo e secondo grado sostenute in qualità di parte civile, nonché in quelle sostenute per attività investigativa e supporto psicologico;
quantificava poi il danno non patrimoniale in euro 10.000,00 e chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 24.499,91.
Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva che le spese per attività investigativa e sostegno psicologico non erano affatto in rapporto di causalità diretta con il fatto reato e che i fatti contestati potevano essere ricondotti allo ius corrigendi del genitore nei confronti del figlio.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale.
4 Con la sentenza impugnata il giudice escludeva dal danno risarcibile le spese sostenute per attività
investigativa e sostegno psicologico, in quanto non era dimostrata la loro riconducibilità causale all'episodio oggetto di causa, mentre liquidava le spese sostenute nel procedimento penale sulla base delle tabelle per i compensi professionali degli avvocati. Il danno morale veniva invece quantificato in euro 1.500,00 e la convenuta veniva pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.644,64.
Avverso la sentenza proponeva appello con sette motivi. Parte_2
Con il primo motivo l'appellante deduceva l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, che reiterando l'errore in cui era incorsa l'attrice nell'atto di citazione, aveva indicato come giorno dell'accadimento del fatto il 7.11.2013, in luogo del 30.10.2013, data riportata anche nel capo di imputazione;
ciò secondo l'appellante era indice del fatto che il giudice avesse aderito in modo acritico alla versione contenuta nell'atto di citazione.
Il giudice avrebbe inoltre compiuto una autonoma e più severa valutazione dello stesso fatto, mentre avrebbe dovuto solo valutare le conseguenze dell'evento, già giudicato di lieve entità dal giudice penale, ai fini della liquidazione degli eventuali danni morali;
infatti mentre il giudice d'appello del procedimento penale aveva ricondotto la vicenda ad un contesto spazio-temporale limitato e alla conflittualità intra familiare, il giudice civile aveva mosso a una immeritata Parte_1
riprovazione di natura morale, ritenendo che in quanto madre la sua condotta avesse arrecato conseguenze ben peggiori rispetto a quelle provocabili da un estraneo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza per avere la stessa riconosciuto come risarcibile l'esborso per le spese sostenute dall'appellata nel procedimento penale;
secondo l'appellante infatti il giudice di primo grado non aveva motivato l'affermazione per la quale tali spese costituissero danno patrimoniale per il quale il risarcimento era sicuramente dovuto.
Deduceva l'appellante che la presenza della parte civile nel giudizio penale è solo eventuale e non necessaria, e che l'appellata era al tempo perfettamente a conoscenza della possibilità che il
5 procedimento potesse concludersi con l'assoluzione dell'imputata ex art.131 bis c.p., come peraltro da questa richiesto in entrambi i gradi di giudizio.
In secondo luogo, l'appellante sosteneva che non avesse fornito riscontro dell'attività CP_1
professionale concretamente svolta dai propri avvocati e del contributo causale da essi dato alla formazione della prova e al convincimento dei giudici penali;
la stessa infatti aveva dimesso solo le sentenze pronunciate nelle due fasi e l'atto di costituzione di parte civile, non producendo neppure i verbali delle udienze e le proprie conclusioni scritte.
Sosteneva anzi l'appellante che l'odierna appellata era risultata soccombente nel procedimento penale, nel quale aveva sempre chiesto la condanna della madre, e in ogni caso, non avendo fornito prova dei danni subiti, avrebbe al più potuto ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Deduceva l'appellante che il primo giudice aveva violato il disposto dell'art.12 D.M.
9.3.2014 n.55,
ai sensi del quale il compenso si liquida per fasi;
l'attrice aveva omesso di indicare e provare quale attività sarebbe stata effettivamente svolta nelle varie fasi dei due gradi di giudizio;
il giudice si era invece limitato a recepire quanto indicato nelle note di trattazione scritta da parte dell'attrice; non vi era inoltre prova delle “anticipazioni – spese esenti da Iva” per euro 234,71.
