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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259008627910000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.9.2025, la parte ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 014.2025.90086279 10/000 emessa dall'Agente della Riscossione e notificata in data 22.5.2025, con riferimento ad una precedente cartella avente oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013, per un importo complessivo pari a € 594,74.
Con l'impugnazione, eccepiva:
1. La inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
2. La prescrizione del credito tributario, poiché notificato in violazione del termine triennale previsto in materia di tasse automobilistiche, in assenza di atti interruttivi idonei.
Chiedeva infine la condanna alle spese e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Si costituivano in giudizio l'Agente della Riscossione e la Regione Puglia, che concludevano entrambe per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
Non merita accoglimento l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata. È infatti la stessa legge, ovvero l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 a prevedere, per gli atti tributari, che la notifica sia effettuata con tale modalità. Né il ricorrente ha indicato, in maniera puntuale, quale sarebbe il pregiudizio derivante dalla dedotta inesistenza, essendosi limitato solo a citare sentenze di merito a sostegno dell'eccezione proposta.
L'intimazione, per contro, risulta inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, e contiene, inoltre, tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Il vizio lamentato, infine, non sussiste comunque alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come dimostra l'ampia e articolata difesa svolta dal contribuente avverso l'atto impugnato. In secondo luogo, non merita accoglimento l'eccezione sub 2), atteso che per il tributo imposto nel caso concreto non è maturata la prescrizione, sia con riferimento all'azione di accertamento che a quella di riscossione.
In entrambi i casi, vertendosi in tema di tassa automobilistica, il termine è quello triennale, come disposto dall'art. 5 D.L. 953/82 e successive modificazioni.
Risulta dalla produzione documentale offerta dalla Regione Puglia che l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica dovuta dal ricorrente per l'anno 2013 è stato notificato nel termine di legge, essendo stato spedito a mezzo raccomandata e notificato tramite ritiro presso l'ufficio postale in data
10/10/2016.
Parimenti, nel termine triennale, ovvero il 14.5.2019, è stata notificata la cartella di pagamento riportata nell'impugnata intimazione, come risulta dalle allegazioni dell'Agente della Riscossione. Tale cartella, inoltre, non essendo stata impugnata nei termini di legge, è diventata definitiva.
Né può ritenersi prescritto il tributo ingiunto alla data del 22.5.2025, in cui è avvenuta la notifica dell'intimazione impugnata, perché il termine era stato regolarmente interrotto, ai sensi degli artt. 2943
e 2945 c.c., con l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione.
Sempre dalle produzioni dell'Agente della Riscossione, risulta che in data 29.02.2020 all'odierno ricorrente veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 01480202000001134000, mai impugnato e che, successivamente, in data 6.7.2023, l'avviso di intimazione n.
01420239011346978000, anch'esso definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.
Entrambi questi atti facevano riferimento alla cartella di pagamento notificata in data 14.5.2019, la medesima oggetto anche dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali, che liquida in euro 225,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
EL UN AN
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1979/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259008627910000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.9.2025, la parte ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 014.2025.90086279 10/000 emessa dall'Agente della Riscossione e notificata in data 22.5.2025, con riferimento ad una precedente cartella avente oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013, per un importo complessivo pari a € 594,74.
Con l'impugnazione, eccepiva:
1. La inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
2. La prescrizione del credito tributario, poiché notificato in violazione del termine triennale previsto in materia di tasse automobilistiche, in assenza di atti interruttivi idonei.
Chiedeva infine la condanna alle spese e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Si costituivano in giudizio l'Agente della Riscossione e la Regione Puglia, che concludevano entrambe per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito di espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
Non merita accoglimento l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica poiché effettuata a mezzo posta elettronica certificata. È infatti la stessa legge, ovvero l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 a prevedere, per gli atti tributari, che la notifica sia effettuata con tale modalità. Né il ricorrente ha indicato, in maniera puntuale, quale sarebbe il pregiudizio derivante dalla dedotta inesistenza, essendosi limitato solo a citare sentenze di merito a sostegno dell'eccezione proposta.
L'intimazione, per contro, risulta inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, e contiene, inoltre, tutti gli elementi idonei ad identificare la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Il vizio lamentato, infine, non sussiste comunque alla luce del principio del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., come dimostra l'ampia e articolata difesa svolta dal contribuente avverso l'atto impugnato. In secondo luogo, non merita accoglimento l'eccezione sub 2), atteso che per il tributo imposto nel caso concreto non è maturata la prescrizione, sia con riferimento all'azione di accertamento che a quella di riscossione.
In entrambi i casi, vertendosi in tema di tassa automobilistica, il termine è quello triennale, come disposto dall'art. 5 D.L. 953/82 e successive modificazioni.
Risulta dalla produzione documentale offerta dalla Regione Puglia che l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica dovuta dal ricorrente per l'anno 2013 è stato notificato nel termine di legge, essendo stato spedito a mezzo raccomandata e notificato tramite ritiro presso l'ufficio postale in data
10/10/2016.
Parimenti, nel termine triennale, ovvero il 14.5.2019, è stata notificata la cartella di pagamento riportata nell'impugnata intimazione, come risulta dalle allegazioni dell'Agente della Riscossione. Tale cartella, inoltre, non essendo stata impugnata nei termini di legge, è diventata definitiva.
Né può ritenersi prescritto il tributo ingiunto alla data del 22.5.2025, in cui è avvenuta la notifica dell'intimazione impugnata, perché il termine era stato regolarmente interrotto, ai sensi degli artt. 2943
e 2945 c.c., con l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione.
Sempre dalle produzioni dell'Agente della Riscossione, risulta che in data 29.02.2020 all'odierno ricorrente veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 01480202000001134000, mai impugnato e che, successivamente, in data 6.7.2023, l'avviso di intimazione n.
01420239011346978000, anch'esso definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.
Entrambi questi atti facevano riferimento alla cartella di pagamento notificata in data 14.5.2019, la medesima oggetto anche dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente condannata alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali, che liquida in euro 225,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
EL UN AN