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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'NE Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 396/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 6 23900 Parte_1 C.F._1
LECCO presso lo studio dell'avv. REA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 28 Controparte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BRUZZONE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare - In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, riformare la sentenza n.927/2024 del Tribunale di Como, Seconda
Sezione Civile, Giudice dott. Giorgio Previte, pubblicata il 07.08.2024, nell'ambito del giudizio RGNR
n. 2411/2021 e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla signora , ammontanti ad € 36.079,10, o nella maggiore Parte_1
o minor somma ritenuta di giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per Controparte_1
NEL MERITO: respingere l'impugnazione avversaria, confermando la sentenza del Tribunale di
Como.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Como nei confronti del chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 nella caduta occorsale intorno alle ore 09:30 del 05.11.2018.
Esponeva l'attrice che, nello scendere la rampa di accesso al parcheggio sotterraneo di via Tinelli, in
, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, in quanto la rampa era resa scivolosa dalla pioggia ed CP_1 era priva di corrimano.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda. Controparte_1
Esperita l'istruttoria orale, con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure respingeva la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.820,00, oltre oneri di legge.
In particolare, osservava che parte attrice non aveva offerto prova del fatto storico oggetto di causa, in quanto le prove testimoniali espletate non avevano permesso di appurare se la caduta dell'attrice fosse imputabile a scivolamento per asfalto sdrucciolevole in costanza di pioggia o ad altre cause.
pagina 2 di 6 Rilevava inoltre che dagli atti di causa era emersa la prova del caso fortuito, rappresentato dalla condotta imprudente dell'attrice, che aveva percorso la rampa del parcheggio dal lato opposto rispetto a quello dove si trovava il corrimano.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento della domanda svolta nel giudizio di primo grado.
Il si è costituito in giudizio concludendo per la conferma della sentenza gravata. Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico.
Evidenzia, invece, che i testi escussi avevano indicato con precisione il punto in cui l'attrice era scivolata, ovvero la parte inferiore della rampa e che dalle stesse testimonianze era emerso che la rampa era particolarmente pericolosa, in quanto già in passato altre persone erano scivolate.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente dell'attrice.
Osserva invece l'appellante che il luogo in cui era avvenuta la caduta era di per sé potenzialmente pericoloso, in quanto per inerzia del il passaggio pedonale era totalmente intercluso, sicché i CP_1 pedoni, per accedere al parcheggio, erano obbligati a transitare lungo la rampa carraia.
Rileva inoltre che la rampa era resa ancora più pericolosa dalla pioggia in atto al momento dei fatti e dalla circostanza che il corrimano, situato sul lato destro, seguendo il senso di marcia dei veicoli, era reso assolutamente inutilizzabile dagli escrementi di uccelli. L'attrice, quindi, per tutelare la propria incolumità, aveva dovuto procedere in senso contrario alla direzione di marcia dei veicoli, dove non era collocato il corrimano.
In conclusione, ritiene parte appellante che debba affermarsi il nesso di causalità tra il bene in custodia e i danni dalla stessa subiti, dovendosi escludere la sussistenza di una condotta imprudente o negligente della danneggiata.
pagina 3 di 6 In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (così Cass. ord. N. 12263/2024).
Orbene, nel caso in esame l'attrice non ha provato che la caduta occorsale fosse conseguente allo stato della rampa di accesso al parcheggio: invero il teste che al momento della caduta dell'attrice, si Tes_1 trovava dietro di lei, dopo aver affermato che l'attrice era “scivolata”, ha aggiunto di non aver notato
“una caduta particolare” e di presumere che fosse scivolata in ragione del tipo di pavimentazione scivolosa, tanto più a causa della pioggia in atto.
Anche il teste , che ha ugualmente affermato che l'attrice era scivolata mentre scendeva lungo Tes_2 la rampa del parcheggio, ha riconosciuto di non aver visto le esatte modalità della caduta e, quindi, di non essere in grado di precisare se fosse scivolata: il teste, infatti, a domanda del Giudice, ha risposto di presumere che la cognata fosse scivolata, in quanto anche a lui era capitato di cadere e di aver visto tanta gente cadere in quel luogo.
Di conseguenza, come correttamente affermato dal primo Giudice, le prove testimoniali espletate non hanno consentito di accertare se l'attrice fosse caduta a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia o per altre ragioni;
deve quindi concludersi che parte appellante non ha provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni subiti.
La sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi
– che l'evento dannoso debba essere ricondotto a colpa esclusiva dell'attrice.
Invero, in primo luogo occorre evidenziare che dalle foto prodotte da parte convenuta (v. docc. nn. 2-5) confermate dalla testimonianza resa dal Comandante della Polizia Locale si evince Persona_1 pagina 4 di 6 che la rampa di accesso al parcheggio era munita di un corrimano e di pavimentazione antisdrucciolo.
Nessun elemento di prova di segno contrario è stato offerto da parte attrice circa la non utilizzabilità del corrimano, del resto esclusa proprio dall'esame delle summenzionate fotografie.
La stessa attrice, poi, nel corso dell'interrogatorio libero, ha riconosciuto di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi, in quanto abita nelle vicinanze e utilizza regolarmente il parcheggio sotterraneo quando non riesce a parcheggiare l'autoveicolo nelle vicinanze.
Di conseguenza, non risultando la cosa intrinsecamente pericolosa, in quanto il parcheggio era munito di pavimentazione antisdrucciolo e di corrimano, la condotta dell'attrice che, invece, aveva preferito scendere la rampa dal lato privo di corrimano, nonostante la pioggia in atto, costituisce comportamento gravemente imprudente, tale da far venir meno il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.
Appaiono poi francamente poco plausibili le argomentazioni di parte attrice, dirette a sostenere che, al fine di tutelare la propria incolumità, aveva preferito non utilizzare il corrimano posto sulla destra e procedere in senso opposto alla direzione di marcia dei veicoli che entravano nel parcheggio: infatti, considerato che i veicoli che attraversano la rampa di un parcheggio effettuano la discesa a passo d'uomo, appare obiettivamente imprudente la condotta del pedone che preferisce scendere dal lato opposto anziché utilizzare il corrimano, essendo invece noto che l'uso del corrimano nella discesa di un parcheggio è idoneo ad evitare situazioni di rischio quale quella poi in concreto verificatasi.
Si osserva, infine, che in considerazione della dinamica dei fatti appare privo di rilievo causale la circostanza che la scala pedonale fosse inutilizzabile, considerato che, viceversa, la rampa di accesso al parcheggio era idonea all'utilizzo da parte dei pedoni proprio per la presenza del corrimano.
pagina 5 di 6 In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, desunti dai valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 927/2024 resa in data 05.08.2024 e pubblicata in data 07.08.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere al le spese del grado, che liquida nel Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
SI D'NE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'NE Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 396/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 6 23900 Parte_1 C.F._1
LECCO presso lo studio dell'avv. REA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 28 Controparte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BRUZZONE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare - In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, riformare la sentenza n.927/2024 del Tribunale di Como, Seconda
Sezione Civile, Giudice dott. Giorgio Previte, pubblicata il 07.08.2024, nell'ambito del giudizio RGNR
n. 2411/2021 e per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla signora , ammontanti ad € 36.079,10, o nella maggiore Parte_1
o minor somma ritenuta di giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per Controparte_1
NEL MERITO: respingere l'impugnazione avversaria, confermando la sentenza del Tribunale di
Como.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Como nei confronti del chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 nella caduta occorsale intorno alle ore 09:30 del 05.11.2018.
Esponeva l'attrice che, nello scendere la rampa di accesso al parcheggio sotterraneo di via Tinelli, in
, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, in quanto la rampa era resa scivolosa dalla pioggia ed CP_1 era priva di corrimano.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda. Controparte_1
Esperita l'istruttoria orale, con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure respingeva la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.820,00, oltre oneri di legge.
In particolare, osservava che parte attrice non aveva offerto prova del fatto storico oggetto di causa, in quanto le prove testimoniali espletate non avevano permesso di appurare se la caduta dell'attrice fosse imputabile a scivolamento per asfalto sdrucciolevole in costanza di pioggia o ad altre cause.
pagina 2 di 6 Rilevava inoltre che dagli atti di causa era emersa la prova del caso fortuito, rappresentato dalla condotta imprudente dell'attrice, che aveva percorso la rampa del parcheggio dal lato opposto rispetto a quello dove si trovava il corrimano.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento della domanda svolta nel giudizio di primo grado.
Il si è costituito in giudizio concludendo per la conferma della sentenza gravata. Controparte_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico.
Evidenzia, invece, che i testi escussi avevano indicato con precisione il punto in cui l'attrice era scivolata, ovvero la parte inferiore della rampa e che dalle stesse testimonianze era emerso che la rampa era particolarmente pericolosa, in quanto già in passato altre persone erano scivolate.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente dell'attrice.
Osserva invece l'appellante che il luogo in cui era avvenuta la caduta era di per sé potenzialmente pericoloso, in quanto per inerzia del il passaggio pedonale era totalmente intercluso, sicché i CP_1 pedoni, per accedere al parcheggio, erano obbligati a transitare lungo la rampa carraia.
Rileva inoltre che la rampa era resa ancora più pericolosa dalla pioggia in atto al momento dei fatti e dalla circostanza che il corrimano, situato sul lato destro, seguendo il senso di marcia dei veicoli, era reso assolutamente inutilizzabile dagli escrementi di uccelli. L'attrice, quindi, per tutelare la propria incolumità, aveva dovuto procedere in senso contrario alla direzione di marcia dei veicoli, dove non era collocato il corrimano.
In conclusione, ritiene parte appellante che debba affermarsi il nesso di causalità tra il bene in custodia e i danni dalla stessa subiti, dovendosi escludere la sussistenza di una condotta imprudente o negligente della danneggiata.
pagina 3 di 6 In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (così Cass. ord. N. 12263/2024).
Orbene, nel caso in esame l'attrice non ha provato che la caduta occorsale fosse conseguente allo stato della rampa di accesso al parcheggio: invero il teste che al momento della caduta dell'attrice, si Tes_1 trovava dietro di lei, dopo aver affermato che l'attrice era “scivolata”, ha aggiunto di non aver notato
“una caduta particolare” e di presumere che fosse scivolata in ragione del tipo di pavimentazione scivolosa, tanto più a causa della pioggia in atto.
Anche il teste , che ha ugualmente affermato che l'attrice era scivolata mentre scendeva lungo Tes_2 la rampa del parcheggio, ha riconosciuto di non aver visto le esatte modalità della caduta e, quindi, di non essere in grado di precisare se fosse scivolata: il teste, infatti, a domanda del Giudice, ha risposto di presumere che la cognata fosse scivolata, in quanto anche a lui era capitato di cadere e di aver visto tanta gente cadere in quel luogo.
Di conseguenza, come correttamente affermato dal primo Giudice, le prove testimoniali espletate non hanno consentito di accertare se l'attrice fosse caduta a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia o per altre ragioni;
deve quindi concludersi che parte appellante non ha provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni subiti.
La sentenza di primo grado merita conferma anche laddove ha ritenuto – quale ulteriore ratio decidendi
– che l'evento dannoso debba essere ricondotto a colpa esclusiva dell'attrice.
Invero, in primo luogo occorre evidenziare che dalle foto prodotte da parte convenuta (v. docc. nn. 2-5) confermate dalla testimonianza resa dal Comandante della Polizia Locale si evince Persona_1 pagina 4 di 6 che la rampa di accesso al parcheggio era munita di un corrimano e di pavimentazione antisdrucciolo.
Nessun elemento di prova di segno contrario è stato offerto da parte attrice circa la non utilizzabilità del corrimano, del resto esclusa proprio dall'esame delle summenzionate fotografie.
La stessa attrice, poi, nel corso dell'interrogatorio libero, ha riconosciuto di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi, in quanto abita nelle vicinanze e utilizza regolarmente il parcheggio sotterraneo quando non riesce a parcheggiare l'autoveicolo nelle vicinanze.
Di conseguenza, non risultando la cosa intrinsecamente pericolosa, in quanto il parcheggio era munito di pavimentazione antisdrucciolo e di corrimano, la condotta dell'attrice che, invece, aveva preferito scendere la rampa dal lato privo di corrimano, nonostante la pioggia in atto, costituisce comportamento gravemente imprudente, tale da far venir meno il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.
Appaiono poi francamente poco plausibili le argomentazioni di parte attrice, dirette a sostenere che, al fine di tutelare la propria incolumità, aveva preferito non utilizzare il corrimano posto sulla destra e procedere in senso opposto alla direzione di marcia dei veicoli che entravano nel parcheggio: infatti, considerato che i veicoli che attraversano la rampa di un parcheggio effettuano la discesa a passo d'uomo, appare obiettivamente imprudente la condotta del pedone che preferisce scendere dal lato opposto anziché utilizzare il corrimano, essendo invece noto che l'uso del corrimano nella discesa di un parcheggio è idoneo ad evitare situazioni di rischio quale quella poi in concreto verificatasi.
Si osserva, infine, che in considerazione della dinamica dei fatti appare privo di rilievo causale la circostanza che la scala pedonale fosse inutilizzabile, considerato che, viceversa, la rampa di accesso al parcheggio era idonea all'utilizzo da parte dei pedoni proprio per la presenza del corrimano.
pagina 5 di 6 In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, desunti dai valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 927/2024 resa in data 05.08.2024 e pubblicata in data 07.08.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna a rifondere al le spese del grado, che liquida nel Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 novembre 2025
Il Presidente est.
SI D'NE
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