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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel./est.
Dott.ssa Maria Filippa Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241/2024 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Lovelli
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Romano Colarusso e Olimpia Colarusso
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2725/2018 pubblicata l'8 novembre 2018, in accoglimento della domanda di condannava a CP_1 Parte_1 rimborsare all'attrice l'importo di euro 19.898,66, oltre accessori, pari alla metà degli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie per il figlio sul rilievo che non Per_1
potessero rientrare nelle spese ordinarie, incluse nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, per viaggi di istruzione, di iscrizione a scuola, le tasse universitarie e le spese connesse, quali i canoni di locazione per vivere nella sede universitaria e le spese di trasporto, che pertanto dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte. proponeva appello e la Corte adita, nel contraddittorio delle parti, Parte_1 accoglieva l'impugnazione. Più in dettaglio la Corte territoriale premetteva che dovessero intendersi per spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio i quali, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche a intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e pertanto richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, e riteneva che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata
(la OC) in sede lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all'università, di alloggio e di viaggio, posto che la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, tenuto conto della qualità professionale dei genitori
(avvocato la e architetto il e del titolo di studio dei medesimi e, in CP_1 Pt_1 sintesi, dell'elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio, circostanze tali da far presumere che quest'ultimo avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università, anche privata, non potendo prescindere il giudizio di prevedibilità delle spese da una valutazione in concreto vertente sulle condizioni socio- culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine;
aggiungeva che il tenore di vita dei due ex coniugi e conseguentemente quello del figlio, come era dimostrato dall'assegno piuttosto elevato stabilito a carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, ed il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere che il figlio avrebbe scelto di continuare la sua formazione anche iscrivendosi ad una università privata e fuori sede;
aveva, inoltre, escluso che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche, di cui la aveva chiesto il rimborso, trattandosi per CP_1
lo più di spese per analisi e per qualche visita specialistica, senza che fosse dimostrato si trattasse di spese richieste da patologie improvvise e perciò imprevedibili, anche in ragione dei loro importi tali da non poter essere considerati straordinari in relazione alle pag. 2/11 condizioni economiche dei genitori;
per le stesse ragioni, riteneva non potessero qualificarsi straordinarie le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica trattandosi di attività ormai prevedibili per un giovane dell'età del ragazzo e di importo non rilevante, sempre in relazione alla condizioni economiche dei genitori;
infine, escludeva la rimborsabilità delle spese non meglio specificate ricondotte a nonché “per ulteriori esigenze del figlio (ricariche carta PayPal, bonifici)”, genericamente descritte al punto da non consentire un giudizio sulla loro straordinarietà. proponeva ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo di CP_1
ricorso, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155, 315bis e 337ter cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie in quanto nella sostanza prevedibili avuto riguardo al figlio di due professionisti;
precisava che si trattava di spese per trasporti, extraurbani, quando il figlio doveva spostarsi da OT per frequentare il liceo a Taranto, a trenta chilometri di distanza, e in seguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a
Milano, per viaggi di istruzione anche all'estero, con pernottamento, per il conseguimento della “ECDL”, i.e. la patente europea del computer, e per corsi di lingua inglese, necessari per la sua formazione ed il suo futuro scolastico e professionale, per sport e musica, per spese mediche straordinarie, cioè non relative a semplici medicinali da banco e, soprattutto, per l'iscrizione e la frequenza dell'Università OC, con i relativi costi collegati alle necessità abitative, e segnalava che si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisi della famiglia, intervenuta quando il figlio aveva quattro anni, ed a quel tempo non prevedibili, poiché Per_1
strettamente dipendenti dagli interessi che quegli avrebbe manifestato, dalle sue attitudini e dalle sue capacità, al più astrattamente ipotizzabili ma non prevedibili da parte dei genitori con certezza né ponderabili quanto ai costi, senza dubbio rilevanti.
Il controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ed essendo le censure rivolte agli apprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale, sottratti al sindacato del giudice di legittimità; per il resto ne contestava il fondamento.
pag. 3/11 La S.C., con ordinanza n. 7169/2024, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali formulate dal ha ritenuto ammissibile unicamente la doglianza mossa dalla Pt_1
avuto riguardo alle spese scolastiche ed a quelle relative alla frequenza CP_1 dell'Università OC (spese di iscrizione, alloggio, viaggio) in relazione alle quali la
Corte territoriale si era limitata ad una valutazione di prevedibilità, censurata dalla ricorrente;
con riguardo alle spese mediche e sportive ed a quelle relative al corso di musica nonché alle spese riferite alle “altre esigenze di ”, ha rilevato invece che Per_1
la non aveva censurato le altre ragioni di rigetto (rispettivamente la non CP_1
rilevanza degli importi e la genericità della descrizione con conseguente impossibilità di verificarne la natura); ha accolto conclusivamente il ricorso formulando il seguente principio: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determina bili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno”. ha riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio con atto di citazione del 31 Parte_1
maggio 2024 dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a seguito della cassazione con rinvio della precedente decisione d'appello chiedendo il rigetto della domanda proposta da con condanna alla rifusione integrale CP_1
delle spese di lite relative a tutti i gradi, di merito e di legittimità. si è costituita chiedendo la condanna del EN a rimborsarle la quota CP_1
parte delle somme dalla stessa interamente anticipate a titolo di spese straordinarie per il figlio , quantificandone l'ammontare – in applicazione del principio di diritto Per_1 dettato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7169 del 18.3.2024 – nella metà
pag. 4/11 della somma di € 25.961,93, con interessi e rivalutazione se ed in quanto spettante, o nell'altra somma accertata in causa, in ogni caso con vittoria delle spese di lite della presente fasi e dei precedenti gradi e fasi del giudizio.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi su domande, questioni o eccezioni non fatte oggetto di censure, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso lo svolgimento del processo. Il giudizio di rinvio è, altresì, condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del contenuto della citata ordinanza n.
7169/2024, occorre pronunciarsi, tenuto conto di quanto a suo tempo devoluto in pag. 5/11 appello nonché delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno, sulla domanda avanzata da di condanna del al rimborso in suo favore delle CP_1 Pt_1
spese di istruzione ed accessorie (spese di trasporto e di alloggio) nonché delle spese per viaggi di studio e per il conseguimento della patente europea del computer.
Si è formato, invece, il giudicato sulla non rimborsabilità delle spese mediche, delle spese per attività sportive e musicali nonché “per ulteriori esigenze del figlio (ricariche carta PayPal, bonifici)”, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla
CP_1
Ebbene, in forza del principio formulato della S.C., al quale occorre attenersi, i criteri guida per individuare le spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, ove non siano oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale, sono costituiti dalla non prevedibilità e non ponderabilità di esse al tempo della determinazione dell'assegno sulla base di una valutazione effettuata in concreto e all'attualità tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 337 ter, co. 4, c.c. e la loro rilevante entità, poiché, diversamente opinando, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero la violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Altrimenti detto, il carattere della straordinarietà va attribuito, come chiaramente statuito dalla
S.C., agli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno non erano attuali né ragionevolmente determinabili.
In applicazione di tali criteri esulano dal contributo fisso e predeterminato, stabilito con la sentenza divorzile n. 1711/2006 del 9 giugno 2006 e quindi quando Parte_2
aveva undici anni, le spese universitarie e quelle complementari, ammontanti, più in dettaglio, ad euro 10.921,62 per la retta dell'università OC, ad euro 9.650,00 per la locazione dell'alloggio universitario a Milano, euro 704,22 per i viaggi necessari per raggiungere la sede universitaria, con la notazione che tali esborsi sono documentati e comunque non contestati dal né con riguardo alla loro effettuazione, né con Pt_1 riguardo all'entità. Ed invero ricorre con riferimento a dette spese il carattere della non prevedibilità al tempo della sentenza di divorzio in considerazione dell'età del figlio, ancora lontano dalle scelte delle universitarie. Se pure, infatti, potesse presagirsi che pag. 6/11 quest'ultimo avrebbe proseguito gli studi, non erano prevedibili le sue specifiche aspirazioni in relazione alle sue attitudini e capacità né la facoltà e la sua sede ove attuarle. A ciò si aggiunge la rilevanza degli oneri, tale da non consentire di ricomprendere gli esborsi nel contributo fisso e predeterminato. La circostanza che i genitori avessero concordato nell'anno 1999, quando il figlio aveva quattro anni, in sede di separazione consensuale un assegno di importo apprezzabile, poi confermato al tempo del divorzio, peraltro a distanza di anni e dopo il passaggio dalla lira all'euro, non comporta di per sé che anche esborsi così cospicui e di là da venire, come quelli correlati alla frequenza di una università privata in Milano, dovessero ritenersi inclusi nell'assegno periodico. Vuol dirsi che l'importo dell'assegno, pur apprezzabile, non era comunque tale da far presupporre che con esso la avrebbe dovuto far fronte ad CP_1
ogni e qualsiasi esigenza del figlio da allora in poi. Del resto la S.C. richiama l'attenzione sulla attualità delle valutazioni sottese alla qualificazione delle spese in parola e non può certo dirsi che le esigenze correlate alle scelte universitarie fossero attuali e concrete al tempo del divorzio e ancor meno al tempo della separazione.
