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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.831/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Marcello Fortunato Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via SS.Martiri Salernitani n.31- appellante
E in persona del lr pt e per essa quale mandataria Controparte_1 la in persona del lr pt rappresentata e difesa CP_2 dall'avv.Dario M.Tepedino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Girolamo Barbato sito in Salerno alla via Luigi Cacciatore n.21- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2841/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/6/2023 e notificata il
23/6/23.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente il rigetto della domanda proposta in primo grado con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e in via gradata,
nell' ipotesi di riforma della sentenza, che fosse dichiarato, comunque,
che in quanto cessionaria era esente da ogni e qualsiasi responsabilità
derivanti da atti e/o fatti antecedenti la cessione con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio o quanto meno del grado di appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con la comparsa conclusionale del 14 ottobre 2025 e con le successive note scritte del 12/11/2025 l'appellante a seguito di una transazione che ha determinato la rinuncia all'esecuzione da parte
2 dell'appellata e l'estinzione del processo di esecuzione ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note scritte dell'11 novembre 2025 l'appellata ha avanzato la medesima richiesta.
Con ordinanza del 27 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla e dalla conveniva davanti al Tribunale di CP_5 Parte_2
Salerno e per ottenere, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art.2901 cc, la declaratoria di inefficacia e di inopponibilità nei suoi confronti dell'atto a rogito del notaio del Persona_1
23/12/2013, rep. 19 racc. 16, trascritto il 31/12/2013 ai nn. r.g. 48103
r.p. 39366, atto a mezzo del quale aveva trasferito a Parte_1
i seguenti beni: diritti pari ad 1/6, con riserva del Parte_3
diritto di abitazione, di due appartamenti ubicati in Bellizzi alla via
3 Pascoli, diritti pari a 2/6, sempre con riserva in suo favore del diritto di abitazione, di un appartamento sito nel Battipaglia alla via Pastore n.
14, quota di 3/6 della nuda proprietà di un'unità abitativa in Capaccio
alla via Licinella n. 17, diritti, con riserva d'uso, pari ai 2/6
dell'indiviso su tre locali terranei e wc in Bellizzi alla via Toti n. 17,
diritti pari ad 1/6 dell'intero indiviso su locale deposito in Bellizzi alla via Gabriele D'Annunzio, diritti pari ai 2/6 dell'intero indiviso su un locale commerciale sito in Bellizzi alla via Roma n. 354/356 e diritti pari a 3/6 dell'intero indiviso su altro locale commerciale sito in
Bellizzi alla Via Roma.
A sostegno della domanda la società attrice esponeva di essere creditrice della Com Fitness srl, nonché di , Parte_1
e Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
quali garanti della predetta società debitrice, in virtù di fideiussione rilasciata in favore dell' a garanzia del contratto di mutuo CP_5
stipulato dalla stessa, di € 72.854,49, oltre interessi, di cui al decreto ingiuntivo n. 2693/2014 emesso dal Tribunale di Salerno e dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di opposizione.
4 si costituiva e chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc e deducendo che:
non vi era l'eventus damni in quanto l'impugnato trasferimento atteneva a quote di irrilevante valore commerciale, in quanto esistevano ulteriori immobili di sua proprietà idonei a mantenere la garanzia patrimoniale rispetto all'asserito credito della banca e vi era la sua liberazione quale fideiussore ai sensi dell'1956 cc avendo la banca continuato incautamente a concedere credito alla società anche dopo il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice principale.
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto Parte_3
della domanda.
La causa veniva decisa con discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda, emetteva disposizioni in tema di trascrizione ed applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo il seguente motivo:
error in iudicando- violazione di legge (artt. 113 e 116 cpc); la sentenza era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc;
quanto alla scientia fraudis e quanto al consilium fraudis;
vi era la sua liberazione ex art.1956 cc perché in quanto fideiussore per un'obbligazione futura era liberato se il creditore senza una speciale sua autorizzazione aveva fatto credito al terzo nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali che avrebbero reso più
difficile il soddisfacimento del credito;
non era l'unico fideiussore in quanto il contratto di fideiussione era stato sottoscritto anche da altri garanti ovvero e Controparte_7 Controparte_6
Parte_4
L'appellata si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese legali e la Corte deve verificare se vi
6 sono i presupposti per decidere conformemente a quanto richiesto dalle parti.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
sent.Cass.Sez. un. n.1048/ 2000; sent. Cass.n.4714/ 2006;sent. Cass.
n.12887/ 2009).
7 Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale azionato in giudizio eliminando la ratio essendi della contestazione;
peraltro, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non comporta una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa perché verrebbe in questione una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione fa venir meno l'interesse alla decisione e autorizza l'emanazione di una pronuncia
8 sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, finisce con il rimuovere, le sentenze già
pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr.
sent.Cass.n.19160/ 2007; ord.Cass. n.26299/ 2018).
Nella fattispecie in questione, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva da una sopravvenuta transazione che ha determinato la rinuncia all'esecuzione da parte dell'appellata e l'estinzione del processo di esecuzione con conseguente definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti,
non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
In sostanza tale situazione sopravvenuta ha determinato la cessazione della materia del contendere con la caducazione della sentenza di primo grado, che resta travolta e caducata e come tale è
inidonea a passare in giudicato (cfr. sent.Cass.n.3122/2003;
sent.Cass.n.4714/2006).
