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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2178 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Daniela Paolella
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 esponeva: Parte_1
che aveva svolto dall'1 febbraio 1997 l'attività di muratore edile, occupandosi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere edili, posa delle fondamenta e dei pilastri di sostegno, della tracciatura delle linee di posizione per le pareti, della realizzazione dei muri perimetrali e delle strutture verticali, della posa delle strutture orizzontali e della realizzazione della copertura;
che si era occupato, altresì, della posa in opera delle guaine di impermeabilizzazione sui tetti e sui terrazzi,
della realizzazione del massetto, della posa in opera dei pavimenti;
che in data 14 novembre 2020 aveva inoltrava all' tre distinte domande di malattia professionale per CP_1
l'insorgenza di patologie a carico di rachide lombo-sacrale, spalla destra e distretto mano-polso;
che con provvedimento del 4 marzo 2021 l' gli aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza, CP_1
riconoscendo le seguenti malattie professionali: “sindrome algico funzionale del rachide grado accertato 4%”;
“sindrome algico disfunzionale spalla dx grado accertato 4%”; “sindrome algico disfunzionale del distretto mano polso bilaterale grado accertato 4%”; per un danno biologico complessivo pari all'11%;
che aveva inutilmente proposto opposizione in via amministrativa chiedendo una rideterminazione delle patologie nella misura rispettivamente pari al 12%, 10% e 8%;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< a causa delle malattie professionali n. 515583332, n. Parte_1
515583329 e n. 515583330 del 14.11.2020 presenta dalla data delle domande o dalla diversa data risultante di giustizia, un grado di inabilità pari al 30% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
b) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
in favore del ricorrente di tutti i benefici di natura economica prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo>>.
Resisteva l' . CP_2 3. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 196/2025 pubblicata il 20 febbraio 2025, così statuiva:
<
algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3,
discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”), che porta ad una complessiva menomazione in misura pari al 15%
a decorrere da marzo 2023;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13, comma 2, lett. a) del D.
Lvo n. 38 del 2000 e condanna l ad erogare la prestazione con decorrenza dal marzo 2023, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria>>.
A fondamento della decisione, il Tribunale richiamava gli esiti dell'espletata CTU medico – legale.
4. Con ricorso del 14 agosto 2025 il interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante così censura le valutazioni del CTU:
<
rivalutato solo la malattia professionale n. 515583332 del 14.11.2020, sindrome algico funzionale del rachide grado accertato 5%”, per la quale il Sig. in data 10.03.2023 ha subito un nuovo intervento Parte_1
chirurgico alla colonna lombosacrale di artrodesi posteriore L2-L3 presso la clinica Villa Cinzia, riconoscendoli un grado di inabilità dell'8% a far data da marzo 2023, ma non le altre due malattie professionali riconosciute al medesimo ovvero la n. 515583330 del 14.11.2020 sindrome del tunnel carpale bilaterale grado accertato
4%, e la n. 515583329 del 14.11.2020 artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori e con sindrome algo-disfunzionale, grado accertato 4%, per le quali non è stata prodotta documentazione attestante un aggravamento. Il CTU ha volutamente escluso dalla rivalutazione della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente due delle patologie da cui il medesima è affetto, ovvero la sindrome del tunnel carpale bilaterale e l'artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori, rendendo di fatto inattendibile la CTU effettuata>>;
<
ovvero la colonna vertebrale, confermando per le altre i punteggi riconosciuti dall nonostante in sede CP_1
di esame obbiettivo e da gli esami strumentali prodotti sia emersa una considerevole limitazione funzionale sia della spalla destra che delle mani e dei polsi>>.
6. L'appello è infondato.
6.1 Il CTU ha accertato quanto segue:
<< Il Ricorrente è risultato affetto da:
“(i) sindrome algo-disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori ad attuale moderato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso ad attuale moderato impegno funzionale a destra, e senza impegno funzionale a sinistra;
(iii) sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”>>;
< deduceva per la menomazione di cui al punto (a), Per_1
inquadrata dal Dr. ella certificazione come “artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei Per_1
rotatori e con sindrome algo-disfunzionale”, un grado di menomazione pari al 10%, per la menomazione di cui al punto (b), inquadrata dal Dr. ella certificazione come “sindrome del tunnel carpale bilaterale”, Per_1
un grado di menomazione pari all'8%, per la menomazione di cui al punto (c), inquadrata dal Dr. ella Per_1 certificazione come “spondilo-discopatia lombare con sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-
sacrale”, un grado di menomazione pari al 12%>>;
<
(successiva al 2000), oggetto della nostra valutazione è senza dubbio il “danno biologico” (e non già la
“inabilità lavorativa” indicata nel ricorso), e il riferimento valutativo non può che essere quello normativo del
D.lgs. n. 38 del 2000 e dei barème contenuti nel Decreto Ministeriale del 12.07.2000.
