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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2494/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Controparte_1 entrambi, rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. BARBARA SIRUGO in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO–Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, il Sig. CP_1 risiederà presso la casa di Via Lilli n. 6 ad Ancona con il figlio
[...] Per_1
2) I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare e sistemazione dei rapporti familiari convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'unico immobile, sito alla via Lilli n 6 Ancona, in comproprietà degli stessi in ragione della metà ciascuno, procedendo all'assegnazione dello stesso in proprietà esclusiva al sig. e precisamente la Sig.ra cede e trasferisce Controparte_1 Parte_1 al marito Sig. , che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, compresa Controparte_1
l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, accessorio annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati e giusta i titoli di provenienza
- 1 - con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, la quota di 50/100 della piena proprietà del seguente bene immobile, sito in Comune di Ancona:
A) IDENTIFICAZIONE
Appartamento posto al piano primo, facente parte del fabbricato in Comune di Ancona, via Lilli n. 6, distinto con il numero d'interno 2, composto da, ingresso-corridoio, cinque stanze, angolo cottura, ripostiglio, 2 bagni e 2 balconi confinante con Via Lilli n.6, vano scala e proprietà e salvi altri. Contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di Ancona con Per_2 Per_3
i ficativi: Foglio 37 particella 235 sub 8, Z.C,2, cat. A/2, classe 3, Consistenza vani 7,5, superficie catastale mq 144.00, R.C. € 658,48. Unitamente alla sopracitata unità immobiliare viene traferita ai sensi dell'art 1117 e segg. del cod. civile la quota del 50/100 di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro adempimento dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
B) DICHIARAZIONE CONFORMITA' DATI CATASTALI, PLANIMETRIA ED INTESTATARI CATASTALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in TA (dichiarazione protocollo n. AN 0092796 del 26/10/2022).
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, per quanto è a sua conoscenza e ne dà conferma che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La suddetta circostanza è anche riportata dal tecnico Geom. in perizia asseverata Persona_4 del 25 marzo 2025 che si deposita (All. n 4).
Si dà atto, ai sensi dell'art 29 comma 1 bis della Legge 27/2/1985 n 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali dell'unità immobiliare urbana in oggetto che si trasferisce sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
C) PROVENIENZA E GARANZIE
Quanto trasferito è pervenuto ai sig.ri e in forza del seguente atto: Parte_1 CP_1 compravendita Immobile da parte di at ldo il 6 febbraio 1950 C.F. CP_2
ai sensi della Legge 891/80 e R.D.29 aprile 1938 a rogito Notaio C.F._1 torio n. 29240, Fascicolo n.8140 in data 14.12.2000, registrato presso Persona_5
l'Ufficio del Registro di Ancona in data 03.01.2001 al n.11 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona in data 16.12.2000 al Registro d'Ordine n. 23853 e Registro Particolare n. 15708 (All.n.5).
- 2 - La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente il medesimo bene di sua piena proprietà.
D) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 ART 40
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, la signora dichiara Parte_1
e garantisce, edotta delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci, l'art. 76 del T.U. n. 445/2000, che la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.09.1967. Si allega altresì dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (All. n. 9) Quanto ai titoli abilitativi, come da perizia asseverata che si allega (al n. 4), l'immobile di Via Lilli n. 6 risulta costruito in forza del permesso di costruzione n. 151/40 del 07/11/1958, agibilità rilasciata il 28/09/1959 a seguito di sopralluogo effettuato il 26/08/1959.
Successivamente sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:
• concessione edilizia in sanatoria n. 656/1991
• concessione edilizia n. 42 del 4/11/1993
• concessione edilizia n.40 del 28/03/1998
• relazione ex art 26 della legge 47/85 relativa a modifiche interne
Da dette date ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere, lo stato dei luoghi risulta conforme a quanto rappresentato nelle tavole allegate all'ultimo titolo urbanistico sopra elencato.
