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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/08/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Simone Salcerini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 532/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi,
PROMOSSA DA,
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ammirati, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati nel di lei studio in Roma, Via Fulceri Paulucci De Calboli 60, attori appellanti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 organicamente rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale di Perugia, legalmente domiciliata in Perugia, Via degli Offici 14, e all'indirizzo di pec vvocaturastato.it Email_1
AVVERSO la sentenza definitiva n. 486/2022 emessa il 01.06.2022 dal Tribunale di Terni, in persona del
Dr. Alberto Caprioli, nel giudizio n. 1214/2018, la quale: ha accolto la domanda avanzata dalla e per l'effetto ha dichiarato la CP_1 CP_1 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Controparte_1 dell'atto di compravendita registrato in Perugia il 21.5.2013, con cui Parte_2 alienava al figlio i diritti di proprietà 8”/9 della piena proprietà e 4/9 della nuda Parte_1 proprietà) relativi a un immobile sito in Baschi, Foglio 18, particella 172, Cat. D2, rendita euro
16.644,00;
Ha condannato i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
1. Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di
Terni, Sezione Unica, Giudice Dr. Alberto Caprioli, depositata in data 6 giugno 2022 e notificata il 19 luglio 2022;
1
2. Dichiarare la nullità della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Terni, Sezione Unica,
Giudice Dr. Alberto Caprioli, depositata in data 6 giugno 2022 e notificata il 19 luglio 2022 e/o comunque revocarla o riformarla dichiarando l'efficacia nei confronti dell'
[...] dell'atto di compravendita registrato a Perugia il Controparte_2
21/5/2013 relativo all'immobile sito in Baschi,Fg. 18, p. 172, Cat. D2, rendita euro 16.644, 00 tra il sig. e ordinando al Conservatore di compiere ogni necessaria Pt_1 Parte_2 trascrizione.
Appellata: come in comparsa di costituzione e risposta di appello, conclude per il rigetto della impugnazione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 25 giugno 2018, l Controparte_1
evocava in giudizio i sig.ri e davanti al Tribunale di Terni,
[...] Pt_1 Parte_2 chiedendo la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita registrato a Perugia il 21/5/2013, con cui il convenuto aveva Parte_2 alienato al sig. i diritti di proprietà (2/9 della piena proprietà e 4/9 della nuda Parte_1 proprietà) relativi a un fabbricato e accessori posto in Baschi e individuato al Foglio 18, p. 172,
Cat. D2, del catasto comunale.
A fondamento della domanda la allegava di essere creditrice di per CP_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 6.183.605,73 per imposte, credito risultante dagli estratti di ruolo allegati, per gli anni di imposta 2004, 2006, 2010,2011 e 2012.
Con atto di compravendita del 16.5.2013, registrato in Perugia il 21.5.2013 e trascritto in pari data, aveva alienato al figlio i diritti di proprietà pari a 2/9 Parte_2 Parte_1 della piena proprietà e 4/9 della nuda proprietà relativi all'immobile de quo.
A fronte di un valore effettivo di euro 2.096.934,29, le parti avevano convenuto un corrispettivo di euro 650.000,00, che oltre a essere inferiore al reale valore del bene, non risultava essere stato neppure versato, con conseguente probabile simulazione della vendita.
La compravendita pregiudicava le ragioni creditorie dell' attrice, in quanto a seguito CP_1 della cessione risultava privo di intestazioni immobiliari, con conseguente Parte_2 pregiudizio per la riscossione del credito erariale.
L'anteriorità del credito fiscale rispetto alla cessione, e la contestualità dell'operazione con altri atti di cessione a favore di altri soggetti, erano indicative della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie da parte del venditore e del compratore,
La participatio fraudis del terzo acquirente o quanto meno la conoscenza del Parte_1 pregiudizio recato alle ragioni di credito della , si evinceva non solo Controparte_3 dallo stretto rapporto di parentela con il venditore, ma anche dalla contestualità dell'atto con
2 altre operazioni anomale, e dalla evidenziata anomalia delle modalità di versamento prezzo, rateizzate e differite nel tempo, ma con immissione immediata del compratore nel possesso del bene.
L' concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la inefficacia ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c. del contratto di compravendita.
I convenuti non si costituivano in giudizio, venendo pertanto dichiarati contumaci.
Istruita la causa documentalmente e con prove per testimoni, il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la inefficacia, nei confronti della , dell'atto di Controparte_1 compravendita.
In sintesi il Tribunale, premesso che l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., osservava che nella specie il credito era costituito dal crediti erariali resi esecutivi dalla iscrizione a tuolo degli stessi e che l'atto di disposizione era successivo al sorgere del credito.
Quanto alla scientia damni, essendo rilevante anche la conoscibilità del pregiudizio, il Tribunale rilevava che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria anteriormente alla compravendita, non poteva non essere a conoscenza dei convenuti, che comprendevano perfettamente il pregiudizio che tale operazione recava alla ragioni del creditore.
Per la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo acquirente, prevista dall'art. 2901 c.c., era sufficiente la coscienza della diminuzione del patrimonio del debitore, che nella specie era dimostrabile presuntivamente in virtù del rapporto di parentela tra i convenuti.
Con atto di citazione notificato il 12.09.2022 e hanno Parte_2 Parte_1 interposto appello, concludendo per la sospensione della esecutività della sentenza e, nel merito, per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
Gli appellanti affermano che la citazione in giudizio dei sig.ri e redatta Pt_1 Parte_2 dalla Difesa erariale è viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonché dell'art. 2903 c.c., e per di più, notificata alle parti oltre il termine quinquennale di prescrizione della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2903 c.c..
La Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità dell'atto di appello e concludendo per il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza del 26.1.2023 è stata respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza.
All'udienza del 26.10.20123 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni.
La Corte si è quindi riservata la decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3 La riserva è sciolta con il presente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione, ancorché ammissibile, è infondata per gli argomenti in appresso.
In via preliminare la appellata eccepisce ai sensi dell'art. 342 cpc Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, per la indeterminatezza delle critiche mosse e l'assenza di proposte di modifica del provvedimento gravato.
L'assunto è privo di pregio.
Anche dopo la nuova formulazione introdotta dal D. L. n. 134 del 2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere inquadrato nell'ottica di un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, c. terzo, c.p.c., secondo cui la nullità d'un atto processuale non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Pertanto l'interpretazione dell'atto di impugnazione deve valorizzare la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio. In tal senso deve darsi continuità all'orientamento di ribadito dalla
S. C., secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Civ. n. 13535 del 30/05/2018).
Il contenuto dell'atto di appello non sfugge a tali prescrizioni, giacché le censure alla sentenza sono intellegibili e trovano epilogo in conclusioni logicamente coerenti.
Ciò detto, ad avviso del Collegio sussistono nel caso di specie i presupposti della azione revocatoria ex art. 2901 c.c. unanimemente individuati: 1) nel diritto di credito verso il debitore;
2) nel compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore;
3) nell'eventus damni;
4) nella scientia damni.
1) La sussistenza di un diritto di credito verso il debitore risulta per tabulas essendo state prodotte le cartelle esattoriali con i ruoli.
4 2) l'atto di disposizione, dato dalla stipula del contratto di compravendita del 16.5.2013, con cui il debitore ha trasferito a terzi il fabbricato e gli accessori, ha privato della Parte_2 garanzia patrimoniale generica.
3) eventus damni: appare di solare evidenza il pregiudizio che il debitore ha recato alla creditrice: peraltro, al fine di integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore che possa derivare dall'atto revocando, non è necessaria la prospettazione di un danno effettivo ed attuale, bastando che il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti possa rivelarsi infruttuosa (Cass. 7452/2000; Cass.
2971/1999) e risulta ovvia la considerazione che, rispetto all'atto in questione, sia sussistente il requisito del pregiudizio economico considerato, dato che - attraverso tale atto - le garanzie della creditrice risultano diminuite;
4) l'atto dispositivo a titolo oneroso è posteriore al sorgere del credito (dato che è stato posto in essere il 16.5.2013 e registrato il 21.5.2013, mentre i crediti risalivano agli anni 2004. 2006.
2010, 2011 e 2012, ed è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni del creditore, mentre non è necessaria l'intenzione da parte del debitore di nuocere ai creditori
(tra le tante, Cass. 2000/7262; Cass. 1999/14274; Cass. 1995/11518; e da ultimo Cass. Sezione
Terza Civile, 7 ottobre 2008, n. 24757); la prova della cd. scientia damni del debitore e del terzo può essere fornita anche presuntivamente (Cass. 19.7.2004 n. 13330) e, nel caso di specie, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere dimostrata tale condizione soggettiva.
1. Sulla genericità assertiva della citazione e sulla nullità della sentenza.
Il primo e unico motivo censura la decisione di primo grado, e ne afferma la nullità, in quanto la citazione in giudizio dei sig.ri e redatta dalla Difesa erariale sarebbe Pt_1 Parte_2 stata viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonché dell'art. 2903 c.c., in quanto notificata alle parti oltre il termine quinquennale di prescrizione della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2903 c.c..
L'atto di citazione non contiene la descrizione delle cartelle alla base del credito oggetto della azione revocatoria, di cui non vengono riportati gli estremi, né risulta indicata la quota relativa ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, né infine la loro data di notificazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dall'appellante, la domanda revocatoria deve specificare anche la natura del credito, non solo l'ammontare (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile - 3, ordinanza n. 3363/19 del l 5 febbraio 2019).
5 Il diritto di credito è infatti un diritto eterodeterminato e, quindi, deve essere indicato il titolo del medesimo, che, invece, l' riscossione nell'atto di citazione non specificava, Controparte_1 limitandosi a sostenere di essere creditrice dell'importo di complessivo di euro 6.183.605, 73.
Inoltre, l , pur allegando le cartelle esattoriali al fascicolo di Controparte_1 parte, non faceva alcuna menzione di esse in citazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 163 c.3 e 5 cpc.
A tale proposito i documenti non possono svolgere alcuna funzione integrativa delle allegazioni poiché non specificatamente indicati ai sensi dell'art. 163 cpc.
Inoltre la mera indicazione del credito, senza specificazione in ordine al fatto costitutivo è inidonea a integrare il requisito di cui all'art. 162 cpc.
Affermano inoltre che il credito della è sorto con la recessione economica Controparte_1 scoppiata tra il 2008 e il 2013, a seguito della quale aveva definito Parte_2 bonariamente il contenzioso con il fisco, sottoscrivendo prima un atto di adesione per l'anno
2005 e una conciliazione per gli anni 2006 e 2007, che tuttavia venivano onorati parzialmente.
Infine il 12 Aprile 2017 sottoscriveva un accordo di ristrutturazione del Parte_2 debito con transazione fiscale, con il pagamento di euro 77.961,93. Tuttavia il Tribunale di
Terni respingeva l'accordo e le somme venivano trattenute.
Da qui la necessità di individuazione specifica della natura del credito, al fine di fare comprendere a quali somme l'appellata si sarebbe riferita.
Infine osservano che il trasferimento del bene al figlio era motivato proprio dalla necessità di corrispondere quanto dovuto alla , e quindi provvedere al pagamento dei Controparte_1 creditori e dei lavoratori.
La nullità non sanata, dell'atto introduttivo del giudizio, si tradurrebbe in un motivo di nullità della sentenza di primo grado.
1.1 Il motivo non ha fondamento.
L'atto di citazione di primo grado recita testualmente (pag. 1) che “l'Agenzia esponente vanta nei confronti del Sig. , un credito complessivo di euro 6.183.605,73 per Parte_3 imposte, credito risultante dagli estratti di ruolo che si allegano come doc. 1; che in data 16.5.2013, ben successiva sia all'insorgenza del credito (atteso che gli anni di imposta di riferimento erano 2004, 2006, 2010, 2011 e 2012), che alla notifica delle relative cartelle esattoriali (doc. 2) il Sig. con atto di compravendita [….]” Pt_2
L'incipit dell'atto di citazione contiene allegazioni idonee a rendere comprensibili:
-) la natura tributaria del credito della , derivante da imposte non pagate. Controparte_1
-) le annualità di riferimento delle imposte, oggetto delle cartelle esattoriali, che vengono indicate specificamente (2004, 2006, 2010, 2011 e 2012);
6 -) l'importo complessivo del credito.
-) la avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali prima dell'atto dispositivo.