La suddetta tabella riporta le seguenti voci, utili ai fini della valutazione del danno biologico dell'infermità di cui al punto (i) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori ad attuale moderato impegno funzionale”):
- voce n. 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”: fino al 4%;
- voce n. 227: “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente,
non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”: fino al 4%.
E dunque, considerato che il quadro anatomo-radiologico si caratterizza per la presenza di diffusa tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori e che esso interessa un solo arto (quello dominante) e che comporta effetti disfunzionali di grado moderato come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto
Ministeriale del 12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura del 4% (quattro per cento).
Circa l'infermità di cui al punto (ii) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso ad attuale moderato impegno funzionale a destra, e senza impegno funzionale a sinistra”) la citata tabella di legge riporta la seguente voce, utile ai fini della valutazione del danno biologico:
- voce n. 163: “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”: fino al 7%. E dunque, considerato che il quadro anatomo-radiologico ed EMGrafico si caratterizza per la presenza di neuropatia del nervo mediano al polso e che esso comporta effetti disfunzionali di grado moderato a destra e sostanzialmente assenti a sinistra come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto Ministeriale
del 12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura del 4% (quattro per cento). Circa l'infermità di cui al punto (iii) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-
sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare
L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”)
la citata tabella di legge riporta la seguente voce, utile ai fini della valutazione del danno biologico: voce n.
213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”: fino al 12%.
E dunque, considerato che – in costanza di attività lavorativa - il quadro anatomo- radiologico e clinico-
funzionale osservato dall'Istituto all'epoca della domanda è evoluto nel tempo tanto da rendere necessario,
nel marzo 2023, un ulteriore intervento chirurgico di “artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3,
decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2” e che esso comporta effetti disfunzionali di grado moderato sul rachide lombo-sacrale così come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto Ministeriale del
12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura dell'8% (otto per cento), con decorrenza dal marzo 2023 epoca dell'accertato aggravamento della menomazione in diagnosi.
Valutazione del danno biologico complessivo
Utilizzando i criteri tabellari descritti, il danno biologico conseguente alle menomazioni di cui alle malattie professionali per cui è causa può essere valutato effettuando, come per legge e per prassi, una valutazione complessiva;
esso, secondo quanto espressamente indicato dal D.M. 12/07/2000 nei “criteri applicativi”,
“non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”[i]. Pertanto, per le menomazioni di cui ai punti (i) e (ii) si è eseguita la valutazione complessiva per menomazioni concorrenti in quanto incidenti su organi e apparati anatomicamente e funzionalmente sinergici;
siffatta valutazione conduce a un grado di menomazione complessivo pari al 7,5%; per il complesso menomativo di cui ai punti
(i) e (ii) [come detto, già valutato nella misura del 7,5%] e per la menomazione dci cui al punto (iii) [valutata nella misura dell'8%] si è eseguita la valutazione complessiva per menomazioni coesistenti in quanto incidenti su organi e apparati anatomicamente e funzionalmente distinti;
siffatta valutazione conduce a un grado di menomazione complessivo pari al 15%.
Dalla valutazione sopra indicata si evince che il complesso menomativo determinato dalle citate menomazioni, che, come detto, non può essere considerato come la risultante della mera somma aritmetica delle singole menomazioni, può essere valutato complessivamente nella misura del 15% (quindici per cento)
riguardo al “danno biologico” sulla pre-esistente integrità psico-fisica, con decorrenza dal marzo 2023, epoca dell'accertato aggravamento della menomazione di cui al punto (iii) in diagnosi>>.
6.2 Il CTU ha, poi, così ha risposto ai rilievi del CTP del : Pt_1
< si è potuto dedurre che la “sindrome algo- Pt_1
disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori”, monolaterale perché interessa solo l'arto dominante, comporta attualmente un moderato impegno funzionale, che la
“sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso” determina un moderato impegno funzionale a destra, e nessun impegno funzionale a sinistra e che soltanto la menomazione di cui al punto (iii) del riassunto biologico (ovvero la “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto,
instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3,
decompressione canale L2-L3, artrodesi L1- L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”) ha subito, a far epoca dal marzo 2023, una documentata evoluzione in peius sia anatomo-radiologica sia clinico funzionale occorsa in costanza di attività lavorativa (e, dunque, di esposizione al rischio) del Ricorrente>>. 6.3 Dunque, non è affatto vero che il CTU ha escluso dalla rivalutazione della menomazione dell'integrità
psicofisica del ricorrente la sindrome del tunnel carpale bilaterale e l'artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori.
Il perito ha, invece, chiarito che la “sindrome algo-disfunzionale spalla destra comporta attualmente un moderato impegno funzionale e che la “sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso” determina un moderato impegno funzionale a destra, e nessun impegno funzionale a sinistra.
Sulla base di tali valutazioni, espresse all'esito del vaglio della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che i postumi per le patologie in questione non erano superiori a quelli accertati e riconosciuti dall' CP_1
7. Pertanto, considerato, per un verso, che le valutazioni del perito d'ufficio sono ancorate a rigorosi accertamenti medico - legali e paiono alla Corte immuni da vizi metodologici, e, per l'altro verso che le doglianze del non si sostanziano nella denuncia di carenze o deficienze diagnostiche, o di Pt_1
affermazioni illogiche e scientificamente errate del CTU, bensì nella mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella del CTP circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
tanto considerato, non v'è motivo alcuno per disporre una nuova CTU o per disattendere le conclusioni del perito d'ufficio di primo grado.
8. L'appello va, conseguentemente, respinto.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese perché ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 14 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 20 febbraio 2025 CP_1
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2178 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Daniela Paolella
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dall'avv. Luciano Giuseppe Caputo
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 esponeva: Parte_1
che aveva svolto dall'1 febbraio 1997 l'attività di muratore edile, occupandosi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere edili, posa delle fondamenta e dei pilastri di sostegno, della tracciatura delle linee di posizione per le pareti, della realizzazione dei muri perimetrali e delle strutture verticali, della posa delle strutture orizzontali e della realizzazione della copertura;
che si era occupato, altresì, della posa in opera delle guaine di impermeabilizzazione sui tetti e sui terrazzi,
della realizzazione del massetto, della posa in opera dei pavimenti;
che in data 14 novembre 2020 aveva inoltrava all' tre distinte domande di malattia professionale per CP_1
l'insorgenza di patologie a carico di rachide lombo-sacrale, spalla destra e distretto mano-polso;
che con provvedimento del 4 marzo 2021 l' gli aveva comunicato l'accoglimento dell'istanza, CP_1
riconoscendo le seguenti malattie professionali: “sindrome algico funzionale del rachide grado accertato 4%”;
“sindrome algico disfunzionale spalla dx grado accertato 4%”; “sindrome algico disfunzionale del distretto mano polso bilaterale grado accertato 4%”; per un danno biologico complessivo pari all'11%;
che aveva inutilmente proposto opposizione in via amministrativa chiedendo una rideterminazione delle patologie nella misura rispettivamente pari al 12%, 10% e 8%;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< a causa delle malattie professionali n. 515583332, n. Parte_1
515583329 e n. 515583330 del 14.11.2020 presenta dalla data delle domande o dalla diversa data risultante di giustizia, un grado di inabilità pari al 30% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
b) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1
in favore del ricorrente di tutti i benefici di natura economica prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo>>.
Resisteva l' . CP_2 3. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 196/2025 pubblicata il 20 febbraio 2025, così statuiva:
<
algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3,
discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”), che porta ad una complessiva menomazione in misura pari al 15%
a decorrere da marzo 2023;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13, comma 2, lett. a) del D.
Lvo n. 38 del 2000 e condanna l ad erogare la prestazione con decorrenza dal marzo 2023, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria>>.
A fondamento della decisione, il Tribunale richiamava gli esiti dell'espletata CTU medico – legale.