E) CERTIFICATO ENERGETICO
Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel DL 19/8/2005 N. 192 e sue modificazioni ed integrazioni. In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 192, la parte acquirente cessionaria, in proprio e come qui rappresentata, dichiara di avere ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (APE) redatto in data 19/05/2025 dal tecnico abilitato Geom. codice identificativo 20250519-042002-67700 valida sino al 19 Parte_2 maggio 2035 ( prot. 0619258- 19/5/2025- Controparte_3
440.110.30/2022/FRC/17 del 19/5/2025) che si allega al pre cessionaria dichiara altresì di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni (10 anni) a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
F) CON D I Z IONI ECONO M IC H E DEL TR A S F ERI M ENTO - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE
Le parti convengono che il Sig. , a fronte del trasferimento della quota del Controparte_1
50/100 dell'immobile di Via Lilli n.6 versa alla signora la somma complessiva Parte_1 di € 30.000,00 (trentamilaeuro) in un'unica soluzio rcolare alla firma del verbale di separazione la cui sottoscrizione vale come quietanza di avvenuto pagamento. Tanto dichiarano i sig.ri e in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del CP_1 Parte_1
D.P.R. n.445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,
- 3 - nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento al mezzo di pagamento sopra indicato.
In conseguenza della cessione di cui ante il Sig. diviene pieno ed esclusivo Controparte_1 proprietario degli immobili dinanzi descritti.
In ogni caso la Sig.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_1 nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento al sig. della quota CP_1 di bene immobile a questo trasferita e descritta dinanzi con esonero del s ervatore da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La parte cedente, a norma dell'art 46 primo comma del DPR 6/6/2001 n. 380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente, in proprio e come rappresentato, ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in pendenza dei titoli indicati nella perizia giurata dal tecnico qui allegata (All. Persona_4
n.4).
G) DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.6/3/1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2003 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Si rappresenta inoltre, che il trasferimento qui attuato come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9/09/2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobile acquistato con le cosiddette agevolazioni “prima casa” non comporterà la decadenza del detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
H) EFFETTI PUBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/07/2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 C.C. si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione nel più breve tempo possibile, e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare nonché duplo della nota spese in segno di avvenuta esecuzione della formalità e successivamente
- 4 - a depositare sempre nel fascicolo telematico la copia della nota di trascrizione e/o annotazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
3) La sig.ra abiterà e risiederà, a titolo gratuito, presso la casa di via Lilli n 6 Parte_1 ad Ancona una sistemazione adeguata ad Ancona o sino a che avrà ottenuto il trasferimento e/o l'assegnazione provvisoria in una nuova sede lavorativa fuori Regione Marche.
4) A seguito dell'eventuale trasferimento per lavoro in provincia di Barletta, la sig.ra
[...] domicilierà e risiederà a titolo gratuito e comunque per massimo tre (3) anni, Parte_1
l'immobile di proprietà del sig. , sito a Barletta in via Tancredi n. 12, Controparte_1 contraddistinto al catasto urbano al Fg. 137 n. 472 sub 20 con superficie catastale 55 mq. Il sig.
si fa carico, relativamente al suddetto immobile, del pagamento delle spese CP_1 straordinarie ivi comprese IMU e Tari.
5) Quanto al figlio , non del tutto autosufficiente economicamente, entrambi Persona_6
i genitori, nella misura del 50% ciascuno, si obbligano a sostenere, ove si rendesse necessario, le spese per il suo mantenimento ordinario la somma mensile di € 200,00 ciascuno da versare direttamente al figlio a sua richiesta, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie sempre in favore del figlio e sempre laddove necessario, a sua richiesta;
6) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti poiché durante la vita matrimoniale ciascuno ha provveduto al proprio sostentamento con il frutto delle rispettive attività di lavoro per cui nulla viene stabilito per il mantenimento al quale reciprocamente i ricorrenti rinunciano. Il Sig. , ha conseguito la laurea Specialistica in Controparte_1 economia & management ed è I i Finanza presso il Comando Provinciale di Ancona ed il suo reddito annuo lordo ammonta ad euro 45.297,00 nell'anno 2021, euro 45.515,00 nell'anno 2022 ed euro 48.729,00 nell'anno 2023, come da modelli 730 che si allegano (all.n.7). La Sig.ra ha conseguito la laurea in Lettere e svolge attività Parte_1 di insegnante presso l'istit Superiore Savoia Benincasa di Ancona ed il suo reddito annuo lordo ammonta ad euro 28.174,00 nell' anno 2021, euro 31.010,00 nell'anno 2022 ed euro 33.514,00 nell'anno 2023 come da modello 730 che si allegano (all. n.8).
7) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
inoltre si impegnano reciprocamente a far fronte ciascuno con il proprio esclusivo patrimonio e a tenere così indenne l'altro coniuge da eventuali passività -ad oggi non note- che dovessero essere richieste con riferimento a periodi antecedenti l'omologazione della separazione consensuale.
8) I due cani e sono affidati alla Sig.ra che si occupa del loro CP_4 Per_7 Parte_1 manteniment a spese straordinarie veng ei due coniugi al 50% ciascuno”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Barletta in data 06/09/1997, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 18/10/1998), Per_8 economicamente autosufficiente, e (in data 11/09/2003), non del tutto Per_1 economicamente autosufficiente, e che, dopo essersi separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Ancona del 10/03/2021, si sono riavvicinati e riconciliati ma, dopo anni
- 5 - trascorsi in armonia e reciproco sostegno, è venuto a mancare qualsiasi vincolo di comunione ed affinità spirituale nonché materiale, così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30/06/2025.
3. I coniugi sono comparsi personalmente davanti al giudice relatore all'udienza del 17/09/2025 e, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto la omologazione della loro separazione, riportandosi alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, così come precisate e parzialmente modificate alla predetta udienza in relazione al punto 5).
A fronte del trasferimento immobiliare attuato, il signor ha Controparte_1 consegnato in udienza alla signora l'assegno circolare n. 6000305644-08 Parte_1 emesso dalla Banca Deutsche Bank il 21/07/2025 dell'importo di € 30.000,00 intestato alla ricorrente, che ne ha rilasciato quietanza.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Deve essere preliminarmente affrontata la questione dell'ammissibilità del presente giudizio, stante la riconciliazione fra i coniugi avvenuta successivamente alla loro, precedente separazione consensuale (cfr. decreto di omologa del 10/03/2021) e che ne avrebbe, pertanto, fatto cessare gli effetti.
La fattispecie all'esame del Collegio va, effettivamente, ricondotta all'ipotesi di cessazione degli effetti della separazione prevista dall'art. 157 c.c. e consistente in "un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Perché vi sia riconciliazione occorrono, dunque, dei comportamenti dei coniugi che dimostrino in modo non equivoco il loro animus di ripristinare il consorzio familiare, mediante la ricostituzione fra di essi di quella comunione materiale e spirituale che è tipica della vita matrimoniale (cfr. Cass., n. 3744/2001).
E' innegabile, nella specie, che con la ripresa della coabitazione sin dall'anno 2023 e, quindi, per un tempo apprezzabile, unitamente alla ricomposizione della comunione coniugale di vita, fra i coniugi sia effettivamente intervenuta una riconciliazione, che ha fatto cessare gli effetti della separazione consensuale omologata nell'anno 2021.
E' pacifico, poi, tra le parti che, a seguito del fallimento della riconciliazione, la convivenza sia nuovamente divenuta intollerabile per entrambe.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il Collegio ritiene ammissibile la domanda di separazione qui proposta (cfr. art. 157, co. 2, c.c.).
La stessa è meritevole di accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 6 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica della famiglia e all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente;
in proposito, le parti, all'udienza del 17/09/2025, hanno precisato il contenuto del loro obbligo a sostenere laddove necessario e da questi richiesto (i.e., Per_1 versamento diretto dell'importo di Euro 200,00 ciascuno, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie).
Va rilevato che tra le condizioni dell'accordo le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dei rapporti familiari ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 17/09/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui all'art. 29, co.
1-bis, l. n.52 del 1985, nonché i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto anche in parte qua.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Barletta il 06/09/1997, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 378, parte II, serie A, dell'anno 1997; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta di procedere alle annotazioni di legge;
- 7 -
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/IX/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Lara Seccacini Giudice rel.
