Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Teramo prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, disposto nei confronti del ricorrente con decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data-OMISSIS-il Prefetto di Teramo ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, a causa della situazione di forte conflittualità con la moglie, dalla quale si stava separando, caratterizzata dalla proposizione, da parte di questa, di una serie di denunce-querele per delitti contro l’assistenza familiare e contro la persona, tra cui “una denuncia per gravi minacce”.
Il ricorrente non ha impugnato tale provvedimento e tuttavia, in data -OMISSIS-, ha inoltrato un’istanza al Prefetto di Teramo per ottenerne la revoca, in ragione del venir meno dei presupposti sui quali lo stesso era stato adottato. In particolare, il ricorrente ha comunicato alla Prefettura di Teramo:
a) l’archiviazione dei procedimenti penali per i delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’assoluzione con formula piena per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia minore e la conseguente imputazione coattiva della moglie per il delitto di calunnia;
b) la favorevole definizione del procedimento di separazione giudiziale tra coniugi con il collocamento della figlia minore presso l’abitazione del padre e la negazione del contributo al mantenimento richiesto dalla moglie.
Con provvedimento prot. n.-OMISSIS- la Prefettura di Teramo ha ritenuto di non accogliere l’istanza di revoca proposta dal ricorrente, per non aver riscontrato sopravvenienze significative ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
1.1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2020 e depositato il 18 maggio 2020, il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Teramo non ha ritenuto di accogliere l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato in data -OMISSIS-, per violazione dei diritti partecipativi (primo motivo), carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste (secondo motivo). In particolare, il ricorrente lamenta che la Prefettura di Teramo non avrebbe adeguatamente considerato il venir meno della situazione di forte conflittualità con la moglie e, dunque, dell’inaffidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi, atteso che tutte le accuse mosse dalla moglie nei suoi confronti, come accertato dall’autorità giudiziaria penale, si sarebbero rivelate infondate e strumentali alla determinazione dell’esito favorevole del procedimento di separazione personale in corso.
1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Interno e ha depositato una serie di documenti, tra cui il rapporto informativo della Prefettura di Teramo del -OMISSIS-, indirizzato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. L’articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Alla natura cautelare e preventiva della predetta misura inibitoria consegue che:
a) essa si applica in presenza di fatti o di comportamenti rilevanti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità e nella loro idoneità, secondo la logica causale del “più probabile che non”, a porre in dubbio le stringenti garanzie che l’ordinamento esige per consentire la eccezionale detenzione delle armi;
b) l’accertamento dell’affidabilità del soggetto nella detenzione dell’arma si risolve nell’oggettiva verifica della sussistenza di un concreto pericolo di abuso della stessa, inteso in senso lato, e non in un giudizio sulla sussistenza di qualità soggettive;
c) il pericolo di abuso deve essere valutato al momento della verificazione dei fatti o dei comportamenti rilevanti e non in relazione alle sopravvenienze, tra le quali vanno annoverate le successive vicende penalistiche;
d) la motivazione del provvedimento non richiede una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione né una dettagliata valutazione del destinatario della misura, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio che l’arma sia detenuta in condizioni di assoluta sicurezza.
2.1. L’articolo 39 del TULPS non prevede un termine di efficacia della misura cautelare inibitoria, la quale deve, pertanto, ritenersi tendenzialmente perpetua. Nondimeno, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma postula che l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di divieto di detenzione delle armi sia obbligata a riscontrare l’istanza con la quale l’interessato ne chieda la rimozione, a condizione che sia trascorso un lasso di tempo ragionevole dall’adozione della predetta misura e che vengano allegate delle circostanze nuove e sopravvenute, idonee a superare il giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi espresso in precedenza (Consiglio di Stato, sezione III, 2 maggio 2024, n. 3970; 18 gennaio 2021, n. 500).
L’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione delle armi lascia, comunque, impregiudicata l’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione nella valutazione della sussistenza di un concreto pericolo di abuso delle armi e della non completa affidabilità dell’interessato nella detenzione delle stesse.
3. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la violazione dei diritti partecipativi, è infondato.
3.1. La Prefettura di Teramo ha correttamente provveduto a riesaminare la posizione del ricorrente, in considerazione del ragionevole lasso di tempo - pari a circa un quinquennio - trascorso tra l’adozione del provvedimento inibitorio e la proposizione dell’istanza di riesame. La Prefettura di Teramo ha, pertanto, ritenuto di non poter accogliere l’istanza di revoca del provvedimento inibitorio, confermando l’attualità del giudizio prognostico di inaffidabilità espresso nei confronti del ricorrente, sulla scorta degli elementi da questi allegati.
3.2. Secondo una lettura non meramente formalistica dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la cui ratio è quella di evitare “l’effetto-sorpresa” del provvedimento sfavorevole, deve ritenersi che esso non si applichi alle istanze di riesame non sorrette dall’allegazione di concrete sopravvenienze, quali le successive vicende penalistiche dei medesimi fatti già valutati ai fini del giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
4. Anche le censure rivolte a contestare l’attualità del quadro indiziario, sul quale la Prefettura ha fondato il giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione delle armi, devono ritenersi infondate.
4.1. Il giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione delle armi, ancorché fondato sulla denuncia di fattispecie delittuose pericolose per l’incolumità personale, differisce profondamente dall’accertamento della responsabilità penale per i medesimi fatti, in ragione della natura preventiva e non sanzionatoria del procedimento amministrativo. Le sopravvenute vicende penali favorevoli al ricorrente non sono, pertanto, idonee a dimostrare la cessazione della condizione personale di grave conflittualità familiare, sulla quale la Prefettura di Teramo, a prescindere dalla sua rilevanza penale, ha fondato il giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
4.2. Nelle situazioni di crisi familiare l’ordinamento esige un elevato grado di autocontrollo dei soggetti coinvolti nei rapporti affettivi interpersonali, in attuazione dei valori della solidarietà familiare, dell’incolumità e della dignità delle persone. Secondo un criterio di regolarità causale, la conflittualità conseguente alla crisi matrimoniale può infatti sfociare, con un alto grado di verosimiglianza, in episodi di violenza determinati dal senso di rabbia, di vendetta e di frustrazione che solitamente si accompagna alle vicende collegate alla separazione personale tra coniugi e, secondo l’ id quod plerumque accidit , non è destinata a ricomporsi spontaneamente in tempi brevi.
4.3. Nessuna valenza favorevole può essere, dunque, attribuita alle sopravvenienze di natura meramente processuale allegate dal ricorrente nell’istanza di revoca, dalle quali non è possibile ricavare alcun elemento a sostegno della completa remissione della conflittualità tra i due coniugi legalmente separati, i quali risultano ancora coinvolti nel procedimento penale per calunnia instaurato su denuncia del ricorrente nei confronti della moglie.
La permanenza di una situazione di conflittualità tra i coniugi è stata, altresì, confermata dalla nota del -OMISSIS-, con la quale la Questura di Teramo ha espresso parere negativo alla revoca del provvedimento di detenzione di armi munizioni e materie esplodenti, nella quale “si rappresenta che, anche da quanto riferito dallo stesso -OMISSIS-, tra gli ex coniugi è ancora in essere una forte criticità nei rapporti interpersonali” (allegato 12 dell’indice dell’Amministrazione resistente).
4.4. Sulla scorta di tali elementi, la Prefettura di Teramo ha correttamente ritenuto la permanenza della situazione di conflittualità tra coniugi e, di conseguenza, l’attualità delle controindicazioni alla detenzione delle armi.
4.5. Non sussistono, pertanto, i vizi di difetto di istruttoria e di carenza e illogicità della motivazione, dedotti con il secondo motivo di ricorso, in merito al mancato accertamento della permanenza di un concreto rischio di abuso nella detenzione delle armi.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. La mancanza di difese in senso sostanziale da parte dell’Amministrazione resistente e la delicatezza degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola per cui le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e tutti i soggetti nominati nella presente sentenza.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.