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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/11/2025, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17.03.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv PANCANTI PATRIZIA e dall Avv. SARDARA ANGELICA
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.03.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Milano in data 08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Milano anno 1994, atto n0358, parte, serie) con dalla cui unione non sono nati figlie, da CP_1 cui si era separata consensualmente con verbale 711 c.p.c. del 6.05.1997 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 6.6.1997, chiedeva al Tribunale di Milano la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 28.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dava atto che la convenuta non si era costituita in giudizio e ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto, in assenza della convenuta, a sentire la parte attrice che confermava di voler procedere con la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Milano in data Parte_1 CP_1
08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1994, atto n. 0358, parte, serie).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale 711 c.p.c.
6.05.1997 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 6.6.1997.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la pronuncia.
Le spese di lite
pagina 2 di 3 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano Parte_1 CP_1 in data 08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1994, atto n.
0358, parte, serie).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 17.03.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv PANCANTI PATRIZIA e dall Avv. SARDARA ANGELICA
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.05.2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.03.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Milano in data 08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Milano anno 1994, atto n0358, parte, serie) con dalla cui unione non sono nati figlie, da CP_1 cui si era separata consensualmente con verbale 711 c.p.c. del 6.05.1997 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 6.6.1997, chiedeva al Tribunale di Milano la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 28.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dava atto che la convenuta non si era costituita in giudizio e ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto, in assenza della convenuta, a sentire la parte attrice che confermava di voler procedere con la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Milano in data Parte_1 CP_1
08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1994, atto n. 0358, parte, serie).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale 711 c.p.c.
6.05.1997 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 6.6.1997.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la pronuncia.
Le spese di lite
pagina 2 di 3 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano Parte_1 CP_1 in data 08/07/1994 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1994, atto n.
0358, parte, serie).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
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