TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1155/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
cod.fisc. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12/01/1963 e residente a [...], cod.fisc. , entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Michele Emanuele e dall'avv. Roberto Amagliani
- opponenti;
contro
, nato in [...], il [...], ivi residente alla contrada San Lorenzo Controparte_1
s.n., C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Fontana;
C.F._3
- opposto;
e nei confronti di pagina 1 di 12 , c.f. , residente in [...], C.da San Lorenzo s.n.c., e Controparte_2 C.F._4
, c.f. , residente in [...], Chiasso Pedazzo n. 8; Controparte_3 C.F._5
- terzi chiamati;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare o, con qualsivoglia altra formula, porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n.190/2022 del 20/06/2022 emesso dal Tribunale di Enna notificato il 07/07/2022 con il presente atto
opposto per i motivi esposti in narrativa dichiarando che il sig. nulla deve al Parte_1
sig. Il tutto con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”. Controparte_1
Parte opposta: “in via preliminare, rigettare l'istanza degli opponenti di chiamata in causa dei terzi,
e , per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale e nel Controparte_2 Controparte_3
merito, rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'opposizione proposta da
e , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi Parte_1 Parte_2
superiormente esposti;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2022 del 15.06.2022
emesso dal Tribunale di Enna, in persona del Giudice, dott. R. Vacirca, munendolo, totalmente o
parzialmente, di efficacia provvisoriamente esecutiva , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648
c.p.c. Con condanna alle spese e ai compensi difensivi di parte opponente”.
Nessuna conclusione per la parte chiamata, rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale ha ingiunto a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 12 di pagare, in solido, in favore del primo, la somma di euro 37.310,57 oltre interessi e spese legali (v.
decreto ingiuntivo opposto n.190/2022 del 20/06/2022).
A fondamento della pretesa pone il proprio diritto di regresso per aver pagato la somma Controparte_1
ingiunta all'erario quale debitore solidale nei confronti dello stesso, ma nell'interesse delle sole parti ingiunte.
Deduce in particolare l'odierno opposto di aver pagato la somma ingiunta a titolo di imposta di registro dovuta in ragione di un verbale di conciliazione, n. 4 del 3.3.2012, stipulato dinnanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Tortorici nella causa 7/S/2012 R.G.
Mediante detto atto, precisa l'opposto, venivano operati reciproci trasferimenti immobiliari tra le parti.
La somma domandata a titolo di regresso si riferisce all'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quattro trasferimenti operati in favore di e . Parte_1 Parte_2
Poiché l'imposta, quale spesa della vendita, ai sensi dell'art. 1475 c.c., grava sul compratore, e poiché
in relazione ai trasferimenti assoggettati all'imposta tale qualifica è rivestita dagli ingiunti, colui che ha pagato (l'opposto) avrebbe quindi diritto di regresso nei confronti di questi ultimi per l'intero importo sussistendo solidarietà nei confronti dell'erario ma dovendosi ripartire l'imposta nei rapporti interni secondo le regole della compravendita.
Più in dettaglio, spiega l'opposto che il verbale di conciliazione da cui origina l'imposta di registro prevedeva diversi trasferimenti;
che per i trasferimenti in favore degli opponenti l'Agenzia delle entrate aveva liquidato l'imposta nella misura di euro 52.077,35 (cartella n. 2942016000051437002); che per i trasferimenti in favore di esso opposto, invece, l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta nella misura di euro 87.725,74 (cartella n. 2942016000060996602); che esso opponente aveva quindi concordato con l'amministrazione finanziaria la definizione agevolata della pendenza per l'importo complessivo di euro 100.155,51, di cui euro 37.310,57 per la prima delle imposte in questione (riferita pagina 3 di 12 ai trasferimenti in favore degli opponenti) ed euro 62.844,94 per la seconda (riferita ai trasferimenti in proprio favore); che di tale somma egli, al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, aveva pagato l'importo di euro 67.066,83, di modo che l'importo pagato, nella parte in cui copre integralmente il debito riferibile agli opponenti (37.310,57), andrebbe riversato integralmente sugli stessi.
Chiedono la revoca del provvedimento monitorio gli ingiunti, i quali deducono: che trattandosi di divisione e non già di compravendita, l'imposta grava solidalmente su tutti i condividenti, con conseguente chiamata in causa dei terzi partecipanti ai contratti che hanno tenuto luogo della divisione;
che l'opposto ha unilateralmente deciso di pagare nonostante la pendenza di un ricorso tributario;
che le somme richieste non sono dovute perché derivano da una transazione operata dal solo debitore solidale;
che peraltro la transazione (recte, la rottamazione) non risulta saldata con conseguente possibilità che sia dovuto il pagamento di una somma superiore e con impossibilità di determinazione,
nell'ambito della somma concretamente pagata dall'opposto, della porzione da imputare a quanto asseritamente dovuto solo da essi opponenti nell'ambito della più ampia pretesa tributaria;
che, infatti,
qualora la rottamazione restasse inadempiuta, la somma pagata dall'opposto (euro 67.066,83) non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire quello che, in tesi, sarebbe il debito solo ad egli riferibile (euro
87.725,74), con conseguente impossibilità di imputare detta somma a quanto dovuto, in tesi, dai soli opponenti;
che la documentazione posta dall'opposto a base del ricorso monitorio non sarebbe sufficiente a dimostrare il credito nella sua liquidità ed esigibilità.
