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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 4689/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 22/05/2025
Il giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scrit- ta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avellino, 22 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4689/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 634/2020 emessa dal giudice di pace di Cervinara” e vertente
TRA
P.IVA: , in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonito, Parte_2
in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Adolfo Pagnozzi, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
c.f. residente in [...]Controparte_2 C.F._2
sarchio (BN), alla Via Lato Nuovo n.17;
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- La proponeva appello nei confronti di Parte_3 CP_1
e per chiedere la riforma della sen-
[...] Controparte_2
tenza n. 634/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Cervinara e depositata il 20.10.2020, relativa all'incidente stradale verificatosi in Rotondi (AV) all'incrocio tra Via Torricelle di Sotto e Strada Vicinale Pozzoli in data
13.10.2017 alle ore 16:30 circa.
2 Con il gravame l'appellante avanzava contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e lamentava il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni di essa parte convenuta e comunque il vizio di motivazione ed er- ronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui la sentenza im- pugnata affermava che “In base alle prove raccolte, possono nella fattispecie ravvisarsi condotte di guida non regolamentari ascrivibili al conducente la
Fiat Panda. In particolare responsabilità chiara in ordine alla causazione dell'incidente è certamente attribuibile al sig. , il quale, provenen- CP_2
do da una strada secondaria si immetteva su quella principale senza dare precedente alla Mercedes. Per quanto detto, sussiste la responsabilità nella causazione del sinistro, nel comportamento del conducente che ha omesso di concedere la dovuta precedenza perché imposta dalla provenienza da strada laterale e secondaria''.
L'appellante evidenziava che con l'impugnazione si contestano l'illegittima, insufficiente e contraddittoria motivazione resa da parte del Giudice di Pace circa gli elementi probatori emersi in primo grado in punto di fatto, nonché in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva, ed in ogni caso la proponi- bilità della domanda giudiziale.
In primo grado aveva esposto che in data 13.10.2017 alle CP_1
ore 16:30 circa si trovava in località Rotondi (AV) e percorreva con la pro- pria autovettura Mercedes Classe A tg. DJ740TW, assicurata per la RCA con l'appellante compagnia, allorché la Mercedes veniva attinta e danneggiata dal veicolo Fiat Panda tg. BN203530 di proprietà del sig. “il Controparte_2
cui conducente senza rispettare le elementari norme sulla circolazione stra- dale, non si arrestava al segnale di “Stop” ivi esistente, si immetteva im- provvisamente sul flusso di circolazione ed invadeva la corsia di marcia del- la Mercedes andandola ad impattare contro il suo lato posteriore sinistro” e che “in seguito all'urto la Mercedes veniva spostata sulla destra finendo la corsa contro un palo''.
A causa dell'impatto, l'auto dell'attore-appellato riportava danni su entrambi i lati della vettura ammontanti ad euro 5.527,59, come da preventivo prodotto in primo grado.
3 In data 9.3.2021 si costituiva in appello , chiedendo preli- CP_1 minarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo gra- do ex adverso proposta, nonché il rigetto dell'appello perché infondato, inammissibile, pretestuoso e dilatorio con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace Cervinara, con vit- toria di spese.
Restava contumace ritualmente e tempestiva- Controparte_2
mente evocato in giudizio in data 18.11.2020.
Con ordinanza del 19.7.2021, sciolta la riserva e ritenuta l'insussistenza dei gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c., il precedente giudice titolare del pro- cedimento rigettava l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle con- clusioni e discussione e quindi assegnata al sottoscritto giudice.
2.- In via preliminare, il procuratore dell' sosteneva Parte_3 con il gravame il difetto di legittimazione attiva dell'attore-appellato nella misura in cui quest'ultimo non aveva prodotto regolarmente i certificati di proprietà né estratti cronologici del PRA e/o certificazioni della Motorizza- zione Civile costituenti idonea documentazione probatoria.
Sul punto è d'uopo precisare brevemente che l'appellante ha in realtà effetti- vamente prodotto la Carta di Circolazione, dalla quale si evince chiaramente la titolarità del diritto di proprietà in capo al , come ritenuto anche CP_1
dal CTU p.a. , che ha, perciò, ritenuto superfluo acquisire la vi- Persona_1 sura all'Ufficio PRA di Avellino, come ha invece fatto per il veicolo Fiat
Panda di (v. pag. 2 della relazione peritale). Controparte_2
Pertanto, seppur la mera produzione del libretto di circolazione non costitui- sca di per sé prova decisiva, ma solo presuntiva, circa il riconoscimento della legittimazione attiva in un giudizio di risarcimento danni, il giudice di merito, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, può comunque ritenere prova- ta la proprietà del veicolo sulla base di tali elementi unitariamente alle altre prove raccolte, senza che ciò integri un vizio di motivazione censurabile.
(Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6531 del 22 marzo 2011)
Ciò posto, risulta altresì provata la legittimazione dell'appellante Parte_4
[...] attraverso la produzione della documentazione attestante la proprietà del vei- colo coinvolto e la relativa polizza assicurativa vigente al momento del sini- stro (polizza n. 272477352: v. la comunicazione inviata in data 31.10.2017 dall al Buono nella produzione di quest'ultimo). Pt_1
Dunque, è di tutta evidenza l'infondatezza del difetto di legittimazione passi- va della compagnia appellante nella misura in cui la normativa vigente è chiara nel riconoscere il diritto all'indennizzo diretto del soggetto assicurato in caso di sinistro stradale, ove vengano rispettate le condizioni di applicabili- tà poste dagli artt. 148 e 149 C.d.A., che nel caso di specie risultano ampia- mente soddisfatte (v., in particolare, la lettera di costituzione in mora con al- legato modello CAI con doppia sottoscrizione nella produzione del Buono inviati all ). Pt_1
3. Anche la doglianza circa il vizio di motivazione dedotto dall'appellante in ordine all'insufficiente, illegittima e contraddittoria motivazione della sen- tenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha, a suo dire, erroneamente valutato le risultanze probatorie ed omesso la valutazione dell'eventuale inat- tendibilità dei testi escussi, è da ritenersi infondata.
Il giudice di primo grado ha dato atto della disamina logico-giuridica del ma- teriale probatorio, nel caso di specie fondando il proprio convincimento sia sulla base della relazione tecnica del CTU, sia alla luce delle prove orali rac- colte, dalle quali traspare il percorso argomentativo seguito.
Le testimonianze rese dai testi e risulta- Testimone_1 Testimone_2
no infatti coerenti e concordi con le stesse risultanze emerse dalla relazione peritale depositata dal CTU nonché “dalla denuncia di sinistro compi- Per_1
lata su modello di constatazione amichevole a doppia firma”, pure valutata dal CTU (v. pag. 8 della relazione peritale). Per_1
Secondo i giudici della Suprema Corte infatti “in materia di prova testimo- niale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veri- dicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura ogget- tiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddi- zioni, etc..) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in re- lazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale
5 interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare ri- levanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
(Cass. Civ. Sez III Sentenza n. 7623 del 18/04/2016)
Nella fattispecie al vaglio l'appellante non indica, né si rilevano in atti ele- menti soggettivi o oggettivi dai quali desumere l'inattendibilità ed incoerenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, soprattutto con ri- guardo anche a quanto constatato in sede di perizia, dalla quale inequivoca- bilmente si evince che il sinistro può dirsi verificato secondo il narrato dell'attore-appellato.
In sede di perizia infatti il CTU conclude affermando che “in base a Per_1
tutte le considerazioni espresse, il sinistro in oggetto può essere definito coe- rente con la dinamica denunciata, e la responsabilità da attribuire in toto al conducente del veicolo convenuto (Fiat Panda)''.
In particolare, i testi e hanno concor- Testimone_1 Testimone_2
demente dichiarato che la Mercedes, veicolo favorito dal diritto di preceden- za, veniva investita “improvvisamente” mentre marciava sulla propria corsia di marcia dalla Fiat Panda proveniente da una traversa sul lato sinistro, che il conducente della Mercedes nulla potette fare per evitare il sinistro e che il conducente della Fiat Panda dopo l'urto scese dalla propria auto, si assunse la responsabilità dell'urto e compilò il modello CAI con il CP_1
Dunque, come chiarito già in primo grado, la dinamica e la responsabilità del sinistro vengono confermate integralmente dal quadro probatorio unitaria- mente considerato e non qualificabile in maniera alcuna quale scarno e con- traddittorio, posta l'unitarietà della narrazione dei fatti riscontrati e provati.
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica avanzata dall'avv. Bo- nito non si giustifica ed è contraria al principio della ragionevole durata del processo e, come tale, va disattesa, in quanto la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può di- sporla - a mezzo dello stesso o di altro ausiliare – soltanto qualora reputi ini- donei o insufficienti i risultati del primo elaborato (cfr. cass. 4527/1981).
