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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Silvia Fanesi Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731/2024 e vertente tra
nata a [...] il [...]; Parte_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...]; CP_1
INTERDICENDO
con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo
Oggetto: ricorso per interdizione
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. la ricorrente ha proposto domanda per l'interdizione del figlio CP_1
sensi degli artt. 414 e ss. c.c., ritenendo quest'ultimo affetto da disturbo dello spettro autistico, nas
[...]
F84.9 con grave disabilità intellettiva F72, disturbo da deficit di attenzione e iperattività con manifestazioni di impulsività predominanti F90,1, in minore con Sindrome di Kleefstra q87.8 con permanente incapacità di intendere e di volere come da documentazione medica versata in atti.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto che il figlio, ormai divenuto maggiorenne, versa in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche, come risulta dalle relazioni cliniche neuropsichiatriche (doc. 1)
La diagnosi effettuata è stata sostanzialmente confermata dalla Commissione Medica per il vaglio circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno ed indennità ex art. 20 co. 2 l. 102/2019.
La ricorrente ha evidenziato che le patologie da cui è affetto purtroppo, hanno determinato la CP_1 totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari.
La ricorrente indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 473bis.52
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo.
Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicendo in presenza del PM ed al colloquio con i prossimi congiunti dell'interdicenda, il Giudice Istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio.
*
Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di debba essere CP_1 accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, anche alle conclusioni rilasciate dal P.M.. Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente, con determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante,
e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali.
Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere alla amministrazione dei CP_1 propri beni.
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscito a rispondere a domande basilari come il nome di battesimo.
Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che l'interdicendo è affetto da Sindrome di Kleefstra con
“disturbo dello spettro autistico, nas F84.9 con grave disabilità intellettiva F72, disturbo da deficit di attenzione e iperattività con manifestazioni di impulsività predominanti F90,1, in minore con Sindrome di
Kleefstra q87.8
La ha altresì riconosciut, ai sensi della legge n. 104/1992 l'intervento assistenziale permanente, Parte_2 nonché l'indennità di accompagnamento.
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, abbisognevole di protezione giuridica.
Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dalla ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo alla tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirle una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
Rispetto a tali ultimi istituti 'l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie' (Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare con un amministratore che si CP_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicenda in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare la ricorrente, madre convivente dell'interdicendo, che si è resa disponibile a svolgere Parte_1
l'incarico, in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346
c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
- nomina come tutore provvisorio la madre, Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 6.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Silvia Fanesi Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731/2024 e vertente tra
nata a [...] il [...]; Parte_1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...]; CP_1
INTERDICENDO
con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo
Oggetto: ricorso per interdizione
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. la ricorrente ha proposto domanda per l'interdizione del figlio CP_1
sensi degli artt. 414 e ss. c.c., ritenendo quest'ultimo affetto da disturbo dello spettro autistico, nas
[...]
F84.9 con grave disabilità intellettiva F72, disturbo da deficit di attenzione e iperattività con manifestazioni di impulsività predominanti F90,1, in minore con Sindrome di Kleefstra q87.8 con permanente incapacità di intendere e di volere come da documentazione medica versata in atti.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto che il figlio, ormai divenuto maggiorenne, versa in condizioni di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche, come risulta dalle relazioni cliniche neuropsichiatriche (doc. 1)
La diagnosi effettuata è stata sostanzialmente confermata dalla Commissione Medica per il vaglio circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno ed indennità ex art. 20 co. 2 l. 102/2019.
La ricorrente ha evidenziato che le patologie da cui è affetto purtroppo, hanno determinato la CP_1 totale perdita dell'autosufficienza, non essendo lo stesso in grado di assolvere alle basilari esigenze quotidiane, ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, tanto da necessitare di una costante vigilanza da parte dei familiari.
La ricorrente indicava in ricorso i nominativi dei parenti e degli affini e gli ulteriori elementi della domanda previsti dall'art. 473bis.52
A seguito dell'istanza, il Presidente del Tribunale ha nominato il Giudice Istruttore e fissato il giorno per l'esame dell'interdicendo.
Dopo avere provveduto all'audizione dell'interdicendo in presenza del PM ed al colloquio con i prossimi congiunti dell'interdicenda, il Giudice Istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio.
*
Ritiene il Collegio che il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di interdizione di debba essere CP_1 accolto per le ragioni che seguono, in conformità, peraltro, anche alle conclusioni rilasciate dal P.M.. Giova anzitutto rammentare che perché possa essere dichiarata l'interdizione di un soggetto maggiorenne è necessario che egli sia affetto da una infermità di mente, con determinate caratteristiche;
in primo luogo, lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante,
e non occasionale;
deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione, diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere neppure da solo atti personali.
Ebbene, dall'esame dell'interdicendo, che costituisce il mezzo di prova più importante ai fini della decisione, nonché dalla documentazione medica in atti, scaturisce con immediata evidenza la prova inequivoca della assoluta ed irreversibile incapacità del di badare a sé stesso e di provvedere alla amministrazione dei CP_1 propri beni.
Infatti, apprezzando le risultanze del predetto esame compiuto dal Giudice Istruttore, è risultato che l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande ad esso rivolte dimostrando piena incapacità di giudizio, di raziocinio, di concetti e di ideazione, non essendo stato in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice Istruttore, non essendo riuscito a rispondere a domande basilari come il nome di battesimo.
Del resto, dai documenti medici versati in atti, risulta che l'interdicendo è affetto da Sindrome di Kleefstra con
“disturbo dello spettro autistico, nas F84.9 con grave disabilità intellettiva F72, disturbo da deficit di attenzione e iperattività con manifestazioni di impulsività predominanti F90,1, in minore con Sindrome di
Kleefstra q87.8
La ha altresì riconosciut, ai sensi della legge n. 104/1992 l'intervento assistenziale permanente, Parte_2 nonché l'indennità di accompagnamento.
Le evidenziate risultanze istruttorie non lasciano adito a dubbi interpretativi, e consentono di affermare che le condizioni dell'interdicendo sono senz'altro tali da configurare lo stato di "abituale infermità di mente" di cui all'art. 414 c.c., rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, sia di indole economica che di carattere non patrimoniale e, dunque, abbisognevole di protezione giuridica.
Questo Collegio reputa che la tutela più adeguata ed idonea, nel caso di specie, sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto dalla ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Le appena descritte condizioni patologiche inducono a ritenere inadeguata la figura meno invasiva dell'amministratore di sostegno, difettando del tutto in capo alla tutelando una pur minima capacità di scelta e manifestazione di giudizio critico tale da consentirle una consapevole forma di collaborazione nell'attuazione di scelte da effettuare nel suo interesse.
Deve difatti specificarsi che, come chiarito ormai univocamente dalla Suprema Corte di Cassazione,
l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che limiti nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto tutelato, distinguendosi, con tale specifica funzione, dall'interdizione e dall'inabilitazione.
Rispetto a tali ultimi istituti 'l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie' (Cass. 22332/2011).
Ebbene, nel caso che qui occupa, non sembra possibile tutelare con un amministratore che si CP_1 occupi esclusivamente del compimento di determinati atti, apparendo necessario demandare al rappresentante legale il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non essendo l'interdicenda in grado di compiere autonomamente alcuna funzione.
Quanto all'individuazione del soggetto più idoneo ad essere nominato tutore provvisorio, si ritiene di dover nominare la ricorrente, madre convivente dell'interdicendo, che si è resa disponibile a svolgere Parte_1
l'incarico, in attesa comunque della definitiva nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, competente per espressa previsione di legge, il quale provvederà ex art. 424 c.c., in relazione agli artt. 345, comma 2, e 346
c.c., rimanendo fino a tale nomina in carica il tutore provvisorio.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessata.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di (C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
- nomina come tutore provvisorio la madre, Parte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c. e per la comunicazione di questa sentenza al Giudice Tutelare ai fini della nomina del tutore dell'interdetto;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Teramo, 6.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
Il Giudice relatore
Dott.ssa Daniela d'Adamo