Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2623/2024 riuniti RG nn. 2840/2024, 2913/24 e 2974/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
(R.G. n. 2623/24) Parte_1
R.G. N. 2840/2024) Parte_2
(R.G. n. 2913/24) Parte_3
(R.G. n. 2974/24) Parte_4 con l'avv. Amedeo Stoppa
-RICORRENTE-
CONTRO
IN P. DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti, il ricorrenti, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato del convenuto in qualità di educatore presso diversi Convitti, chiedeva al giudice adito di CP_1 accertare e dichiarare il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento
1
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente deduceva l'equiparazione del personale educativo dei Convitti al personale docente della scuola ai sensi del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, degli artt. 440 e 398, comma 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 25, 127, 128 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018, dell'art. 28 del CCNL Comparto Scuola 1994-1997 e degli artt. 63-64 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, richiamando la giurisprudenza comunitaria in tema di principio di parità di trattamento ex artt. 20-21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea e la più recente giurisprudenza amministrativa e di legittimità in materia a sostegno di una accezione ampia della nozione di “docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015.
*** Cont Il si costituiva ritenendo infondata la domanda, rilevando che gli educatori non hanno titolo per invocare il riconoscimento in proprio favore della carta del docente, in quanto non è richiesto ad essi l'obbligo di formazione aggiuntivo rispetto al PTOF che invece sarebbe previsto solo per i docenti in base al comma 121 della L.107/2015, mancando l'obbligo non può essere richiesta neanche la “carta elettronica del docente”.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
***
In diritto, la pretesa degli educatori va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121,
l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Cont Sulla base di tali disposizioni, il ha negato ai docenti titolari di contratti a termine la carta di cui sopra.
***
La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei
Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti, è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_5 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_6 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. (omissis).
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_4 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti Controparte_4 di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di 4 ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo Controparte_4
a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_4 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_7
“Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM).
I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”.
L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., offerta dal , volta a CP_1 circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sentenza n. 7769/2016 del
6.07.2016).
Occorre soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico- normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: "Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti
5 annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari".
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988
n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale "I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie.
L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola 1994 - 1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente "i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 - 2009.
Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La
6 funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semimconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L.
n. 107/2015 prevede al comma 124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza: “Ai fini che qui ci occupano, vale osservare che il giudice amministrativo ha avuto modo di rimarcare che "In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa 7 del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa" (cfr. Ro., CP_8
Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721). Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio".
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo
1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV, 24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez.
IV, 07/02/2022, n. 409).
La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori (Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n.
297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018, e segnatamente dell'art. 25 (“1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i 8 docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”), dell'art. 127 (“Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”) e 128 (“1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”) la Suprema
Corte ha desunto “che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semi convittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129
c.c.n.l. cit. il quale prevede che (...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla ratio dell'introduzione del bonus in parola, dunque, “non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Sul punto anche la Corte appello Roma sez. I, 08/02/2023, n.433: “Il beneficio oggetto di controversia è regolato, in particolare, dall'art. 1, commi 121 e ss., della l. n. 107/2015 il quale dispone quanto segue: […]
9 Tanto premesso intende la Corte dare continuità, con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle Co ulteriori questioni prospettate dalle parti, a quanto recentemente affermato dalla con la sentenza n. 32104 del 31/10/2022 alla cui stregua in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.”.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve, dunque, concludersi che il ricorrente, appartenente al personale educativo di ruolo dei Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui all'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici
- (R.G. n. 2623/24) per aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024
- R.G. N. 2840/2024) per aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- (R.G.n. 2913/24) per gli aa.ss. 2018/20219, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- (R.G. n. 2974/24) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
***
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, ma essa non è fondata considerati gli aa.ss. oggetto di domanda in relazione alla ricorrente , e Parte_5 CP_10
Pt_4
IL ricorrente (R.G.n. 2913/24) ha tempestivamente interrotto Parte_3 la prescrizione quinquennale con diffida del 10.5.23.
***
Quanto al valore da prendere in considerazione per determinare lo scaglione applicabile, l'art.
D.M. n. 147 del 13/08/2022 rinvia alle regole poste dal codice di procedura civile per la
10 determinazione del valore della controversia (art. 10 c.p.c.) con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso e un aumento del 5% per ciascun ricorrente considerata l'assoluta comunanza delle posizioni e il deposito di plurimi ricorsi nell'arco di pochi giorni.
Si applica un aumento del 5% per la predisposizione con tecniche informatiche ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014 che prevede “un aumento fino al 30%”, osservato il numero esiguo di documenti depositati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli aa.ss. oggetto di domanda e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge:
o (R.G. n. 2623/24) per aa.ss. 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024
o (R.G. N. 2840/2024) per aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,
o (R.G. n. 2913/24) per gli aa.ss. 2018/20219, Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,
o (R.G. n. 2974/24) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, Controparte_4 liquidate in € 1.236,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e al contributo unificato se dovuto e pagato con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 12 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino
11
12