4. Con ricorso del 14 agosto 2025 il interponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante così censura le valutazioni del CTU:
<
rivalutato solo la malattia professionale n. 515583332 del 14.11.2020, sindrome algico funzionale del rachide grado accertato 5%”, per la quale il Sig. in data 10.03.2023 ha subito un nuovo intervento Parte_1
chirurgico alla colonna lombosacrale di artrodesi posteriore L2-L3 presso la clinica Villa Cinzia, riconoscendoli un grado di inabilità dell'8% a far data da marzo 2023, ma non le altre due malattie professionali riconosciute al medesimo ovvero la n. 515583330 del 14.11.2020 sindrome del tunnel carpale bilaterale grado accertato
4%, e la n. 515583329 del 14.11.2020 artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori e con sindrome algo-disfunzionale, grado accertato 4%, per le quali non è stata prodotta documentazione attestante un aggravamento. Il CTU ha volutamente escluso dalla rivalutazione della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente due delle patologie da cui il medesima è affetto, ovvero la sindrome del tunnel carpale bilaterale e l'artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori, rendendo di fatto inattendibile la CTU effettuata>>;
<
ovvero la colonna vertebrale, confermando per le altre i punteggi riconosciuti dall nonostante in sede CP_1
di esame obbiettivo e da gli esami strumentali prodotti sia emersa una considerevole limitazione funzionale sia della spalla destra che delle mani e dei polsi>>.
6. L'appello è infondato.
6.1 Il CTU ha accertato quanto segue:
<< Il Ricorrente è risultato affetto da:
“(i) sindrome algo-disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori ad attuale moderato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso ad attuale moderato impegno funzionale a destra, e senza impegno funzionale a sinistra;
(iii) sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”>>;
< deduceva per la menomazione di cui al punto (a), Per_1
inquadrata dal Dr. ella certificazione come “artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei Per_1
rotatori e con sindrome algo-disfunzionale”, un grado di menomazione pari al 10%, per la menomazione di cui al punto (b), inquadrata dal Dr. ella certificazione come “sindrome del tunnel carpale bilaterale”, Per_1
un grado di menomazione pari all'8%, per la menomazione di cui al punto (c), inquadrata dal Dr. ella Per_1 certificazione come “spondilo-discopatia lombare con sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-
sacrale”, un grado di menomazione pari al 12%>>;
<
(successiva al 2000), oggetto della nostra valutazione è senza dubbio il “danno biologico” (e non già la
“inabilità lavorativa” indicata nel ricorso), e il riferimento valutativo non può che essere quello normativo del
D.lgs. n. 38 del 2000 e dei barème contenuti nel Decreto Ministeriale del 12.07.2000.
La suddetta tabella riporta le seguenti voci, utili ai fini della valutazione del danno biologico dell'infermità di cui al punto (i) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori ad attuale moderato impegno funzionale”):
- voce n. 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”: fino al 4%;
- voce n. 227: “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente,
non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”: fino al 4%.
E dunque, considerato che il quadro anatomo-radiologico si caratterizza per la presenza di diffusa tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori e che esso interessa un solo arto (quello dominante) e che comporta effetti disfunzionali di grado moderato come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto
Ministeriale del 12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura del 4% (quattro per cento).
Circa l'infermità di cui al punto (ii) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso ad attuale moderato impegno funzionale a destra, e senza impegno funzionale a sinistra”) la citata tabella di legge riporta la seguente voce, utile ai fini della valutazione del danno biologico:
- voce n. 163: “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”: fino al 7%. E dunque, considerato che il quadro anatomo-radiologico ed EMGrafico si caratterizza per la presenza di neuropatia del nervo mediano al polso e che esso comporta effetti disfunzionali di grado moderato a destra e sostanzialmente assenti a sinistra come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto Ministeriale
del 12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura del 4% (quattro per cento). Circa l'infermità di cui al punto (iii) in diagnosi (“sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-
sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto, instabilità lombare
L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3, decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”)
la citata tabella di legge riporta la seguente voce, utile ai fini della valutazione del danno biologico: voce n.
213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”: fino al 12%.
E dunque, considerato che – in costanza di attività lavorativa - il quadro anatomo- radiologico e clinico-
funzionale osservato dall'Istituto all'epoca della domanda è evoluto nel tempo tanto da rendere necessario,
nel marzo 2023, un ulteriore intervento chirurgico di “artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3,
decompressione canale L2-L3, artrodesi L1-L2” e che esso comporta effetti disfunzionali di grado moderato sul rachide lombo-sacrale così come emerso dall'esame clinico-obiettivo dal sottoscritto eseguito nel corso delle operazioni di CTU, sulla base dei sopra richiamati riferimenti tabellari di cui al Decreto Ministeriale del
12.07.2000 (indicati nel quesito), l'infermità in diagnosi comporta allo stato attuale la presenza di esiti permanenti, con riferimento al danno biologico, che possono essere valutati nella misura dell'8% (otto per cento), con decorrenza dal marzo 2023 epoca dell'accertato aggravamento della menomazione in diagnosi.
Valutazione del danno biologico complessivo
Utilizzando i criteri tabellari descritti, il danno biologico conseguente alle menomazioni di cui alle malattie professionali per cui è causa può essere valutato effettuando, come per legge e per prassi, una valutazione complessiva;
esso, secondo quanto espressamente indicato dal D.M. 12/07/2000 nei “criteri applicativi”,
“non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”[i]. Pertanto, per le menomazioni di cui ai punti (i) e (ii) si è eseguita la valutazione complessiva per menomazioni concorrenti in quanto incidenti su organi e apparati anatomicamente e funzionalmente sinergici;
siffatta valutazione conduce a un grado di menomazione complessivo pari al 7,5%; per il complesso menomativo di cui ai punti
(i) e (ii) [come detto, già valutato nella misura del 7,5%] e per la menomazione dci cui al punto (iii) [valutata nella misura dell'8%] si è eseguita la valutazione complessiva per menomazioni coesistenti in quanto incidenti su organi e apparati anatomicamente e funzionalmente distinti;
siffatta valutazione conduce a un grado di menomazione complessivo pari al 15%.
Dalla valutazione sopra indicata si evince che il complesso menomativo determinato dalle citate menomazioni, che, come detto, non può essere considerato come la risultante della mera somma aritmetica delle singole menomazioni, può essere valutato complessivamente nella misura del 15% (quindici per cento)
riguardo al “danno biologico” sulla pre-esistente integrità psico-fisica, con decorrenza dal marzo 2023, epoca dell'accertato aggravamento della menomazione di cui al punto (iii) in diagnosi>>.
6.2 Il CTU ha, poi, così ha risposto ai rilievi del CTP del : Pt_1
< si è potuto dedurre che la “sindrome algo- Pt_1
disfunzionale spalla destra (arto dominante) da tendinopatia diffusa della cuffia dei rotatori”, monolaterale perché interessa solo l'arto dominante, comporta attualmente un moderato impegno funzionale, che la
“sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso” determina un moderato impegno funzionale a destra, e nessun impegno funzionale a sinistra e che soltanto la menomazione di cui al punto (iii) del riassunto biologico (ovvero la “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale (già operato nel 02/2020 con intervento di stabilizzazione per stenosi del tratto,
instabilità lombare L1-L2) in recente intervento chirurgico di artrodesi posteriore L2-L3, discectomia L2-L3,
decompressione canale L2-L3, artrodesi L1- L2 per instabilità L2-L3 e listesi L1-L2, ad attuale moderato impegno funzionale”) ha subito, a far epoca dal marzo 2023, una documentata evoluzione in peius sia anatomo-radiologica sia clinico funzionale occorsa in costanza di attività lavorativa (e, dunque, di esposizione al rischio) del Ricorrente>>. 6.3 Dunque, non è affatto vero che il CTU ha escluso dalla rivalutazione della menomazione dell'integrità
psicofisica del ricorrente la sindrome del tunnel carpale bilaterale e l'artropatia della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori.
Il perito ha, invece, chiarito che la “sindrome algo-disfunzionale spalla destra comporta attualmente un moderato impegno funzionale e che la “sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilaterale da compressione del nervo mediano al polso” determina un moderato impegno funzionale a destra, e nessun impegno funzionale a sinistra.
Sulla base di tali valutazioni, espresse all'esito del vaglio della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che i postumi per le patologie in questione non erano superiori a quelli accertati e riconosciuti dall' CP_1
7. Pertanto, considerato, per un verso, che le valutazioni del perito d'ufficio sono ancorate a rigorosi accertamenti medico - legali e paiono alla Corte immuni da vizi metodologici, e, per l'altro verso che le doglianze del non si sostanziano nella denuncia di carenze o deficienze diagnostiche, o di Pt_1
affermazioni illogiche e scientificamente errate del CTU, bensì nella mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella del CTP circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
tanto considerato, non v'è motivo alcuno per disporre una nuova CTU o per disattendere le conclusioni del perito d'ufficio di primo grado.
8. L'appello va, conseguentemente, respinto.
L'appellante va esente dal pagamento delle spese perché ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 14 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 20 febbraio 2025 CP_1
Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis