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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1338/2022, promossa con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 3.3.2022 (rito sommario successivamente convertito in ordinario con ordinanza in data 26.7.2022) da
(C.F. ), quale Parte_1 C.F._1 erede accettante con beneficio di inventario di Parte_2
(C.F. , con l'Avv. Ascanio Parente, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di costituzione telematico ex art. 302 c.p.c. in data 10.9.2024, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. Alberto Gottardello Controparte_1 C.F._3
e l'Avv. Pierantonio Geronazzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Valdobbiadene (TV)
e contro
(C.F. ), con l'Avv. Giovanna Controparte_2 P.IVA_1
Capilli e l'avv. Federica Farkas, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma
- parti convenute -
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
Conclusioni di parte attrice: - per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parte_1 Treviso, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta: dichiarare, ex art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di nella qualità di erede Parte_1 accettante con beneficio di inventario di il contratto di Parte_2 compravendita stipulato in data 27 ge Persona_1 notaio in Montebelluna, rep. n. 54106, racc. n. 30644, trascritto il 28/1/2022 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, Registro Generale 2805, Registro Particolare 1983, con il quale la società “AZIENDE AGRICOLE RIUNITE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA” ha venduto al signor , per il Controparte_1 complessivo prezzo di Euro 2.410.950,00 (duemilioniquattrocentodiecimilanovecentocinquantavirgolazerozero) i terreni agricoli della superficie catastale di complessivi mq. 534.628 (cinquecentotrentaquattromilaseicentoventotto) con sovrastanti fabbricati collabenti, individuati nel catasto dei terreni come segue: Foglio 21, Controparte_3 M.N. 28 porz A di Ha.
0.23.35 RDE 13,63 RAE 9 7,84, porz B di Ha.
0.66.50 RDE 31,94 RAE 17,17, porz C di Ha.
2.01.82 RDE 117,78 RAE 67,75, M.N. 32 di Ha.
0.33.77 RDE 19,71 RAE 11,34, M.N. 40 di Ha.
0.27.99 RDE 16,33 RAE 9,40, M.N. 49 porz A di Ha.
0.02.10 RDE 1,01 RAE 0,54, porz B di Ha.
3.88.55 RDE 226,76 RAE 130,44, M.N. 52 di Ha.
2.09.35 RDE 122,18 RAE 70,28, M.N. 53 di Ha.
1.36.76 RDE 111,60 RAE 63,57, M.N. 65 di Ha.
1.42.45 RDE 83,13 RAE 47,82, 218 di CP_4 Ha.
0.00.40 RDE 0,12 RAE 0,07, 219 di Ha.
0.00.50 RDE 0,15 RAE 0,09, M.N. CP_4 220 di Ha.
0.00.56 RDE 0,17 R 0, 221 di Ha.
0.01.50 RDE 0,45 RAE CP_4 0,27, 22 porz AA di 0.08.78 RDE 2,63 RAE 1,59, porz AB di 0.01.00 RDE 0,48 CP_4 RAE 223 di Ha.
0.01.60 RDE 0,48 RAE 0,29, 227 di Ha.
0.02.40 CP_4 CP_4 RDE 1,40 RAE 0,81, 228 di Ha.
0.00.60 RDE 0,35 RAE 0,20, 229 di Ha. CP_4 CP_4 0.02.80 RDE 1,63 RAE 0,94, M.N. 230 di Ha.
0.03.60 RDE 2,10 RAE 1,21, 231 CP_4 di Ha.
0.00.30 RDE 0,18 RAE 0,10, 232 di Ha.
0.00.30 RDE 0,18 ,10, CP_4 233 di Ha.
0.00.90 RDE 0,53 RAE 0,30, M.N. 234 di Ha.
0.00.35 RDE 0,20 CP_4 0,12, M.N. 235 di Ha.
0.00.10 RDE 0,06 RAE 0,03, M.N. 236 di Ha.
0.00.15 RDE 0,04 RAE 0,03, M.N. 214 di Ha.
0.08.66 RDE 7,07 RAE 4,03, M.N. 216 porz A di Ha.
0.05.27 RDE 2,53 RAE 1,36, porz B di Ha.
1.70.56 RDE 99,54 RAE 57,26, porz C di Ha.
1.25.70 RDE 60,37 RAE 32,46, porz D di Ha.
0.02.90 RDE 1,69 RAE 0,97, M.N. 311 di Ha.
1.22.75 RDE 100,16 RAE 57,06, M.N. 379 di Ha.
2.57.99 RDE 150,56 RAE 86,61, M.N. 402 di Ha.
0.03.24 RDE 2,64 RAE 1,51, M.N. 413 di Ha.
4.22.52 RDE 246,58 RAE 141,84, M.N. 421 di Ha.
0.49.55 RDE 28,92 RAE 16,63, M.N. 423 di Ha.
0.83.87 RDE 68,44 RAE 38,98, M.N. 424 di Ha.
2.40.35 RDE 140,27 RAE 80,68, M.N. 426 di Ha.
0.48.02 RDE 39,18 RAE 22,32, M.N. 488 ente urbano di mq. 2816 (già M.N. 30 di Ha. 0.28.16, così variato con tipo mappale in data 15 giugno 2021, prot.n. TV0070718); Foglio 22 M.N. 5 di Ha.
0.20.49 RDE 9,84 RAE 5,29 M.N. 6 porz A di Ha.
4.39.58 RDE 211,13 RAE 113,51 porz B di Ha.
0.30.37 RDE 17,72 RAE 10,20 porz C di Ha.
3.13.47 RDE 150,56 RAE 80,95 porz D di Ha.
1.07.20 RDE 62,56 RAE 35,99, M.N. 7 di Ha.
0.89.37 RDE 52,16 RAE 30,00, M.N. 8 porz AA di Ha.
0.48.51 RDE 28,31 RAE 16,28, porz AB di Ha.
2.28.00 RDE 109,51 RAE 58,88, M.N. 18 porz A di Ha.
1.65.16 RDE 79,33 RAE 42,65, porz B di Ha.
0.26.70 RDE 15,58 RAE 8,96, porz C di Ha.
0.56.23 RDE 27,01 RAE 14,52, M.N. 19 porz A di Ha.
1.86.94 RDE 89,79 RAE 48,27, porz B di Ha.
0.36.52 RDE 21,31 RAE 12,26, porz C di Ha.
0.33.70 RDE 16,19 RAE 8,70, M.N. 20 porz AA di Ha.
0.22.87 RDE 13,35 RAE 7,68, porz AB di Ha.
0.88.00 RDE 42,27 RAE 22,72, M.N. 27 porz A di Ha.
1.17.54 RDE 68,60 RAE 39,46, porz B di Ha.
1.05.40 RDE
2 50,62 RAE 27,22, M.N. 29 di Ha.
1.00.75 RDE 48,39 RAE 26,02; M.N. 152 porz AA di Ha.
0.09.34 area rurale, porz AB di Ha.
0.00.88 RDE 0,48 RAE 0,23, M.N. 211 di Ha.
0.01.25 RDE 0,63 RAE 0,36, 222 di Ha.
0.00.75 RDE 0,15 RAE 0,10,
CP_4 CP_4 223 di Ha.
0.00.50 RDE 0,10 RAE 0,06, 224 di Ha.
0.01.35 RDE 0,26 RAE
CP_4 0,17, 225 di Ha.
0.07.20 RDE 1,41 93, 227 porz A di Ha. 0.25.12
CP_4 CP_4 RDE 12,07 RAE 6,49, porz B di Ha.
1.24.30 RDE 72,54 RAE 41,73, porz C di Ha.
0.49.34 RDE 23,70 RAE 12,74, 228 di Ha.
0.00.40 RDE 0,20 RAE 0,11,
CP_4 CP_4 229 di Ha.
0.00.24 RDE 0,12 ,07, 230 di Ha.
0.01.12 RDE 0,57
CP_4 0,32, 231 di Ha.
0.00.44 RDE 0,09 RAE 0,06, 232 di Ha.
0.02.60 RDE
CP_4 CP_4 0,51 ,34, 233 di Ha.
0.01.44 RDE 0,2 0,19, 243 di Ha.
CP_4 CP_4 0.01.70 RDE 0,99 RAE 0,57, 244 di Ha.
0.01.95 RDE 1,14 RAE 0,65, 215
CP_4 CP_4 porz AA di Ha.
0.06.24 RDE 3,16 RAE 1,77, porz AB di Ha.
0.53.00 RDE 25,46 RAE 13,69, 17 di Ha.
0.12.30 RDE 5,91 RAE 3,18;
CP_4 con la precisazione che i fabbricati collabenti, eretti sul M.N. 488 foglio 21 sopra descritto, risultano censiti nel catasto dei fabbricati come segue: Comune di
Sezione Urbana C Foglio 3 M.N. 488 sub.
1 - Via Altinia n. 2 – piano Controparte_3 T/1/2, unità collabenti;
ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, la trascrizione dell'emananda ordinanza. Respingere la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da
. Controparte_1 Con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, delle anticipazioni non imponibili e del compenso professionale”;
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Nel merito Controparte_1
– 1. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, prive dell'elemento soggettivo per le ragioni esposte in atti.
– 2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconosca il diritto di controparte ad esercitare l'azione revocatoria sull'atto di compravendita, condannarsi parte venditrice al rimborso, in favore di parte acquirente, delle spese d'acquisto, maggiorate degli interessi di mora da ogni singolo versamento al saldo e della rivalutazione monetaria, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per le migliorie eseguite sui fondi, che si quantificano, in via provvisoria, in Euro 33.000,00.
– 3. Condannare al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_2 resistente, a caus nno, da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso
– 4. Ordinare l'immediata cancellazione della domanda trascritta in danno del sig.
, a cura e spese in capo alla sig.ra in Controparte_1 Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto.
– 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari, competenze ed onorari, come da nota spese allegata”;
- per “in via pregiudiziale di rito, Controparte_2 dichiar nza, declinandola a favore della sezione specializzata agraria, e condannarsi alle spese Parte_2 del procedimento determinate tenendo conto d ndo;
nel merito, respingersi la domanda dell'attrice, con rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria (…). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ha introdotto il giudizio chiedendo di dichiarare Parte_2
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita con il quale il 27.1.2022 la convenuta ha alienato al convenuto Controparte_2 CP_1
quasi l'intero patrimonio, ovvero terreni agricoli dalla superficie catastale
[...] di complessivi mq. 534.628 con sovrastanti fabbricati collabenti nel Comune di al prezzo di € 2.410.950,00, prezzo di gran lunga inferiore alla Controparte_3 valutazione effettuata pochi mesi prima dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 359/2018, poi dichiarata estinta.
L'attrice deduce di essere creditrice nei confronti della Società convenuta per l'indennità di occupazione a seguito del mancato rilascio dei terreni di sua proprietà dopo la scadenza del contratto d'affitto - indennità giudizialmente quantificata in corso di causa, nell'ambito del diverso giudizio R.G. n. 2664/2022 avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Venezia, in € 85.550, oltre interessi e spese legali -; deduce, inoltre, di essere terza datrice di ipoteca a garanzia del debito tra la Società convenuta e la terza quale Controparte_5 cessionaria del credito di Banco Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero
S.P.A per apertura di credito in conto corrente, ammontante originariamente ad €
867.202,48 e attualmente ad oltre € 200.000, relativamente al quale la creditrice ha svolto, nelle more, intervento nell'esecuzione immobiliare pendente in danno di che conseguentemente avrà diritto di regresso. Parte_2
L'attrice, prima dell'atto di compravendita, aveva diffidato entrambi i contraenti dal procedere con la cessione, cosicché gli stessi erano pienamente consapevoli di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
La creditrice ritiene, quindi, integrati tutti i presupposti per ottenere la revocatoria.
