Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 188
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica a mezzo PEC

    La Corte ha ritenuto valida la notifica a mezzo PEC, citando l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e applicando il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dato che il contribuente si è difeso nel merito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, accertando che sia l'avviso di accertamento (notificato nel 2016), sia la cartella di pagamento (notificata nel 2019), sia gli atti successivi (preavviso di fermo amministrativo nel 2020 e altra intimazione nel 2023) sono stati notificati nei termini di legge e hanno interrotto la prescrizione. La cartella di pagamento del 2019 è divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese e risarcimento danni

    La richiesta di condanna alle spese e al risarcimento del danno è stata rigettata in quanto il ricorso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 188
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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