Preliminarmente, va dato atto della contumacia dei terzi chiamati.
Al contempo, tuttavia, può altresì subito porsi in rilievo che nessuna domanda l'opponente ha spiegato contro gli stessi, e che del pari nessuna domanda contro questi è spiegata dal convenuto. Né sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi nel caso in esame del diritto di regresso di un condebitore solidale pagina 4 di 12 contro un altro e non già di una controversia in materia di divisione (costituendo semmai la divisione,
come meglio si dirà, un presupposto della controversia).
Ciò posto, entrando nel merito della controversia, va subito rilevato che, come accennato, l'opponente deduce che i trasferimenti di cui al verbale di conciliazione stipulato innanzi al giudice di pace sono stati realizzati in funzione divisoria.
Più precisamente, secondo l'opponente tra le parti dell'odierno giudizio sarebbe intercorsa, mediante plurimi e reciproci trasferimenti operati, in concreto, una operazione di divisione.
Tale impostazione non è in alcun modo negata dall'opposto, il quale si limita ad affermarne l'irrilevanza.
Secondo l'opposto, difatti, l'imposta graverebbe pur sempre su colui che acquista la proprietà dei beni,
anche quando ciò avvenga nell'ambito di una divisione.
La qualificazione causale, dunque, non è in discussione: mediante i trasferimenti assoggettati a imposta le parti hanno realizzato (mediante collegamento negoziale) una divisione.
L'assunto dell'irrilevanza di una tale causa dei trasferimenti, sostenuto dall'opposto, non è
condivisibile in astratto.
E infatti, nel caso di imposta di registro dovuta in relazione alle operazioni di divisione, il criterio di imputazione dell'imposta di registro deve basarsi sulla logica dell'arricchimento: gravato dell'imposta
è cioè colui che dalla operazione di divisione consegue un arricchimento in quanto gli viene assegnato un bene che eccede la propria quota di proprietà.
Tale ricostruzione, si noti, risulta conforme al principio sancito dall'art. 1475 c.c. in materia di vendita,
secondo il quale è l'acquirente ad essere gravato da imposte e tasse scaturenti dal trasferimento.
Va considerato, difatti, che ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro)
pagina 5 di 12 “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo
eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte
eccedente”.
Nel caso in esame non è noto quale fosse il valore delle quote, quale quello della massa complessiva, e,
soprattutto, se e in che misura i trasferimenti operati in favore degli opponenti hanno determinato l'acquisto di beni per un valore complessivo eccedente quello spettante sulla massa comune.
Ne segue che, in quest'ottica, non può affermarsi che l'intera imposta di registro relativa ai trasferimenti in favore degli opponenti gravi sugli stessi, giacché -ferma la solidarietà nei confronti dell'erario- essa va ripartita, nei rapporti interni, sulle parti della divisione in misura dipendente dall'arricchimento complessivamente conseguito: in altri termini, colui che ha pagato, al fine di agire in via di regresso, dovrà dar prova del fatto che la parte nei cui confronti si vuol ripetere quanto pagato ha conseguito, in forza della divisione, immobili per un valore eccedente rispetto al valore della quota spettantegli, di modo che egli sarà tenuto a restituire la porzione di imposta riferibile all'eccedenza di valore ricevuta.
Senonché, nel caso di specie, pur non essendo contestato che mediante il verbale di conciliazione le parti hanno realizzato indirettamente una divisione, la disciplina della stessa non appare in concreto applicabile.
E infatti, come appare evidente dalla documentazione in atti, la divisione in questione è realizzata mediante diversi atti di trasferimento di immobili che rientrano a pieno titolo nello schema della compravendita: dall'esame degli atti, in particolare, si evince che le parti hanno operato trasferimenti riguardanti la piena proprietà di diversi immobili, con previsione del pagamento di un prezzo quale contropartita del trasferimento (si vedano gli atti notarili di compravendita allegati all'avviso di liquidazione dell'imposta, rimasti del tutto incontestati e in relazione ai quali la causa di scambio pagina 6 di 12 appare innegabile).
Se una divisione è stata realizzata, quindi, a ciò si è addivenuti mediante il collegamento di più negozi di vendita (aventi, cioè, causa di scambio di un bene contro un prezzo), i quali mantengono la propria autonomia e disciplina non apparendo la concreta causa divisoria poter rivestire valore assorbente.
All'applicazione della disciplina della divisione ai diversi negozi di vendita posti in essere (secondo la tesi del c.d. assorbimento) osta, invero, anche la circostanza per cui l'accordo appare rispondere anche alla funzione transattiva.