1.2 si è tempestivamente costituito, chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
In particolare, il convenuto ha dedotto che il preliminare di compravendita, sottoscritto con il 2.8.2021, prevedeva Controparte_2 espressamente il pagamento dei creditori esecutanti della sua promittente venditrice, tutti ipotecari o comunque privilegiati: la Società, infatti, non aveva
4 intenzione di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, ma, anzi, ha utilizzato le somme ricavate dalla vendita per saldare le proprie posizioni debitorie (fra cui anche quella con cui sono stati versati € 600.000) ed Controparte_5 estinguere le azioni esecutive pendenti. La società convenuta ha, quindi, adempiuto ad un debito scaduto, atto non soggetto a revoca.
Quanto al prezzo di vendita, ne afferma la congruità, anche alla luce di CP_1 una compravendita stipulata dalla stessa attrice per terreni limitrofi, ritenendo errata la valutazione del CTU nell'ambito dell'esecuzione immobiliare valorizzata dall'attrice. Inoltre, ritiene che l'attrice non abbia dato prova dell'elemento soggettivo necessario ai fini della revocatoria.
Infine, il convenuto chiede il risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione della domanda revocatoria e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, il rimborso delle spese d'acquisto e delle spese sostenute per le migliorie eseguite sui fondi.
1.3 Anche si è costituita tempestivamente, a sua Controparte_2 volta contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
In particolare, la convenuta nega che vi sia stato un depauperamento del patrimonio sociale, giacché con il ricavato della vendita sono stati ripianati debiti per un pari importo, compiendo così un'operazione neutra dal punto di vista economico/contabile, ma vantaggiosa in quanto impediva che i creditori insoddisfatti si attivassero in via esecutiva, oltre che rientrante nella esenzione da revocatoria relativa al pagamento di debiti scaduti, ai sensi dell'art. 2901, comma
3, c.c. In particolare, anche tramite l'interessamento di LL d'TR, socia della Società conduttrice dei terreni di , che ha acquistato Controparte_2
i crediti, sono stati soddisfatti i creditori muniti di causa di prelazione, che la convenuta puntualmente indica, ma anche il creditore chirografario CP_5
per l'importo di € 600.000. Inoltre, è ancora
[...] Controparte_2 creditrice dell'indennizzo per l'esproprio di parte dei propri terreni subito nel 2006 per la realizzazione del passante di Mestre, la cui quantificazione è oggetto di giudizio, ma che ritiene pari ad oltre € 675.000, risultando quindi capiente.
Relativamente al prezzo di vendita, rileva che la Controparte_2 stessa attrice nel 2020 ha venduto alcuni terreni limitrofi ad un prezzo inferiore.
5 Quanto alla conoscenza da parte di , nessun rilievo avrebbe la diffida CP_1 del dicembre 2021, poiché il preliminare era stato sottoscritto già nell'agosto 2021, con acconti per circa € 850.000.
Con separato successivo atto, ha eccepito altresì Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Tribunale in composizione ordinaria, a favore della sezione specializzata agraria.
2. Successivamente alla prima udienza del 24.05.2022, il Giudice ha disposto la conversione del rito sommario in ordinario. A seguito della nuova prima udienza e del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
19.06.2023.
Dato atto del decesso dell'attrice in data Parte_2
28.07.2023, con comparsa di costituzione in data 10.9.2024 si è costituita ex art. 302 c.p.c. la figlia nella qualità di erede Parte_1 accettante con beneficio di inventario.
La causa è stata poi trattenuta in decisione con provvedimento in data
11.09.2024.
2.1 ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Tribunale in composizione ordinaria, a favore della sezione specializzata agraria.
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 ha attribuito alle sezioni specializzate agrarie tutte le “controversie in materia di contratti agrari”, oggi sostanzialmente coincidenti con il contratto di affitto di fondo rustico, mentre oggetto della domanda attorea di inefficacia è un contratto di compravendita di terreni, non soggetto alla disciplina speciale.
2.2 Nel merito, l'azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, dichiarandone la sua inefficacia nei confronti del creditore stesso.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria in relazione ad un atto a titolo oneroso di disposizione del patrimonio del debitore,
6 successivo al sorgere del credito, è necessario che l'atto abbia recato un apprezzabile pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); che il debitore fosse consapevole di tale pregiudizio (scientia damni), senza che abbia rilevanza la specifica intenzione di nuocere al creditore (animus nocendi); che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (partecipatio fraudis).
Ai sensi del comma 3 della medesima norma, “non è soggetto a revoca
l'adempimento di un debito scaduto”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale esenzione, che trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, “deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. principio di non contestazione declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte” (Cass. civ. n. 9816/2018; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 14649/2016 e n. 14420/2013).
Inoltre, “ricorrendo le condizioni predette, a nulla rileva che il ricavato della vendita ecceda l'importo del debito scaduto, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (cfr. Cass. civ. 22 giugno
2009, n. 14557; Cass. civ. 21 luglio 2006, n. 16756)” (Cass. civ. n. 7747/2016).
Ebbene, entrambi i convenuti hanno allegato che l'incasso della vendita dei terreni è stato impiegato da per soddisfare i suoi creditori, Controparte_2 in particolare quelli muniti di causa di prelazione e intervenuti nell'esecuzione immobiliare n. 359/2018, tanto che quest'ultima è stata poi dichiarata estinta
(condizione cui la stipula del contratto definitivo era condizionata).
Parte attrice ha replicato che, in realtà, i debiti scaduti sono stati estinti dalla terza LL d'TR e che ha, di conseguenza, Controparte_2 destinato il ricavato della vendita a quest'ultima, il cui credito non era scaduto.
Inoltre, la cessione di un credito effettuata in funzione solutoria andrebbe
7 qualificata quale forma anomala di pagamento, conseguendone la soggezione all'azione revocatoria.
Tuttavia, nel presente caso non si è trattato di una cessione solutoria ad opera della debitrice , bensì di una cessione intervenuta tra i Controparte_2 creditori di questa ed un soggetto terzo, contratto cui gli odierni convenuti sono rimasti estranei.
Come noto, ai sensi degli artt. 1260 e 1263 c.c., il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso del debitore e, per effetto della cessione, il credito
è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori: nell'oggetto della cessione rientra, quindi, la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito (Cass. civ. n. 2978/2016,
Cass. civ. n. 13/2012, Cass. civ. n. 9823/1999).