Quanto alle spese per viaggi di istruzione e per il conseguimento della patente europea per il computer, trattasi di esborsi rientranti tra quelle di istruzione ed esulano anch'esse dalle spese ordinarie prevedibili al tempo della fissazione dell'assegno periodico, oltre ad avere nel complesso un significativo ammontare.
Diverso discorso va fatto, invece, quanto alle spese per le tasse scolastiche, relative alla frequenza della scuola secondaria di secondo grado (euro 270,32 per tasse scolastiche, euro 718,77 per libri di testo, euro 650,30 per l'abbonamento dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola, sita a Taranto, da OT, luogo in cui madre e figlio risiedevano). Per un verso, infatti, all'età di undici anni e nella situazione concreta all'epoca già sussistente, doveva ritenersi che la prospettiva del conseguimento del diploma fosse pressoché certa anche prescindere dal livello di studi dei genitori, attesa la generalizzata diffusione della prosecuzione degli studi almeno sino alla scuola secondaria superiore. Quelle spese, a differenza di quanto si è detto per le spese universitarie, non erano, pertanto, di là da venire e incerte. Poco importa che la scuola scelta sia stata un liceo non differenziandosi gli esborsi correlati alla opzione per un percorso liceale o rispetto a quelli richiesti dalla frequenza di una scuola professionale.
pag. 7/11 Per altro verso gli esborsi in questione sono del tutto ordinari nell'ammontare ed erano ampiamente ponderabili avendo seguito una scuola pubblica (Liceo Parte_2
Aristosseno) ubicata nella città capoluogo a breve distanza da casa. Ne consegue che tali spese non sono rimborsabili.
Il nella presente sede ha poi sostenuto che, dovendo i genitori contribuire al Pt_1
mantenimento dei figli in base alle rispettive sostanze ed ai rispettivi redditi, occorreva tener conto del reddito egli di cui poteva disporre in concreto una volta detratto il contributo periodico (euro 1.043,14), come eccepito nel giudizio di primo grado, mentre la controparte non aveva provato l'entità dei suoi redditi e delle sue sostanze negli anni in cui aveva sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso, ed ha anzi sostenuto che dovesse ritenere presuntivamente accertato che la disponesse di redditi e CP_1
sostanze davvero cospicui;
ne ha tratto la conseguenza di non poter essere chiamato ad alcuna contribuzione stante l'esiguità dei propri redditi e l'assenza di prova, gravante sulla controparte, dei suoi redditi e delle sue sostanze nonché del rispetto del principio di proporzionalità di quanto preteso a titolo di rimborso, come rimarcato dalla stessa
S.C. in motivazione.
Ora, il requisito della proporzione della quota pretesa dalla ai rispettivi redditi e CP_1
sostanze - pur fatto valere in prime cure - non risulta sia stato riproposto in sede di appello né in sede di giudizio di legittimità. Ne è, pertanto, preclusa l'esaminabilità in questa sede. Ad ogni buon conto va detto che, come si ricava dalla sentenza di divorzio n. 1711 pubblicata il 12 luglio 2006, a quell'epoca la aveva cessato l'esercizio CP_1 della libera professione forense e si dedicava in via esclusiva all'insegnamento. Con riguardo al il quale aveva documentato solo redditi da lavoro dipendente a Pt_1 seguito dell'assunzione da parte del Comune di Laterza, in sintesi il Tribunale riteneva invece che egli avesse continuato a svolgere l'attività professionale di architetto precedentemente espletata in via esclusiva poiché solo così si giustificava l'esposizione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, di proventi non trascurabili (pari ad euro 37.141,00) per attività di lavoro autonomo, non senza contare la presenza all'esterno di uno stabile in San Giorgio Jonico (Taranto) di una targa recante l'indicazione “Studio tecnico CO EN AR, sia pure unitamente ad altri nominativi di professionisti, ciò che smentiva la effettiva cessazione della libera pag. 8/11 professione, né potendosi giustificare la presenza di tale indicazione con la disponibilità da parte del di una stanza all'interno dell'immobile adibito a studio solo per Pt_1
ricevere ed intrattenere il figlio. Sulla base dei descritti elementi di valutazione, qui riportati in sintesi, il Tribunale valutava la sussistenza di una situazione una situazione di squilibrio tra le contrapposte condizioni patrimoniali degli ex coniugi e, pertanto, confermava l'importo del contributo periodico al mantenimento del figlio, stabilito in via concordata in occasione della separazione consensuale, e stabiliva, altresì, un assegno a favore della di importo pari ad euro 300,00 mensili. CP_1
Tanto smentisce quanto sostenuto dal al fine di motivare la sua richiesta di Pt_1
sostanziale esonero dalla partecipazione alle spese di cui si è discorso in precedenza.
Consegue, al contrario, che il concorso di quest'ultimo alle spese straordinarie nei sensi sopra indicati, in misura paritaria rispetto alla non viola il principio di CP_1
proporzionalità rispetto alle sostanze ed ai redditi di ciascuno dei genitori che deve presiedere alla disciplina dell'obbligo di mantenimento della prole.
Del resto, in via generale, non può obliterarsi che ciascun genitore è tenuto a mettere a frutto le sua capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, anche dopo la separazione o il divorzio, sicché non è, in via teorica, neppur sufficiente limitarsi ad affermare di non avere (più) redditi sufficienti a garantire ai figli ciò a cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c., in relazione alle condizioni patrimoniali ed alle capacità di lavoro professionale dei genitori ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni stanti le responsabilità che la procreazione comporta sino a quando i figli non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, né d'altra parte sono state mai addotte circostanze tali da escludere l'impegno e le capacità di Parte_2
Conclusivamente, premesso che ogni altro argomento o circostanza tralasciata nello svolgersi del processo attraverso i gradi e le fasi precedenti nonché nella presente fase non può essere presa in considerazione, va condannato a pagare in Parte_1
favore di la complessiva somma di euro 24.321,34. Su tali somme CP_1 spettano gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., in difetto di domanda di applicazione di altro specifico tasso, a far tempo dalla domanda giudiziale,
pag. 9/11 i.e. dalla notifica dell'originario atto di citazione perfezionatasi in data 18 dicembre
2014 (si veda la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), secondo i principi propri delle obbligazioni pecuniarie e stante l'assenza di una specifica allegazione in ordine ad una diversa decorrenza. Non ricorrono poi i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione, né allegati né provati.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi considerato l'importo delle somme che è stato accertato devono essere versate dal alla comprensive degli accessori accresciutisi via via nel corso dello Pt_1 CP_1
svolgimento della vicenda processuale, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese globali in ragione della dipendenza della risoluzione della controversia dall'applicazione di principi generali al caso concreto, mentre va posta a carico di in base al principio di Parte_3
soccombenza la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo, in difetto di note spese e sulla base di quanto documentato avuto riguardo alle anticipazioni, in applicazione dei dd.mm. via vigenti e tenuto conto delle attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio) nonché del carattere iterativo del contenuto degli atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7169/2024 del 18 marzo 2024, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da così provvede: Parte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
condanna a pagare in favore di la complessiva somma Parte_1 CP_1
pag. 10/11 di euro 24.321,34, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale (18 dicembre 2014) al saldo;
dichiarata compensata tra le parti la metà delle complessive spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi, condanna alla rifusione in favore di Parte_1
della residua metà delle spese del giudizio di primo grado, del giudizio CP_1
di appello, del giudizio per cassazione e della presente fase di invio, liquidate per l'intero come segue: euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Taranto iscritto al n. 9779/2014 R.G.; euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 189/2018 R.G.; euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
26371/2022 R.G.; euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per la presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott.ssa Annamaria Lastella)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel./est.