1.2 Poichè tali indicazioni, coordinate con i documenti versati in atti, ponevano in convenuti in condizione di comprendere la natura del credito sotteso alla azione revocatoria, i titoli e la loro collocazione nel tempo, non vi era necessità della descrizione e degli estremi delle cartelle, e della quota relativa ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, né infine la loro data di notificazione.
La causa petendi era infatti adeguatamente individuata dalla natura del credito (imposte) dalle annualità di riferimento, e dalla allegazione della notificazione delle cartelle esattoriali per tali anni.
A tale proposito è opportuno evidenziare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. Civ. n. 11751 del 15/05/2013).
1.3 Il caso esaminato nel precedente richiamato dagli appellanti a sostegno del loro assunto
(Cass. Civ. n. 3363 del 05/02/2019) non risulta appropriato, in quanto diverso da quello di specie.
Come si evince dalla parte argomentativa della decisione della Suprema Corte:
a) la creditrice e attrice, aveva indicato solo l'importo del credito: “l'appellante nell'atto di Pt_4 citazione si era limitata a sostenere di essere creditrice dell'importo di Euro 1.010.196,50
b) Inoltre “pur allegando le cartelle esattoriali al fascicolo di parte, l'appellante non ne aveva fatto alcuna menzione in citazione, secondo quanto prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 cod. proc. civ., ponendo i convenuti nella difficoltà di potersi difendere, stante la genericità delle asserzioni”.
Il caso in esame è del tutto diverso, giacché la ha qualificato la origine Controparte_1 fiscale e impositiva alla base del credito e ne ha specificato le annualità, dando espressamente atto della notificazione delle cartelle esattoriali.
Di conseguenza i convenuti, edotti della causa del credito, sarebbero stati pienamente in grado di comprendere la natura del credito tutelato con la azione revocatoria, e di apprestare una adeguata difesa.
7
2. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite
L'impugnazione deve essere pertanto rigettata.
Alla reiezione segue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della convenuta appellata.
La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, corrispondenti al valore del credito.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza sopra indicata, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore della convenuta appellata, delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 8,500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 10 Luglio 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
8
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Simone Salcerini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 532/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi,
PROMOSSA DA,
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ammirati, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati nel di lei studio in Roma, Via Fulceri Paulucci De Calboli 60, attori appellanti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 organicamente rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale di Perugia, legalmente domiciliata in Perugia, Via degli Offici 14, e all'indirizzo di pec vvocaturastato.it Email_1
AVVERSO la sentenza definitiva n. 486/2022 emessa il 01.06.2022 dal Tribunale di Terni, in persona del
Dr. Alberto Caprioli, nel giudizio n. 1214/2018, la quale: ha accolto la domanda avanzata dalla e per l'effetto ha dichiarato la CP_1 CP_1 inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Controparte_1 dell'atto di compravendita registrato in Perugia il 21.5.2013, con cui Parte_2 alienava al figlio i diritti di proprietà 8”/9 della piena proprietà e 4/9 della nuda Parte_1 proprietà) relativi a un immobile sito in Baschi, Foglio 18, particella 172, Cat. D2, rendita euro
16.644,00;
Ha condannato i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
1. Sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di
Terni, Sezione Unica, Giudice Dr. Alberto Caprioli, depositata in data 6 giugno 2022 e notificata il 19 luglio 2022;
1
2. Dichiarare la nullità della sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Terni, Sezione Unica,
Giudice Dr. Alberto Caprioli, depositata in data 6 giugno 2022 e notificata il 19 luglio 2022 e/o comunque revocarla o riformarla dichiarando l'efficacia nei confronti dell'
[...] dell'atto di compravendita registrato a Perugia il Controparte_2
21/5/2013 relativo all'immobile sito in Baschi,Fg. 18, p. 172, Cat. D2, rendita euro 16.644, 00 tra il sig. e ordinando al Conservatore di compiere ogni necessaria Pt_1 Parte_2 trascrizione.
Appellata: come in comparsa di costituzione e risposta di appello, conclude per il rigetto della impugnazione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 25 giugno 2018, l Controparte_1
evocava in giudizio i sig.ri e davanti al Tribunale di Terni,
[...] Pt_1 Parte_2 chiedendo la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita registrato a Perugia il 21/5/2013, con cui il convenuto aveva Parte_2 alienato al sig. i diritti di proprietà (2/9 della piena proprietà e 4/9 della nuda Parte_1 proprietà) relativi a un fabbricato e accessori posto in Baschi e individuato al Foglio 18, p. 172,
Cat. D2, del catasto comunale.
A fondamento della domanda la allegava di essere creditrice di per CP_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 6.183.605,73 per imposte, credito risultante dagli estratti di ruolo allegati, per gli anni di imposta 2004, 2006, 2010,2011 e 2012.
Con atto di compravendita del 16.5.2013, registrato in Perugia il 21.5.2013 e trascritto in pari data, aveva alienato al figlio i diritti di proprietà pari a 2/9 Parte_2 Parte_1 della piena proprietà e 4/9 della nuda proprietà relativi all'immobile de quo.
A fronte di un valore effettivo di euro 2.096.934,29, le parti avevano convenuto un corrispettivo di euro 650.000,00, che oltre a essere inferiore al reale valore del bene, non risultava essere stato neppure versato, con conseguente probabile simulazione della vendita.
La compravendita pregiudicava le ragioni creditorie dell' attrice, in quanto a seguito CP_1 della cessione risultava privo di intestazioni immobiliari, con conseguente Parte_2 pregiudizio per la riscossione del credito erariale.
L'anteriorità del credito fiscale rispetto alla cessione, e la contestualità dell'operazione con altri atti di cessione a favore di altri soggetti, erano indicative della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie da parte del venditore e del compratore,
La participatio fraudis del terzo acquirente o quanto meno la conoscenza del Parte_1 pregiudizio recato alle ragioni di credito della , si evinceva non solo Controparte_3 dallo stretto rapporto di parentela con il venditore, ma anche dalla contestualità dell'atto con
2 altre operazioni anomale, e dalla evidenziata anomalia delle modalità di versamento prezzo, rateizzate e differite nel tempo, ma con immissione immediata del compratore nel possesso del bene.
L' concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la inefficacia ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c. del contratto di compravendita.
I convenuti non si costituivano in giudizio, venendo pertanto dichiarati contumaci.
Istruita la causa documentalmente e con prove per testimoni, il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la inefficacia, nei confronti della , dell'atto di Controparte_1 compravendita.
In sintesi il Tribunale, premesso che l'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., osservava che nella specie il credito era costituito dal crediti erariali resi esecutivi dalla iscrizione a tuolo degli stessi e che l'atto di disposizione era successivo al sorgere del credito.
Quanto alla scientia damni, essendo rilevante anche la conoscibilità del pregiudizio, il Tribunale rilevava che l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria anteriormente alla compravendita, non poteva non essere a conoscenza dei convenuti, che comprendevano perfettamente il pregiudizio che tale operazione recava alla ragioni del creditore.
Per la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo acquirente, prevista dall'art. 2901 c.c., era sufficiente la coscienza della diminuzione del patrimonio del debitore, che nella specie era dimostrabile presuntivamente in virtù del rapporto di parentela tra i convenuti.
Con atto di citazione notificato il 12.09.2022 e hanno Parte_2 Parte_1 interposto appello, concludendo per la sospensione della esecutività della sentenza e, nel merito, per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
Gli appellanti affermano che la citazione in giudizio dei sig.ri e redatta Pt_1 Parte_2 dalla Difesa erariale è viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonché dell'art. 2903 c.c., e per di più, notificata alle parti oltre il termine quinquennale di prescrizione della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2903 c.c..
La Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità dell'atto di appello e concludendo per il rigetto della impugnazione.
Con ordinanza del 26.1.2023 è stata respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza.
All'udienza del 26.10.20123 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni.
La Corte si è quindi riservata la decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3 La riserva è sciolta con il presente provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'impugnazione, ancorché ammissibile, è infondata per gli argomenti in appresso.
In via preliminare la appellata eccepisce ai sensi dell'art. 342 cpc Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, per la indeterminatezza delle critiche mosse e l'assenza di proposte di modifica del provvedimento gravato.
L'assunto è privo di pregio.
Anche dopo la nuova formulazione introdotta dal D. L. n. 134 del 2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere inquadrato nell'ottica di un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156, c. terzo, c.p.c., secondo cui la nullità d'un atto processuale non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Pertanto l'interpretazione dell'atto di impugnazione deve valorizzare la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio. In tal senso deve darsi continuità all'orientamento di ribadito dalla
S. C., secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Civ. n. 13535 del 30/05/2018).
Il contenuto dell'atto di appello non sfugge a tali prescrizioni, giacché le censure alla sentenza sono intellegibili e trovano epilogo in conclusioni logicamente coerenti.
Ciò detto, ad avviso del Collegio sussistono nel caso di specie i presupposti della azione revocatoria ex art. 2901 c.c. unanimemente individuati: 1) nel diritto di credito verso il debitore;
2) nel compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore;
3) nell'eventus damni;
4) nella scientia damni.
1) La sussistenza di un diritto di credito verso il debitore risulta per tabulas essendo state prodotte le cartelle esattoriali con i ruoli.
4 2) l'atto di disposizione, dato dalla stipula del contratto di compravendita del 16.5.2013, con cui il debitore ha trasferito a terzi il fabbricato e gli accessori, ha privato della Parte_2 garanzia patrimoniale generica.
3) eventus damni: appare di solare evidenza il pregiudizio che il debitore ha recato alla creditrice: peraltro, al fine di integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore che possa derivare dall'atto revocando, non è necessaria la prospettazione di un danno effettivo ed attuale, bastando che il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti possa rivelarsi infruttuosa (Cass. 7452/2000; Cass.
2971/1999) e risulta ovvia la considerazione che, rispetto all'atto in questione, sia sussistente il requisito del pregiudizio economico considerato, dato che - attraverso tale atto - le garanzie della creditrice risultano diminuite;
4) l'atto dispositivo a titolo oneroso è posteriore al sorgere del credito (dato che è stato posto in essere il 16.5.2013 e registrato il 21.5.2013, mentre i crediti risalivano agli anni 2004. 2006.
2010, 2011 e 2012, ed è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni del creditore, mentre non è necessaria l'intenzione da parte del debitore di nuocere ai creditori
(tra le tante, Cass. 2000/7262; Cass. 1999/14274; Cass. 1995/11518; e da ultimo Cass. Sezione
Terza Civile, 7 ottobre 2008, n. 24757); la prova della cd. scientia damni del debitore e del terzo può essere fornita anche presuntivamente (Cass. 19.7.2004 n. 13330) e, nel caso di specie, sussistono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere dimostrata tale condizione soggettiva.
1. Sulla genericità assertiva della citazione e sulla nullità della sentenza.
Il primo e unico motivo censura la decisione di primo grado, e ne afferma la nullità, in quanto la citazione in giudizio dei sig.ri e redatta dalla Difesa erariale sarebbe Pt_1 Parte_2 stata viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, e art. 164 c.p.c., comma 4, nonché dell'art. 2903 c.c., in quanto notificata alle parti oltre il termine quinquennale di prescrizione della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2903 c.c..
L'atto di citazione non contiene la descrizione delle cartelle alla base del credito oggetto della azione revocatoria, di cui non vengono riportati gli estremi, né risulta indicata la quota relativa ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, né infine la loro data di notificazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dall'appellante, la domanda revocatoria deve specificare anche la natura del credito, non solo l'ammontare (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile - 3, ordinanza n. 3363/19 del l 5 febbraio 2019).
5 Il diritto di credito è infatti un diritto eterodeterminato e, quindi, deve essere indicato il titolo del medesimo, che, invece, l' riscossione nell'atto di citazione non specificava, Controparte_1 limitandosi a sostenere di essere creditrice dell'importo di complessivo di euro 6.183.605, 73.
Inoltre, l , pur allegando le cartelle esattoriali al fascicolo di Controparte_1 parte, non faceva alcuna menzione di esse in citazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 163 c.3 e 5 cpc.
A tale proposito i documenti non possono svolgere alcuna funzione integrativa delle allegazioni poiché non specificatamente indicati ai sensi dell'art. 163 cpc.
Inoltre la mera indicazione del credito, senza specificazione in ordine al fatto costitutivo è inidonea a integrare il requisito di cui all'art. 162 cpc.
Affermano inoltre che il credito della è sorto con la recessione economica Controparte_1 scoppiata tra il 2008 e il 2013, a seguito della quale aveva definito Parte_2 bonariamente il contenzioso con il fisco, sottoscrivendo prima un atto di adesione per l'anno
2005 e una conciliazione per gli anni 2006 e 2007, che tuttavia venivano onorati parzialmente.
Infine il 12 Aprile 2017 sottoscriveva un accordo di ristrutturazione del Parte_2 debito con transazione fiscale, con il pagamento di euro 77.961,93. Tuttavia il Tribunale di
Terni respingeva l'accordo e le somme venivano trattenute.
Da qui la necessità di individuazione specifica della natura del credito, al fine di fare comprendere a quali somme l'appellata si sarebbe riferita.
Infine osservano che il trasferimento del bene al figlio era motivato proprio dalla necessità di corrispondere quanto dovuto alla , e quindi provvedere al pagamento dei Controparte_1 creditori e dei lavoratori.
La nullità non sanata, dell'atto introduttivo del giudizio, si tradurrebbe in un motivo di nullità della sentenza di primo grado.
1.1 Il motivo non ha fondamento.
L'atto di citazione di primo grado recita testualmente (pag. 1) che “l'Agenzia esponente vanta nei confronti del Sig. , un credito complessivo di euro 6.183.605,73 per Parte_3 imposte, credito risultante dagli estratti di ruolo che si allegano come doc. 1; che in data 16.5.2013, ben successiva sia all'insorgenza del credito (atteso che gli anni di imposta di riferimento erano 2004, 2006, 2010, 2011 e 2012), che alla notifica delle relative cartelle esattoriali (doc. 2) il Sig. con atto di compravendita [….]” Pt_2
L'incipit dell'atto di citazione contiene allegazioni idonee a rendere comprensibili:
-) la natura tributaria del credito della , derivante da imposte non pagate. Controparte_1
-) le annualità di riferimento delle imposte, oggetto delle cartelle esattoriali, che vengono indicate specificamente (2004, 2006, 2010, 2011 e 2012);
6 -) l'importo complessivo del credito.
-) la avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali prima dell'atto dispositivo.
1.2 Poichè tali indicazioni, coordinate con i documenti versati in atti, ponevano in convenuti in condizione di comprendere la natura del credito sotteso alla azione revocatoria, i titoli e la loro collocazione nel tempo, non vi era necessità della descrizione e degli estremi delle cartelle, e della quota relativa ai tributi, alle sanzioni e agli interessi, né infine la loro data di notificazione.
La causa petendi era infatti adeguatamente individuata dalla natura del credito (imposte) dalle annualità di riferimento, e dalla allegazione della notificazione delle cartelle esattoriali per tali anni.
A tale proposito è opportuno evidenziare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. Civ. n. 11751 del 15/05/2013).
1.3 Il caso esaminato nel precedente richiamato dagli appellanti a sostegno del loro assunto
(Cass. Civ. n. 3363 del 05/02/2019) non risulta appropriato, in quanto diverso da quello di specie.
Come si evince dalla parte argomentativa della decisione della Suprema Corte:
a) la creditrice e attrice, aveva indicato solo l'importo del credito: “l'appellante nell'atto di Pt_4 citazione si era limitata a sostenere di essere creditrice dell'importo di Euro 1.010.196,50
b) Inoltre “pur allegando le cartelle esattoriali al fascicolo di parte, l'appellante non ne aveva fatto alcuna menzione in citazione, secondo quanto prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 cod. proc. civ., ponendo i convenuti nella difficoltà di potersi difendere, stante la genericità delle asserzioni”.
Il caso in esame è del tutto diverso, giacché la ha qualificato la origine Controparte_1 fiscale e impositiva alla base del credito e ne ha specificato le annualità, dando espressamente atto della notificazione delle cartelle esattoriali.
Di conseguenza i convenuti, edotti della causa del credito, sarebbero stati pienamente in grado di comprendere la natura del credito tutelato con la azione revocatoria, e di apprestare una adeguata difesa.
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2. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite
L'impugnazione deve essere pertanto rigettata.
Alla reiezione segue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della convenuta appellata.
La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, corrispondenti al valore del credito.
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza sopra indicata, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione in favore della convenuta appellata, delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 8,500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 10 Luglio 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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