Con il terzo motivo di gravame veniva contestato il riconoscimento di un danno morale in favore di deduceva che era stata in realtà la figlia a troncare i rapporti con lei, CP_1 Parte_1
impedendole anche quelli con le nipoti, e che l'attrice peraltro non aveva indicato alcun turbamento specifico in conseguenza dei fatti del 30.10.2013; poiché il giudice aveva escluso che le spese per cure psicologiche fossero correlabili all'evento e non aveva ammesso i capitoli di prova sul punto,
avrebbe dovuto escludere l'esistenza del danno morale. Contestava poi l'appellante l'attendibilità
della teste e l'autenticità di quanto riportati nelle pagine del suo diario.
Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errata ripartizione e liquidazione delle spese di causa,
deducendo che era stata l'attrice e noi lei a formulare una proposta transattiva che non era CP_1
stata accettata e che non era stata riproposta nelle conclusioni finali;
le spese di lite avrebbero dovuto essere quantomeno compensate.
6 Con il quinto motivo l'appellante rilevava che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalla convenuta, limitandosi a respingere le voci di danno concernenti l'attività investigativa e le spese per il sostegno psicologico;
l'eccezione veniva quindi rinnovata per cautela difensiva.
Con il sesto motivo si lamentava la mancata pronuncia sulla richiesta di inammissibilità di prove documentali e sulla domanda di condanna di ex art.96 co.3 c.p.c. per le indebite CP_1
produzioni fatte con le note scritte del 30.1.2024.
Con il settimo motivo di gravame la sentenza veniva censurata per l'errata attribuzione all'appellata del diritto agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Si costituiva in giudizio l'appellata deducendo l'infondatezza e temerarietà dell'appello.
Con riguardo al primo motivo l'appellata osservava che in relazione all'art.538 c.p.p. è intervenuta la
Corte Costituzionale con sentenza 173/22 e ora nel caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto il giudice penale deve decidere anche sulle domande civili.
Evidenziava che la sentenza pronunciata ex art.131 bis c.p. non accerta la mancanza di offensività del fatto, ma semplicemente, a fronte di un giudizio di lieve offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva.
Deduceva l'appellata che la liquidazione del danno operata dal primo giudice in via equitativa deve ritenersi corretta.
Con riguardo al quarto motivo l'appellata deduceva che il giudice ha semplicemente fatto applicazione del principio di soccombenza e che il riferimento all'offerta non accettata non aveva alcun rilievo ai fini della decisione sulle spese.
Con riguardo al quinto motivo, non vi sarebbe secondo l'appellata interesse ad appellare in quanto le spese per le quali si eccepisce la prescrizione sono state escluse dal primo giudice;
anche per il sesto motivo, una pretesa violazione del dovere di lealtà processuale, non vi sarebbe interesse ad impugnare.
7 Quanto al settimo motivo relativo agli interessi, l'appellata osservava che si tratta di liquidazione degli interessi su somme a titolo risarcitorio e non restitutorio e che la liquidazione degli interessi può
essere fatta anche d'ufficio.
***
1. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto al primo motivo di gravame, lo stesso evidenzia un mero errore materiale in cui è
incorso il primo giudice nell'indicazione della data del fatto oggetto di causa, data che pacificamente deve essere individuata nel 30.10.2023; l'errore non ha all'evidenza avuto alcuna influenza ai fini della decisione.
Quanto alla valutazione circa la gravità e le conseguenze di tale episodio, si osserva che a fronte della sentenza pronunciata ex art.131 bis c.p. nei confronti di , il giudice civile è Parte_1
vincolato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e del fatto che l'imputato lo ha commesso (art.651 bis c.p.p).; restava demandato al giudice civile il compito di liquidare il danno.
La Corte costituzionale, con sentenza n.173/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto,
ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen..
Nella parte motiva la Consulta ha evidenziato che “il fondamento dell'istituto è stato, da ultimo,
posto in luce dal giudice della nomofilachia, nel suo massimo consesso, il quale ha evidenziato
che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di
un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le
condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte di cassazione, sezioni unite
penali, 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891).
8 In proposito anche questa Corte (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto
particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo,
che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di
extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il
gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».
L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel
rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di "lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene
recessiva”.
Come osservato dall'appellata, la sentenza ex art.131 bis c.p. non intacca pertanto l'offensività
del fatto, ma incide solo sulla sua punibilità; non si tratta di una sentenza che dichiara il fatto inoffensivo, ma che lascia spazio ad una condanna diversa da quella penale.