Dott.ssa Maria Filippa Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 241/2024 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Lovelli
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Romano Colarusso e Olimpia Colarusso
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2725/2018 pubblicata l'8 novembre 2018, in accoglimento della domanda di condannava a CP_1 Parte_1 rimborsare all'attrice l'importo di euro 19.898,66, oltre accessori, pari alla metà degli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie per il figlio sul rilievo che non Per_1
potessero rientrare nelle spese ordinarie, incluse nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, per viaggi di istruzione, di iscrizione a scuola, le tasse universitarie e le spese connesse, quali i canoni di locazione per vivere nella sede universitaria e le spese di trasporto, che pertanto dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte. proponeva appello e la Corte adita, nel contraddittorio delle parti, Parte_1 accoglieva l'impugnazione. Più in dettaglio la Corte territoriale premetteva che dovessero intendersi per spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio i quali, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche a intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e pertanto richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, e riteneva che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata
(la OC) in sede lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all'università, di alloggio e di viaggio, posto che la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, tenuto conto della qualità professionale dei genitori
(avvocato la e architetto il e del titolo di studio dei medesimi e, in CP_1 Pt_1 sintesi, dell'elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio, circostanze tali da far presumere che quest'ultimo avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università, anche privata, non potendo prescindere il giudizio di prevedibilità delle spese da una valutazione in concreto vertente sulle condizioni socio- culturali ed economiche dei genitori e della famiglia di origine;
aggiungeva che il tenore di vita dei due ex coniugi e conseguentemente quello del figlio, come era dimostrato dall'assegno piuttosto elevato stabilito a carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, ed il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere che il figlio avrebbe scelto di continuare la sua formazione anche iscrivendosi ad una università privata e fuori sede;
aveva, inoltre, escluso che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche, di cui la aveva chiesto il rimborso, trattandosi per CP_1
lo più di spese per analisi e per qualche visita specialistica, senza che fosse dimostrato si trattasse di spese richieste da patologie improvvise e perciò imprevedibili, anche in ragione dei loro importi tali da non poter essere considerati straordinari in relazione alle pag. 2/11 condizioni economiche dei genitori;
per le stesse ragioni, riteneva non potessero qualificarsi straordinarie le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica trattandosi di attività ormai prevedibili per un giovane dell'età del ragazzo e di importo non rilevante, sempre in relazione alla condizioni economiche dei genitori;
infine, escludeva la rimborsabilità delle spese non meglio specificate ricondotte a nonché “per ulteriori esigenze del figlio (ricariche carta PayPal, bonifici)”, genericamente descritte al punto da non consentire un giudizio sulla loro straordinarietà. proponeva ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo di CP_1
ricorso, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155, 315bis e 337ter cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie in quanto nella sostanza prevedibili avuto riguardo al figlio di due professionisti;
precisava che si trattava di spese per trasporti, extraurbani, quando il figlio doveva spostarsi da OT per frequentare il liceo a Taranto, a trenta chilometri di distanza, e in seguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a
Milano, per viaggi di istruzione anche all'estero, con pernottamento, per il conseguimento della “ECDL”, i.e. la patente europea del computer, e per corsi di lingua inglese, necessari per la sua formazione ed il suo futuro scolastico e professionale, per sport e musica, per spese mediche straordinarie, cioè non relative a semplici medicinali da banco e, soprattutto, per l'iscrizione e la frequenza dell'Università OC, con i relativi costi collegati alle necessità abitative, e segnalava che si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisi della famiglia, intervenuta quando il figlio aveva quattro anni, ed a quel tempo non prevedibili, poiché Per_1
strettamente dipendenti dagli interessi che quegli avrebbe manifestato, dalle sue attitudini e dalle sue capacità, al più astrattamente ipotizzabili ma non prevedibili da parte dei genitori con certezza né ponderabili quanto ai costi, senza dubbio rilevanti.
Il controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ed essendo le censure rivolte agli apprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale, sottratti al sindacato del giudice di legittimità; per il resto ne contestava il fondamento.