Non può, pertanto, sostenersi che il credito di LL d'TR non fosse scaduto, dal momento che la stessa si è resa cessionaria di crediti scaduti e portati in esecuzione (cfr. docc. 11-23 e 36 costituzione ). Controparte_2
In particolare, risultano essere stati acquistati da LL d'TR, con conseguente rinuncia dei creditori all'esecuzione in corso, i seguenti crediti, dall'importo complessivo di € 446,179,48 (cfr. doc. 36 , che, Controparte_2 successivamente all'incasso del saldo prezzo della vendita in data 11.2.2022,
ha pagato alla cessionaria (cfr. doc. 21, 22, 35, 39, 53 Controparte_2 CP_2
):
[...]
- dott. per € 24.280,59 (doc. 37 e doc. 11 Persona_2 Parte_2 CP_2
);
[...]
- C+S Architetti Associati e SS per € 96.632,89, CP_6 CP_7 oltre alle spese per la cancellazione delle ipoteche di terzo grado per € 3.300,00
(docc. 33 e 46 e docc. 12-13 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Matteo Di Pede per € 14.298,34 (doc. 36 e doc. 14 Parte_2 CP_2
);
[...]
8 - e Ing. per € 99.418,18 Controparte_8 Persona_3
(doc. 39 e doc. 15 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Sergio Camerino per € 84.387,63, oltre a compensi a saldo CTU per €
12.375,97 (docc. 30 e 32 e docc. 16-17 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Michele Zatta per € 39.577,33 (doc. 20 ); Controparte_2
- per € Controparte_9
13.190,48 (doc. 31 e docc. 21-23 ). Parte_2 Controparte_2
Inoltre, risulta aver direttamente effettuato pagamenti Controparte_2 nei confronti di ulteriori creditori intervenuti nell'esecuzione, sin dai giorni immediatamente successivi alla ricezione della caparra pari ad € 821.000,00 in data 15.7.2021 (cfr. doc. 39 ), ed in particolare: Controparte_2
- per € 380.000,00, oltre ad oneri per la Controparte_10 cancellazione delle ipoteche per € 5.028,90 (doc. 40 e docc. 9-10 Parte_2 costituzione;
doc. 3 memoria n. 2 ); Controparte_2 Controparte_2
- Sede Provinciale di Treviso per € 5.500,00 Controparte_11
(docc. 18-19 costituzione ); Controparte_2
- intervenuta nell'esecuzione per un credito pari ad Parte_2
€ 18.544,48, oltre ad interessi, relativo ad altre azioni dalla stessa promosse (doc.
38 e doc. 25 costituzione ); Parte_2 Controparte_2
- per € 203.500 Controparte_12
(cfr. doc. 42 e 45 e doc. 24-27 costituzione ). Parte_2 Controparte_2
Infine, è pacifico, giacché ne ha dato atto la stessa che Parte_2 [...]
abbia versato anche € 600.000 al creditore chirografario Controparte_2 CP_5
(cfr. doc. 25 , del cui credito parte attrice è garante quale
[...] Parte_2 terza datrice di ipoteca per i residui € 267.202,48.
Dunque, risulta dimostrato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che il complessivo importo ricavato dalla vendita, pari ad € 2.410.950,00, sia stato destinato per più della metà al pagamento di debiti scaduti. Si aggiunga che il credito attoreo relativo all'indennità di occupazione di terreno non era, all'epoca dell'atto dispositivo, né accertato giudizialmente né quantificato né, tanto meno, scaduto, mentre l'altra parte del credito attoreo (connesso alla posizione di garante dell'attrice rispetto a e a favore del terzo Controparte_2
9 ) si è notevolmente ridotta, malgrado non si trattasse di un credito CP_5 privilegiato, proprio in ragione della compravendita di cui si discute.
Quanto alla circostanza che la vendita oggetto della domanda di revocatoria fosse l'unico mezzo per adempiere ai debiti, è stato allegato dalla stessa parte attrice che tale atto dispositivo ha riguardato “l'intero patrimonio immobiliare di
(tranne una minuscola rata di terreno in comune di Controparte_2
)” (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale , cosicché risulta pacifico Pt_3 Parte_2 che la Società debitrice non avesse altre disponibilità che le consentissero di onorare i propri debiti.
Circa l'allegata non congruità del prezzo di vendita, in quanto inferiore alla valutazione effettuata pochi mesi prima dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 359/2018 (cfr. all. 19 attrice), i convenuti hanno dimostrato che la stessa attrice ha venduto alcuni terreni limitrofi ad un prezzo addirittura inferiore
(cfr. doc. 2 e doc. 40 ). Inoltre, se si considera che i beni CP_1 Controparte_2 soggetti ad esecuzione erano concessi in affitto agrario trentennale, è verosimile che il prezzo di aggiudicazione non sarebbe stato coincidente con il prezzo di stima, ma avrebbe subito dei ribassi, cosicché deve ritenersi che la vendita sia avvenuta a valori di mercato.
Pertanto, la domanda attorea di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti non risulta meritevole di accoglimento.
2.3 Il convenuto ha chiesto di condannare parte attrice al risarcimento CP_1 dei danni, da liquidarsi in via equitativa, subiti a causa della trascrizione in suo danno della domanda giudiziale.
La domanda deve essere rigettata, non avendo la parte assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla dimostrazione della sussistenza stessa del presunto danno subito.
3. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, malgrado la soccombenza attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, alla luce della particolare complessità e singolarità delle questioni giuridiche controverse, non ricorrendo frequentemente l'ipotesi in cui l'atto dispositivo revocando sia finalizzato direttamente all'adempimento di un debito scaduto.
10
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di inefficacia ex art. 2901 c.c.;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal convenuto CP_1
;
[...]
3) ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
Treviso, Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con nota del 22.3.2022, r.g. n. 10360, r.p.
n. 7403;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, li 11 aprile 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
11
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1338/2022, promossa con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 3.3.2022 (rito sommario successivamente convertito in ordinario con ordinanza in data 26.7.2022) da
(C.F. ), quale Parte_1 C.F._1 erede accettante con beneficio di inventario di Parte_2
(C.F. , con l'Avv. Ascanio Parente, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di costituzione telematico ex art. 302 c.p.c. in data 10.9.2024, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. Alberto Gottardello Controparte_1 C.F._3
e l'Avv. Pierantonio Geronazzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Valdobbiadene (TV)
e contro
(C.F. ), con l'Avv. Giovanna Controparte_2 P.IVA_1
Capilli e l'avv. Federica Farkas, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma
- parti convenute -
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
Conclusioni di parte attrice: - per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parte_1 Treviso, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta: dichiarare, ex art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di nella qualità di erede Parte_1 accettante con beneficio di inventario di il contratto di Parte_2 compravendita stipulato in data 27 ge Persona_1 notaio in Montebelluna, rep. n. 54106, racc. n. 30644, trascritto il 28/1/2022 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, Registro Generale 2805, Registro Particolare 1983, con il quale la società “AZIENDE AGRICOLE RIUNITE S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA” ha venduto al signor , per il Controparte_1 complessivo prezzo di Euro 2.410.950,00 (duemilioniquattrocentodiecimilanovecentocinquantavirgolazerozero) i terreni agricoli della superficie catastale di complessivi mq. 534.628 (cinquecentotrentaquattromilaseicentoventotto) con sovrastanti fabbricati collabenti, individuati nel catasto dei terreni come segue: Foglio 21, Controparte_3 M.N. 28 porz A di Ha.
0.23.35 RDE 13,63 RAE 9 7,84, porz B di Ha.
0.66.50 RDE 31,94 RAE 17,17, porz C di Ha.
2.01.82 RDE 117,78 RAE 67,75, M.N. 32 di Ha.
0.33.77 RDE 19,71 RAE 11,34, M.N. 40 di Ha.
0.27.99 RDE 16,33 RAE 9,40, M.N. 49 porz A di Ha.
0.02.10 RDE 1,01 RAE 0,54, porz B di Ha.
3.88.55 RDE 226,76 RAE 130,44, M.N. 52 di Ha.
2.09.35 RDE 122,18 RAE 70,28, M.N. 53 di Ha.
1.36.76 RDE 111,60 RAE 63,57, M.N. 65 di Ha.
1.42.45 RDE 83,13 RAE 47,82, 218 di CP_4 Ha.
0.00.40 RDE 0,12 RAE 0,07, 219 di Ha.
0.00.50 RDE 0,15 RAE 0,09, M.N. CP_4 220 di Ha.
0.00.56 RDE 0,17 R 0, 221 di Ha.
0.01.50 RDE 0,45 RAE CP_4 0,27, 22 porz AA di 0.08.78 RDE 2,63 RAE 1,59, porz AB di 0.01.00 RDE 0,48 CP_4 RAE 223 di Ha.
0.01.60 RDE 0,48 RAE 0,29, 227 di Ha.
0.02.40 CP_4 CP_4 RDE 1,40 RAE 0,81, 228 di Ha.
0.00.60 RDE 0,35 RAE 0,20, 229 di Ha. CP_4 CP_4 0.02.80 RDE 1,63 RAE 0,94, M.N. 230 di Ha.
0.03.60 RDE 2,10 RAE 1,21, 231 CP_4 di Ha.
0.00.30 RDE 0,18 RAE 0,10, 232 di Ha.
0.00.30 RDE 0,18 ,10, CP_4 233 di Ha.
0.00.90 RDE 0,53 RAE 0,30, M.N. 234 di Ha.
0.00.35 RDE 0,20 CP_4 0,12, M.N. 235 di Ha.
0.00.10 RDE 0,06 RAE 0,03, M.N. 236 di Ha.
0.00.15 RDE 0,04 RAE 0,03, M.N. 214 di Ha.
0.08.66 RDE 7,07 RAE 4,03, M.N. 216 porz A di Ha.
0.05.27 RDE 2,53 RAE 1,36, porz B di Ha.
1.70.56 RDE 99,54 RAE 57,26, porz C di Ha.
1.25.70 RDE 60,37 RAE 32,46, porz D di Ha.
0.02.90 RDE 1,69 RAE 0,97, M.N. 311 di Ha.
1.22.75 RDE 100,16 RAE 57,06, M.N. 379 di Ha.
2.57.99 RDE 150,56 RAE 86,61, M.N. 402 di Ha.
0.03.24 RDE 2,64 RAE 1,51, M.N. 413 di Ha.
4.22.52 RDE 246,58 RAE 141,84, M.N. 421 di Ha.
0.49.55 RDE 28,92 RAE 16,63, M.N. 423 di Ha.
0.83.87 RDE 68,44 RAE 38,98, M.N. 424 di Ha.
2.40.35 RDE 140,27 RAE 80,68, M.N. 426 di Ha.
0.48.02 RDE 39,18 RAE 22,32, M.N. 488 ente urbano di mq. 2816 (già M.N. 30 di Ha. 0.28.16, così variato con tipo mappale in data 15 giugno 2021, prot.n. TV0070718); Foglio 22 M.N. 5 di Ha.
0.20.49 RDE 9,84 RAE 5,29 M.N. 6 porz A di Ha.
4.39.58 RDE 211,13 RAE 113,51 porz B di Ha.
0.30.37 RDE 17,72 RAE 10,20 porz C di Ha.
3.13.47 RDE 150,56 RAE 80,95 porz D di Ha.
1.07.20 RDE 62,56 RAE 35,99, M.N. 7 di Ha.
0.89.37 RDE 52,16 RAE 30,00, M.N. 8 porz AA di Ha.
0.48.51 RDE 28,31 RAE 16,28, porz AB di Ha.
2.28.00 RDE 109,51 RAE 58,88, M.N. 18 porz A di Ha.
1.65.16 RDE 79,33 RAE 42,65, porz B di Ha.
0.26.70 RDE 15,58 RAE 8,96, porz C di Ha.
0.56.23 RDE 27,01 RAE 14,52, M.N. 19 porz A di Ha.
1.86.94 RDE 89,79 RAE 48,27, porz B di Ha.
0.36.52 RDE 21,31 RAE 12,26, porz C di Ha.
0.33.70 RDE 16,19 RAE 8,70, M.N. 20 porz AA di Ha.
0.22.87 RDE 13,35 RAE 7,68, porz AB di Ha.
0.88.00 RDE 42,27 RAE 22,72, M.N. 27 porz A di Ha.
1.17.54 RDE 68,60 RAE 39,46, porz B di Ha.
1.05.40 RDE
2 50,62 RAE 27,22, M.N. 29 di Ha.