9 Va disposta, sulla base di quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr.Vito Colucci
10
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.831/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Marcello Fortunato Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via SS.Martiri Salernitani n.31- appellante
E in persona del lr pt e per essa quale mandataria Controparte_1 la in persona del lr pt rappresentata e difesa CP_2 dall'avv.Dario M.Tepedino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Girolamo Barbato sito in Salerno alla via Luigi Cacciatore n.21- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2841/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 21/6/2023 e notificata il
23/6/23.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente il rigetto della domanda proposta in primo grado con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e in via gradata,
nell' ipotesi di riforma della sentenza, che fosse dichiarato, comunque,
che in quanto cessionaria era esente da ogni e qualsiasi responsabilità
derivanti da atti e/o fatti antecedenti la cessione con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio o quanto meno del grado di appello.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con la comparsa conclusionale del 14 ottobre 2025 e con le successive note scritte del 12/11/2025 l'appellante a seguito di una transazione che ha determinato la rinuncia all'esecuzione da parte
2 dell'appellata e l'estinzione del processo di esecuzione ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note scritte dell'11 novembre 2025 l'appellata ha avanzato la medesima richiesta.
Con ordinanza del 27 novembre 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 novembre 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla e dalla conveniva davanti al Tribunale di CP_5 Parte_2
Salerno e per ottenere, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art.2901 cc, la declaratoria di inefficacia e di inopponibilità nei suoi confronti dell'atto a rogito del notaio del Persona_1
23/12/2013, rep. 19 racc. 16, trascritto il 31/12/2013 ai nn. r.g. 48103
r.p. 39366, atto a mezzo del quale aveva trasferito a Parte_1
i seguenti beni: diritti pari ad 1/6, con riserva del Parte_3
diritto di abitazione, di due appartamenti ubicati in Bellizzi alla via
3 Pascoli, diritti pari a 2/6, sempre con riserva in suo favore del diritto di abitazione, di un appartamento sito nel Battipaglia alla via Pastore n.
14, quota di 3/6 della nuda proprietà di un'unità abitativa in Capaccio
alla via Licinella n. 17, diritti, con riserva d'uso, pari ai 2/6
dell'indiviso su tre locali terranei e wc in Bellizzi alla via Toti n. 17,
diritti pari ad 1/6 dell'intero indiviso su locale deposito in Bellizzi alla via Gabriele D'Annunzio, diritti pari ai 2/6 dell'intero indiviso su un locale commerciale sito in Bellizzi alla via Roma n. 354/356 e diritti pari a 3/6 dell'intero indiviso su altro locale commerciale sito in
Bellizzi alla Via Roma.
A sostegno della domanda la società attrice esponeva di essere creditrice della Com Fitness srl, nonché di , Parte_1
e Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
quali garanti della predetta società debitrice, in virtù di fideiussione rilasciata in favore dell' a garanzia del contratto di mutuo CP_5
stipulato dalla stessa, di € 72.854,49, oltre interessi, di cui al decreto ingiuntivo n. 2693/2014 emesso dal Tribunale di Salerno e dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di opposizione.
4 si costituiva e chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc e deducendo che:
non vi era l'eventus damni in quanto l'impugnato trasferimento atteneva a quote di irrilevante valore commerciale, in quanto esistevano ulteriori immobili di sua proprietà idonei a mantenere la garanzia patrimoniale rispetto all'asserito credito della banca e vi era la sua liberazione quale fideiussore ai sensi dell'1956 cc avendo la banca continuato incautamente a concedere credito alla società anche dopo il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice principale.
Si costituiva anche che chiedeva il rigetto Parte_3
della domanda.
La causa veniva decisa con discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda, emetteva disposizioni in tema di trascrizione ed applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
5 ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo il seguente motivo:
error in iudicando- violazione di legge (artt. 113 e 116 cpc); la sentenza era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc;
quanto alla scientia fraudis e quanto al consilium fraudis;
vi era la sua liberazione ex art.1956 cc perché in quanto fideiussore per un'obbligazione futura era liberato se il creditore senza una speciale sua autorizzazione aveva fatto credito al terzo nella consapevolezza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali che avrebbero reso più
difficile il soddisfacimento del credito;
non era l'unico fideiussore in quanto il contratto di fideiussione era stato sottoscritto anche da altri garanti ovvero e Controparte_7 Controparte_6
Parte_4
L'appellata si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese legali e la Corte deve verificare se vi
6 sono i presupposti per decidere conformemente a quanto richiesto dalle parti.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
sent.Cass.Sez. un. n.1048/ 2000; sent. Cass.n.4714/ 2006;sent. Cass.
n.12887/ 2009).
7 Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale azionato in giudizio eliminando la ratio essendi della contestazione;
peraltro, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non comporta una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa perché verrebbe in questione una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione fa venir meno l'interesse alla decisione e autorizza l'emanazione di una pronuncia
8 sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, finisce con il rimuovere, le sentenze già
pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr.
sent.Cass.n.19160/ 2007; ord.Cass. n.26299/ 2018).
Nella fattispecie in questione, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva da una sopravvenuta transazione che ha determinato la rinuncia all'esecuzione da parte dell'appellata e l'estinzione del processo di esecuzione con conseguente definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti,
non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
In sostanza tale situazione sopravvenuta ha determinato la cessazione della materia del contendere con la caducazione della sentenza di primo grado, che resta travolta e caducata e come tale è
inidonea a passare in giudicato (cfr. sent.Cass.n.3122/2003;
sent.Cass.n.4714/2006).
9 Va disposta, sulla base di quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr.Vito Colucci
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