È infatti pacifico che le parti hanno posto in essere i trasferimenti ponendo fine a una controversia pendente innanzi al Giudice di Pace di Tortorici.
In altri termini, l'operazione complessivamente posta in essere dalle parti, per quel che è dato sapere dagli atti e dalle dichiarazioni delle stesse, si colora, oltre che della causa di scambio e di quella divisoria, anche di quella transattiva.
Dunque, le parti, mediante plurimi negozi di compravendita, che -peraltro- dalla lettura degli atti prodotti appaiono riguardare proprietà esclusive (e non già quote di beni comuni), hanno sistemato questioni relative sia una (non meglio precisata) comunione intercorrente tra gli stessi (di cui non è dato sapere la natura) sia ad una lite pendente.
Si ritiene che i singoli negozi di compravendita posti in essere debbano essere assoggettati alla propria disciplina, benché indirettamente volti a realizzare scopi ulteriori (secondo la teoria del c.d. negozio indiretto).
Tali scopi ulteriori, infatti, non appaiono assorbenti: ad avviso di chi è chiamato a giudicare, in altri termini, non vi è dubbio che le parti abbiano voluto perseguire anche la funzione tipica della vendita,
ossia di trasferimento di beni contro un prezzo, oltre che quella della transazione e della divisione.
pagina 7 di 12 Del resto, se le parti hanno deciso di non porre in essere un contratto di divisione, ma di realizzare un tale effetto mediante diversi contratti di vendita collegati, assoggettare l'intera operazione alla disciplina della divisione significherebbe frustrare l'autonomia negoziale: è per tale ragione che la teoria dell'assorbimento, avanzata da una parte della giurisprudenza e della dottrina al fine di determinare la disciplina applicabile ai contratti misti, non appare poter trovare applicazione nell'ambito del collegamento negoziale o del negozio indiretto (ossia là dove vengano realizzati più
contratti tipici, volti a perseguire una unitaria operazione economica, ovvero un contratto volto a perseguire uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico).
In definitiva, si ritiene che se le parti non hanno direttamente posto in essere il tipo negoziale preposto a realizzare la specifica funzione perseguita, è evidente che ciò è dipeso dal fatto che le parti hanno voluto evitare l'applicazione della disciplina propria del tipo negoziale astrattamente utilizzabile,
preferendo sistemare i propri interessi mediante il ricorso ad altri schemi (e ad altre discipline) che,
insieme, gli consentono la realizzazione dello scopo finale e ciò perché allo scopo finale si giunge proprio attraverso il preliminare raggiungimento di altre finalità: nel caso di specie, la finalità
immediata degli atti di trasferimento è quella della vendita (dello scambio di un bene contro un prezzo),
la quale, mediatamente, consente di realizzare lo scopo divisionale e quello transattivo.
Stabilito che la disciplina applicabile al caso di specie non è quella della divisione, la pretesa dell'opposto non è quindi inficiata dalla mancata deduzione e dimostrazione delle quote della comunione e dell'eccedenza rispetto alle stesse eventualmente conseguita dalla parte assegnataria degli immobili.
Nell'ambito della vendita, infatti (in disparte il fatto che non v'è luogo per discorrere di parte assegnataria), non v'è dubbio che l'imposta di registro gravi, nei rapporti interni, per intero sull'acquirente a norma dell'art. 1475 c.c. (“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono
pagina 8 di 12 a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente” e nella specie non è in discussione l'esistenza di una diversa pattuizione).
L'imposta liquidata con riferimento alle vendite in seno alle quali gli opponenti rivestono la qualifica di acquirenti deve quindi gravare su questi ultimi.
Ciò però non comporta sic et simpliciter la fondatezza della pretesa dell'opposto.
Coglie infatti nel segno l'osservazione di parte opponente là dove si evidenzia come la somma complessivamente pagata dall'opposto all'erario non dimostra né la totale né la parziale estinzione del debito relativo all'imposta di registro dovuta in ragione dei trasferimenti in favore degli opponenti.
Più precisamente, l'opposto risulta aver corrisposto all'erario la somma di euro 67.066,83 a fronte di un debito complessivo che, tenuto conto della rottamazione, è di euro 62.844,94 per debito personale dell'opposto, e di euro 37.310,57 per debito riferibile agli opponenti (complessivi euro 100.155,51).
Ora, non v'è modo di stabilire, in base ai documenti in atti, per quale ragione dei 67.066,83 euro già
pagati, la somma di euro 37.310,57 dovrebbe essere imputata all'imposta dovuta dagli opponenti
(peraltro a totale estinzione della stessa).
Piuttosto, potrebbe dirsi che, di quanto pagato, solo l'eccedenza rispetto al debito personale dell'opposto (pari a euro 62.844,94) vada a coprire il debito esclusivamente imputabile degli opponenti,
ossia la minor somma di euro 4.221,89.
A ben vedere, tuttavia, la pretesa dell'opposto (attore in senso sostanziale) non può trovare accoglimento nemmeno per tale minore importo.
