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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4173/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MELLANO MADDALENA che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. LICCIARDELLO CATERINA FRANCESCA che lo CP_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, si rinuncia all'impugnazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in VIGONE il 15.06.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIGONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 145/2024 del 21.6.2024, pubblicata in data 25.6.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Vigone (TO), Via Aie Nuove n. 17, di proprietà dei genitori della signora resti in uso esclusivo a quest'ultima, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/4/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4173/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MELLANO MADDALENA che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. LICCIARDELLO CATERINA FRANCESCA che lo CP_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, si rinuncia all'impugnazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in VIGONE il 15.06.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIGONE (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 145/2024 del 21.6.2024, pubblicata in data 25.6.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Vigone (TO), Via Aie Nuove n. 17, di proprietà dei genitori della signora resti in uso esclusivo a quest'ultima, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/4/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.