pag. 3/11 La S.C., con ordinanza n. 7169/2024, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali formulate dal ha ritenuto ammissibile unicamente la doglianza mossa dalla Pt_1
avuto riguardo alle spese scolastiche ed a quelle relative alla frequenza CP_1 dell'Università OC (spese di iscrizione, alloggio, viaggio) in relazione alle quali la
Corte territoriale si era limitata ad una valutazione di prevedibilità, censurata dalla ricorrente;
con riguardo alle spese mediche e sportive ed a quelle relative al corso di musica nonché alle spese riferite alle “altre esigenze di ”, ha rilevato invece che Per_1
la non aveva censurato le altre ragioni di rigetto (rispettivamente la non CP_1
rilevanza degli importi e la genericità della descrizione con conseguente impossibilità di verificarne la natura); ha accolto conclusivamente il ricorso formulando il seguente principio: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determina bili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno”. ha riassunto ex art. 392 c.p.c. il giudizio con atto di citazione del 31 Parte_1
maggio 2024 dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a seguito della cassazione con rinvio della precedente decisione d'appello chiedendo il rigetto della domanda proposta da con condanna alla rifusione integrale CP_1
delle spese di lite relative a tutti i gradi, di merito e di legittimità. si è costituita chiedendo la condanna del EN a rimborsarle la quota CP_1
parte delle somme dalla stessa interamente anticipate a titolo di spese straordinarie per il figlio , quantificandone l'ammontare – in applicazione del principio di diritto Per_1 dettato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7169 del 18.3.2024 – nella metà
pag. 4/11 della somma di € 25.961,93, con interessi e rivalutazione se ed in quanto spettante, o nell'altra somma accertata in causa, in ogni caso con vittoria delle spese di lite della presente fasi e dei precedenti gradi e fasi del giudizio.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di spettanza esclusiva della S.C., mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. 22 maggio 2006, n. 11936, Cass. 17 novembre
2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Il giudizio di rinvio è poi delimitato dalle preclusioni già maturate nel passaggio da un grado all'altro, oltre che dal giudicato interno eventualmente formatosi su domande, questioni o eccezioni non fatte oggetto di censure, stante l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso lo svolgimento del processo. Il giudizio di rinvio è, altresì, condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza ovvero nell'ordinanza di rinvio.
Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del contenuto della citata ordinanza n.
7169/2024, occorre pronunciarsi, tenuto conto di quanto a suo tempo devoluto in pag. 5/11 appello nonché delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno, sulla domanda avanzata da di condanna del al rimborso in suo favore delle CP_1 Pt_1
spese di istruzione ed accessorie (spese di trasporto e di alloggio) nonché delle spese per viaggi di studio e per il conseguimento della patente europea del computer.
Si è formato, invece, il giudicato sulla non rimborsabilità delle spese mediche, delle spese per attività sportive e musicali nonché “per ulteriori esigenze del figlio (ricariche carta PayPal, bonifici)”, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla
CP_1
Ebbene, in forza del principio formulato della S.C., al quale occorre attenersi, i criteri guida per individuare le spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, ove non siano oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale, sono costituiti dalla non prevedibilità e non ponderabilità di esse al tempo della determinazione dell'assegno sulla base di una valutazione effettuata in concreto e all'attualità tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 337 ter, co. 4, c.c. e la loro rilevante entità, poiché, diversamente opinando, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero la violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Altrimenti detto, il carattere della straordinarietà va attribuito, come chiaramente statuito dalla
S.C., agli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno non erano attuali né ragionevolmente determinabili.
In applicazione di tali criteri esulano dal contributo fisso e predeterminato, stabilito con la sentenza divorzile n. 1711/2006 del 9 giugno 2006 e quindi quando Parte_2
aveva undici anni, le spese universitarie e quelle complementari, ammontanti, più in dettaglio, ad euro 10.921,62 per la retta dell'università OC, ad euro 9.650,00 per la locazione dell'alloggio universitario a Milano, euro 704,22 per i viaggi necessari per raggiungere la sede universitaria, con la notazione che tali esborsi sono documentati e comunque non contestati dal né con riguardo alla loro effettuazione, né con Pt_1 riguardo all'entità. Ed invero ricorre con riferimento a dette spese il carattere della non prevedibilità al tempo della sentenza di divorzio in considerazione dell'età del figlio, ancora lontano dalle scelte delle universitarie. Se pure, infatti, potesse presagirsi che pag. 6/11 quest'ultimo avrebbe proseguito gli studi, non erano prevedibili le sue specifiche aspirazioni in relazione alle sue attitudini e capacità né la facoltà e la sua sede ove attuarle. A ciò si aggiunge la rilevanza degli oneri, tale da non consentire di ricomprendere gli esborsi nel contributo fisso e predeterminato. La circostanza che i genitori avessero concordato nell'anno 1999, quando il figlio aveva quattro anni, in sede di separazione consensuale un assegno di importo apprezzabile, poi confermato al tempo del divorzio, peraltro a distanza di anni e dopo il passaggio dalla lira all'euro, non comporta di per sé che anche esborsi così cospicui e di là da venire, come quelli correlati alla frequenza di una università privata in Milano, dovessero ritenersi inclusi nell'assegno periodico. Vuol dirsi che l'importo dell'assegno, pur apprezzabile, non era comunque tale da far presupporre che con esso la avrebbe dovuto far fronte ad CP_1
ogni e qualsiasi esigenza del figlio da allora in poi. Del resto la S.C. richiama l'attenzione sulla attualità delle valutazioni sottese alla qualificazione delle spese in parola e non può certo dirsi che le esigenze correlate alle scelte universitarie fossero attuali e concrete al tempo del divorzio e ancor meno al tempo della separazione.