La Consulta ha altresì evidenziato quanto segue: “La relazione al Consiglio dei ministri del 12
marzo 2015, di accompagnamento al testo del decreto legislativo, pone in evidenza che
«l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - accertata con sentenza passata
in giudicato in esito ad un rituale processo - non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al
contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non
punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito
causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia
nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio
penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di
archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)».
“Si tratta, quindi, di una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità:
la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già
nell'art. 652 cod. proc. pen. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello
stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 cod. proc. pen. (che concerne le sentenze di
condanna).
9 Al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento
(art. 651 cod. proc. pen.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del
fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio
promosso nei confronti dell'imputato (condannato, nel primo caso;
prosciolto nel secondo), nonché
del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis cod.
proc. pen.).
Il giudicato, in tal modo, è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su
quello delle sentenze di assoluzione”…
“La pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia, pertanto, come una
vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di
giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo
giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno
risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente
comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale”.
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, sulla base dei fatti accertati in sede penale, ha operato una autonoma determinazione del danno risarcibile.
2. Riguardo al secondo motivo, ovvero il riconoscimento delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'appellante ha evidenziato che la citata sentenza della Corte
Cost.n.173 del 12.7.2022 è intervenuta dopo che si erano esauriti i due gradi del procedimento penale e dopo che aveva proposto la causa civile. CP_1
Si dovrebbe fare invece riferimento alla sentenza della Consulta del 29.1.2016 n.12 che aveva escluso l'illegittimità costituzionale dell'art.538 c.p.p. in quanto l'azione civile è accessoria a quella penale e il danneggiato è libero di seguire uno o altro percorso ed a suo carico restano le conseguenze di quella scelta.
10 L'appellante ha richiamato poi l'art.541 c.p.p. che dispone che l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo quando venga accolta la domanda di risarcimento dei danni.
L'appellata ha evidenziato che nell'ambito del procedimento civile la sentenza di primo grado è del
2023 e l'appello del 2024, sostenendo che la sentenza della Consulta, di natura manipolativa, deve trovare applicazione ex tunc.
Deve ritenersi che, alla data di conclusione del processo penale, costituitasi parte CP_1
civile, non potesse ottenere nell'ambito del procedimento penale la rifusione delle spese sostenute per tale costituzione, che infatti ha richiesto a titolo risarcitorio nel giudizio civile, quando la Consulta
aveva già riconosciuto che nel processo penale è possibile procedere alle statuizioni civili anche a seguito di proscioglimento ex art.131 bis c.p..
E' stato quindi riconosciuto che la parte civile non deve subire pregiudizio da una sentenza di proscioglimento per applicazione di una causa di non punibilità pur essendovi accertamento della sussistenza ed illiceità del fatto;
non può certo parlarsi di soccombenza della parte civile ma solo di rinuncia dello Sato alla punizione del colpevole.
La rifusione delle spese legali richiesta nel presente procedimento viene in rilievo come danno patrimoniale conseguente all'illiceità (accertata) della condotta dell'imputata, che deve essere risarcito.
Quanto alla prova dell'attività difensiva svolta in favore delle costituita parte civile, sono state prodotte le sentenze penali (nelle quali si dà atto della partecipazione della parte civile e del deposito di conclusioni scritte) nonché l'atto di costituzione di parte civile, e tali prove documentali devono ritenersi sufficienti ad attestare la effettiva partecipazione della parte civile al processo penale.
In ogni caso si tratta di una domanda di rimborso, sono state prodotte le fatture e la prova del pagamento;
peraltro all'esito del primo grado del provedimento penale le spese erano state anche liquidate in sentenza.
11 Quanto alla necessità di liquidazione in fasi, trattandosi di determinazione del danno risarcibile tale distinzione non pare necessaria, come pure devono riconoscersi le richieste anticipazioni per euro
274,00, che costituiscono comunque una spesa sostenuta dall'appellata.
3. Quanto al terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno morale, reputa il Collegio che correttamente il giudice di primo grado abbia valorizzato il rapporto madre - figlia;
la violenza anche fisica subita dalla propria madre davanti alla figlia minorenne deve ritenersi abbia ripercussioni psicologiche maggiori del medesimo fatto subito da parte di un estraneo.