Difatti, come condivisibilmente osservato dagli opponenti, qualora la rottamazione non fosse onorata col pagamento di tutte le rate, il credito erariale tornerebbe a essere quello integrale, che, quanto all'opposto (ossia all'imposta relativa agli atti in seno ai quali egli riveste la posizione di acquirente),
pagina 9 di 12 ammonta ad oltre euro 80.000,00, con la conseguenza che non si vede in che modo imputare la somma pagata, anche in percentuale, a quanto dovuto dagli opponenti.
Non è certo in discussione il principio per cui il diritto di regresso del coobbligato in solido sorge a fronte del semplice pagamento in misura eccedente la propria quota di debito, senza che a tal fine sia necessario il pagamento dell'integrale debito gravante su tutti i condebitori;
piuttosto, ciò che non appare provato è che l'opposto abbia effettivamente pagato in misura eccedente la propria quota di debito.
Non giova a tal fine l'affermazione, compiuta dall'opposto solo in sede di comparsa conclusionale, per cui la rottamazione sarebbe stata integralmente onorata, con conseguente estinzione totale dei debiti.
E infatti, l'integrale pagamento della rottamazione, da cui soltanto può discendere l'imputazione della somma oggetto di ingiunzione a quella effettivamente dovuta dagli opponenti, costituisce un fatto che fonda, alla luce di quanto si è detto, il diritto di regresso dell'opposto, ed è quindi un fatto che da questo deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., e, in particolare, del c.d. principio di vicinanza della prova, essendo chiaramente solo colui che ha pagato a poterne fornire dimostrazione.
Nel caso di specie, a ben vedere, l'affermazione dell'integrale pagamento del debito erariale non è stata supportata da alcuna produzione documentale, ed è stata resa tardivamente: l'ultima rata della rottamazione cadeva, infatti, in data 30.11.2023, ossia ben prima dell'udienza del 23.1.2024, fissata per l'esame delle memorie istruttorie, ed, evidentemente, di quella di precisazione delle conclusioni.
L'opposto, quindi, pur potendo (avendo a disposizione ben due udienze), non ha dichiarato nella prima difesa utile l'integrale pagamento e non ha prodotto la relativa documentazione (nemmeno a seguito della tardiva dichiarazione in sede di comparsa conclusionale), cosa che, si noti, ben avrebbe potuto fare, trattandosi di pagamenti sopravvenuti rispetto allo spirare dei termini istruttori.
Non giova all'opposto nemmeno la mancata contestazione da parte degli opponenti della circostanza in pagina 10 di 12 questione in seno alle memorie di replica: l'art. 115 c.p.c., difatti, che impone di ritenere provati i fatti affermati da una parte e non contestati dall'altra, può trovare applicazione solo con riguardo ai fatti comuni alle parti del giudizio, ossia conosciuti da tutte le parti del giudizio o, al limite, ai fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità immediata e diretta della controparte su cui si vuol addossare l'onere di contestazione.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, intanto grava sul convenuto l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto i fatti da contestare non siano a questo estranei, non potendo egli prendere posizione su fatti che non rientrano nella sua immediata disponibilità (v. sul tema, Cass. 8261/2024; Cass. 12064/2023; Cass. 4681/2023; Cass. 10589/2022;
Cass. 2174/2021; Cass. 87/2019; Cass. 3576/2013),
Tale è, nel caso di specie, il fatto dell'avvenuto pagamento dell'intera rottamazione da parte dell'opposto in favore dell'erario: il pagamento operato dall'opposto è, cioè, un fatto estraneo agli opponenti, di cui questi non possono ragionevolmente ritenersi essere a conoscenza, e rispetto al quale,
quindi, non può pretendersi sussistente l'onere di specifica contestazione.
Non essendo provato il fatto in questione da parte dell'opposto, deve conseguentemente ritenersi che la rottamazione, allo stato, non sia totalmente adempiuta, con la conseguenza, ulteriore, per cui non vi è
alcuna certezza in ordine all'an e al quantum della somma già pagata che sia in concreto imputabile all'imposta che, civilisticamente (ex art. 1475 c.c.), deve gravare sugli opponenti, ben potendo risultare,
in caso in mancato adempimento alle rate di rottamazione, che neanche una parte della somma pagata vada imputata a tale imposta, imputandosi, piuttosto, a quella che deve rimanere a carico dell'opponente stesso.
Né l'opposto ha offerto elementi per valutare quale eventuale percentuale della somma pagare sia imputabile all'imposta dovuta dagli opponenti.
pagina 11 di 12 Il decreto ingiuntivo va quindi revocato in accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00,
parametri minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e dell'ammontare concreto del valore di causa), oltre euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia dei terzi chiamati;
accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n.190/2022 del 20/06/2022
emesso dal Tribunale di Enna;
condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti in solido, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, oltre euro 260,00 per esborsi.