L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
6 Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
4. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costi- tuito, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (II scaglione di rife- rimento, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
Euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfe- tarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Adolfo Pagnozzi;
3. Dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 22.5.2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 4689/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 22/05/2025
Il giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scrit- ta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avellino, 22 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4689/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 634/2020 emessa dal giudice di pace di Cervinara” e vertente
TRA
P.IVA: , in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonito, Parte_2
in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Adolfo Pagnozzi, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
c.f. residente in [...]Controparte_2 C.F._2
sarchio (BN), alla Via Lato Nuovo n.17;
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- La proponeva appello nei confronti di Parte_3 CP_1
e per chiedere la riforma della sen-
[...] Controparte_2
tenza n. 634/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Cervinara e depositata il 20.10.2020, relativa all'incidente stradale verificatosi in Rotondi (AV) all'incrocio tra Via Torricelle di Sotto e Strada Vicinale Pozzoli in data
13.10.2017 alle ore 16:30 circa.
2 Con il gravame l'appellante avanzava contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e lamentava il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni di essa parte convenuta e comunque il vizio di motivazione ed er- ronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui la sentenza im- pugnata affermava che “In base alle prove raccolte, possono nella fattispecie ravvisarsi condotte di guida non regolamentari ascrivibili al conducente la
Fiat Panda. In particolare responsabilità chiara in ordine alla causazione dell'incidente è certamente attribuibile al sig. , il quale, provenen- CP_2
do da una strada secondaria si immetteva su quella principale senza dare precedente alla Mercedes. Per quanto detto, sussiste la responsabilità nella causazione del sinistro, nel comportamento del conducente che ha omesso di concedere la dovuta precedenza perché imposta dalla provenienza da strada laterale e secondaria''.
L'appellante evidenziava che con l'impugnazione si contestano l'illegittima, insufficiente e contraddittoria motivazione resa da parte del Giudice di Pace circa gli elementi probatori emersi in primo grado in punto di fatto, nonché in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva, ed in ogni caso la proponi- bilità della domanda giudiziale.
In primo grado aveva esposto che in data 13.10.2017 alle CP_1
ore 16:30 circa si trovava in località Rotondi (AV) e percorreva con la pro- pria autovettura Mercedes Classe A tg. DJ740TW, assicurata per la RCA con l'appellante compagnia, allorché la Mercedes veniva attinta e danneggiata dal veicolo Fiat Panda tg. BN203530 di proprietà del sig. “il Controparte_2
cui conducente senza rispettare le elementari norme sulla circolazione stra- dale, non si arrestava al segnale di “Stop” ivi esistente, si immetteva im- provvisamente sul flusso di circolazione ed invadeva la corsia di marcia del- la Mercedes andandola ad impattare contro il suo lato posteriore sinistro” e che “in seguito all'urto la Mercedes veniva spostata sulla destra finendo la corsa contro un palo''.
A causa dell'impatto, l'auto dell'attore-appellato riportava danni su entrambi i lati della vettura ammontanti ad euro 5.527,59, come da preventivo prodotto in primo grado.
3 In data 9.3.2021 si costituiva in appello , chiedendo preli- CP_1 minarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo gra- do ex adverso proposta, nonché il rigetto dell'appello perché infondato, inammissibile, pretestuoso e dilatorio con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace Cervinara, con vit- toria di spese.
Restava contumace ritualmente e tempestiva- Controparte_2
mente evocato in giudizio in data 18.11.2020.
Con ordinanza del 19.7.2021, sciolta la riserva e ritenuta l'insussistenza dei gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c., il precedente giudice titolare del pro- cedimento rigettava l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle con- clusioni e discussione e quindi assegnata al sottoscritto giudice.
2.- In via preliminare, il procuratore dell' sosteneva Parte_3 con il gravame il difetto di legittimazione attiva dell'attore-appellato nella misura in cui quest'ultimo non aveva prodotto regolarmente i certificati di proprietà né estratti cronologici del PRA e/o certificazioni della Motorizza- zione Civile costituenti idonea documentazione probatoria.
Sul punto è d'uopo precisare brevemente che l'appellante ha in realtà effetti- vamente prodotto la Carta di Circolazione, dalla quale si evince chiaramente la titolarità del diritto di proprietà in capo al , come ritenuto anche CP_1
dal CTU p.a. , che ha, perciò, ritenuto superfluo acquisire la vi- Persona_1 sura all'Ufficio PRA di Avellino, come ha invece fatto per il veicolo Fiat
Panda di (v. pag. 2 della relazione peritale). Controparte_2
Pertanto, seppur la mera produzione del libretto di circolazione non costitui- sca di per sé prova decisiva, ma solo presuntiva, circa il riconoscimento della legittimazione attiva in un giudizio di risarcimento danni, il giudice di merito, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, può comunque ritenere prova- ta la proprietà del veicolo sulla base di tali elementi unitariamente alle altre prove raccolte, senza che ciò integri un vizio di motivazione censurabile.
(Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6531 del 22 marzo 2011)
Ciò posto, risulta altresì provata la legittimazione dell'appellante Parte_4
[...] attraverso la produzione della documentazione attestante la proprietà del vei- colo coinvolto e la relativa polizza assicurativa vigente al momento del sini- stro (polizza n. 272477352: v. la comunicazione inviata in data 31.10.2017 dall al Buono nella produzione di quest'ultimo). Pt_1
Dunque, è di tutta evidenza l'infondatezza del difetto di legittimazione passi- va della compagnia appellante nella misura in cui la normativa vigente è chiara nel riconoscere il diritto all'indennizzo diretto del soggetto assicurato in caso di sinistro stradale, ove vengano rispettate le condizioni di applicabili- tà poste dagli artt. 148 e 149 C.d.A., che nel caso di specie risultano ampia- mente soddisfatte (v., in particolare, la lettera di costituzione in mora con al- legato modello CAI con doppia sottoscrizione nella produzione del Buono inviati all ). Pt_1
3. Anche la doglianza circa il vizio di motivazione dedotto dall'appellante in ordine all'insufficiente, illegittima e contraddittoria motivazione della sen- tenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha, a suo dire, erroneamente valutato le risultanze probatorie ed omesso la valutazione dell'eventuale inat- tendibilità dei testi escussi, è da ritenersi infondata.
Il giudice di primo grado ha dato atto della disamina logico-giuridica del ma- teriale probatorio, nel caso di specie fondando il proprio convincimento sia sulla base della relazione tecnica del CTU, sia alla luce delle prove orali rac- colte, dalle quali traspare il percorso argomentativo seguito.
Le testimonianze rese dai testi e risulta- Testimone_1 Testimone_2
no infatti coerenti e concordi con le stesse risultanze emerse dalla relazione peritale depositata dal CTU nonché “dalla denuncia di sinistro compi- Per_1
lata su modello di constatazione amichevole a doppia firma”, pure valutata dal CTU (v. pag. 8 della relazione peritale). Per_1
Secondo i giudici della Suprema Corte infatti “in materia di prova testimo- niale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veri- dicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura ogget- tiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddi- zioni, etc..) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in re- lazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale
5 interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare ri- levanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
(Cass. Civ. Sez III Sentenza n. 7623 del 18/04/2016)
Nella fattispecie al vaglio l'appellante non indica, né si rilevano in atti ele- menti soggettivi o oggettivi dai quali desumere l'inattendibilità ed incoerenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, soprattutto con ri- guardo anche a quanto constatato in sede di perizia, dalla quale inequivoca- bilmente si evince che il sinistro può dirsi verificato secondo il narrato dell'attore-appellato.
In sede di perizia infatti il CTU conclude affermando che “in base a Per_1
tutte le considerazioni espresse, il sinistro in oggetto può essere definito coe- rente con la dinamica denunciata, e la responsabilità da attribuire in toto al conducente del veicolo convenuto (Fiat Panda)''.
In particolare, i testi e hanno concor- Testimone_1 Testimone_2
demente dichiarato che la Mercedes, veicolo favorito dal diritto di preceden- za, veniva investita “improvvisamente” mentre marciava sulla propria corsia di marcia dalla Fiat Panda proveniente da una traversa sul lato sinistro, che il conducente della Mercedes nulla potette fare per evitare il sinistro e che il conducente della Fiat Panda dopo l'urto scese dalla propria auto, si assunse la responsabilità dell'urto e compilò il modello CAI con il CP_1
Dunque, come chiarito già in primo grado, la dinamica e la responsabilità del sinistro vengono confermate integralmente dal quadro probatorio unitaria- mente considerato e non qualificabile in maniera alcuna quale scarno e con- traddittorio, posta l'unitarietà della narrazione dei fatti riscontrati e provati.
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica avanzata dall'avv. Bo- nito non si giustifica ed è contraria al principio della ragionevole durata del processo e, come tale, va disattesa, in quanto la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può di- sporla - a mezzo dello stesso o di altro ausiliare – soltanto qualora reputi ini- donei o insufficienti i risultati del primo elaborato (cfr. cass. 4527/1981).
L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
6 Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
4. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costi- tuito, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (II scaglione di rife- rimento, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
Euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfe- tarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Adolfo Pagnozzi;
3. Dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 22.5.2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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