Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 17.04.2025 nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nel procedimento n. 324-1/2025 Ruolo P.U. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
SOLAR CASH S.r.l., con numero di codice fiscale e di iscrizione presso il Registro Imprese di
Milano 03248880548 ed iscritta al n. MI - 2578107 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano, con sede in Milano alla Via San Gregorio n. 55, in persona del legale rappresentante, dott. Roberto Belli, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Lacirignola (C.F. [...]- PEC v.lacirignola@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv.
Valerio Lacirignola, in Milano alla via San Gregorio n. 55, giusta procura agli atti
RICORRENTE IN PROPRIO
ricorso in proprio depositato in data 11.04.2025, in pendenza del predetto procedimento unitario promosso in data 03.03.2025
DA
STUDIO ASSOCIATO PRO.CN (P.IVA 02030430546), corrente in Perugia, via Romeo Gallenga n. 50, in persona dell'Ing. Quintilio Proietti, nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F. [...]e dell'Ing. RC CH, nato a [...], il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Romeo Gallenga, n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Lucattelli (P.IVA 00509150546 – C.F.:
[...]- FAX: N. 075 5731500 - PEC: vincenzo.lucattelli@avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al presente atto
CREDITORE RICORRENTE
SEZIONE II CIVILE
nei confronti della predetta società debitrice SOLAR CASH S.r.l. (C.F. e P. IVA 03248880548)
DEBITRICE CONVENUTA
Premesso che
-STUDIO ASSOCIATO PRO.CN incardinava il procedimento unitario di cui in epigrafe, domandando la liquidazione giudiziale di SOLAR CASH S.r.l.;
-il contraddittorio veniva ritualmente instaurato con notifica a mezzo pec in data 19.03.2025 a cura della Cancelleria, alla quale seguiva la costituzione di parte debitrice;
-la debitrice SOLAR CASH S.r.l. nella predetta comparsa, pur contestando il credito di parte ricorrente, domandava dichiararsi la propria liquidazione giudiziale;
conclusioni che sono state ribadite all'udienza del 15.04.2025 avanti al GR alla quale ha partecipato personalmente il legale rappresentante di SOLAR CASH S.r.l.;
ritenuto, pertanto, che
abbia rilievo assorbente l'intervenuta domanda di liquidazione giudiziale in proprio presentata in data 12.04.2025 dalla debitrice, con esonero - ai fini della presente decisione - della disamina del ricorso del creditore STUDIO ASSOCIATO PRO.CN; esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche), la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile altra localizzazione del COMI;
• la società debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39 CCII e ha in particolare dimostrato di essere un'impresa, oramai inattiva, che esercitava attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. (nello specifico, avente il seguente oggetto sociale
“l'istallazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica” come da visura camerale agli atti) e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII. E segnatamente si consideri, quanto ai bilanci dell'ultimo triennio, che la soglia dei ricavi risulta superata per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 al pari della soglia dell'attivo e dei debiti. Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente ben superiore a € 30.000 come da dichiarazioni confessorie di parte debitrice;
• la ricorrente in proprio si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta dimostrato dalle sue stesse ammissioni (l'esistenza di ingenti debiti scaduti e non pagati), circa l'assenza di continuità aziendale e non essendo previsti ricavi operativi futuri rendendo impossibile generare liquidità sufficiente per ripianare debiti.
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SEZIONE II CIVILE
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di SOLAR CASH S.r.l., con numero di codice fiscale e di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 03248880548 ed iscritta al n. MI - 2578107 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di
Milano, con sede in Milano alla via San Gregorio n. 55; 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore la dott.ssa GIULIA CAPETTI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.09.2025 alle ore 12.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante applicativo Teams utilizzando il seguente link del GD:
Partecipa alla riunione ora
7. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
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5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 17.04.2025.
Il Giudice estensore
dott. Luca Giani Il Presidente
dott.sa Caterina Macchi
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