Enna, 9 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1155/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
cod.fisc. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12/01/1963 e residente a [...], cod.fisc. , entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, dall'avv. Michele Emanuele e dall'avv. Roberto Amagliani
- opponenti;
contro
, nato in [...], il [...], ivi residente alla contrada San Lorenzo Controparte_1
s.n., C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Fontana;
C.F._3
- opposto;
e nei confronti di pagina 1 di 12 , c.f. , residente in [...], C.da San Lorenzo s.n.c., e Controparte_2 C.F._4
, c.f. , residente in [...], Chiasso Pedazzo n. 8; Controparte_3 C.F._5
- terzi chiamati;
avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare o, con qualsivoglia altra formula, porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n.190/2022 del 20/06/2022 emesso dal Tribunale di Enna notificato il 07/07/2022 con il presente atto
opposto per i motivi esposti in narrativa dichiarando che il sig. nulla deve al Parte_1
sig. Il tutto con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”. Controparte_1
Parte opposta: “in via preliminare, rigettare l'istanza degli opponenti di chiamata in causa dei terzi,
e , per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale e nel Controparte_2 Controparte_3
merito, rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'opposizione proposta da
e , perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi Parte_1 Parte_2
superiormente esposti;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 190/2022 del 15.06.2022
emesso dal Tribunale di Enna, in persona del Giudice, dott. R. Vacirca, munendolo, totalmente o
parzialmente, di efficacia provvisoriamente esecutiva , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648
c.p.c. Con condanna alle spese e ai compensi difensivi di parte opponente”.
Nessuna conclusione per la parte chiamata, rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale ha ingiunto a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 12 di pagare, in solido, in favore del primo, la somma di euro 37.310,57 oltre interessi e spese legali (v.
decreto ingiuntivo opposto n.190/2022 del 20/06/2022).
A fondamento della pretesa pone il proprio diritto di regresso per aver pagato la somma Controparte_1
ingiunta all'erario quale debitore solidale nei confronti dello stesso, ma nell'interesse delle sole parti ingiunte.
Deduce in particolare l'odierno opposto di aver pagato la somma ingiunta a titolo di imposta di registro dovuta in ragione di un verbale di conciliazione, n. 4 del 3.3.2012, stipulato dinnanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Tortorici nella causa 7/S/2012 R.G.
Mediante detto atto, precisa l'opposto, venivano operati reciproci trasferimenti immobiliari tra le parti.
La somma domandata a titolo di regresso si riferisce all'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quattro trasferimenti operati in favore di e . Parte_1 Parte_2
Poiché l'imposta, quale spesa della vendita, ai sensi dell'art. 1475 c.c., grava sul compratore, e poiché
in relazione ai trasferimenti assoggettati all'imposta tale qualifica è rivestita dagli ingiunti, colui che ha pagato (l'opposto) avrebbe quindi diritto di regresso nei confronti di questi ultimi per l'intero importo sussistendo solidarietà nei confronti dell'erario ma dovendosi ripartire l'imposta nei rapporti interni secondo le regole della compravendita.
Più in dettaglio, spiega l'opposto che il verbale di conciliazione da cui origina l'imposta di registro prevedeva diversi trasferimenti;
che per i trasferimenti in favore degli opponenti l'Agenzia delle entrate aveva liquidato l'imposta nella misura di euro 52.077,35 (cartella n. 2942016000051437002); che per i trasferimenti in favore di esso opposto, invece, l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta nella misura di euro 87.725,74 (cartella n. 2942016000060996602); che esso opponente aveva quindi concordato con l'amministrazione finanziaria la definizione agevolata della pendenza per l'importo complessivo di euro 100.155,51, di cui euro 37.310,57 per la prima delle imposte in questione (riferita pagina 3 di 12 ai trasferimenti in favore degli opponenti) ed euro 62.844,94 per la seconda (riferita ai trasferimenti in proprio favore); che di tale somma egli, al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, aveva pagato l'importo di euro 67.066,83, di modo che l'importo pagato, nella parte in cui copre integralmente il debito riferibile agli opponenti (37.310,57), andrebbe riversato integralmente sugli stessi.
Chiedono la revoca del provvedimento monitorio gli ingiunti, i quali deducono: che trattandosi di divisione e non già di compravendita, l'imposta grava solidalmente su tutti i condividenti, con conseguente chiamata in causa dei terzi partecipanti ai contratti che hanno tenuto luogo della divisione;
che l'opposto ha unilateralmente deciso di pagare nonostante la pendenza di un ricorso tributario;
che le somme richieste non sono dovute perché derivano da una transazione operata dal solo debitore solidale;
che peraltro la transazione (recte, la rottamazione) non risulta saldata con conseguente possibilità che sia dovuto il pagamento di una somma superiore e con impossibilità di determinazione,
nell'ambito della somma concretamente pagata dall'opposto, della porzione da imputare a quanto asseritamente dovuto solo da essi opponenti nell'ambito della più ampia pretesa tributaria;
che, infatti,
qualora la rottamazione restasse inadempiuta, la somma pagata dall'opposto (euro 67.066,83) non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire quello che, in tesi, sarebbe il debito solo ad egli riferibile (euro
87.725,74), con conseguente impossibilità di imputare detta somma a quanto dovuto, in tesi, dai soli opponenti;
che la documentazione posta dall'opposto a base del ricorso monitorio non sarebbe sufficiente a dimostrare il credito nella sua liquidità ed esigibilità.
