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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Giacomo Messina e Parte_1
Antonio Bonanno, con elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti, attore/opponente contro con il patrocinio dell'avv. Irene Vitale e con Controparte_1 elezione di domicilio a Palermo, Via Notarbartolo n. 46. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 13.03.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli in data 05.01.2022 ad istanza della avente ad oggetto la somma di € Controparte_1
357.509,24, quale saldo negativo del mutuo ipotecario dallo stesso stipulato con la banca Controparte_2
Preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito convenuto, deducendo che il credito precettato non rientrerebbe fra quelli oggetto della cessione in blocco di cui alla
Gazzetta n. 52 del 05.05.2018. Nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse, derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e della misura del
TAE, in violazione della normativa di settore e ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, comma 7, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Costituitasi la ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 opposizione, in quanto infondati per le ragioni meglio spiegate nella comparsa di costituzione.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore. E' noto infatti che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante la categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso di specie, come già osservato con ordinanza del 21.06.2022, risulta ampiamente dimostrato che la è titolare del Controparte_1 credito controverso per effetto dell'intervenuta cessione dalla banca giusto contratto di cessione in blocco del 20.04.2018 ai Controparte_2 sensi dell'art. 58 TUB, con avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018 (cfr. all. 1 costituzione). Oggetto di detto avviso sono precisamente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei
Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Di talché non vi è dubbio che tra questi crediti vi rientri anche quello del Sirchia, avendo l'istituto di credito dimostrato che la pretesa creditoria deriva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data
06.01.2007, Rep. 12941, Racc. 5038, qualificato come deteriorato fin dal
2014, anno in cui è stata avviata dalla banca cedente dinanzi al
Tribunale di Palermo, l'azione esecutiva immobiliare n.r.g.e. 269/14
(conclusasi con il soddisfacimento soltanto parziale del credito).
Passando al merito, non coglie nel segno la doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo, derivante dalla mancata specificazione del regime di capitalizzazione e dalla mancata indicazione del TAE.
Ed invero, in punto di fatto, giova osservare che, a seguito di puntale e approfondita indagine, condotta in aderenza alla documentazione versata in atti e ai quesiti demandati da codesto Tribunale, il ctu ha verificato la chiara indicazione in contratto: 1) del capitale erogato pari ad € 400.000,00; della periodicità del rimborso mediante n. 144 rate mensili, posticipate, fisse e costanti determinate in € 3.944,92; del tasso di interesse fisso annuo pari al 6,20%; del tasso di mora stabilito nella misura del 9,05% nominale annuo indicizzato trimestralmente al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la categoria delle operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso.
Va poi richiamato il principio di recente affermato nella materia dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite che risolvendo un contrasto interpretativo, ha statuito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024). Le Sezioni Unite hanno altresì osservato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora - come nel caso in esame - il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse, come nella specie.
È stato altresì accertato nel caso di specie che al contratto di mutuo sono allegati un analitico piano di ammortamento (all. B) che riporta, per ciascuna scadenza mensile, la quota capitale e la quota di interessi di ciascuna rata, nonché il debito residuo e il documento di sintesi con indicazione delle condizioni economiche applicate (all. C).
Consegue che, pur mancando espressa indicazione del regime finanziario adottato, è chiaro che la parte mutuataria è stata dotata di tutte le informazioni utili e necessarie onde conosce, tempo per tempo, la propria posizione debitoria.
Né può farsi discendere la nullità del mutuo dalla omessa indicazione del TAE. Invero, è dirimente il rilievo per cui nessuna disposizione normativa impone l'indicazione nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese dell'indicazione del tasso annuale effettivo, posto che l'art. 117
TUB prevede solo che "nei contratti sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", mentre l'art. 6 della Delibera CICR del 2000 prescrive che "i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale va inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
Peraltro, la mancata indicazione del TAE non può considerarsi motivo di nullità, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ciò considerato in ordine all'irrilevanza della omessa indicazione del
TAE, va altresì evidenziato che la dedotta difformità tra TAN e TAE è strettamente correlata al pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno; ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal tasso annuo nominale, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è esplicitamente pattuita in contratto. La differenza tra TAN e TAE è, dunque, la normale conseguenza del fatto che, nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione annua, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza;
cosicché, sebbene la corresponsione anticipata delle rate, rispetto alla scadenza annuale, possa comportare per il mutuatario un costo effettivo da interessi del finanziamento superiore al tasso annuale indicato,
l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito va comunque esclusa, poiché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Alla luce delle su esposte considerazioni devono, pertanto, escludersi profili di invalidità del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, né può ritenersi applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Infine, sull'entità del credito precettato, vanno richiamate le conclusioni del ctu, il quale verificata la determinatezza delle condizioni contrattuali, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, tenendo conto dei pagamenti effettuati dal mutuatario e delle somme assegnate alla banca all'esito della procedura esecutiva (n.r.g.e. 269/14), pervenendo così al debito residuo di euro 426.006,80, importo che risulta addirittura superiore a quello intimato illo tempore, pari ad €
357.508,24.
L'opposizione, quindi, va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €
11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 13.11.23), vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 05.01.2022 ad istanza della Controparte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu.
Così deciso a Palermo il 5.06.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Giacomo Messina e Parte_1
Antonio Bonanno, con elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti, attore/opponente contro con il patrocinio dell'avv. Irene Vitale e con Controparte_1 elezione di domicilio a Palermo, Via Notarbartolo n. 46. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 13.03.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il precetto notificatogli in data 05.01.2022 ad istanza della avente ad oggetto la somma di € Controparte_1
357.509,24, quale saldo negativo del mutuo ipotecario dallo stesso stipulato con la banca Controparte_2
Preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito convenuto, deducendo che il credito precettato non rientrerebbe fra quelli oggetto della cessione in blocco di cui alla
Gazzetta n. 52 del 05.05.2018. Nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse, derivante dalla mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione e della misura del
TAE, in violazione della normativa di settore e ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, comma 7, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi.
Costituitasi la ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 opposizione, in quanto infondati per le ragioni meglio spiegate nella comparsa di costituzione.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore. E' noto infatti che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante la categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso di specie, come già osservato con ordinanza del 21.06.2022, risulta ampiamente dimostrato che la è titolare del Controparte_1 credito controverso per effetto dell'intervenuta cessione dalla banca giusto contratto di cessione in blocco del 20.04.2018 ai Controparte_2 sensi dell'art. 58 TUB, con avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 05.05.2018 (cfr. all. 1 costituzione). Oggetto di detto avviso sono precisamente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei
Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Di talché non vi è dubbio che tra questi crediti vi rientri anche quello del Sirchia, avendo l'istituto di credito dimostrato che la pretesa creditoria deriva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data
06.01.2007, Rep. 12941, Racc. 5038, qualificato come deteriorato fin dal
2014, anno in cui è stata avviata dalla banca cedente dinanzi al
Tribunale di Palermo, l'azione esecutiva immobiliare n.r.g.e. 269/14
(conclusasi con il soddisfacimento soltanto parziale del credito).
Passando al merito, non coglie nel segno la doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo, derivante dalla mancata specificazione del regime di capitalizzazione e dalla mancata indicazione del TAE.
Ed invero, in punto di fatto, giova osservare che, a seguito di puntale e approfondita indagine, condotta in aderenza alla documentazione versata in atti e ai quesiti demandati da codesto Tribunale, il ctu ha verificato la chiara indicazione in contratto: 1) del capitale erogato pari ad € 400.000,00; della periodicità del rimborso mediante n. 144 rate mensili, posticipate, fisse e costanti determinate in € 3.944,92; del tasso di interesse fisso annuo pari al 6,20%; del tasso di mora stabilito nella misura del 9,05% nominale annuo indicizzato trimestralmente al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la categoria delle operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso.
Va poi richiamato il principio di recente affermato nella materia dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite che risolvendo un contrasto interpretativo, ha statuito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024). Le Sezioni Unite hanno altresì osservato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora - come nel caso in esame - il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse, come nella specie.
È stato altresì accertato nel caso di specie che al contratto di mutuo sono allegati un analitico piano di ammortamento (all. B) che riporta, per ciascuna scadenza mensile, la quota capitale e la quota di interessi di ciascuna rata, nonché il debito residuo e il documento di sintesi con indicazione delle condizioni economiche applicate (all. C).
Consegue che, pur mancando espressa indicazione del regime finanziario adottato, è chiaro che la parte mutuataria è stata dotata di tutte le informazioni utili e necessarie onde conosce, tempo per tempo, la propria posizione debitoria.
Né può farsi discendere la nullità del mutuo dalla omessa indicazione del TAE. Invero, è dirimente il rilievo per cui nessuna disposizione normativa impone l'indicazione nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese dell'indicazione del tasso annuale effettivo, posto che l'art. 117
TUB prevede solo che "nei contratti sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", mentre l'art. 6 della Delibera CICR del 2000 prescrive che "i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale va inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
Peraltro, la mancata indicazione del TAE non può considerarsi motivo di nullità, laddove l'entità del prestito e le modalità di rimborso siano sufficientemente determinate, come nel caso di specie. Infatti, tale indicatore non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che la sua assenza, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ciò considerato in ordine all'irrilevanza della omessa indicazione del
TAE, va altresì evidenziato che la dedotta difformità tra TAN e TAE è strettamente correlata al pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno; ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal tasso annuo nominale, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è esplicitamente pattuita in contratto. La differenza tra TAN e TAE è, dunque, la normale conseguenza del fatto che, nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione annua, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza;
cosicché, sebbene la corresponsione anticipata delle rate, rispetto alla scadenza annuale, possa comportare per il mutuatario un costo effettivo da interessi del finanziamento superiore al tasso annuale indicato,
l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito va comunque esclusa, poiché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Alla luce delle su esposte considerazioni devono, pertanto, escludersi profili di invalidità del contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto, né può ritenersi applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Infine, sull'entità del credito precettato, vanno richiamate le conclusioni del ctu, il quale verificata la determinatezza delle condizioni contrattuali, ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento, tenendo conto dei pagamenti effettuati dal mutuatario e delle somme assegnate alla banca all'esito della procedura esecutiva (n.r.g.e. 269/14), pervenendo così al debito residuo di euro 426.006,80, importo che risulta addirittura superiore a quello intimato illo tempore, pari ad €
357.508,24.
L'opposizione, quindi, va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €
11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 13.11.23), vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 05.01.2022 ad istanza della Controparte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'istituto di credito convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.229,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu.
Così deciso a Palermo il 5.06.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza