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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
15.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA
, con l'avv. Leonardo Pallotta Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Mario Benedetti Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della separazione con Parte_2 addebito al coniuge, , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Roma il 3.9.2011, precisando che dall'unione coniugale tra le parti sono nati i figli nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Per_2
2. Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato nel merito le seguenti conclusioni: “
1. Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi
e con addebito esclusivo di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in capo al signor con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad Per_3 Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e la titolarità congiunta della responsabilità riguardo le principali decisioni come quelle relative alla scuola, alle attività sportive e relazionali, con collocazione abitativa presso la madre in Tivoli
(RM), Via C. Pierattini n. 34; 3. Assegnare la casa coniugale, sita in Tivoli (RM),
Via C. Pierattini n. 34, con tutto quanto ivi contenuto alla Signora Parte_1 che vi risiederà insieme ai due figli e 4. Rilevata
[...] Per_1 Persona_2 la temporanea inidoneità della casa assegnata alla ricorrente in Tivoli Via C.
Pierattini, 34 ad essere utilizzata, autorizzare temporaneamente i figli minori ad essere collocati ove sono stati obbligati a trasferirsi con la madre, stante l'assoluta carenza di erogazione di acqua potabile e non potabile, nell'abitazione in Roma
Via Angelo Poliziano, 34, ponendo a carico del resistente il Controparte_1 versamento diretto alla ricorrente dell'ulteriore somma di euro 1.450,00 al mese quale canone di locazione, disponendo conseguentemente che tale somma vada aggiunta a quella invocata per il mantenimento dei due minori, fino a quando non venga risolta la problematica relativa alla normale abitabilità della casa coniugale;
5. disporre le modalità di visita dei figli minori con i genitori in conformità al provvedimento presidenziale con alcune lievi modifiche come segue: -il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, o dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, fino al lunedi mattina alle ore 7.00 quando
i minori verranno riaccompagnati a casa, e due giorni infrasettimanali
2 (individuati, in mancanza di accordo tra le parti, nel martedì e giovedì) in cui potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola, o dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, del dopo, tenendoli con sé per la notte e riaccompagnandoli la mattina successiva a scuola;
per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno stare ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal 26 al 31 dicembre mattina con un genitore, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori staranno con i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi, con ciascun genitore, comunicando il calendario entro il 31 maggio di ogni anno ed accordo relativo;
6. Disporre, in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, della situazione economica di entrambe le parti, del tenore di vita goduto dagli stessi che il signor CP_1 corrisponda alla Signora a titolo di contributo al
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori, a decorrere dalla data di deposito del presente atto o da quella ritenuta di giustizia, la somma mensile di euro 1.600,00 (euro milleseicento/00), quindi € 800,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre medesima anticipatamente ed entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate già note intestate alla Signora Parte_1 nonché la somma mensile di euro 300,00 (euro settecento) a titolo di
[...] contributo al mantenimento della Signora 6. Disporre, Parte_1 altresì, il 70% a carico del signor delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli che dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori e secondo le indicazioni di cui al protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto in data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
3. Si è costituito in giudizio , contestando quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente e così concludendo nel merito in sede di memoria depositata in data 23.5.2022: “1) Pronunciare, anche con sentenza
3 non definitiva di separazione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, 2) Stabilire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3) Pronunciare l'addebito della separazione a carico della moglie;
4) Stabilire che i figli siano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica dei figli, alternando una settimana al mese con ciascun genitore, dal lunedì all'uscita dalla scuola, fino al successivo lunedì, sempre all'uscita dalla scuola;
durante il periodo non scolastico dal lunedì sera, ore 19,00, sino al successivo lunedì ore 19,00; per i periodo estivo, ferma l'alternanza di cui sopra infrannuale, prevedere che i figli trascorrano 15 giorni continuativi con la madre e 15 giorni continuativi col padre, nel periodo giugno/agosto, con modalità
e tempi da concordare e comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento;
per le festività natalizie e pasquali i figli si alterneranno anno per anno con ciascun genitore, per iniziare a trascorrere il natale 2021 col padre, la pasqua 2022 con la madre e cosi via. 5) Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto della prole, per le spese ordinarie;
6) Stabilire che entrambi i genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo in uso al Tribunale di Tivoli;
7) In via subordinata stabilire che il regime di affidamento infrasettimanale sia conforme all'attuale assetto, come da provvedimento presidenziale 8) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, emettere sentenza di separazione che preveda le stesse condizioni di cui agli accordi già sottoscritti tra le parti.”, atto cui parte resistente risulta essersi riportata in sede di note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2024, considerato che gli ulteriori scritti difensivi depositati in atti, cui pure il resistente fa riferimento nelle predette note, ineriscono alla replica ad istanze di modifica dei provvedimenti temporanei presentate da parte ricorrente.
4. In sede di comparsa conclusionale, parte resistente ha poi articolato le seguenti conclusioni: “- Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in
Tivoli alla via Camillo Pierattini n.34, essendo venuta meno la funzione per spostamento di residenza della sig.ra come dalla stessa Parte_1 documentato;
- I minori saranno affidati in regime di affidamento condiviso, con
4 collocamento prevalente del minore presso il domicilio materno e della Per_2 minore presso il domicilio paterno. Tale soluzione può essere accolta anche Per_1 previa remissione sul ruolo per audizione della minore In tal caso, a Per_1 venerdì alternati un genitore accompagnerà il minore (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 10,00) presso lo stesso collocato presso la residenza dell'altro che provvederà a riaccompagnarlo la domenica sera entro le ore 21,00. Per i giorni infrasettimanali, a settimane alterne, ogni mercoledì un genitore preleverà il minore non collocato presso di lui per trascorrere insieme il pomeriggio, salvo poi riaccompagnarlo dopo cena;
- In difetto di pronuncia sulla precedente modalità di affidamento, si evidenzia come la gestione attuale sia del seguente tenore: il sig. releva i minori a Roma il martedì pomeriggio all'uscita da scuola e CP_1 li riaccompagna a scuola il mercoledì mattina, nel caso del weekend di spettanza
(dal venerdì al lunedì mattina) .Altrimenti preleva i minori il mercoledì dall'uscita da scuola, riportandoli il giovedì mattina, in caso di weekend di spettanza della madre. Ferme restando le altre statuizioni di cui al provvedimento presidenziale, in merito alle vacanze e ferie. - nel caso di collocamento di ciascun minore presso un genitore (dunque presso il padre e presso la madre), Per_1 Per_2 ognuno provvederà al mantenimento diretto di ciascun minore . Saranno ripartite al 50% le spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale;
- nel caso in cui non venga deciso il collocamento presso le due figure genitoriali, il sig. ontribuirà al mantenimento mediante versamento di un assegno di CP_1 mantenimento pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- si insiste per il rigetto di tutte le istanze ex avverso formulate, nonché per la condanna ex art. 96 comma 2 cpc, attesa la condotta processuale della ricorrente, analiticamente evidenziata;
- Con vittoria di spese e competenze, comprensive della fase di reclamo ( rg 2005/2023), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
5. Audite le parti, emanati i provvedimenti temporanei e urgenti, ascoltati i minori all'udienza del 3.5.2024 (di cui al verbale depositato nel subprocedimento 1003-1/2021), nonché disposte indagini sui redditi delle parti a cura della polizia tributaria, la causa è stata rimessa al Collegio con
5 ordinanza del 15.1.2025, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo risultato Parte_1 Controparte_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
1.1. Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché ordinare all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
2. Circa la causa della separazione, va ricordato che la semplice violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a giustificare la pronunzia dell'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza. L'accertamento demandato al Giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla esistenza della condotta
"illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell'affectio coniugalis.
2.1. Infatti, anche in ipotesi di infedeltà coniugale si è affermato che il
Giudice deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di
6 intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata l'effetto. Infine, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per giurisprudenza consolidata, deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi del rapporto coniugale.
2.2. Orbene, nel caso in esame è indubbia la sussistenza di una situazione di elevata conflittualità dei coniugi:
- sia nel corso del giudizio, atteso che gli stessi non sono riusciti ad accordarsi su alcunché;
- sia antecedente alla sua instaurazione, come si evince dalle reciproche accuse che si sono scambiati.
2.3. Le allegazioni delle parti risultano inoltre generiche già in via di prospettazione, oltre che non asseverate dalla produzione di conferenti prove precostituite né dall'articolazione di ammissibili e rilevanti istanze di prova costituenda, soprattutto con riguardo al nesso di causalità che deve intercedere tra la dedotta violazione dei doveri matrimoniali e la crisi del consortium familiae.
2.4. Pertanto, deve ritenersi che già da tempo i coniugi si erano allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi costituisca mera conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
2.5. Devono, pertanto, rigettarsi le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dai coniugi.
3. Con riguardo all'affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 rispettivamente nati il 21.6.2013 e il 18.9.2015, il Collegio osserva quanto segue.
7 3.1. In ordine al regime di affidamento della prole, è d'uopo rammentare che, nel quadro della nuova disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al Capo II, Titolo IX, Libro I del Codice civile, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d.
"bigenitorialità", l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
3.2. D'altronde, l'applicazione del regime generale dell'affidamento condiviso della prole non è suscettibile di essere di per sé infirmata, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla conflittualità sussistente tra le parti, ove la stessa non sia deflagrata nella incapacità dei genitori di relazionarsi nel superiore interesse della prole.
3.3. Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi atti ad imporre la deroga al regime generale di affidamento della prole, per il quale peraltro entrambe le parti hanno instato, con la conseguenza che i figli minori devono essere in via condivisa affidati ad entrambi i genitori.
4. Con riguardo alle determinazioni inerenti al regime di frequentazione e alla collocazione prevalente della prole, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha insistito per la collocazione della prole presso la madre nella casa familiare sita in Tivoli (RM), alla via C. Pierattini n. 34, con conseguente assegnazione della stessa a , per quanto Parte_1
8 abbia segnalato l'esigenza che temporaneamente, per transitoria inidoneità della casa familiare, individuata sin dall'ordinanza presidenziale quale domicilio prevalente della prole, i minori siano autorizzati a dimorare in altro immobile.
Parte resistente ha invece instato per la revoca dell'assegnazione della casa familiare, con collocazione del figlio presso la madre e della figlia presso il padre, denegando peraltro quest'ultimo, anche in sede di comparsa conclusionale, che la casa familiare presenti alcun problema tale da renderla inidonea a fungere da abitazione dei minori.
4.1. Orbene, è utile rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr., ex aliis, Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
4.2. Il criterio che, dunque, deve governare le determinazioni inerenti alla casa familiare è quello del preminente interesse della prole a conservare l'ambiente di vita e di relazione ivi radicato, con la conseguenza che nel caso di specie la predetta casa familiare sita in Tivoli (RM), alla via C.
Pierattini n. 34, deve essere individuata come domicilio e residenza prevalente della prole ed essere assegnata alla ricorrente, con cui i figli minori convivono dalla disgregazione del consortium familiae, risultando invece pregiudizievole per il migliore sviluppo della prole, stante l'età dei minori e la consolidata convivenza tra gli stessi, attenuarne fratria e vicendevoli quotidiane relazioni, mediante collocazione di ciascun figlio presso genitori e in immobili diversi.
9 4.3. Non risponde al prevalente interesse della prole neppure la collocazione paritaria alternata della stessa, domandata in sede di memoria integrativa da parte resistente, dovendosi rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il seguente condivisibile principio di diritto: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi
a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652);
4.3.1. La Corte di cassazione ha poi statuito che “È pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I,
19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale
(Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della
10 famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977). E tuttavia, pur in questa impostazione che privilegia una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole che fanno capo ad entrambi i genitori anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, la regola in parola, contrariamente a quanto postula il motivo nel denunciarne la violazione, non è foriera di alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti.” (Cass.,
Sez. I, 17/09/2020, n. 19323);
4.3.2. Dunque, l'eventuale previsione di un regime di “collocazione paritaria” deve essere beninteso disposta alla luce dell'interesse della prole,
e non già sulla scorta di valutazioni attinenti alle condizioni economiche delle parti, ad essa di per sé estranee.
4.3.3. Nel caso di specie, ritiene il Collegio sia conforme agli interessi dei minori l'ampia frequentazione con il padre infra stabilita, senza che ciò si traduca nella cosiddetta “collocazione paritaria” della prole, la quale postula l'assenza o comunque un moderato livello di conflittualità tra i genitori ed un elevato livello di condivisione nelle scelte inerenti alla prole, condizioni nel caso di specie non sussistenti in ragione della conflittualità emersa tra le parti.
4.4. Quanto alle problematiche che parte ricorrente, che pure insiste nella domanda di assegnazione della casa familiare, deduce incidere transitoriamente sulla concreta fruibilità della stessa, recisamente invece negate da parte resistente, osserva il Collegio che le note di , CP_2
depositate in data 13.1.2025, quali documenti volti a confortare l'istanza del 8.11.2024 – e relativi alla circostanza che l'immobile sito in Tivoli, alla via Camillo Pierattini n. 34, non risulta regolarmente allacciato alla rete fognaria, con invito a regolarizzare la posizione effettuando domanda di allaccio coma da procedura ivi indicata –, sono datate 22.9.2023 e 29.9.2023
11 e non dimostrano una persistente situazione di inidoneità della casa familiare ad accogliere la prole, fermo restando che i genitori, nell'esercizio delle prerogative di cui all'affido condiviso dei minori e nella concreta attuazione del regime di frequentazione, ove dovessero rendersi necessari dei transitori adattamenti legati ad esigenze contingenti interessanti i minori, sono tenuti a prestarsi l'indefettibile collaborazione che l'affidamento condiviso, da entrambe le parti domandato, postula da parte dei genitori nell'interesse dei figli.
5. Con riguardo al regime di frequentazione dei minori con i genitori, il
Collegio ritiene di confermare quello allo stato vigente, frutto dell'ampio dispiegamento del contraddittorio processuale all'esito delle numerose istanze di modifica dei provvedimenti temporanei presentate in corso di causa, disciplinato da ultimo con ordinanza del 20.5.2024.
Le suddette disposizioni hanno difatti recato, quanto a regime di frequentazione, il contemperamento delle esigenze delle parti e delle prevalenti esigenze della prole in conseguenza dell'iscrizione dei figli ad istituto scolastico in Roma, onde tener conto della maggiore distanza tra il nuovo istituto scolastico dei figli e l'abitazione paterna, affinché ciò non alteri la continuità dei rapporti dei minori con entrambi i genitori e non comprometta la serenità nell'organizzazione della vita quotidiana della prole, regolamentazione a fronte della quale non risultano dedotte e asseverate obiettive ragioni tali da giustificare una immutazione, valutato anche l'interesse della prole alla stabilità del diritto di visita con i genitori, idoneo ad incidere sul concreto dispiegarsi dei relativi impegni e sui tempi di quotidiana organizzazione, da non esporre dunque a frequente modificazione in difetto di fondate ragioni.
La frequentazione tra i minori e i genitori dovrà conseguentemente avvenire con le seguenti modalità:
- il padre, salvo diversi accordi assunti dalle parti, potrà tenere con sé i due minori a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, prelevandoli dalla casa ove sono
12 collocati e sino alle ore 7.00 del lunedì successivo, allorché dovrà riaccompagnarli a casa, nonché il martedì e giovedì delle settimane nei quali i fine settimana i minori rimarranno con la madre, prelevandoli in tali due giorni alle ore 18.30, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, dalla casa materna per poi ivi riaccompagnarli entro le ore
7.00 della mattinata successiva;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal
26 al 31 dicembre pomeriggio con un genitore, ovvero dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori avranno con sé i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Con riguardo alle statuizioni di ordine economico, devono essere presi in esame gli esiti dell'accertamento sui redditi delle parti demandato dal
Tribunale alla polizia tributaria. Ebbene, giusta relazione in atti, in ordine a : Controparte_1
In ordine a : Parte_1
13 7.1. Le risultanze dell'accertamento suindicato devono essere coordinate con il complessivo compendio probatorio in atti, alla cui stregua è emerso che svolge attività lavorativa gestendo case vacanze in Parte_1
Roma, come dalla stessa peraltro affermato a suffragio dell'istanza di modifica proposta giusta memoria depositata in data 1.2.2024, ove deduce inter alia che “l'istante è tenuta quotidianamente a recarsi a Roma ove invero ha iniziato a gestire, a far corso da ottobre 2022, in Roma Via del Babuino 72 una struttura di locazione turistica per la cui conduzione (= assistenza agli utenti, pulizia e quant'altro)è tenuta ad ivi essere presente ciascun giorno dalle h.8 alle
h.16,30 esclusi a volte quellli pre-festivi e festivi di ciascun mese oltre a quelli inerenti le ferie estive della stessa;
( doc.n.8) alla ricorrente, inoltre, è stato, di recente, proposta la gestione di una casa-vacanza sita parimenti in zona centrale di Roma, precisamente nelle vicinanze della Fontana di Trevi;
( doc.9)”.
Del resto, la conduzione di immobile in Roma per canone annuo di euro
24.000,00, a fronte di redditi dichiarati, come risultanti dagli accertamenti della polizia tributaria, di gran lunga inferiori allo stesso, può giustificarsi, alla luce del compendio probatorio in atti, solo in virtù dal concreto svolgimento da parte di di redditizia attività Parte_1
lavorativa, tale da consentirle, quantomeno, di affrontarle i cospicui oneri rivenienti dalla locazione del menzionato immobile in Roma.
7.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di
14 euro 800,00 (400 euro per figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti temporanei vigenti in corso di causa, rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo siglato dal
Tribunale di Tivoli, sostenute nell'interesse della prole.
7.3. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della collocazione prevalente dei minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e reddituale delle parti per come accertata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del
10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del
16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01), tenuto altresì conto del fatto che la casa coniugale assegnata alla ricorrente e domicilio prevalente della prole è di proprietà del resistente come da questi dichiarato e non contestato.
8. Quanto alla domanda diretta al riconoscimento di contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, lo svolgimento di redditizia attività lavorativa da parte della ricorrente, sopra indicato, così come il difetto di specifica allegazione e vieppiù di asseverazione dei presupposti legittimanti il riconoscimento del ridetto assegno, determinano che ognuno dei coniugi dovrà provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
9. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
15 11. Quanto all'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla parte resistente, si osserva quanto segue.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleghi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. civ. n. 21798/2015).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria, senza nulla specificamente addurre ed asseverare in punto di danno risarcibile.
Pertanto, l'istanza deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
3.9.2011;
- affida i figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- e avranno il loro domicilio e residenza Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Tivoli, alla via
Camillo Pierattini n. 34, che viene per l'effetto a quest'ultima assegnata;
16 - il padre, salvo diversi accordi assunti dalle parti, potrà tenere con sé i due minori a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, prelevandoli dalla casa ove sono collocati e sino alle ore 7.00 del lunedì successivo, allorché dovrà riaccompagnarli a casa, nonché il martedì e giovedì delle settimane nei quali i fine settimana i minori rimarranno con la madre, prelevandoli in tali due giorni alle ore 18.30, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, dalla casa materna per poi ivi riaccompagnarli entro le ore
7.00 della mattinata successiva;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal
26 al 31 dicembre pomeriggio con un genitore, ovvero dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori avranno con sé i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento dei figli minori Controparte_3
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 800,00 (400,00 euro a figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti temporanei vigenti in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
17 - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2011, atto 00360, parte 2, serie
A03) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
15.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA
, con l'avv. Leonardo Pallotta Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Mario Benedetti Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della separazione con Parte_2 addebito al coniuge, , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Roma il 3.9.2011, precisando che dall'unione coniugale tra le parti sono nati i figli nata a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Per_2
2. Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato nel merito le seguenti conclusioni: “
1. Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi
e con addebito esclusivo di Parte_1 Controparte_1 responsabilità in capo al signor con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ad Per_3 Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e la titolarità congiunta della responsabilità riguardo le principali decisioni come quelle relative alla scuola, alle attività sportive e relazionali, con collocazione abitativa presso la madre in Tivoli
(RM), Via C. Pierattini n. 34; 3. Assegnare la casa coniugale, sita in Tivoli (RM),
Via C. Pierattini n. 34, con tutto quanto ivi contenuto alla Signora Parte_1 che vi risiederà insieme ai due figli e 4. Rilevata
[...] Per_1 Persona_2 la temporanea inidoneità della casa assegnata alla ricorrente in Tivoli Via C.
Pierattini, 34 ad essere utilizzata, autorizzare temporaneamente i figli minori ad essere collocati ove sono stati obbligati a trasferirsi con la madre, stante l'assoluta carenza di erogazione di acqua potabile e non potabile, nell'abitazione in Roma
Via Angelo Poliziano, 34, ponendo a carico del resistente il Controparte_1 versamento diretto alla ricorrente dell'ulteriore somma di euro 1.450,00 al mese quale canone di locazione, disponendo conseguentemente che tale somma vada aggiunta a quella invocata per il mantenimento dei due minori, fino a quando non venga risolta la problematica relativa alla normale abitabilità della casa coniugale;
5. disporre le modalità di visita dei figli minori con i genitori in conformità al provvedimento presidenziale con alcune lievi modifiche come segue: -il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, o dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, fino al lunedi mattina alle ore 7.00 quando
i minori verranno riaccompagnati a casa, e due giorni infrasettimanali
2 (individuati, in mancanza di accordo tra le parti, nel martedì e giovedì) in cui potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola, o dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, del dopo, tenendoli con sé per la notte e riaccompagnandoli la mattina successiva a scuola;
per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno stare ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal 26 al 31 dicembre mattina con un genitore, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori staranno con i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi, con ciascun genitore, comunicando il calendario entro il 31 maggio di ogni anno ed accordo relativo;
6. Disporre, in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, della situazione economica di entrambe le parti, del tenore di vita goduto dagli stessi che il signor CP_1 corrisponda alla Signora a titolo di contributo al
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori, a decorrere dalla data di deposito del presente atto o da quella ritenuta di giustizia, la somma mensile di euro 1.600,00 (euro milleseicento/00), quindi € 800,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre medesima anticipatamente ed entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante bonifico bancario sulle coordinate già note intestate alla Signora Parte_1 nonché la somma mensile di euro 300,00 (euro settecento) a titolo di
[...] contributo al mantenimento della Signora 6. Disporre, Parte_1 altresì, il 70% a carico del signor delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli che dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori e secondo le indicazioni di cui al protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto in data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
3. Si è costituito in giudizio , contestando quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente e così concludendo nel merito in sede di memoria depositata in data 23.5.2022: “1) Pronunciare, anche con sentenza
3 non definitiva di separazione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, 2) Stabilire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3) Pronunciare l'addebito della separazione a carico della moglie;
4) Stabilire che i figli siano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica dei figli, alternando una settimana al mese con ciascun genitore, dal lunedì all'uscita dalla scuola, fino al successivo lunedì, sempre all'uscita dalla scuola;
durante il periodo non scolastico dal lunedì sera, ore 19,00, sino al successivo lunedì ore 19,00; per i periodo estivo, ferma l'alternanza di cui sopra infrannuale, prevedere che i figli trascorrano 15 giorni continuativi con la madre e 15 giorni continuativi col padre, nel periodo giugno/agosto, con modalità
e tempi da concordare e comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento;
per le festività natalizie e pasquali i figli si alterneranno anno per anno con ciascun genitore, per iniziare a trascorrere il natale 2021 col padre, la pasqua 2022 con la madre e cosi via. 5) Stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto della prole, per le spese ordinarie;
6) Stabilire che entrambi i genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo in uso al Tribunale di Tivoli;
7) In via subordinata stabilire che il regime di affidamento infrasettimanale sia conforme all'attuale assetto, come da provvedimento presidenziale 8) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, emettere sentenza di separazione che preveda le stesse condizioni di cui agli accordi già sottoscritti tra le parti.”, atto cui parte resistente risulta essersi riportata in sede di note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2024, considerato che gli ulteriori scritti difensivi depositati in atti, cui pure il resistente fa riferimento nelle predette note, ineriscono alla replica ad istanze di modifica dei provvedimenti temporanei presentate da parte ricorrente.
4. In sede di comparsa conclusionale, parte resistente ha poi articolato le seguenti conclusioni: “- Revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in
Tivoli alla via Camillo Pierattini n.34, essendo venuta meno la funzione per spostamento di residenza della sig.ra come dalla stessa Parte_1 documentato;
- I minori saranno affidati in regime di affidamento condiviso, con
4 collocamento prevalente del minore presso il domicilio materno e della Per_2 minore presso il domicilio paterno. Tale soluzione può essere accolta anche Per_1 previa remissione sul ruolo per audizione della minore In tal caso, a Per_1 venerdì alternati un genitore accompagnerà il minore (dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 10,00) presso lo stesso collocato presso la residenza dell'altro che provvederà a riaccompagnarlo la domenica sera entro le ore 21,00. Per i giorni infrasettimanali, a settimane alterne, ogni mercoledì un genitore preleverà il minore non collocato presso di lui per trascorrere insieme il pomeriggio, salvo poi riaccompagnarlo dopo cena;
- In difetto di pronuncia sulla precedente modalità di affidamento, si evidenzia come la gestione attuale sia del seguente tenore: il sig. releva i minori a Roma il martedì pomeriggio all'uscita da scuola e CP_1 li riaccompagna a scuola il mercoledì mattina, nel caso del weekend di spettanza
(dal venerdì al lunedì mattina) .Altrimenti preleva i minori il mercoledì dall'uscita da scuola, riportandoli il giovedì mattina, in caso di weekend di spettanza della madre. Ferme restando le altre statuizioni di cui al provvedimento presidenziale, in merito alle vacanze e ferie. - nel caso di collocamento di ciascun minore presso un genitore (dunque presso il padre e presso la madre), Per_1 Per_2 ognuno provvederà al mantenimento diretto di ciascun minore . Saranno ripartite al 50% le spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale;
- nel caso in cui non venga deciso il collocamento presso le due figure genitoriali, il sig. ontribuirà al mantenimento mediante versamento di un assegno di CP_1 mantenimento pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- si insiste per il rigetto di tutte le istanze ex avverso formulate, nonché per la condanna ex art. 96 comma 2 cpc, attesa la condotta processuale della ricorrente, analiticamente evidenziata;
- Con vittoria di spese e competenze, comprensive della fase di reclamo ( rg 2005/2023), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
5. Audite le parti, emanati i provvedimenti temporanei e urgenti, ascoltati i minori all'udienza del 3.5.2024 (di cui al verbale depositato nel subprocedimento 1003-1/2021), nonché disposte indagini sui redditi delle parti a cura della polizia tributaria, la causa è stata rimessa al Collegio con
5 ordinanza del 15.1.2025, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo risultato Parte_1 Controparte_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
1.1. Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché ordinare all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
2. Circa la causa della separazione, va ricordato che la semplice violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a giustificare la pronunzia dell'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza. L'accertamento demandato al Giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla esistenza della condotta
"illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell'affectio coniugalis.
2.1. Infatti, anche in ipotesi di infedeltà coniugale si è affermato che il
Giudice deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di
6 intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata l'effetto. Infine, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per giurisprudenza consolidata, deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi del rapporto coniugale.
2.2. Orbene, nel caso in esame è indubbia la sussistenza di una situazione di elevata conflittualità dei coniugi:
- sia nel corso del giudizio, atteso che gli stessi non sono riusciti ad accordarsi su alcunché;
- sia antecedente alla sua instaurazione, come si evince dalle reciproche accuse che si sono scambiati.
2.3. Le allegazioni delle parti risultano inoltre generiche già in via di prospettazione, oltre che non asseverate dalla produzione di conferenti prove precostituite né dall'articolazione di ammissibili e rilevanti istanze di prova costituenda, soprattutto con riguardo al nesso di causalità che deve intercedere tra la dedotta violazione dei doveri matrimoniali e la crisi del consortium familiae.
2.4. Pertanto, deve ritenersi che già da tempo i coniugi si erano allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi costituisca mera conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
2.5. Devono, pertanto, rigettarsi le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dai coniugi.
3. Con riguardo all'affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 rispettivamente nati il 21.6.2013 e il 18.9.2015, il Collegio osserva quanto segue.
7 3.1. In ordine al regime di affidamento della prole, è d'uopo rammentare che, nel quadro della nuova disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al Capo II, Titolo IX, Libro I del Codice civile, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d.
"bigenitorialità", l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
3.2. D'altronde, l'applicazione del regime generale dell'affidamento condiviso della prole non è suscettibile di essere di per sé infirmata, alla luce del quadro normativo di riferimento per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, dalla conflittualità sussistente tra le parti, ove la stessa non sia deflagrata nella incapacità dei genitori di relazionarsi nel superiore interesse della prole.
3.3. Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi atti ad imporre la deroga al regime generale di affidamento della prole, per il quale peraltro entrambe le parti hanno instato, con la conseguenza che i figli minori devono essere in via condivisa affidati ad entrambi i genitori.
4. Con riguardo alle determinazioni inerenti al regime di frequentazione e alla collocazione prevalente della prole, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha insistito per la collocazione della prole presso la madre nella casa familiare sita in Tivoli (RM), alla via C. Pierattini n. 34, con conseguente assegnazione della stessa a , per quanto Parte_1
8 abbia segnalato l'esigenza che temporaneamente, per transitoria inidoneità della casa familiare, individuata sin dall'ordinanza presidenziale quale domicilio prevalente della prole, i minori siano autorizzati a dimorare in altro immobile.
Parte resistente ha invece instato per la revoca dell'assegnazione della casa familiare, con collocazione del figlio presso la madre e della figlia presso il padre, denegando peraltro quest'ultimo, anche in sede di comparsa conclusionale, che la casa familiare presenti alcun problema tale da renderla inidonea a fungere da abitazione dei minori.
4.1. Orbene, è utile rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr., ex aliis, Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
4.2. Il criterio che, dunque, deve governare le determinazioni inerenti alla casa familiare è quello del preminente interesse della prole a conservare l'ambiente di vita e di relazione ivi radicato, con la conseguenza che nel caso di specie la predetta casa familiare sita in Tivoli (RM), alla via C.
Pierattini n. 34, deve essere individuata come domicilio e residenza prevalente della prole ed essere assegnata alla ricorrente, con cui i figli minori convivono dalla disgregazione del consortium familiae, risultando invece pregiudizievole per il migliore sviluppo della prole, stante l'età dei minori e la consolidata convivenza tra gli stessi, attenuarne fratria e vicendevoli quotidiane relazioni, mediante collocazione di ciascun figlio presso genitori e in immobili diversi.
9 4.3. Non risponde al prevalente interesse della prole neppure la collocazione paritaria alternata della stessa, domandata in sede di memoria integrativa da parte resistente, dovendosi rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il seguente condivisibile principio di diritto: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi
a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652);
4.3.1. La Corte di cassazione ha poi statuito che “È pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I,
19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I,
27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale
(Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della
10 famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977). E tuttavia, pur in questa impostazione che privilegia una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole che fanno capo ad entrambi i genitori anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, la regola in parola, contrariamente a quanto postula il motivo nel denunciarne la violazione, non è foriera di alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti.” (Cass.,
Sez. I, 17/09/2020, n. 19323);
4.3.2. Dunque, l'eventuale previsione di un regime di “collocazione paritaria” deve essere beninteso disposta alla luce dell'interesse della prole,
e non già sulla scorta di valutazioni attinenti alle condizioni economiche delle parti, ad essa di per sé estranee.
4.3.3. Nel caso di specie, ritiene il Collegio sia conforme agli interessi dei minori l'ampia frequentazione con il padre infra stabilita, senza che ciò si traduca nella cosiddetta “collocazione paritaria” della prole, la quale postula l'assenza o comunque un moderato livello di conflittualità tra i genitori ed un elevato livello di condivisione nelle scelte inerenti alla prole, condizioni nel caso di specie non sussistenti in ragione della conflittualità emersa tra le parti.
4.4. Quanto alle problematiche che parte ricorrente, che pure insiste nella domanda di assegnazione della casa familiare, deduce incidere transitoriamente sulla concreta fruibilità della stessa, recisamente invece negate da parte resistente, osserva il Collegio che le note di , CP_2
depositate in data 13.1.2025, quali documenti volti a confortare l'istanza del 8.11.2024 – e relativi alla circostanza che l'immobile sito in Tivoli, alla via Camillo Pierattini n. 34, non risulta regolarmente allacciato alla rete fognaria, con invito a regolarizzare la posizione effettuando domanda di allaccio coma da procedura ivi indicata –, sono datate 22.9.2023 e 29.9.2023
11 e non dimostrano una persistente situazione di inidoneità della casa familiare ad accogliere la prole, fermo restando che i genitori, nell'esercizio delle prerogative di cui all'affido condiviso dei minori e nella concreta attuazione del regime di frequentazione, ove dovessero rendersi necessari dei transitori adattamenti legati ad esigenze contingenti interessanti i minori, sono tenuti a prestarsi l'indefettibile collaborazione che l'affidamento condiviso, da entrambe le parti domandato, postula da parte dei genitori nell'interesse dei figli.
5. Con riguardo al regime di frequentazione dei minori con i genitori, il
Collegio ritiene di confermare quello allo stato vigente, frutto dell'ampio dispiegamento del contraddittorio processuale all'esito delle numerose istanze di modifica dei provvedimenti temporanei presentate in corso di causa, disciplinato da ultimo con ordinanza del 20.5.2024.
Le suddette disposizioni hanno difatti recato, quanto a regime di frequentazione, il contemperamento delle esigenze delle parti e delle prevalenti esigenze della prole in conseguenza dell'iscrizione dei figli ad istituto scolastico in Roma, onde tener conto della maggiore distanza tra il nuovo istituto scolastico dei figli e l'abitazione paterna, affinché ciò non alteri la continuità dei rapporti dei minori con entrambi i genitori e non comprometta la serenità nell'organizzazione della vita quotidiana della prole, regolamentazione a fronte della quale non risultano dedotte e asseverate obiettive ragioni tali da giustificare una immutazione, valutato anche l'interesse della prole alla stabilità del diritto di visita con i genitori, idoneo ad incidere sul concreto dispiegarsi dei relativi impegni e sui tempi di quotidiana organizzazione, da non esporre dunque a frequente modificazione in difetto di fondate ragioni.
La frequentazione tra i minori e i genitori dovrà conseguentemente avvenire con le seguenti modalità:
- il padre, salvo diversi accordi assunti dalle parti, potrà tenere con sé i due minori a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, prelevandoli dalla casa ove sono
12 collocati e sino alle ore 7.00 del lunedì successivo, allorché dovrà riaccompagnarli a casa, nonché il martedì e giovedì delle settimane nei quali i fine settimana i minori rimarranno con la madre, prelevandoli in tali due giorni alle ore 18.30, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, dalla casa materna per poi ivi riaccompagnarli entro le ore
7.00 della mattinata successiva;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal
26 al 31 dicembre pomeriggio con un genitore, ovvero dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori avranno con sé i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Con riguardo alle statuizioni di ordine economico, devono essere presi in esame gli esiti dell'accertamento sui redditi delle parti demandato dal
Tribunale alla polizia tributaria. Ebbene, giusta relazione in atti, in ordine a : Controparte_1
In ordine a : Parte_1
13 7.1. Le risultanze dell'accertamento suindicato devono essere coordinate con il complessivo compendio probatorio in atti, alla cui stregua è emerso che svolge attività lavorativa gestendo case vacanze in Parte_1
Roma, come dalla stessa peraltro affermato a suffragio dell'istanza di modifica proposta giusta memoria depositata in data 1.2.2024, ove deduce inter alia che “l'istante è tenuta quotidianamente a recarsi a Roma ove invero ha iniziato a gestire, a far corso da ottobre 2022, in Roma Via del Babuino 72 una struttura di locazione turistica per la cui conduzione (= assistenza agli utenti, pulizia e quant'altro)è tenuta ad ivi essere presente ciascun giorno dalle h.8 alle
h.16,30 esclusi a volte quellli pre-festivi e festivi di ciascun mese oltre a quelli inerenti le ferie estive della stessa;
( doc.n.8) alla ricorrente, inoltre, è stato, di recente, proposta la gestione di una casa-vacanza sita parimenti in zona centrale di Roma, precisamente nelle vicinanze della Fontana di Trevi;
( doc.9)”.
Del resto, la conduzione di immobile in Roma per canone annuo di euro
24.000,00, a fronte di redditi dichiarati, come risultanti dagli accertamenti della polizia tributaria, di gran lunga inferiori allo stesso, può giustificarsi, alla luce del compendio probatorio in atti, solo in virtù dal concreto svolgimento da parte di di redditizia attività Parte_1
lavorativa, tale da consentirle, quantomeno, di affrontarle i cospicui oneri rivenienti dalla locazione del menzionato immobile in Roma.
7.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma mensile di
14 euro 800,00 (400 euro per figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti temporanei vigenti in corso di causa, rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo siglato dal
Tribunale di Tivoli, sostenute nell'interesse della prole.
7.3. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della collocazione prevalente dei minori, dei tempi di frequentazione con i genitori, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e reddituale delle parti per come accertata, del contributo minimo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del
10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del
16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01), tenuto altresì conto del fatto che la casa coniugale assegnata alla ricorrente e domicilio prevalente della prole è di proprietà del resistente come da questi dichiarato e non contestato.
8. Quanto alla domanda diretta al riconoscimento di contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, lo svolgimento di redditizia attività lavorativa da parte della ricorrente, sopra indicato, così come il difetto di specifica allegazione e vieppiù di asseverazione dei presupposti legittimanti il riconoscimento del ridetto assegno, determinano che ognuno dei coniugi dovrà provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
9. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
15 11. Quanto all'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla parte resistente, si osserva quanto segue.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è possibile procedere alla condanna per lite temeraria se il danneggiato non alleghi e dimostri il pregiudizio concretamente sofferto in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. civ. n. 21798/2015).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, essendosi la parte limitata a censurare una condotta temeraria, senza nulla specificamente addurre ed asseverare in punto di danno risarcibile.
Pertanto, l'istanza deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
3.9.2011;
- affida i figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- e avranno il loro domicilio e residenza Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Tivoli, alla via
Camillo Pierattini n. 34, che viene per l'effetto a quest'ultima assegnata;
16 - il padre, salvo diversi accordi assunti dalle parti, potrà tenere con sé i due minori a fine settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, prelevandoli dalla casa ove sono collocati e sino alle ore 7.00 del lunedì successivo, allorché dovrà riaccompagnarli a casa, nonché il martedì e giovedì delle settimane nei quali i fine settimana i minori rimarranno con la madre, prelevandoli in tali due giorni alle ore 18.30, ovvero dalle ore 8.00 nei giorni extrascolastici, dalla casa materna per poi ivi riaccompagnarli entro le ore
7.00 della mattinata successiva;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie, salvo differenti ed eventuali accordi fra le parti che dovranno essere raggiunti entro il 15 novembre di ogni anno, i figli potranno trascorrere ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 dicembre, e, sempre ad anni alterni, i periodi dal
26 al 31 dicembre pomeriggio con un genitore, ovvero dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro. Il periodo delle vacanze di Pasqua i genitori avranno con sé i figli, alternandosi fra loro di anno in anno. Nel corso delle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- contribuirà al mantenimento dei figli minori Controparte_3
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 800,00 (400,00 euro a figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti temporanei vigenti in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
17 - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2011, atto 00360, parte 2, serie
A03) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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