1.00.75 RDE 48,39 RAE 26,02; M.N. 152 porz AA di Ha.
0.09.34 area rurale, porz AB di Ha.
0.00.88 RDE 0,48 RAE 0,23, M.N. 211 di Ha.
0.01.25 RDE 0,63 RAE 0,36, 222 di Ha.
0.00.75 RDE 0,15 RAE 0,10,
CP_4 CP_4 223 di Ha.
0.00.50 RDE 0,10 RAE 0,06, 224 di Ha.
0.01.35 RDE 0,26 RAE
CP_4 0,17, 225 di Ha.
0.07.20 RDE 1,41 93, 227 porz A di Ha. 0.25.12
CP_4 CP_4 RDE 12,07 RAE 6,49, porz B di Ha.
1.24.30 RDE 72,54 RAE 41,73, porz C di Ha.
0.49.34 RDE 23,70 RAE 12,74, 228 di Ha.
0.00.40 RDE 0,20 RAE 0,11,
CP_4 CP_4 229 di Ha.
0.00.24 RDE 0,12 ,07, 230 di Ha.
0.01.12 RDE 0,57
CP_4 0,32, 231 di Ha.
0.00.44 RDE 0,09 RAE 0,06, 232 di Ha.
0.02.60 RDE
CP_4 CP_4 0,51 ,34, 233 di Ha.
0.01.44 RDE 0,2 0,19, 243 di Ha.
CP_4 CP_4 0.01.70 RDE 0,99 RAE 0,57, 244 di Ha.
0.01.95 RDE 1,14 RAE 0,65, 215
CP_4 CP_4 porz AA di Ha.
0.06.24 RDE 3,16 RAE 1,77, porz AB di Ha.
0.53.00 RDE 25,46 RAE 13,69, 17 di Ha.
0.12.30 RDE 5,91 RAE 3,18;
CP_4 con la precisazione che i fabbricati collabenti, eretti sul M.N. 488 foglio 21 sopra descritto, risultano censiti nel catasto dei fabbricati come segue: Comune di
Sezione Urbana C Foglio 3 M.N. 488 sub.
1 - Via Altinia n. 2 – piano Controparte_3 T/1/2, unità collabenti;
ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, la trascrizione dell'emananda ordinanza. Respingere la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da
. Controparte_1 Con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, delle anticipazioni non imponibili e del compenso professionale”;
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Nel merito Controparte_1
– 1. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, prive dell'elemento soggettivo per le ragioni esposte in atti.
– 2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconosca il diritto di controparte ad esercitare l'azione revocatoria sull'atto di compravendita, condannarsi parte venditrice al rimborso, in favore di parte acquirente, delle spese d'acquisto, maggiorate degli interessi di mora da ogni singolo versamento al saldo e della rivalutazione monetaria, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per le migliorie eseguite sui fondi, che si quantificano, in via provvisoria, in Euro 33.000,00.
– 3. Condannare al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_2 resistente, a caus nno, da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso
– 4. Ordinare l'immediata cancellazione della domanda trascritta in danno del sig.
, a cura e spese in capo alla sig.ra in Controparte_1 Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto.
– 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari, competenze ed onorari, come da nota spese allegata”;
- per “in via pregiudiziale di rito, Controparte_2 dichiar nza, declinandola a favore della sezione specializzata agraria, e condannarsi alle spese Parte_2 del procedimento determinate tenendo conto d ndo;
nel merito, respingersi la domanda dell'attrice, con rifusione delle spese di lite;
in via istruttoria (…). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ha introdotto il giudizio chiedendo di dichiarare Parte_2
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita con il quale il 27.1.2022 la convenuta ha alienato al convenuto Controparte_2 CP_1
quasi l'intero patrimonio, ovvero terreni agricoli dalla superficie catastale
[...] di complessivi mq. 534.628 con sovrastanti fabbricati collabenti nel Comune di al prezzo di € 2.410.950,00, prezzo di gran lunga inferiore alla Controparte_3 valutazione effettuata pochi mesi prima dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 359/2018, poi dichiarata estinta.
L'attrice deduce di essere creditrice nei confronti della Società convenuta per l'indennità di occupazione a seguito del mancato rilascio dei terreni di sua proprietà dopo la scadenza del contratto d'affitto - indennità giudizialmente quantificata in corso di causa, nell'ambito del diverso giudizio R.G. n. 2664/2022 avanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Venezia, in € 85.550, oltre interessi e spese legali -; deduce, inoltre, di essere terza datrice di ipoteca a garanzia del debito tra la Società convenuta e la terza quale Controparte_5 cessionaria del credito di Banco Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero
S.P.A per apertura di credito in conto corrente, ammontante originariamente ad €
867.202,48 e attualmente ad oltre € 200.000, relativamente al quale la creditrice ha svolto, nelle more, intervento nell'esecuzione immobiliare pendente in danno di che conseguentemente avrà diritto di regresso. Parte_2
L'attrice, prima dell'atto di compravendita, aveva diffidato entrambi i contraenti dal procedere con la cessione, cosicché gli stessi erano pienamente consapevoli di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
La creditrice ritiene, quindi, integrati tutti i presupposti per ottenere la revocatoria.