Quanto alle spese per viaggi di istruzione e per il conseguimento della patente europea per il computer, trattasi di esborsi rientranti tra quelle di istruzione ed esulano anch'esse dalle spese ordinarie prevedibili al tempo della fissazione dell'assegno periodico, oltre ad avere nel complesso un significativo ammontare.
Diverso discorso va fatto, invece, quanto alle spese per le tasse scolastiche, relative alla frequenza della scuola secondaria di secondo grado (euro 270,32 per tasse scolastiche, euro 718,77 per libri di testo, euro 650,30 per l'abbonamento dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola, sita a Taranto, da OT, luogo in cui madre e figlio risiedevano). Per un verso, infatti, all'età di undici anni e nella situazione concreta all'epoca già sussistente, doveva ritenersi che la prospettiva del conseguimento del diploma fosse pressoché certa anche prescindere dal livello di studi dei genitori, attesa la generalizzata diffusione della prosecuzione degli studi almeno sino alla scuola secondaria superiore. Quelle spese, a differenza di quanto si è detto per le spese universitarie, non erano, pertanto, di là da venire e incerte. Poco importa che la scuola scelta sia stata un liceo non differenziandosi gli esborsi correlati alla opzione per un percorso liceale o rispetto a quelli richiesti dalla frequenza di una scuola professionale.
pag. 7/11 Per altro verso gli esborsi in questione sono del tutto ordinari nell'ammontare ed erano ampiamente ponderabili avendo seguito una scuola pubblica (Liceo Parte_2
Aristosseno) ubicata nella città capoluogo a breve distanza da casa. Ne consegue che tali spese non sono rimborsabili.
Il nella presente sede ha poi sostenuto che, dovendo i genitori contribuire al Pt_1
mantenimento dei figli in base alle rispettive sostanze ed ai rispettivi redditi, occorreva tener conto del reddito egli di cui poteva disporre in concreto una volta detratto il contributo periodico (euro 1.043,14), come eccepito nel giudizio di primo grado, mentre la controparte non aveva provato l'entità dei suoi redditi e delle sue sostanze negli anni in cui aveva sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso, ed ha anzi sostenuto che dovesse ritenere presuntivamente accertato che la disponesse di redditi e CP_1
sostanze davvero cospicui;
ne ha tratto la conseguenza di non poter essere chiamato ad alcuna contribuzione stante l'esiguità dei propri redditi e l'assenza di prova, gravante sulla controparte, dei suoi redditi e delle sue sostanze nonché del rispetto del principio di proporzionalità di quanto preteso a titolo di rimborso, come rimarcato dalla stessa
S.C. in motivazione.