Preliminarmente, va dato atto della contumacia dei terzi chiamati.
Al contempo, tuttavia, può altresì subito porsi in rilievo che nessuna domanda l'opponente ha spiegato contro gli stessi, e che del pari nessuna domanda contro questi è spiegata dal convenuto. Né sussiste litisconsorzio necessario, trattandosi nel caso in esame del diritto di regresso di un condebitore solidale pagina 4 di 12 contro un altro e non già di una controversia in materia di divisione (costituendo semmai la divisione,
come meglio si dirà, un presupposto della controversia).
Ciò posto, entrando nel merito della controversia, va subito rilevato che, come accennato, l'opponente deduce che i trasferimenti di cui al verbale di conciliazione stipulato innanzi al giudice di pace sono stati realizzati in funzione divisoria.
Più precisamente, secondo l'opponente tra le parti dell'odierno giudizio sarebbe intercorsa, mediante plurimi e reciproci trasferimenti operati, in concreto, una operazione di divisione.
Tale impostazione non è in alcun modo negata dall'opposto, il quale si limita ad affermarne l'irrilevanza.
Secondo l'opposto, difatti, l'imposta graverebbe pur sempre su colui che acquista la proprietà dei beni,
anche quando ciò avvenga nell'ambito di una divisione.
La qualificazione causale, dunque, non è in discussione: mediante i trasferimenti assoggettati a imposta le parti hanno realizzato (mediante collegamento negoziale) una divisione.
L'assunto dell'irrilevanza di una tale causa dei trasferimenti, sostenuto dall'opposto, non è
condivisibile in astratto.
E infatti, nel caso di imposta di registro dovuta in relazione alle operazioni di divisione, il criterio di imputazione dell'imposta di registro deve basarsi sulla logica dell'arricchimento: gravato dell'imposta
è cioè colui che dalla operazione di divisione consegue un arricchimento in quanto gli viene assegnato un bene che eccede la propria quota di proprietà.
Tale ricostruzione, si noti, risulta conforme al principio sancito dall'art. 1475 c.c. in materia di vendita,
secondo il quale è l'acquirente ad essere gravato da imposte e tasse scaturenti dal trasferimento.
Va considerato, difatti, che ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro)
pagina 5 di 12 “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo
eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte
eccedente”.
Nel caso in esame non è noto quale fosse il valore delle quote, quale quello della massa complessiva, e,
soprattutto, se e in che misura i trasferimenti operati in favore degli opponenti hanno determinato l'acquisto di beni per un valore complessivo eccedente quello spettante sulla massa comune.
Ne segue che, in quest'ottica, non può affermarsi che l'intera imposta di registro relativa ai trasferimenti in favore degli opponenti gravi sugli stessi, giacché -ferma la solidarietà nei confronti dell'erario- essa va ripartita, nei rapporti interni, sulle parti della divisione in misura dipendente dall'arricchimento complessivamente conseguito: in altri termini, colui che ha pagato, al fine di agire in via di regresso, dovrà dar prova del fatto che la parte nei cui confronti si vuol ripetere quanto pagato ha conseguito, in forza della divisione, immobili per un valore eccedente rispetto al valore della quota spettantegli, di modo che egli sarà tenuto a restituire la porzione di imposta riferibile all'eccedenza di valore ricevuta.
Senonché, nel caso di specie, pur non essendo contestato che mediante il verbale di conciliazione le parti hanno realizzato indirettamente una divisione, la disciplina della stessa non appare in concreto applicabile.
E infatti, come appare evidente dalla documentazione in atti, la divisione in questione è realizzata mediante diversi atti di trasferimento di immobili che rientrano a pieno titolo nello schema della compravendita: dall'esame degli atti, in particolare, si evince che le parti hanno operato trasferimenti riguardanti la piena proprietà di diversi immobili, con previsione del pagamento di un prezzo quale contropartita del trasferimento (si vedano gli atti notarili di compravendita allegati all'avviso di liquidazione dell'imposta, rimasti del tutto incontestati e in relazione ai quali la causa di scambio pagina 6 di 12 appare innegabile).
Se una divisione è stata realizzata, quindi, a ciò si è addivenuti mediante il collegamento di più negozi di vendita (aventi, cioè, causa di scambio di un bene contro un prezzo), i quali mantengono la propria autonomia e disciplina non apparendo la concreta causa divisoria poter rivestire valore assorbente.
All'applicazione della disciplina della divisione ai diversi negozi di vendita posti in essere (secondo la tesi del c.d. assorbimento) osta, invero, anche la circostanza per cui l'accordo appare rispondere anche alla funzione transattiva.
È infatti pacifico che le parti hanno posto in essere i trasferimenti ponendo fine a una controversia pendente innanzi al Giudice di Pace di Tortorici.
In altri termini, l'operazione complessivamente posta in essere dalle parti, per quel che è dato sapere dagli atti e dalle dichiarazioni delle stesse, si colora, oltre che della causa di scambio e di quella divisoria, anche di quella transattiva.
Dunque, le parti, mediante plurimi negozi di compravendita, che -peraltro- dalla lettura degli atti prodotti appaiono riguardare proprietà esclusive (e non già quote di beni comuni), hanno sistemato questioni relative sia una (non meglio precisata) comunione intercorrente tra gli stessi (di cui non è dato sapere la natura) sia ad una lite pendente.
Si ritiene che i singoli negozi di compravendita posti in essere debbano essere assoggettati alla propria disciplina, benché indirettamente volti a realizzare scopi ulteriori (secondo la teoria del c.d. negozio indiretto).
Tali scopi ulteriori, infatti, non appaiono assorbenti: ad avviso di chi è chiamato a giudicare, in altri termini, non vi è dubbio che le parti abbiano voluto perseguire anche la funzione tipica della vendita,
ossia di trasferimento di beni contro un prezzo, oltre che quella della transazione e della divisione.
pagina 7 di 12 Del resto, se le parti hanno deciso di non porre in essere un contratto di divisione, ma di realizzare un tale effetto mediante diversi contratti di vendita collegati, assoggettare l'intera operazione alla disciplina della divisione significherebbe frustrare l'autonomia negoziale: è per tale ragione che la teoria dell'assorbimento, avanzata da una parte della giurisprudenza e della dottrina al fine di determinare la disciplina applicabile ai contratti misti, non appare poter trovare applicazione nell'ambito del collegamento negoziale o del negozio indiretto (ossia là dove vengano realizzati più
contratti tipici, volti a perseguire una unitaria operazione economica, ovvero un contratto volto a perseguire uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico).
In definitiva, si ritiene che se le parti non hanno direttamente posto in essere il tipo negoziale preposto a realizzare la specifica funzione perseguita, è evidente che ciò è dipeso dal fatto che le parti hanno voluto evitare l'applicazione della disciplina propria del tipo negoziale astrattamente utilizzabile,
preferendo sistemare i propri interessi mediante il ricorso ad altri schemi (e ad altre discipline) che,
insieme, gli consentono la realizzazione dello scopo finale e ciò perché allo scopo finale si giunge proprio attraverso il preliminare raggiungimento di altre finalità: nel caso di specie, la finalità
immediata degli atti di trasferimento è quella della vendita (dello scambio di un bene contro un prezzo),
la quale, mediatamente, consente di realizzare lo scopo divisionale e quello transattivo.
Stabilito che la disciplina applicabile al caso di specie non è quella della divisione, la pretesa dell'opposto non è quindi inficiata dalla mancata deduzione e dimostrazione delle quote della comunione e dell'eccedenza rispetto alle stesse eventualmente conseguita dalla parte assegnataria degli immobili.
Nell'ambito della vendita, infatti (in disparte il fatto che non v'è luogo per discorrere di parte assegnataria), non v'è dubbio che l'imposta di registro gravi, nei rapporti interni, per intero sull'acquirente a norma dell'art. 1475 c.c. (“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono
pagina 8 di 12 a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente” e nella specie non è in discussione l'esistenza di una diversa pattuizione).
L'imposta liquidata con riferimento alle vendite in seno alle quali gli opponenti rivestono la qualifica di acquirenti deve quindi gravare su questi ultimi.
Ciò però non comporta sic et simpliciter la fondatezza della pretesa dell'opposto.
Coglie infatti nel segno l'osservazione di parte opponente là dove si evidenzia come la somma complessivamente pagata dall'opposto all'erario non dimostra né la totale né la parziale estinzione del debito relativo all'imposta di registro dovuta in ragione dei trasferimenti in favore degli opponenti.
Più precisamente, l'opposto risulta aver corrisposto all'erario la somma di euro 67.066,83 a fronte di un debito complessivo che, tenuto conto della rottamazione, è di euro 62.844,94 per debito personale dell'opposto, e di euro 37.310,57 per debito riferibile agli opponenti (complessivi euro 100.155,51).
Ora, non v'è modo di stabilire, in base ai documenti in atti, per quale ragione dei 67.066,83 euro già
pagati, la somma di euro 37.310,57 dovrebbe essere imputata all'imposta dovuta dagli opponenti
(peraltro a totale estinzione della stessa).
Piuttosto, potrebbe dirsi che, di quanto pagato, solo l'eccedenza rispetto al debito personale dell'opposto (pari a euro 62.844,94) vada a coprire il debito esclusivamente imputabile degli opponenti,
ossia la minor somma di euro 4.221,89.