1.2 si è tempestivamente costituito, chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
In particolare, il convenuto ha dedotto che il preliminare di compravendita, sottoscritto con il 2.8.2021, prevedeva Controparte_2 espressamente il pagamento dei creditori esecutanti della sua promittente venditrice, tutti ipotecari o comunque privilegiati: la Società, infatti, non aveva
4 intenzione di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, ma, anzi, ha utilizzato le somme ricavate dalla vendita per saldare le proprie posizioni debitorie (fra cui anche quella con cui sono stati versati € 600.000) ed Controparte_5 estinguere le azioni esecutive pendenti. La società convenuta ha, quindi, adempiuto ad un debito scaduto, atto non soggetto a revoca.
Quanto al prezzo di vendita, ne afferma la congruità, anche alla luce di CP_1 una compravendita stipulata dalla stessa attrice per terreni limitrofi, ritenendo errata la valutazione del CTU nell'ambito dell'esecuzione immobiliare valorizzata dall'attrice. Inoltre, ritiene che l'attrice non abbia dato prova dell'elemento soggettivo necessario ai fini della revocatoria.
Infine, il convenuto chiede il risarcimento dei danni subiti a causa della trascrizione della domanda revocatoria e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, il rimborso delle spese d'acquisto e delle spese sostenute per le migliorie eseguite sui fondi.
1.3 Anche si è costituita tempestivamente, a sua Controparte_2 volta contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
In particolare, la convenuta nega che vi sia stato un depauperamento del patrimonio sociale, giacché con il ricavato della vendita sono stati ripianati debiti per un pari importo, compiendo così un'operazione neutra dal punto di vista economico/contabile, ma vantaggiosa in quanto impediva che i creditori insoddisfatti si attivassero in via esecutiva, oltre che rientrante nella esenzione da revocatoria relativa al pagamento di debiti scaduti, ai sensi dell'art. 2901, comma
3, c.c. In particolare, anche tramite l'interessamento di LL d'TR, socia della Società conduttrice dei terreni di , che ha acquistato Controparte_2
i crediti, sono stati soddisfatti i creditori muniti di causa di prelazione, che la convenuta puntualmente indica, ma anche il creditore chirografario CP_5
per l'importo di € 600.000. Inoltre, è ancora
[...] Controparte_2 creditrice dell'indennizzo per l'esproprio di parte dei propri terreni subito nel 2006 per la realizzazione del passante di Mestre, la cui quantificazione è oggetto di giudizio, ma che ritiene pari ad oltre € 675.000, risultando quindi capiente.
Relativamente al prezzo di vendita, rileva che la Controparte_2 stessa attrice nel 2020 ha venduto alcuni terreni limitrofi ad un prezzo inferiore.
5 Quanto alla conoscenza da parte di , nessun rilievo avrebbe la diffida CP_1 del dicembre 2021, poiché il preliminare era stato sottoscritto già nell'agosto 2021, con acconti per circa € 850.000.
Con separato successivo atto, ha eccepito altresì Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Tribunale in composizione ordinaria, a favore della sezione specializzata agraria.
2. Successivamente alla prima udienza del 24.05.2022, il Giudice ha disposto la conversione del rito sommario in ordinario. A seguito della nuova prima udienza e del deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
19.06.2023.
Dato atto del decesso dell'attrice in data Parte_2
28.07.2023, con comparsa di costituzione in data 10.9.2024 si è costituita ex art. 302 c.p.c. la figlia nella qualità di erede Parte_1 accettante con beneficio di inventario.
La causa è stata poi trattenuta in decisione con provvedimento in data
11.09.2024.
2.1 ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, Controparte_2
l'incompetenza funzionale del Tribunale in composizione ordinaria, a favore della sezione specializzata agraria.
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 ha attribuito alle sezioni specializzate agrarie tutte le “controversie in materia di contratti agrari”, oggi sostanzialmente coincidenti con il contratto di affitto di fondo rustico, mentre oggetto della domanda attorea di inefficacia è un contratto di compravendita di terreni, non soggetto alla disciplina speciale.
2.2 Nel merito, l'azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, dichiarandone la sua inefficacia nei confronti del creditore stesso.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria in relazione ad un atto a titolo oneroso di disposizione del patrimonio del debitore,
6 successivo al sorgere del credito, è necessario che l'atto abbia recato un apprezzabile pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); che il debitore fosse consapevole di tale pregiudizio (scientia damni), senza che abbia rilevanza la specifica intenzione di nuocere al creditore (animus nocendi); che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (partecipatio fraudis).
Ai sensi del comma 3 della medesima norma, “non è soggetto a revoca
l'adempimento di un debito scaduto”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale esenzione, che trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, “deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. principio di non contestazione declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte” (Cass. civ. n. 9816/2018; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 14649/2016 e n. 14420/2013).
Inoltre, “ricorrendo le condizioni predette, a nulla rileva che il ricavato della vendita ecceda l'importo del debito scaduto, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (cfr. Cass. civ. 22 giugno
2009, n. 14557; Cass. civ. 21 luglio 2006, n. 16756)” (Cass. civ. n. 7747/2016).
Ebbene, entrambi i convenuti hanno allegato che l'incasso della vendita dei terreni è stato impiegato da per soddisfare i suoi creditori, Controparte_2 in particolare quelli muniti di causa di prelazione e intervenuti nell'esecuzione immobiliare n. 359/2018, tanto che quest'ultima è stata poi dichiarata estinta
(condizione cui la stipula del contratto definitivo era condizionata).
Parte attrice ha replicato che, in realtà, i debiti scaduti sono stati estinti dalla terza LL d'TR e che ha, di conseguenza, Controparte_2 destinato il ricavato della vendita a quest'ultima, il cui credito non era scaduto.
Inoltre, la cessione di un credito effettuata in funzione solutoria andrebbe
7 qualificata quale forma anomala di pagamento, conseguendone la soggezione all'azione revocatoria.
Tuttavia, nel presente caso non si è trattato di una cessione solutoria ad opera della debitrice , bensì di una cessione intervenuta tra i Controparte_2 creditori di questa ed un soggetto terzo, contratto cui gli odierni convenuti sono rimasti estranei.
Come noto, ai sensi degli artt. 1260 e 1263 c.c., il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso del debitore e, per effetto della cessione, il credito
è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori: nell'oggetto della cessione rientra, quindi, la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito (Cass. civ. n. 2978/2016,
Cass. civ. n. 13/2012, Cass. civ. n. 9823/1999).
Non può, pertanto, sostenersi che il credito di LL d'TR non fosse scaduto, dal momento che la stessa si è resa cessionaria di crediti scaduti e portati in esecuzione (cfr. docc. 11-23 e 36 costituzione ). Controparte_2
In particolare, risultano essere stati acquistati da LL d'TR, con conseguente rinuncia dei creditori all'esecuzione in corso, i seguenti crediti, dall'importo complessivo di € 446,179,48 (cfr. doc. 36 , che, Controparte_2 successivamente all'incasso del saldo prezzo della vendita in data 11.2.2022,
ha pagato alla cessionaria (cfr. doc. 21, 22, 35, 39, 53 Controparte_2 CP_2
):
[...]
- dott. per € 24.280,59 (doc. 37 e doc. 11 Persona_2 Parte_2 CP_2
);
[...]
- C+S Architetti Associati e SS per € 96.632,89, CP_6 CP_7 oltre alle spese per la cancellazione delle ipoteche di terzo grado per € 3.300,00
(docc. 33 e 46 e docc. 12-13 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Matteo Di Pede per € 14.298,34 (doc. 36 e doc. 14 Parte_2 CP_2
);
[...]
8 - e Ing. per € 99.418,18 Controparte_8 Persona_3
(doc. 39 e doc. 15 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Sergio Camerino per € 84.387,63, oltre a compensi a saldo CTU per €
12.375,97 (docc. 30 e 32 e docc. 16-17 ); Parte_2 Controparte_2
- Avv. Michele Zatta per € 39.577,33 (doc. 20 ); Controparte_2
- per € Controparte_9
13.190,48 (doc. 31 e docc. 21-23 ). Parte_2 Controparte_2
Inoltre, risulta aver direttamente effettuato pagamenti Controparte_2 nei confronti di ulteriori creditori intervenuti nell'esecuzione, sin dai giorni immediatamente successivi alla ricezione della caparra pari ad € 821.000,00 in data 15.7.2021 (cfr. doc. 39 ), ed in particolare: Controparte_2
- per € 380.000,00, oltre ad oneri per la Controparte_10 cancellazione delle ipoteche per € 5.028,90 (doc. 40 e docc. 9-10 Parte_2 costituzione;
doc. 3 memoria n. 2 ); Controparte_2 Controparte_2
- Sede Provinciale di Treviso per € 5.500,00 Controparte_11
(docc. 18-19 costituzione ); Controparte_2
- intervenuta nell'esecuzione per un credito pari ad Parte_2
€ 18.544,48, oltre ad interessi, relativo ad altre azioni dalla stessa promosse (doc.
38 e doc. 25 costituzione ); Parte_2 Controparte_2
- per € 203.500 Controparte_12
(cfr. doc. 42 e 45 e doc. 24-27 costituzione ). Parte_2 Controparte_2
Infine, è pacifico, giacché ne ha dato atto la stessa che Parte_2 [...]
abbia versato anche € 600.000 al creditore chirografario Controparte_2 CP_5
(cfr. doc. 25 , del cui credito parte attrice è garante quale
[...] Parte_2 terza datrice di ipoteca per i residui € 267.202,48.
Dunque, risulta dimostrato, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che il complessivo importo ricavato dalla vendita, pari ad € 2.410.950,00, sia stato destinato per più della metà al pagamento di debiti scaduti. Si aggiunga che il credito attoreo relativo all'indennità di occupazione di terreno non era, all'epoca dell'atto dispositivo, né accertato giudizialmente né quantificato né, tanto meno, scaduto, mentre l'altra parte del credito attoreo (connesso alla posizione di garante dell'attrice rispetto a e a favore del terzo Controparte_2
9 ) si è notevolmente ridotta, malgrado non si trattasse di un credito CP_5 privilegiato, proprio in ragione della compravendita di cui si discute.
Quanto alla circostanza che la vendita oggetto della domanda di revocatoria fosse l'unico mezzo per adempiere ai debiti, è stato allegato dalla stessa parte attrice che tale atto dispositivo ha riguardato “l'intero patrimonio immobiliare di
(tranne una minuscola rata di terreno in comune di Controparte_2
)” (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale , cosicché risulta pacifico Pt_3 Parte_2 che la Società debitrice non avesse altre disponibilità che le consentissero di onorare i propri debiti.
Circa l'allegata non congruità del prezzo di vendita, in quanto inferiore alla valutazione effettuata pochi mesi prima dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare n. 359/2018 (cfr. all. 19 attrice), i convenuti hanno dimostrato che la stessa attrice ha venduto alcuni terreni limitrofi ad un prezzo addirittura inferiore
(cfr. doc. 2 e doc. 40 ). Inoltre, se si considera che i beni CP_1 Controparte_2 soggetti ad esecuzione erano concessi in affitto agrario trentennale, è verosimile che il prezzo di aggiudicazione non sarebbe stato coincidente con il prezzo di stima, ma avrebbe subito dei ribassi, cosicché deve ritenersi che la vendita sia avvenuta a valori di mercato.
Pertanto, la domanda attorea di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti non risulta meritevole di accoglimento.
2.3 Il convenuto ha chiesto di condannare parte attrice al risarcimento CP_1 dei danni, da liquidarsi in via equitativa, subiti a causa della trascrizione in suo danno della domanda giudiziale.
La domanda deve essere rigettata, non avendo la parte assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla dimostrazione della sussistenza stessa del presunto danno subito.
3. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, malgrado la soccombenza attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, alla luce della particolare complessità e singolarità delle questioni giuridiche controverse, non ricorrendo frequentemente l'ipotesi in cui l'atto dispositivo revocando sia finalizzato direttamente all'adempimento di un debito scaduto.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di inefficacia ex art. 2901 c.c.;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal convenuto CP_1
;
[...]
3) ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
Treviso, Servizio Pubblicità Immobiliare di Treviso, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con nota del 22.3.2022, r.g. n. 10360, r.p.
n. 7403;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, li 11 aprile 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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