Ora, il requisito della proporzione della quota pretesa dalla ai rispettivi redditi e CP_1
sostanze - pur fatto valere in prime cure - non risulta sia stato riproposto in sede di appello né in sede di giudizio di legittimità. Ne è, pertanto, preclusa l'esaminabilità in questa sede. Ad ogni buon conto va detto che, come si ricava dalla sentenza di divorzio n. 1711 pubblicata il 12 luglio 2006, a quell'epoca la aveva cessato l'esercizio CP_1 della libera professione forense e si dedicava in via esclusiva all'insegnamento. Con riguardo al il quale aveva documentato solo redditi da lavoro dipendente a Pt_1 seguito dell'assunzione da parte del Comune di Laterza, in sintesi il Tribunale riteneva invece che egli avesse continuato a svolgere l'attività professionale di architetto precedentemente espletata in via esclusiva poiché solo così si giustificava l'esposizione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, di proventi non trascurabili (pari ad euro 37.141,00) per attività di lavoro autonomo, non senza contare la presenza all'esterno di uno stabile in San Giorgio Jonico (Taranto) di una targa recante l'indicazione “Studio tecnico CO EN AR, sia pure unitamente ad altri nominativi di professionisti, ciò che smentiva la effettiva cessazione della libera pag. 8/11 professione, né potendosi giustificare la presenza di tale indicazione con la disponibilità da parte del di una stanza all'interno dell'immobile adibito a studio solo per Pt_1
ricevere ed intrattenere il figlio. Sulla base dei descritti elementi di valutazione, qui riportati in sintesi, il Tribunale valutava la sussistenza di una situazione una situazione di squilibrio tra le contrapposte condizioni patrimoniali degli ex coniugi e, pertanto, confermava l'importo del contributo periodico al mantenimento del figlio, stabilito in via concordata in occasione della separazione consensuale, e stabiliva, altresì, un assegno a favore della di importo pari ad euro 300,00 mensili. CP_1
Tanto smentisce quanto sostenuto dal al fine di motivare la sua richiesta di Pt_1
sostanziale esonero dalla partecipazione alle spese di cui si è discorso in precedenza.
Consegue, al contrario, che il concorso di quest'ultimo alle spese straordinarie nei sensi sopra indicati, in misura paritaria rispetto alla non viola il principio di CP_1
proporzionalità rispetto alle sostanze ed ai redditi di ciascuno dei genitori che deve presiedere alla disciplina dell'obbligo di mantenimento della prole.
Del resto, in via generale, non può obliterarsi che ciascun genitore è tenuto a mettere a frutto le sua capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, anche dopo la separazione o il divorzio, sicché non è, in via teorica, neppur sufficiente limitarsi ad affermare di non avere (più) redditi sufficienti a garantire ai figli ciò a cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c., in relazione alle condizioni patrimoniali ed alle capacità di lavoro professionale dei genitori ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni stanti le responsabilità che la procreazione comporta sino a quando i figli non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, né d'altra parte sono state mai addotte circostanze tali da escludere l'impegno e le capacità di Parte_2
Conclusivamente, premesso che ogni altro argomento o circostanza tralasciata nello svolgersi del processo attraverso i gradi e le fasi precedenti nonché nella presente fase non può essere presa in considerazione, va condannato a pagare in Parte_1
favore di la complessiva somma di euro 24.321,34. Su tali somme CP_1 spettano gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., in difetto di domanda di applicazione di altro specifico tasso, a far tempo dalla domanda giudiziale,
pag. 9/11 i.e. dalla notifica dell'originario atto di citazione perfezionatasi in data 18 dicembre
2014 (si veda la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), secondo i principi propri delle obbligazioni pecuniarie e stante l'assenza di una specifica allegazione in ordine ad una diversa decorrenza. Non ricorrono poi i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione, né allegati né provati.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase
(Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio
2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, in ragione dell'esito complessivo della controversia e quindi considerato l'importo delle somme che è stato accertato devono essere versate dal alla comprensive degli accessori accresciutisi via via nel corso dello Pt_1 CP_1
svolgimento della vicenda processuale, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione in misura della metà delle spese globali in ragione della dipendenza della risoluzione della controversia dall'applicazione di principi generali al caso concreto, mentre va posta a carico di in base al principio di Parte_3
soccombenza la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo, in difetto di note spese e sulla base di quanto documentato avuto riguardo alle anticipazioni, in applicazione dei dd.mm. via vigenti e tenuto conto delle attività effettivamente espletate (quattro fasi per il giudizio di primo grado, tre fasi per il giudizio di appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio) nonché del carattere iterativo del contenuto degli atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7169/2024 del 18 marzo 2024, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da così provvede: Parte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
condanna a pagare in favore di la complessiva somma Parte_1 CP_1
pag. 10/11 di euro 24.321,34, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale (18 dicembre 2014) al saldo;
dichiarata compensata tra le parti la metà delle complessive spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi, condanna alla rifusione in favore di Parte_1
della residua metà delle spese del giudizio di primo grado, del giudizio CP_1
di appello, del giudizio per cassazione e della presente fase di invio, liquidate per l'intero come segue: euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Taranto iscritto al n. 9779/2014 R.G.; euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 189/2018 R.G.; euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione iscritto al n.
26371/2022 R.G.; euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., per la presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott.ssa Annamaria Lastella)
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