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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 38/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno ordinario d'invalidità” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IL De RE, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/01/2024 , adiva il presente Parte_1
Tribunale al fine di sentir: 1) “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla corresponsione nei suoi confronti dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L.
222/1984, per le mensilità di ottobre e novembre 2021, oltre al rateo di tredicesima calcolato sulla base delle due mensilità dovute;
”; 2) “Condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/1984 per le mensilità di ottobre e novembre 2021, oltre al rateo di tredicesima calcolato sulla base delle due mensilità dovute, nonché oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata nella misura quantificata mediante CTU tecnico contabile, sempre oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.1. E' noto che le prestazioni previste dagli artt. 1 e 2 della L. 12 giugno 1984, n. 222
(assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità) sono prestazioni previste a favore il lavoratore contribuente, laddove la ratio è chiaramente non quella della tutela del soggetto debole ma piuttosto di apprestare un beneficio per i lavoratori, riconosciuto solo a determinate condizioni;
invero, ulteriore requisito per l'accesso al beneficio non è una soglia reddituale (indicativa della meritevolezza di tutela assistenziale del soggetto debole) ma piuttosto è il requisito contributivo: tale circostanza è chiaro indice della natura previdenziale, e non già meramente assistenziale, della provvidenza, così come la circostanza che lo stesso ammontare della provvidenza è legato ai contributi versati.
Da tanto ne consegue che, a parere del giudicante, nel caso di specie si applichi la liquidazione così come prevista in sede amministrativa, secondo regole distinte e diverse dalla decorrenza propria delle prestazioni assistenziali affermata da Cass.,
SS.UU., 5.7.2004, n. 12270, stante la natura profondamente diversa della provvidenza, laddove il diritto soggettivo al percepimento delle misure assistenziali legate ad uno stato di debolezza giuridicamente rilevante ha natura diversa da quella previdenziale dell'assegno ordinario di assistenza, dove l'invalidità è condizione d'accesso ad un beneficio assistenziale legato comunque al versamento di contributi e, pertanto, avente natura corrispettiva/assicurativa.
Pertanto, è corretto l'assunto di parte resistente che rileva la natura previdenziale della
Pag. 2 di 3 provvidenza.
2.2 Parte ricorrente richiede inoltre, concludendo in tal senso in ricorso depositato in data 11/01/2024, la condanna dell' al pagamento della mensilità del novembre CP_1
2021; in particolare, nelle note depositate il 04/04/2025, evidenzia che tale rateo, liquidato secondo comunicazione dell' , non sia in effetti mai stato pagato;
né CP_1 CP_1 deduce né produce sul punto alcunchè.
Si ritiene pertanto sul punto accoglibile il ricorso, stante il credito di parte ricorrente ammesso e liquidato dalla parte resistente che non ha dato prova del pagamento né ha impugnato la liquidazione (comunicazione TE08) allegata.
3.1 Stante la soccombenza reciproca, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo dell'assegno ordinario di invalidità per il mese di novembre 2021, nella misura di euro 803,39, oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta il ricorso nella restante parte;
3) compensa le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 38/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno ordinario d'invalidità” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IL De RE, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/01/2024 , adiva il presente Parte_1
Tribunale al fine di sentir: 1) “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla corresponsione nei suoi confronti dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L.
222/1984, per le mensilità di ottobre e novembre 2021, oltre al rateo di tredicesima calcolato sulla base delle due mensilità dovute;
”; 2) “Condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/1984 per le mensilità di ottobre e novembre 2021, oltre al rateo di tredicesima calcolato sulla base delle due mensilità dovute, nonché oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata nella misura quantificata mediante CTU tecnico contabile, sempre oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.1. E' noto che le prestazioni previste dagli artt. 1 e 2 della L. 12 giugno 1984, n. 222
(assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità) sono prestazioni previste a favore il lavoratore contribuente, laddove la ratio è chiaramente non quella della tutela del soggetto debole ma piuttosto di apprestare un beneficio per i lavoratori, riconosciuto solo a determinate condizioni;
invero, ulteriore requisito per l'accesso al beneficio non è una soglia reddituale (indicativa della meritevolezza di tutela assistenziale del soggetto debole) ma piuttosto è il requisito contributivo: tale circostanza è chiaro indice della natura previdenziale, e non già meramente assistenziale, della provvidenza, così come la circostanza che lo stesso ammontare della provvidenza è legato ai contributi versati.
Da tanto ne consegue che, a parere del giudicante, nel caso di specie si applichi la liquidazione così come prevista in sede amministrativa, secondo regole distinte e diverse dalla decorrenza propria delle prestazioni assistenziali affermata da Cass.,
SS.UU., 5.7.2004, n. 12270, stante la natura profondamente diversa della provvidenza, laddove il diritto soggettivo al percepimento delle misure assistenziali legate ad uno stato di debolezza giuridicamente rilevante ha natura diversa da quella previdenziale dell'assegno ordinario di assistenza, dove l'invalidità è condizione d'accesso ad un beneficio assistenziale legato comunque al versamento di contributi e, pertanto, avente natura corrispettiva/assicurativa.
Pertanto, è corretto l'assunto di parte resistente che rileva la natura previdenziale della
Pag. 2 di 3 provvidenza.
2.2 Parte ricorrente richiede inoltre, concludendo in tal senso in ricorso depositato in data 11/01/2024, la condanna dell' al pagamento della mensilità del novembre CP_1
2021; in particolare, nelle note depositate il 04/04/2025, evidenzia che tale rateo, liquidato secondo comunicazione dell' , non sia in effetti mai stato pagato;
né CP_1 CP_1 deduce né produce sul punto alcunchè.
Si ritiene pertanto sul punto accoglibile il ricorso, stante il credito di parte ricorrente ammesso e liquidato dalla parte resistente che non ha dato prova del pagamento né ha impugnato la liquidazione (comunicazione TE08) allegata.
3.1 Stante la soccombenza reciproca, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo dell'assegno ordinario di invalidità per il mese di novembre 2021, nella misura di euro 803,39, oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta il ricorso nella restante parte;
3) compensa le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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