Si osserva infatti che, in ipotesi di reato, il rapporto familiare costituisce una aggravante, e che in ogni modo il giudice civile ha fatto propria la quantificazione del danno già operata dal giudice penale in primo grado;
deve quindi confermarsi la disposta liquidazione in via equitativa dell'importo di euro 1.500,00.
Secondo Cass. 15103/2002 “La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con
criteri equitativi, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi
tra i quali l'intensità del dolo ed il grado della colpa, intendendosi per tale il livello di essa e non già
l'entità dell'apporto causale del danneggiante alla determinazione dell'evento, da considerare,
invece, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento”.
4. Il quarto motivo di gravame deve ritenersi anch'esso infondato, in quanto le spese del giudizio di primo grado sono state regolate seguendo il principio della soccombenza, né paiono esservi ragioni per giustificarne una compensazione anche parziale.
5. Quanto al quinto motivo relativo alla prescrizione, non vi è interesse ad impugnare.
6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia del primo giudice in relazione alla richiesta di inammissibilità di prove documentali;
tale istanza deve ritenersi implicitamente respinta, né in ogni caso tali produzioni apportano significativi elementi alla decisione in primo o in secondo grado. Quanto poi alla domanda di condanna di CP_1
ex art.96 co.3 c.p.c. per le asserite indebite produzioni, secondo Cass.n.15232/2024
[...]
“la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla
12 condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente
accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio
di soccombenza ivi stabilito”.
7. Il settimo motivo di gravame è relativo al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, in assenza di domanda della parte attrice.
Si osserva che il danno liquidato nella sentenza impugnata è costituito dal danno emergente relativo alle spese legali sostenute, e dal danno non patrioniale quantificato equitativamente.
Secondo Cass.n.24468/2020 “gli interessi sulla somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori,
regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore
dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono,
quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo
di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno,
ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del
denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella
domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di
riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali
componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive
funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente
richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.(Conforme
Cass.26929/2024).
8. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (fase
13 introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che liquida in complessivi € € 4.888,00 per compensi, oltre CP_1
al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 151/2024 RG promossa con atto di citazione in appello depositato il 4.05.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Andrea Purinan del Foro di Parte_1 CodiceFiscale_1
Udine, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF ) con i proc. e dom. Avv.ti Paolo Colombo e Silvia CP_1 C.F._2
Ronzio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, Sezione I civile, Giudice Dott.ssa
Annamaria Antonini, n. 385/2024 di data 20.3.2024 nella causa n. 3333/2021 R.A.C.C., depositata
il 20.3.2024 e notificata il 26.3.2024
Causa iscritta a ruolo il 04.05.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del
Tribunale di Udine, Sezione I civile, n. 385/2024 di data 20 marzo 2024 nella causa n. 3333/2021
R.G., respinta ogni contraria domanda ed eccezione av-versaria:
1. rilevare la prescrizione ex art. 2947, I comma, c.c., dei crediti azionati da CP_1
contro ed aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese di Parte_1
cui ai documenti 7-8-9-10-11-12 allegati all'atto di citazione in I grado, ad eccezione dei crediti relativi alle spese di assistenza psicologica sostenute dal 20.4.2016 al 23.6.2016, e respingersi le relative domande risarcitorie;
2. rilevare la prescrizione ex art. 2947, I comma, c.c., del credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'ingiuria e respingersi la relativa domanda risarcitoria e la richiesta di sanzione civile;
3. ferme restando le eccepite prescrizioni, respingere in quanto infondate tutte le domande proposte da contro ed aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non CP_1 Parte_1
patrimoniali e patrimoniali e quella di cui al doc. 7 avversario anche perché tale spesa era stata sostenuta da un soggetto terzo;
4. rilevare la violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte di per l'indebita produzione CP_1
di documenti relativi ad altri procedimenti inconferenti e patrocinati da altri difensori;
2 5. condannare all'integrale rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, con CP_1
distrazione delle stesse in favore del procuratore di ex art. 93 c.p.c.; Parte_1
6. condannare l'appellata alla restituzione all'appellante di tutte le somme che l'appellata dovesse ricevere o che l'appellante dovesse pagare in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorate degli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV com-ma, c.c. o, in subordine, degli interessi legali;
7. condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, I CP_1
co. e III co., c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
voglia la Corte d'Appello:
a. ammettere le prove orali formulate da in primo grado nelle memorie istruttorie Parte_1
di data 30 maggio 2022 e 20 giugno 2022, con le relative prove contrarie, ad eccezione di quelle già assunte;
b. qualora l'appellata dovesse insistere su tali richieste, dichiarare inammissibili, perché
inconferenti o comunque generiche o relative a circostanze da provare documentalmente, tutte le istanze istruttorie formulate da e diverse dalla prova testimoniale già CP_1
assunta, di cui si contesta la genuinità e in ordine alla quale ci si riserva ogni tutela. ”
Per parte appellata:
“In via principale:
confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 385/2024 pubblicata in data 20.3.2023 nel procedimento R.G. 3333/21, per le ragioni esposte in atti;
il tutto con ogni e più
ampia declaratoria.
In ogni caso: col favore di compensi, spese e oneri di legge, dei due gradi del giudizio, oltre ai compensi della fase di negoziazione assistita obbligatoria.”
3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la madre sig.ra CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad una serie di episodi illustrati nell'atto introduttivo;
in particolare l'attrice deduceva che la convenuta si era introdotta nella sua abitazione in una occasione contro la sua volontà, e le aveva usato violenza fisica e verbale.
L'attrice aveva dedotto che con sentenza n.19/2017 il Tribunale penale di Udine aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento Parte_1
del danno in favore della costituita parte civile , determinato in via equitativa in euro CP_1
1.500,00, oltre alla rifusione delle spese legali per euro 3.000,00.
Con sentenza n.503/2020 la Corte di Appello di Trieste aveva assolto ai sensi Parte_1
dell'art.131 bis c.p. e conseguentemente aveva revocato le statuizioni civili, non essendo ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.173 del 12.07.2022.
Con riguardo all'episodio del 7.11.2023 l'attrice rilevava che l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputata lo aveva commesso conseguivano dall'efficacia di giudicato che la sentenza penale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto aveva nel giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti del prosciolto.
L'attrice indicava il danno patrimoniale subito nelle spese legali di primo e secondo grado sostenute in qualità di parte civile, nonché in quelle sostenute per attività investigativa e supporto psicologico;
quantificava poi il danno non patrimoniale in euro 10.000,00 e chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 24.499,91.
Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva che le spese per attività investigativa e sostegno psicologico non erano affatto in rapporto di causalità diretta con il fatto reato e che i fatti contestati potevano essere ricondotti allo ius corrigendi del genitore nei confronti del figlio.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale.
4 Con la sentenza impugnata il giudice escludeva dal danno risarcibile le spese sostenute per attività
investigativa e sostegno psicologico, in quanto non era dimostrata la loro riconducibilità causale all'episodio oggetto di causa, mentre liquidava le spese sostenute nel procedimento penale sulla base delle tabelle per i compensi professionali degli avvocati. Il danno morale veniva invece quantificato in euro 1.500,00 e la convenuta veniva pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.644,64.
Avverso la sentenza proponeva appello con sette motivi. Parte_2
Con il primo motivo l'appellante deduceva l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, che reiterando l'errore in cui era incorsa l'attrice nell'atto di citazione, aveva indicato come giorno dell'accadimento del fatto il 7.11.2013, in luogo del 30.10.2013, data riportata anche nel capo di imputazione;
ciò secondo l'appellante era indice del fatto che il giudice avesse aderito in modo acritico alla versione contenuta nell'atto di citazione.
Il giudice avrebbe inoltre compiuto una autonoma e più severa valutazione dello stesso fatto, mentre avrebbe dovuto solo valutare le conseguenze dell'evento, già giudicato di lieve entità dal giudice penale, ai fini della liquidazione degli eventuali danni morali;
infatti mentre il giudice d'appello del procedimento penale aveva ricondotto la vicenda ad un contesto spazio-temporale limitato e alla conflittualità intra familiare, il giudice civile aveva mosso a una immeritata Parte_1
riprovazione di natura morale, ritenendo che in quanto madre la sua condotta avesse arrecato conseguenze ben peggiori rispetto a quelle provocabili da un estraneo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza per avere la stessa riconosciuto come risarcibile l'esborso per le spese sostenute dall'appellata nel procedimento penale;
secondo l'appellante infatti il giudice di primo grado non aveva motivato l'affermazione per la quale tali spese costituissero danno patrimoniale per il quale il risarcimento era sicuramente dovuto.
Deduceva l'appellante che la presenza della parte civile nel giudizio penale è solo eventuale e non necessaria, e che l'appellata era al tempo perfettamente a conoscenza della possibilità che il
5 procedimento potesse concludersi con l'assoluzione dell'imputata ex art.131 bis c.p., come peraltro da questa richiesto in entrambi i gradi di giudizio.
In secondo luogo, l'appellante sosteneva che non avesse fornito riscontro dell'attività CP_1
professionale concretamente svolta dai propri avvocati e del contributo causale da essi dato alla formazione della prova e al convincimento dei giudici penali;
la stessa infatti aveva dimesso solo le sentenze pronunciate nelle due fasi e l'atto di costituzione di parte civile, non producendo neppure i verbali delle udienze e le proprie conclusioni scritte.
Sosteneva anzi l'appellante che l'odierna appellata era risultata soccombente nel procedimento penale, nel quale aveva sempre chiesto la condanna della madre, e in ogni caso, non avendo fornito prova dei danni subiti, avrebbe al più potuto ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Deduceva l'appellante che il primo giudice aveva violato il disposto dell'art.12 D.M.
9.3.2014 n.55,
ai sensi del quale il compenso si liquida per fasi;
l'attrice aveva omesso di indicare e provare quale attività sarebbe stata effettivamente svolta nelle varie fasi dei due gradi di giudizio;
il giudice si era invece limitato a recepire quanto indicato nelle note di trattazione scritta da parte dell'attrice; non vi era inoltre prova delle “anticipazioni – spese esenti da Iva” per euro 234,71.
Con il terzo motivo di gravame veniva contestato il riconoscimento di un danno morale in favore di deduceva che era stata in realtà la figlia a troncare i rapporti con lei, CP_1 Parte_1
impedendole anche quelli con le nipoti, e che l'attrice peraltro non aveva indicato alcun turbamento specifico in conseguenza dei fatti del 30.10.2013; poiché il giudice aveva escluso che le spese per cure psicologiche fossero correlabili all'evento e non aveva ammesso i capitoli di prova sul punto,
avrebbe dovuto escludere l'esistenza del danno morale. Contestava poi l'appellante l'attendibilità
della teste e l'autenticità di quanto riportati nelle pagine del suo diario.
Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errata ripartizione e liquidazione delle spese di causa,
deducendo che era stata l'attrice e noi lei a formulare una proposta transattiva che non era CP_1
stata accettata e che non era stata riproposta nelle conclusioni finali;
le spese di lite avrebbero dovuto essere quantomeno compensate.
6 Con il quinto motivo l'appellante rilevava che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalla convenuta, limitandosi a respingere le voci di danno concernenti l'attività investigativa e le spese per il sostegno psicologico;
l'eccezione veniva quindi rinnovata per cautela difensiva.
Con il sesto motivo si lamentava la mancata pronuncia sulla richiesta di inammissibilità di prove documentali e sulla domanda di condanna di ex art.96 co.3 c.p.c. per le indebite CP_1
produzioni fatte con le note scritte del 30.1.2024.
Con il settimo motivo di gravame la sentenza veniva censurata per l'errata attribuzione all'appellata del diritto agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Si costituiva in giudizio l'appellata deducendo l'infondatezza e temerarietà dell'appello.
Con riguardo al primo motivo l'appellata osservava che in relazione all'art.538 c.p.p. è intervenuta la
Corte Costituzionale con sentenza 173/22 e ora nel caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto il giudice penale deve decidere anche sulle domande civili.
Evidenziava che la sentenza pronunciata ex art.131 bis c.p. non accerta la mancanza di offensività del fatto, ma semplicemente, a fronte di un giudizio di lieve offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva.
Deduceva l'appellata che la liquidazione del danno operata dal primo giudice in via equitativa deve ritenersi corretta.
Con riguardo al quarto motivo l'appellata deduceva che il giudice ha semplicemente fatto applicazione del principio di soccombenza e che il riferimento all'offerta non accettata non aveva alcun rilievo ai fini della decisione sulle spese.