A ben vedere, tuttavia, la pretesa dell'opposto (attore in senso sostanziale) non può trovare accoglimento nemmeno per tale minore importo.
Difatti, come condivisibilmente osservato dagli opponenti, qualora la rottamazione non fosse onorata col pagamento di tutte le rate, il credito erariale tornerebbe a essere quello integrale, che, quanto all'opposto (ossia all'imposta relativa agli atti in seno ai quali egli riveste la posizione di acquirente),
pagina 9 di 12 ammonta ad oltre euro 80.000,00, con la conseguenza che non si vede in che modo imputare la somma pagata, anche in percentuale, a quanto dovuto dagli opponenti.
Non è certo in discussione il principio per cui il diritto di regresso del coobbligato in solido sorge a fronte del semplice pagamento in misura eccedente la propria quota di debito, senza che a tal fine sia necessario il pagamento dell'integrale debito gravante su tutti i condebitori;
piuttosto, ciò che non appare provato è che l'opposto abbia effettivamente pagato in misura eccedente la propria quota di debito.
Non giova a tal fine l'affermazione, compiuta dall'opposto solo in sede di comparsa conclusionale, per cui la rottamazione sarebbe stata integralmente onorata, con conseguente estinzione totale dei debiti.
E infatti, l'integrale pagamento della rottamazione, da cui soltanto può discendere l'imputazione della somma oggetto di ingiunzione a quella effettivamente dovuta dagli opponenti, costituisce un fatto che fonda, alla luce di quanto si è detto, il diritto di regresso dell'opposto, ed è quindi un fatto che da questo deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c., e, in particolare, del c.d. principio di vicinanza della prova, essendo chiaramente solo colui che ha pagato a poterne fornire dimostrazione.
Nel caso di specie, a ben vedere, l'affermazione dell'integrale pagamento del debito erariale non è stata supportata da alcuna produzione documentale, ed è stata resa tardivamente: l'ultima rata della rottamazione cadeva, infatti, in data 30.11.2023, ossia ben prima dell'udienza del 23.1.2024, fissata per l'esame delle memorie istruttorie, ed, evidentemente, di quella di precisazione delle conclusioni.
L'opposto, quindi, pur potendo (avendo a disposizione ben due udienze), non ha dichiarato nella prima difesa utile l'integrale pagamento e non ha prodotto la relativa documentazione (nemmeno a seguito della tardiva dichiarazione in sede di comparsa conclusionale), cosa che, si noti, ben avrebbe potuto fare, trattandosi di pagamenti sopravvenuti rispetto allo spirare dei termini istruttori.
Non giova all'opposto nemmeno la mancata contestazione da parte degli opponenti della circostanza in pagina 10 di 12 questione in seno alle memorie di replica: l'art. 115 c.p.c., difatti, che impone di ritenere provati i fatti affermati da una parte e non contestati dall'altra, può trovare applicazione solo con riguardo ai fatti comuni alle parti del giudizio, ossia conosciuti da tutte le parti del giudizio o, al limite, ai fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità immediata e diretta della controparte su cui si vuol addossare l'onere di contestazione.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, intanto grava sul convenuto l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto i fatti da contestare non siano a questo estranei, non potendo egli prendere posizione su fatti che non rientrano nella sua immediata disponibilità (v. sul tema, Cass. 8261/2024; Cass. 12064/2023; Cass. 4681/2023; Cass. 10589/2022;
Cass. 2174/2021; Cass. 87/2019; Cass. 3576/2013),
Tale è, nel caso di specie, il fatto dell'avvenuto pagamento dell'intera rottamazione da parte dell'opposto in favore dell'erario: il pagamento operato dall'opposto è, cioè, un fatto estraneo agli opponenti, di cui questi non possono ragionevolmente ritenersi essere a conoscenza, e rispetto al quale,
quindi, non può pretendersi sussistente l'onere di specifica contestazione.
Non essendo provato il fatto in questione da parte dell'opposto, deve conseguentemente ritenersi che la rottamazione, allo stato, non sia totalmente adempiuta, con la conseguenza, ulteriore, per cui non vi è
alcuna certezza in ordine all'an e al quantum della somma già pagata che sia in concreto imputabile all'imposta che, civilisticamente (ex art. 1475 c.c.), deve gravare sugli opponenti, ben potendo risultare,
in caso in mancato adempimento alle rate di rottamazione, che neanche una parte della somma pagata vada imputata a tale imposta, imputandosi, piuttosto, a quella che deve rimanere a carico dell'opponente stesso.
Né l'opposto ha offerto elementi per valutare quale eventuale percentuale della somma pagare sia imputabile all'imposta dovuta dagli opponenti.
pagina 11 di 12 Il decreto ingiuntivo va quindi revocato in accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00,
parametri minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e dell'ammontare concreto del valore di causa), oltre euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia dei terzi chiamati;
accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n.190/2022 del 20/06/2022
emesso dal Tribunale di Enna;
condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti in solido, delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, oltre euro 260,00 per esborsi.
Enna, 9 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 12 di 12