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2494/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Controparte_1 entrambi, rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. BARBARA SIRUGO in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO–Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, il Sig. CP_1 risiederà presso la casa di Via Lilli n. 6 ad Ancona con il figlio
[...] Per_1
2) I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare e sistemazione dei rapporti familiari convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'unico immobile, sito alla via Lilli n 6 Ancona, in comproprietà degli stessi in ragione della metà ciascuno, procedendo all'assegnazione dello stesso in proprietà esclusiva al sig. e precisamente la Sig.ra cede e trasferisce Controparte_1 Parte_1 al marito Sig. , che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, compresa Controparte_1
l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, accessorio annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati e giusta i titoli di provenienza
- 1 - con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, la quota di 50/100 della piena proprietà del seguente bene immobile, sito in Comune di Ancona:
A) IDENTIFICAZIONE
Appartamento posto al piano primo, facente parte del fabbricato in Comune di Ancona, via Lilli n. 6, distinto con il numero d'interno 2, composto da, ingresso-corridoio, cinque stanze, angolo cottura, ripostiglio, 2 bagni e 2 balconi confinante con Via Lilli n.6, vano scala e proprietà e salvi altri. Contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Censuario di Ancona con Per_2 Per_3
i ficativi: Foglio 37 particella 235 sub 8, Z.C,2, cat. A/2, classe 3, Consistenza vani 7,5, superficie catastale mq 144.00, R.C. € 658,48. Unitamente alla sopracitata unità immobiliare viene traferita ai sensi dell'art 1117 e segg. del cod. civile la quota del 50/100 di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro adempimento dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
B) DICHIARAZIONE CONFORMITA' DATI CATASTALI, PLANIMETRIA ED INTESTATARI CATASTALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in TA (dichiarazione protocollo n. AN 0092796 del 26/10/2022).
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, per quanto è a sua conoscenza e ne dà conferma che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La suddetta circostanza è anche riportata dal tecnico Geom. in perizia asseverata Persona_4 del 25 marzo 2025 che si deposita (All. n 4).
Si dà atto, ai sensi dell'art 29 comma 1 bis della Legge 27/2/1985 n 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali dell'unità immobiliare urbana in oggetto che si trasferisce sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
C) PROVENIENZA E GARANZIE
Quanto trasferito è pervenuto ai sig.ri e in forza del seguente atto: Parte_1 CP_1 compravendita Immobile da parte di at ldo il 6 febbraio 1950 C.F. CP_2
ai sensi della Legge 891/80 e R.D.29 aprile 1938 a rogito Notaio C.F._1 torio n. 29240, Fascicolo n.8140 in data 14.12.2000, registrato presso Persona_5
l'Ufficio del Registro di Ancona in data 03.01.2001 al n.11 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona in data 16.12.2000 al Registro d'Ordine n. 23853 e Registro Particolare n. 15708 (All.n.5).
- 2 - La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente il medesimo bene di sua piena proprietà.
D) LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 ART 40
Ai sensi della citata legge e successive modifiche ed integrazioni, la signora dichiara Parte_1
e garantisce, edotta delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci, l'art. 76 del T.U. n. 445/2000, che la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.09.1967. Si allega altresì dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (All. n. 9) Quanto ai titoli abilitativi, come da perizia asseverata che si allega (al n. 4), l'immobile di Via Lilli n. 6 risulta costruito in forza del permesso di costruzione n. 151/40 del 07/11/1958, agibilità rilasciata il 28/09/1959 a seguito di sopralluogo effettuato il 26/08/1959.
Successivamente sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:
• concessione edilizia in sanatoria n. 656/1991
• concessione edilizia n. 42 del 4/11/1993
• concessione edilizia n.40 del 28/03/1998
• relazione ex art 26 della legge 47/85 relativa a modifiche interne
Da dette date ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere, lo stato dei luoghi risulta conforme a quanto rappresentato nelle tavole allegate all'ultimo titolo urbanistico sopra elencato.
E) CERTIFICATO ENERGETICO
Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel DL 19/8/2005 N. 192 e sue modificazioni ed integrazioni. In conformità all'art 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 192, la parte acquirente cessionaria, in proprio e come qui rappresentata, dichiara di avere ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (APE) redatto in data 19/05/2025 dal tecnico abilitato Geom. codice identificativo 20250519-042002-67700 valida sino al 19 Parte_2 maggio 2035 ( prot. 0619258- 19/5/2025- Controparte_3
440.110.30/2022/FRC/17 del 19/5/2025) che si allega al pre cessionaria dichiara altresì di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni (10 anni) a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
F) CON D I Z IONI ECONO M IC H E DEL TR A S F ERI M ENTO - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE
Le parti convengono che il Sig. , a fronte del trasferimento della quota del Controparte_1
50/100 dell'immobile di Via Lilli n.6 versa alla signora la somma complessiva Parte_1 di € 30.000,00 (trentamilaeuro) in un'unica soluzio rcolare alla firma del verbale di separazione la cui sottoscrizione vale come quietanza di avvenuto pagamento. Tanto dichiarano i sig.ri e in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del CP_1 Parte_1
D.P.R. n.445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,
- 3 - nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento al mezzo di pagamento sopra indicato.
In conseguenza della cessione di cui ante il Sig. diviene pieno ed esclusivo Controparte_1 proprietario degli immobili dinanzi descritti.
In ogni caso la Sig.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_1 nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento al sig. della quota CP_1 di bene immobile a questo trasferita e descritta dinanzi con esonero del s ervatore da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
Il trasferimento immobiliare qui disposto deve considerarsi a carattere oneroso in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La parte cedente, a norma dell'art 46 primo comma del DPR 6/6/2001 n. 380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente, in proprio e come rappresentato, ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in pendenza dei titoli indicati nella perizia giurata dal tecnico qui allegata (All. Persona_4
n.4).
G) DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.6/3/1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2003 e che la clausola dell'accordo di separazione definisce la separazione personale delle parti ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Si rappresenta inoltre, che il trasferimento qui attuato come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9/09/2019, nel caso in cui abbia ad oggetto immobile acquistato con le cosiddette agevolazioni “prima casa” non comporterà la decadenza del detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
H) EFFETTI PUBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/07/2021 secondo cui il suddetto accordo in quanto inserito nel verbale d'udienza assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2643 e 2657 C.C. si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione nel più breve tempo possibile, e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare nonché duplo della nota spese in segno di avvenuta esecuzione della formalità e successivamente
- 4 - a depositare sempre nel fascicolo telematico la copia della nota di trascrizione e/o annotazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
3) La sig.ra abiterà e risiederà, a titolo gratuito, presso la casa di via Lilli n 6 Parte_1 ad Ancona una sistemazione adeguata ad Ancona o sino a che avrà ottenuto il trasferimento e/o l'assegnazione provvisoria in una nuova sede lavorativa fuori Regione Marche.
4) A seguito dell'eventuale trasferimento per lavoro in provincia di Barletta, la sig.ra
[...] domicilierà e risiederà a titolo gratuito e comunque per massimo tre (3) anni, Parte_1
l'immobile di proprietà del sig. , sito a Barletta in via Tancredi n. 12, Controparte_1 contraddistinto al catasto urbano al Fg. 137 n. 472 sub 20 con superficie catastale 55 mq. Il sig.
si fa carico, relativamente al suddetto immobile, del pagamento delle spese CP_1 straordinarie ivi comprese IMU e Tari.
5) Quanto al figlio , non del tutto autosufficiente economicamente, entrambi Persona_6
i genitori, nella misura del 50% ciascuno, si obbligano a sostenere, ove si rendesse necessario, le spese per il suo mantenimento ordinario la somma mensile di € 200,00 ciascuno da versare direttamente al figlio a sua richiesta, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie sempre in favore del figlio e sempre laddove necessario, a sua richiesta;
6) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti poiché durante la vita matrimoniale ciascuno ha provveduto al proprio sostentamento con il frutto delle rispettive attività di lavoro per cui nulla viene stabilito per il mantenimento al quale reciprocamente i ricorrenti rinunciano. Il Sig. , ha conseguito la laurea Specialistica in Controparte_1 economia & management ed è I i Finanza presso il Comando Provinciale di Ancona ed il suo reddito annuo lordo ammonta ad euro 45.297,00 nell'anno 2021, euro 45.515,00 nell'anno 2022 ed euro 48.729,00 nell'anno 2023, come da modelli 730 che si allegano (all.n.7). La Sig.ra ha conseguito la laurea in Lettere e svolge attività Parte_1 di insegnante presso l'istit Superiore Savoia Benincasa di Ancona ed il suo reddito annuo lordo ammonta ad euro 28.174,00 nell' anno 2021, euro 31.010,00 nell'anno 2022 ed euro 33.514,00 nell'anno 2023 come da modello 730 che si allegano (all. n.8).
7) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
inoltre si impegnano reciprocamente a far fronte ciascuno con il proprio esclusivo patrimonio e a tenere così indenne l'altro coniuge da eventuali passività -ad oggi non note- che dovessero essere richieste con riferimento a periodi antecedenti l'omologazione della separazione consensuale.
8) I due cani e sono affidati alla Sig.ra che si occupa del loro CP_4 Per_7 Parte_1 manteniment a spese straordinarie veng ei due coniugi al 50% ciascuno”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Barletta in data 06/09/1997, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 18/10/1998), Per_8 economicamente autosufficiente, e (in data 11/09/2003), non del tutto Per_1 economicamente autosufficiente, e che, dopo essersi separati in forza del decreto di omologa del Tribunale di Ancona del 10/03/2021, si sono riavvicinati e riconciliati ma, dopo anni
- 5 - trascorsi in armonia e reciproco sostegno, è venuto a mancare qualsiasi vincolo di comunione ed affinità spirituale nonché materiale, così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30/06/2025.
3. I coniugi sono comparsi personalmente davanti al giudice relatore all'udienza del 17/09/2025 e, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto la omologazione della loro separazione, riportandosi alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, così come precisate e parzialmente modificate alla predetta udienza in relazione al punto 5).
A fronte del trasferimento immobiliare attuato, il signor ha Controparte_1 consegnato in udienza alla signora l'assegno circolare n. 6000305644-08 Parte_1 emesso dalla Banca Deutsche Bank il 21/07/2025 dell'importo di € 30.000,00 intestato alla ricorrente, che ne ha rilasciato quietanza.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Deve essere preliminarmente affrontata la questione dell'ammissibilità del presente giudizio, stante la riconciliazione fra i coniugi avvenuta successivamente alla loro, precedente separazione consensuale (cfr. decreto di omologa del 10/03/2021) e che ne avrebbe, pertanto, fatto cessare gli effetti.
La fattispecie all'esame del Collegio va, effettivamente, ricondotta all'ipotesi di cessazione degli effetti della separazione prevista dall'art. 157 c.c. e consistente in "un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Perché vi sia riconciliazione occorrono, dunque, dei comportamenti dei coniugi che dimostrino in modo non equivoco il loro animus di ripristinare il consorzio familiare, mediante la ricostituzione fra di essi di quella comunione materiale e spirituale che è tipica della vita matrimoniale (cfr. Cass., n. 3744/2001).
E' innegabile, nella specie, che con la ripresa della coabitazione sin dall'anno 2023 e, quindi, per un tempo apprezzabile, unitamente alla ricomposizione della comunione coniugale di vita, fra i coniugi sia effettivamente intervenuta una riconciliazione, che ha fatto cessare gli effetti della separazione consensuale omologata nell'anno 2021.
E' pacifico, poi, tra le parti che, a seguito del fallimento della riconciliazione, la convivenza sia nuovamente divenuta intollerabile per entrambe.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il Collegio ritiene ammissibile la domanda di separazione qui proposta (cfr. art. 157, co. 2, c.c.).
La stessa è meritevole di accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 6 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica della famiglia e all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente;
in proposito, le parti, all'udienza del 17/09/2025, hanno precisato il contenuto del loro obbligo a sostenere laddove necessario e da questi richiesto (i.e., Per_1 versamento diretto dell'importo di Euro 200,00 ciascuno, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie).
Va rilevato che tra le condizioni dell'accordo le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dei rapporti familiari ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 17/09/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui all'art. 29, co.
1-bis, l. n.52 del 1985, nonché i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto anche in parte qua.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Barletta il 06/09/1997, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 378, parte II, serie A, dell'anno 1997; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni riportate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta di procedere alle annotazioni di legge;
- 7 -
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/IX/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 8 -