Con riguardo al quinto motivo, non vi sarebbe secondo l'appellata interesse ad appellare in quanto le spese per le quali si eccepisce la prescrizione sono state escluse dal primo giudice;
anche per il sesto motivo, una pretesa violazione del dovere di lealtà processuale, non vi sarebbe interesse ad impugnare.
7 Quanto al settimo motivo relativo agli interessi, l'appellata osservava che si tratta di liquidazione degli interessi su somme a titolo risarcitorio e non restitutorio e che la liquidazione degli interessi può
essere fatta anche d'ufficio.
***
1. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto al primo motivo di gravame, lo stesso evidenzia un mero errore materiale in cui è
incorso il primo giudice nell'indicazione della data del fatto oggetto di causa, data che pacificamente deve essere individuata nel 30.10.2023; l'errore non ha all'evidenza avuto alcuna influenza ai fini della decisione.
Quanto alla valutazione circa la gravità e le conseguenze di tale episodio, si osserva che a fronte della sentenza pronunciata ex art.131 bis c.p. nei confronti di , il giudice civile è Parte_1
vincolato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e del fatto che l'imputato lo ha commesso (art.651 bis c.p.p).; restava demandato al giudice civile il compito di liquidare il danno.
La Corte costituzionale, con sentenza n.173/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto,
ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen..
Nella parte motiva la Consulta ha evidenziato che “il fondamento dell'istituto è stato, da ultimo,
posto in luce dal giudice della nomofilachia, nel suo massimo consesso, il quale ha evidenziato
che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di
un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le
condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Corte di cassazione, sezioni unite
penali, 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891).
8 In proposito anche questa Corte (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto
particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo,
che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di
extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il
gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».
L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel
rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di "lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene
recessiva”.
Come osservato dall'appellata, la sentenza ex art.131 bis c.p. non intacca pertanto l'offensività
del fatto, ma incide solo sulla sua punibilità; non si tratta di una sentenza che dichiara il fatto inoffensivo, ma che lascia spazio ad una condanna diversa da quella penale.
La Consulta ha altresì evidenziato quanto segue: “La relazione al Consiglio dei ministri del 12
marzo 2015, di accompagnamento al testo del decreto legislativo, pone in evidenza che
«l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - accertata con sentenza passata
in giudicato in esito ad un rituale processo - non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al
contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non
punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito
causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia
nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio
penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di
archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)».
“Si tratta, quindi, di una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità:
la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già
nell'art. 652 cod. proc. pen. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello
stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 cod. proc. pen. (che concerne le sentenze di
condanna).
9 Al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento
(art. 651 cod. proc. pen.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del
fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio
promosso nei confronti dell'imputato (condannato, nel primo caso;
prosciolto nel secondo), nonché
del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis cod.
proc. pen.).
Il giudicato, in tal modo, è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su
quello delle sentenze di assoluzione”…
“La pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia, pertanto, come una
vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di
giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo
giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno
risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente
comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale”.
Correttamente pertanto il giudice di primo grado, sulla base dei fatti accertati in sede penale, ha operato una autonoma determinazione del danno risarcibile.
2. Riguardo al secondo motivo, ovvero il riconoscimento delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'appellante ha evidenziato che la citata sentenza della Corte
Cost.n.173 del 12.7.2022 è intervenuta dopo che si erano esauriti i due gradi del procedimento penale e dopo che aveva proposto la causa civile. CP_1
Si dovrebbe fare invece riferimento alla sentenza della Consulta del 29.1.2016 n.12 che aveva escluso l'illegittimità costituzionale dell'art.538 c.p.p. in quanto l'azione civile è accessoria a quella penale e il danneggiato è libero di seguire uno o altro percorso ed a suo carico restano le conseguenze di quella scelta.
10 L'appellante ha richiamato poi l'art.541 c.p.p. che dispone che l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo quando venga accolta la domanda di risarcimento dei danni.
L'appellata ha evidenziato che nell'ambito del procedimento civile la sentenza di primo grado è del
2023 e l'appello del 2024, sostenendo che la sentenza della Consulta, di natura manipolativa, deve trovare applicazione ex tunc.
Deve ritenersi che, alla data di conclusione del processo penale, costituitasi parte CP_1
civile, non potesse ottenere nell'ambito del procedimento penale la rifusione delle spese sostenute per tale costituzione, che infatti ha richiesto a titolo risarcitorio nel giudizio civile, quando la Consulta
aveva già riconosciuto che nel processo penale è possibile procedere alle statuizioni civili anche a seguito di proscioglimento ex art.131 bis c.p..
E' stato quindi riconosciuto che la parte civile non deve subire pregiudizio da una sentenza di proscioglimento per applicazione di una causa di non punibilità pur essendovi accertamento della sussistenza ed illiceità del fatto;
non può certo parlarsi di soccombenza della parte civile ma solo di rinuncia dello Sato alla punizione del colpevole.
La rifusione delle spese legali richiesta nel presente procedimento viene in rilievo come danno patrimoniale conseguente all'illiceità (accertata) della condotta dell'imputata, che deve essere risarcito.
Quanto alla prova dell'attività difensiva svolta in favore delle costituita parte civile, sono state prodotte le sentenze penali (nelle quali si dà atto della partecipazione della parte civile e del deposito di conclusioni scritte) nonché l'atto di costituzione di parte civile, e tali prove documentali devono ritenersi sufficienti ad attestare la effettiva partecipazione della parte civile al processo penale.
In ogni caso si tratta di una domanda di rimborso, sono state prodotte le fatture e la prova del pagamento;
peraltro all'esito del primo grado del provedimento penale le spese erano state anche liquidate in sentenza.
11 Quanto alla necessità di liquidazione in fasi, trattandosi di determinazione del danno risarcibile tale distinzione non pare necessaria, come pure devono riconoscersi le richieste anticipazioni per euro
274,00, che costituiscono comunque una spesa sostenuta dall'appellata.
3. Quanto al terzo motivo, relativo alla liquidazione del danno morale, reputa il Collegio che correttamente il giudice di primo grado abbia valorizzato il rapporto madre - figlia;
la violenza anche fisica subita dalla propria madre davanti alla figlia minorenne deve ritenersi abbia ripercussioni psicologiche maggiori del medesimo fatto subito da parte di un estraneo.
Si osserva infatti che, in ipotesi di reato, il rapporto familiare costituisce una aggravante, e che in ogni modo il giudice civile ha fatto propria la quantificazione del danno già operata dal giudice penale in primo grado;
deve quindi confermarsi la disposta liquidazione in via equitativa dell'importo di euro 1.500,00.
Secondo Cass. 15103/2002 “La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con
criteri equitativi, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi
tra i quali l'intensità del dolo ed il grado della colpa, intendendosi per tale il livello di essa e non già
l'entità dell'apporto causale del danneggiante alla determinazione dell'evento, da considerare,
invece, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento”.
4. Il quarto motivo di gravame deve ritenersi anch'esso infondato, in quanto le spese del giudizio di primo grado sono state regolate seguendo il principio della soccombenza, né paiono esservi ragioni per giustificarne una compensazione anche parziale.
5. Quanto al quinto motivo relativo alla prescrizione, non vi è interesse ad impugnare.
6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia del primo giudice in relazione alla richiesta di inammissibilità di prove documentali;
tale istanza deve ritenersi implicitamente respinta, né in ogni caso tali produzioni apportano significativi elementi alla decisione in primo o in secondo grado. Quanto poi alla domanda di condanna di CP_1
ex art.96 co.3 c.p.c. per le asserite indebite produzioni, secondo Cass.n.15232/2024
[...]
“la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla
12 condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente
accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio
di soccombenza ivi stabilito”.
7. Il settimo motivo di gravame è relativo al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, in assenza di domanda della parte attrice.
Si osserva che il danno liquidato nella sentenza impugnata è costituito dal danno emergente relativo alle spese legali sostenute, e dal danno non patrioniale quantificato equitativamente.
Secondo Cass.n.24468/2020 “gli interessi sulla somma liquidata a titolo
di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori,
regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore
dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono,
quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo
di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno,
ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del
denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella
domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di
riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali
componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive
funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente
richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.(Conforme
Cass.26929/2024).
8. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi (fase
13 introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che liquida in complessivi € € 4.888,00 per compensi, oltre CP_1
al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
14