Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2223/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
21/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CRIVELLI ALBERTO, presso il cui studio sito in VIA ARRIGO BOITO N. 8
MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e difeso Parte_2 C.F._2 dell'avv. MUZIO BARBARA, presso il cui studio sito in VIA LAMARMORA 33 MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli:
nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 20/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del
14.03.2006 del Tribunale di Milano (N. 68654/2005 R.G.) in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) il Signor si impegna a versare, in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 con decorrenza dal mese di febbraio 2025 e sino al mese di maggio 2027, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne la somma di euro 550,00 mensili per dodici Persona_2 mensilità oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo vita e con prima rivalutazione a febbraio 2026; 2) il Signor provvederà altresì al pagamento al 50% delle spese straordinarie per il figlio Pt_1
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Per_1
Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Ad esclusione di quanto sopra, le parti danno atto di aver già risolto ogni altra reciproca posizione dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
4) spese compensate tra le parti.”
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui al decreto del 14.03.2006 del Tribunale di Milano (N. 68654/2005 R.G.):
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai