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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
17, TE (VI), c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Moro EL C.F._1
Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albignasego (PD), Via S. Andrea 154, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato il [...] a [...] e residente a [...] in Via CP
Gramsci n. 17, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Telatin EL Foro di C.F._2
Padova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fontaniva (PD), Via Giovanni XXIII n. 15/7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente con l'intervento EL PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
pagina 1 di 13 in punto: domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di ha concluso come segue: Parte_1
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Cassola (VI), Parte II, Serie A, al n. 21 in data 20.09.1993, ordinando all'Ufficiale ELlo Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio, anche con immediata sentenza parziale sullo status.
2) Confermare l'assegnazione ELla casa coniugale sita in TE (VI), Via Borgo Faveri 17, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme ai figli e i quali Parte_1 Per_1 Per_2 manterranno con la madre la loro residenza anagrafica.
3) porre a carico EL signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP Parte_1 un assegno a titolo di mantenimento EL figlio , ELl'importo mensile non inferiore ad € 523,45 (pari Per_1 all'assegno mensile stabilito nei provvedimenti presidenziali e ad oggi rivalutato) o ELla diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (a partire dal mese di dicembre 2024) e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo EL Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 EL mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
4) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria ELl'assegno unico. Parte_1
5) Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
6) Con rifusione ELle spese di lite”.
La difesa di ha concluso come segue: CP
“dichiarare la cessazione effetti civili EL matrimonio contratto in Cassola (VI) il 19.09.1993, registrato in data 20.09.1993 nei Registri ELlo Stato Civile di detto Comune alla parte II, Serie A, n. 21;
- confermare a carico EL Signor l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP
a favore EL figlio , nato in data [...], di € 523,00 come in essere, da adeguarsi secondo gli Per_1 indici Istat come per Legge, oltre al 50% ELle spese straordinarie come da Protocollo ELl'adito
Tribunale;
pagina 2 di 13 - disporre a carico ELla Signora un assegno divorzile mensile di € 2.000,00 a favore Parte_1 EL Signor in funzione perequativo-compensativa”. CP
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Cassola (VI) il giorno 19.09.1993, con CP atto trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, anno 1993 dei Registri di Matrimonio EL predetto Comune;
che dalla loro unione erano nati i figli (in data 21.12.1997), (in data 10.01.1999) e (in Per_2 Per_3 Per_1 data 18.07.2002); di essersi separata dal marito in forza di sentenza parziale n. 1263 EL 3.06.2021, emessa dal Tribunale di Vicenza nel giudizio di separazione giudiziale n. 1953/2020 R.G., poi definito con sentenza n. 490/2024, pubblicata il 4.03.2024, che rigettava la domanda di addebito proposta dal sig.
e poneva a carico EL medesimo un assegno mensile di euro 450,00 per il mantenimento EL CP figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al 50% ELle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo EL Tribunale vicentino, mentre disponeva che nulla fosse dovuto per il figlio Per_2
(percettore di una pensione di invalidità in quanto affetto da sindrome di down) e revocava con decorrenza da luglio 2023 il contributo economico, ordinario e straordinario, provvisoriamente stabilito nell'interesse EL figlio in ragione ELla sopraggiunta autosufficienza economica ELlo stesso;
di essere Per_3 proprietaria esclusiva ELla casa familiare, sita a TE (VI), a lei assegnata per viverci unitamente al figlio;
di lavorare nell'azienda ELla famiglia d'origine, produttrice di plantari e suolette, con un Per_1 reddito imponibile di euro 13.940,00 dichiarato per l'anno 2023 e di essere gravata da una rata mensile di euro 530,00 in relazione ad un mutuo fondiario acceso per sostenere le spese di sistemazione ELla casa familiare e per l'acquisto EL mobilio mancante, prelevato dal marito al momento EL rilascio ELl'abitazione o restituito al proprio padre, nonché per l'acquisto di una nuova autovettura in sostituzione di quella precedente, oramai vetusta e non più funzionante;
che le entrate EL sig. , dipendente CP ELla società Imilani srl di Rosà (VI) con mansioni di Responsabile di stabilimento e collaboratore ELla società Lando con funzioni di responsabile ELla sicurezza, erano di gran lunga superiori rispetto alle proprie, avendo dichiarato un reddito imponibile di euro 94.427,00 per il 2017, di euro 98.406,00 per il
2018, di euro 101.044,00 per il 2019, di euro 90.090,00 per il 2020, con una retribuzione mensile media superiore a 5.000,00 euro;
che, essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero pagina 3 di 13 riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione, sia in punto di assegnazione ELla casa familiare sia in punto di mantenimento EL figlio maggiorenne , non ancora autosufficiente, con la previsione che il Per_1 padre fosse gravato da un assegno mensile quantificato in almeno euro 519,88 tenuto conto ELla rivalutazione monetaria, oltre al 50% ELle spese di carattere straordinario.
Si costituiva in giudizio che si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili CP EL matrimonio, ma a condizioni diverse, chiedendo che, fermo il contributo ordinario e straordinario posto a suo carico nell'interesse EL figlio , la moglie fosse gravata dall'obbligo di corrispondergli Per_1 un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili in funzione perequativa-compensativa.
Il resistente allegava l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra le parti che trovava causa nell'aver investito, in costanza di matrimonio, tutto il suo patrimonio sia nella costruzione ELla bifamiliare di TE, interamente intestata alla moglie, che usufruiva ELla porzione sita in via Borgo Faveri n.
17/A quale proprietaria ed assegnataria ELla casa familiare e ricavava un canone di locazione dall'altra porzione affittata a terzi ed in precedenza abitata dai genitori ELla ricorrente, sia nell'acquisto di un appartamento a Milano per il figlio . Per_3
A sostegno ELla sua pretesa, il sig. assumeva: che, al momento EL matrimonio, la sig.ra CP
era ancora studente, mentre lui svolgeva la professione di ingegnere a Mestre;
che i coniugi Parte_1 erano andati a vivere in un appartamento condotto in locazione a Stra (VE); che, nell'anno 1995, iniziavano i lavori di costruzione ELla prima casa familiare, sita a Stra (VE), Via Capeleo n. 40, edificata con l'utilizzo di denaro personale sul terreno di proprietà dei suoi genitori;
che, con la nascita EL figlio nel 2002, egli assecondava il desiderio ELla moglie di trasferirsi a TE per abitare vicino ai Per_1 genitori di quest'ultima; che, pertanto, nel 2004 i coniugi si determinavano ad accendere un mutuo ipotecario di 200.0000,00 euro per finanziare la realizzazione di due unità immobiliari, una da destinare ad abitazione familiare e l'altra da destinare ad abitazione dei suoceri;
che, nel 2006-2007, dopo aver concordato con i propri genitori la vendita ELl'immobile di Stra (VE), Via Capeleo n. 40, ne riceveva l'intero corrispettivo, pari all'importo investito per la sua costruzione (superiore ad € 400.000,00) che veniva interamente utilizzato per l'edificazione ELla bifamiliare;
che i coniugi erano ancora debitori ELla somma di euro 75.000,00 data in prestito dalla propria zia negli anni 2005-2006, a cui Persona_4 si aggiungeva l'ulteriore prestito che il familiare aveva concesso nel 2010 con l'erogazione ELla somma di euro 25.000,00, versata interamente sul conto corrente cointestato ai coniugi, ove venivano addebitate le rate EL mutuo ipotecario;
che, nel mese di ottobre 2010, le parti decidevano di trasferire il mutuo,
pagina 4 di 13 contratto con presso la Cassa di Risparmio di Veneto e Rovigo, estinguendo la somma Parte_2 residua pari allora ad € 149.000,00, contraendo nuovo mutuo di pari importo (rata mensile € 1.300,00) e quest'ultimo mutuo veniva estinto nel dicembre 2020; che, invece, era ancora in essere il mutuo con rata mensile di 500,00 euro contratto dalle parti nel 2017 per l'acquisto, al prezzo di euro 170.000,00, ELl'appartamento di Milano ove il figlio si era trasferito per motivi di studio, reso possibile grazie Per_3 all'utilizzo ELl'intero trattamento di fine rapporto da lui maturato, pari a circa 52.000,00 euro;
di aver promosso nel 2020 il procedimento di separazione dopo aver scoperto l'infeELtà coniugale ELla moglie, accertata anche dalla Corte di Appello di Venezia che, in riforma ELla decisione di primo grado, aveva accolto la sua domanda di addebito con sentenza n. 1312/2024; che a seguito ELl'assegnazione ELla casa familiare alla sig.ra , si era visto costretto a reperire un appartamento in SS EL AP Parte_1
(VI), con un canone mensile di locazione di € 520,00, privato di tutte le somme variamente investite durante la lunga vita matrimoniale, con arricchimento esclusivo ELla moglie.
In data 10.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice relatore che tentava la conciliazione ELla lite con esito negativo e, con successiva ordinanza EL 23.10.2024, rigettava le istanze istruttorie ELle parti ordinando a di integrare la propria documentazione economico- CP reddituale in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 473 bis 16 c.p.c. e differendo la causa all'udienza EL 10.04.2025 per la precisazione ELle conclusioni e la discussione orale ai sensi ELl'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
A detta udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 16.04.2025, concludendo per l'accoglimento EL ricorso.
***
In primo luogo dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) Parte_1 CP
L. n. 898/1970 e successive modifiche: è, infatti, ampiamente decorso il termine di un anno dalla data ELla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente f.f. (15.12.2020) nel procedimento di separazione giudiziale e la presentazione EL ricorso introduttivo EL presente giudizio (6.06.2024), senza che gli stessi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come è dato ricavare dalle loro residenze separate e confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti.
Per quanto concerne le residue domande, a contenuto economico, il Collegio rileva che CP
non si è opposto alla domanda di controparte tesa ad ottenere il versamento, da parte EL padre,
[...] di un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario EL figlio , maggiorenne ma Per_1
pagina 5 di 13 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre nella casa familiare, concordando anche sull'entità EL contributo, indicato in euro 523,45, corrispondente all'importo stabilito nei provvedimenti presidenziali resi in sede di separazione e rivalutato per effetto dei successivi aggiornamenti Istat.
Va, quindi, disposto, anche nell'ambito EL presente giudizio di divorzio, che il resistente corrisponda a
, entro il giorno dieci di ogni mese, il predetto assegno di euro 523,45 mensili, Parte_1 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie con l'osservanza EL vigente Protocollo EL Tribunale di Vicenza.
Le parti concordano, altresì, sull'assegnazione ELla casa familiare alla madre sita in TE (VI), via
Borgo Faveri n. 17, ove risiede con il figlio non autosufficiente, anche in ragione EL suo titolo di proprietà.
Il thema decidendum resta, pertanto, circoscritto a verificare se ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta da . CP
Preliminarmente è utile ricordare che, a seguito EL noto pronunciamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 ELl'11.7.2018), la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione ELla vita familiare e alla formazione EL patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio e all'età ELl'avente diritto" (v., tra le tante, Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021).
I criteri di cui all'art. 5, comma 6, ELla Legge n. 898/1970 costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto ELla valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur ELl'assegno di divorzio: l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione EL richiedente, prescritto ai fini ELla prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali ELle parti che tenga conto anche EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare e alla formazione EL patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio e all'età ELl'avente diritto, tutto ciò in conformità ELla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa ELl'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "La funzione equilibratrice EL reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente
pagina 6 di 13 più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Si è evidenziato come il giudice debba, ai fini ELl'attribuzione ELl'assegno divorzile, accertare "se l'eventuale rilevante disparità ELla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto ELlo scioglimento EL vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione EL contributo di ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune
e/o EL patrimonio ELl'altro coniuge, oltre che ELle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione ELla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età EL coniuge richiedente ed alla conformazione EL mercato EL lavoro".
Ne consegue che, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso e solo in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Ciò presuppone, sul piano probatorio, un rigoroso accertamento EL fatto che lo squilibrio, presente al momento EL divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale ELle parti è l'effetto EL sacrificio da parte EL coniuge più debole a favore ELle esigenze familiari, così da giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo", tendente cioè a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione ELla vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, EL tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza ELla prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento ELl'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento nell'evoluzione interpretativa ELla Corte di
Cassazione, si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico ELla ricorrente ed in favore EL marito.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nell'anno 1993. Per quanto allegato dallo stesso nel CP suo ricorso per separazione, la sig.ra ha iniziato a svolgere attività lavorativa, Parte_1
pagina 7 di 13 collaborando nell'azienda ELla famiglia d'origine nella provincia di Vicenza, quanto meno dal 1998, data in cui la famiglia si trasferiva dall'abitazione sita a Stra (VE) in un appartamento ubicato in TE
(VI), di proprietà dei suoceri EL (doc. 30 fascicolo ricorrente). Questa soluzione abitativa, più CP che dipendere dai “desiderata” ELla moglie, appare essere frutto di una scelta condivisa dei coniugi che andava incontro non solo alle aspirazioni professionali ELla sig.ra , consentendole di Parte_1 lavorare nell'azienda familiare (attualmente la ricorrente è socia e Presidente EL Consiglio di
Amministrazione ELla Saluber s.r.l. con sede in Cassola – doc. 24 fascicolo attoreo), ma rispondeva all'esigenza di ricevere un supporto, attraverso la vicinanza ai propri genitori, nella gestione EL figlio primogenito ELla coppia, , nato con la sindrome di down ed oggi sottoposto ad amministrazione di Per_2 sostegno (doc. 9 fascicolo ricorrente). Le deduzioni svolte dal resistente con la memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c., relative ai sacrifici professionali che avrebbe sopportato per effetto di tale scelta, oltre che tardive, si appalesano infondate, non essendo dato riscontrare alcun nesso di collegamento tra la lamentata rinuncia al contratto di lavoro con la Società Promod Italia S.r.l. di Milano ed il trasferimento dei coniugi, avvenuto all'interno ELla medesima Regione (dalla provincia di Venezia a quella di Vicenza). Vero è, invece, che il resistente, trasferitosi a TE con la moglie ed il figlio disabile, trovava subito una occupazione lavorativa, iniziando a collaborare dal maggio 1998 con un'azienda metalmeccanica nel nuovo luogo di residenza (pag. 2 ricorso per separazione).
Entrambi i coniugi, dunque, lavoravano anche se non è stato possibile ricostruire esattamente quella che, all'epoca, era la loro situazione economico-reddituale. Il resistente, su cui gravavano gli oneri di allegazione e prova in quanto richiedente l'assegno divorzile, ha prodotto unicamente gli estratti conto, relativi agli anni dal 2004 al 2011, EL c/c cointestato acceso dai coniugi presso ove è stata Parte_2 accreditata in data 23.01.2004 la somma di euro 199.300,00 ottenuta dai coniugi a titolo di mutuo e, per circostanza pacifica in causa, destinata a far fronte ai costi di costruzione ELle due unità immobiliari di
TE, di proprietà esclusiva di (doc. 46 fascicolo resistente). Parte_1
Come emerge dall'analisi ELle movimentazioni bancarie, in entrata e in uscita, detto conto corrente veniva utilizzato sia dalla moglie che dal marito, come conto d'appoggio per il pagamento ELle spese personali e familiari e per gli accrediti degli stipendi e di altre entrate e, a tale riguardo, appare significativo osservare come in esso siano confluite svariate somme, anche di una certa consistenza, a titolo di prestiti e/o finanziamenti e/o prelevamento soci effettuati dalla Saluber o dai familiari ELla ricorrente (bonifici da parte ELla Saluber: di € 100.003,00 in data 16.03.2004; di € 30.000,00 in data 17.09.2004, di €
10.000,00 in data 21.09.2004, di € 15.000,00 in data 01.08.2005, di € 50.000,00 in data 24.07.2006, di €
pagina 8 di 13 15.000,00 in data 07.12.2006, di € 10.000,00 in data 26.09.2007, di € 5.000,00 in data 14.02.2008, di €
10.000,00 in data 21.02.2008, di € 15.000,00 in data 05.06.2008, di € 20.000,00 in data 24.05.2010; versamento di € 5.729,50 da parte di (sorella ELla ricorrente) e in data Persona_5 Persona_6
18.02.2004; bonifico di € 5.000,00 da parte dei sig.ri e (genitori Persona_7 Persona_8 ELla ricorrente) in data 14.09.2007; bonifico di € 4.500,00 da parte di (sorella ELla Persona_9 ricorrente) e in data 05.10.2007; bonifico di € 2.500,00 da parte di in Parte_3 Persona_9 data 10.10.2007; bonifico di € 7.000,00 da parte di (cognato ricorrente) in data 07.03.2008). Parte_3
I dati documentali evidenziano, quindi, che il conto cointestato su cui venivano addebitate le rate EL mutuo acceso dai coniugi era alimentato, in misura significativa, anche da somme variamente riferibili all'azienda di famiglia ELla sig.ra e tanto avvalora la tesi ELla ricorrente di aver fatto Parte_1 fronte al pagamento ELle rate EL finanziamento acceso per la costruzione ELla casa adibita ad abitazione familiare e di quella adiacente abitata per lungo tempo dai propri genitori, utilizzando pure i contributi economici di quest'ultimi, oltre ai proventi EL proprio lavoro (nel 2008 il suo reddito era pari ad euro
25.764,00 annui ed è via via aumentato, avendo dichiarato euro 27.711,00 per il 2015 ed euro 31.966,00 per il 2016 – doc.ti 41, 43, 44 fascicolo resistente). Ciò è ulteriormente corroborato dalla circostanza che, appena due mesi dopo l'accensione EL mutuo, la società Saluber provvedeva a bonificare ai coniugi la somma di euro 100.000,00 (v. accredito EL 16.03.2004 con causale “finanziamento soci”). La tesi avversa, secondo cui detto pagamento sarebbe stato effettuato a titolo di restituzione di un precedente prestito concesso dal alla Società, è rimasta sfornita di prova, certamente non desumibile dal doc. 47 di CP parte resistente che reca una mera dichiarazione unilaterale ELlo stesso , il quale avrebbe dovuto CP invece dimostrare l'esistenza EL prestito con l'effettiva erogazione ELla somma oggetto di restituzione.
Il resistente non ha nemmeno dato prova di aver investito nella realizzazione ELla bifamiliare l'ingente importo, superiore a 400.000,00 euro, che egli sostiene di aver ricevuto dai propri genitori a seguito ELla vendita ELla prima casa familiare sita a Stra (VE), asseritamente costruita con denaro proprio. In atti non vi è alcuna traccia documentale ELl'incasso di detta somma che sarebbe avvenuto, in più tranches, a titolo restitutorio a fronte degli esborsi economici da lui sostenuti per l'edificazione, rimasti parimenti indimostrati e, a monte, difetta la prova ELla stessa alienazione EL bene, di proprietà dei genitori, che avrebbe dovuto essere fornita attraverso la produzione in giudizio ELl'atto di compravendita immobiliare, anziché mediante una inammissibile richiesta di prova testimoniale.
Per lo stesso motivo, anche le prove orali (con articolazione di ben 88 capitoli probatori), dirette a dimostrare il versamento EL prezzo di acquisto EL terreno su cui è stata eretta la costruzione di pagina 9 di 13 TE (“Vero che, nell'anno 2001, il Signor ha corrisposto la somma di € 144.608,00 ai CP
Signori , e per l'acquisto EL fabbricao in TE (VI), Via Parte_4 CP_2 Controparte_3
Borgo Faveri?”) nonché gli esborsi via via effettuati per la progettazione e la realizzazione degli immobili, non hanno trovato ingresso nella fase istruttoria in forza ELla condivisibile ordinanza di rigetto EL
Giudice relatore, vertendo le chieste testimonianze su circostanze che il avrebbe dovuto CP dimostrare documentalmente, attraverso la produzione ELle fatture e ELle contabili di pagamento a favore dei professionisti e ELle ditte variamente coinvolte nei lavori di costruzione.
Da rigettare è pure la richiesta di ctu contabile per le sue finalità esplorative, in ragione ELl'assenza in atti di documentazione sufficientemente probante su cui svolgere l'indagine peritale.
Per quanto riguarda i prestiti pecuniari concessi dalla sig.ra l'unico versamento che Persona_4 può essere ricondotto alla zia materna EL sig. è quello di euro 25.000,00 effettuato a mezzo CP bonifico nel conto comune in data 2.09.2010 (doc.ti 7 e 46 pag. 34), ma non vi è certezza alcuna sul titolo EL prestito che ben potrebbe essere stato contratto per esigenze personali EL resistente, il quale, per quanto da lui dichiarato, sino al momento ELla separazione non disponeva di un conto corrente ulteriore rispetto a quello cointestato, ove avrebbe potuto essere accreditata la somma finanziata. Manca, invece, la prova ELl'effettiva riferibilità alla sig.ra Lando dei due versamenti, uno EL 31.10.2005 di euro 50.000,00
e l'altro EL 19.01.2006 di euro 25.000,00, e ELla loro destinazione alle esigenze familiari, anziché a quelle personali EL marito (doc. 8 fascicolo), tanto più che la sig.ra non risulta essere mai stata Parte_1 destinataria di una richiesta di restituzione ELle somme asseritamente date in prestito. Del tutto irrilevanti sono anche i doc.ti 48 e 49 allegati dal resistente, con i quali vorrebbe dimostrare, attraverso due bonifici effettuati in pendenza EL presente giudizio, di essersi fatto carico, in via esclusiva, EL rimborso degli importi erogati quindici anni prima.
Va, poi, evidenziato che alcun rilievo riveste, ai fini ELla decisione sulla domanda di assegno divorzile, la circostanza (rimasta anche questa indimostrata) che il resistente abbia destinato il suo t.f.r. al pagamento EL prezzo di acquisto ELl'appartamento di Milano, per la parte non coperta dal mutuo acceso dalle parti nel 2017, in considerazione EL fatto che alcun spostamento di ricchezza si è verificato a vantaggio ELla moglie, trattandosi di acquisto effettuato per il figlio , intestatario ELl'immobile. Per_3
Tutto ciò precisato, dalla disamina ELle dichiarazioni fiscali in atti emerge che CP dispone di significative risorse economiche, avendo dichiarato i seguenti redditi (differenza tra reddito complessivo ed imposta lorda): euro 65.125,00 nel 2017, euro 66.696,00 nel 2018, euro 58.181,00 nel pagina 10 di 13 2019, euro 70.612,00 nel 2020, euro 68.631,00 nel 2021, euro 69.632,00 nel 2022, euro 70.048,00 nel
2023 (doc.ti 17, 18 19 fascicolo ricorrente;
doc.ti 26, 27, 28, 53 fascicolo resistente).
Le risultanze degli estratti conto relativi al c/c personale EL , prodotti solo in forza di ordine di CP esibizione ex art.210 c.p.c. (doc.ti 54, 55, 56), fanno ragionevolmente presumere che il resistente abbia omesso di allegare tutta la documentazione necessaria a ricostruire la sua complessiva situazione economico-patrimoniale, emergendo il versamento di somme in contanti (ad esempio euro 4.000,00 in data 14.01.2022 ed euro 13.000,00 in data 13.04.2023), il riscatto di una polizza con incasso di euro
4.925,31 in data 17.02.2022, l'accredito ELl'importo di euro 6.353,82 liquidato a titolo di successione ereditaria.
Il non ha depositato la documentazione attestante la titolarità dei beni immobili e dei beni CP mobili registrati e, solo attraverso quella prodotta dalla ricorrente, è stato possibile accertare che egli è divenuto comproprietario (nella quota di 8/90) di più immobili siti a Stra, come da visura catastale EL
19.09.2024 (doc. 42). Possiede beni mobili registrati (motocicli) come da visura PRA in atti (doc. 43 fascicolo ricorrente) ed usufruisce di un'auto aziendale per quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio di separazione (doc. 20 fascicolo ricorrente).
Dagli estratti conto si evince che il resistente versa un canone di locazione di euro 522,13 mensili (doc.ti
12 e 56 fascicolo resistente) e paga la metà ELla rata EL mutuo acceso sull'appartamento di Milano, gravando il residuo 50% sulla ricorrente.
Viceversa, ha ottemperato agli oneri di allegazione posti a suo carico, Parte_1 producendo spontaneamente la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c., comprensiva ELla documentazione bancaria relativa ai conti correnti di cui è titolare, a nulla rilevando l'esame di quelli intestati alla Sauber su cui la abbia eventualmente la ELega ad operare per conto ELla Parte_1 società.
Dalle dichiarazioni fiscali allegate al ricorso si ricava che la ricorrente, in forza EL lavoro svolto nell'azienda di famiglia, ha potuto contare su un reddito annuo (differenza tra reddito complessivo e imposta lorda) pari ad euro 19.655,00 nel 2020, ad euro 47.745,00 nel 2021, ad euro 31.731,00 nel 2022, ad euro 41.847,00 nel 2023 (doc.ti 10, 11, 12, 37). E' proprietaria, in via esclusiva, ELle due unità immobiliari di TE, una ELle quali affittata a terzi con percezione di un canone annuo lordo di euro 15.600,00 in forza EL nuovo contratto di locazione stipulato con decorrenza dal 6.03.2024 (doc. 40 fascicolo ricorrente). Le deduzioni EL relative alle ulteriori somme che la ricorrente ritrarrebbe CP dall'attività secondaria di vendita di cuccioli di cane ELl'allevamento di famiglia sono generiche e tardive,
pagina 11 di 13 essendo state svolte per la prima volta all'udienza EL 10.10.2024 e, come tali, vanno dichiarate inammissibili.
Per quanto riguarda le spese fisse, invece, ha documentato di essere gravata Parte_1 dalla rata di un finanziamento fondiario acceso nel 2021 (doc. ti 13 e 14 fascicolo ricorrente), con rateo di
530,00 euro mensili, destinato al pagamento di spese di sistemazione ELl'immobile di sua proprietà, di acquisto di mobilio, con impiego di una parte di esso anche per l'acquisto di un'autovettura, ed inoltre, come già evidenziato, corrisponde la sua quota parte EL mutuo, cointestato con il marito, relativo all'immobile acquistato per il figlio a Milano.
Alla luce di questi dati, la complessiva situazione economico-patrimoniale ELle parti può dirsi sostanzialmente equivalente, in quanto, sebbene la ricorrente disponga di un immobile di sua proprietà, ricavando utilità dall'unità abitativa adiacente a quella costituente la casa familiare a lei assegnata, il resistente non può essere affatto considerato come il coniuge economicamente “più debole”, percependo redditi da lavoro, superiori a quelli ELla moglie, derivanti da un'attività professionale sempre più remunerata nel corso degli anni.
In ogni caso ciò che appare dirimente ai fini EL rigetto richiesta di assegno divorzile è l'assenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economico-reddituale ELle parti che sia l'effetto ELlo scioglimento EL vincolo coniugale, non avendo il resistente fornito la prova rigorosa, posta a suo carico, di aver partecipato in maniera significativa all'investimento realizzato durante la convivenza matrimoniale, con uno spostamento di ricchezza a vantaggio ELla moglie tale da dover essere compensato con il riconoscimento di un assegno in funzione perequativa-compensativa.
D'altro canto, nell'ambito ELla sua domanda, il resistente non ha nemmeno spiegato le ragioni per le quali egli avrebbe acconsentito ad intestare, in via esclusiva, alla moglie le due unità immobiliare di pregio, pur sostenendo di aver finanziato l'operazione.
Né la sua pretesa economica potrebbe trovare accoglimento, facendo leva sull'asserita rinuncia alla carriera professionale che avrebbe potuto intraprendere a livello internazionale, trattandosi di deduzione tardiva (non essendone stata fatta menzione alcuna nella comparsa di costituzione) e non accompagnata dalla prova ELla maggiore redditività EL diverso lavoro non accettato.
Per le suesposte ragioni la domanda riconvenzionale di va rigettata con tutte le CP conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione ELle spese di lite, da porsi a carico EL resistente nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modif., con applicazione pagina 12 di 13 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusa quella istruttoria non espletata) dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 2407/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra e Parte_1 CP
, celebrato con rito concordatario nel Comune di Cassola (VI) il giorno 19.09.1993;
[...]
2. ordina all'Ufficiale di stato civile EL Comune di Cassola di procedere all'annotazione ELla presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 21 parte II, serie A, anno 1993 dei coniugi sopra indicati;
3. fa obbligo a di versare a , entro il giorno dieci di ogni CP Parte_1 mese, un assegno di euro 523,45 mensili a titolo di mantenimento ordinario EL figlio , maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente, con la successiva rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre a concorrere, nella misura EL 50%, al pagamento ELle spese straordinarie relative al figlio secondo il vigente Protocollo EL Tribunale di Vicenza;
4. assegna la casa familiare, sita a TE (VI), Via Borgo Faveri 17/A, alla ricorrente;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dal resistente;
6. condanna a rifondere a le spese di lite EL presente CP Parte_1 giudizio, liquidate in € 99,30 per esborsi e in € 5.810,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio ELla Seconda Sezione Civile, in data 24.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
17, TE (VI), c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Moro EL C.F._1
Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albignasego (PD), Via S. Andrea 154, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato il [...] a [...] e residente a [...] in Via CP
Gramsci n. 17, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Telatin EL Foro di C.F._2
Padova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fontaniva (PD), Via Giovanni XXIII n. 15/7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente con l'intervento EL PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
pagina 1 di 13 in punto: domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di ha concluso come segue: Parte_1
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto nel Comune di
Cassola (VI), Parte II, Serie A, al n. 21 in data 20.09.1993, ordinando all'Ufficiale ELlo Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio, anche con immediata sentenza parziale sullo status.
2) Confermare l'assegnazione ELla casa coniugale sita in TE (VI), Via Borgo Faveri 17, con tutti
i mobili ed arredi, alla sig.ra che vi vivrà assieme ai figli e i quali Parte_1 Per_1 Per_2 manterranno con la madre la loro residenza anagrafica.
3) porre a carico EL signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP Parte_1 un assegno a titolo di mantenimento EL figlio , ELl'importo mensile non inferiore ad € 523,45 (pari Per_1 all'assegno mensile stabilito nei provvedimenti presidenziali e ad oggi rivalutato) o ELla diversa somma che verrà stabilita dal Tribunale adito, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (a partire dal mese di dicembre 2024) e che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% ELle spese straordinarie così come stabilite nel Protocollo EL Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborsare le predette spese su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 EL mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.
4) Disporsi che la sig.ra rimanga unica titolare e beneficiaria ELl'assegno unico. Parte_1
5) Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
6) Con rifusione ELle spese di lite”.
La difesa di ha concluso come segue: CP
“dichiarare la cessazione effetti civili EL matrimonio contratto in Cassola (VI) il 19.09.1993, registrato in data 20.09.1993 nei Registri ELlo Stato Civile di detto Comune alla parte II, Serie A, n. 21;
- confermare a carico EL Signor l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP
a favore EL figlio , nato in data [...], di € 523,00 come in essere, da adeguarsi secondo gli Per_1 indici Istat come per Legge, oltre al 50% ELle spese straordinarie come da Protocollo ELl'adito
Tribunale;
pagina 2 di 13 - disporre a carico ELla Signora un assegno divorzile mensile di € 2.000,00 a favore Parte_1 EL Signor in funzione perequativo-compensativa”. CP
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per l'accoglimento EL ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Cassola (VI) il giorno 19.09.1993, con CP atto trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, anno 1993 dei Registri di Matrimonio EL predetto Comune;
che dalla loro unione erano nati i figli (in data 21.12.1997), (in data 10.01.1999) e (in Per_2 Per_3 Per_1 data 18.07.2002); di essersi separata dal marito in forza di sentenza parziale n. 1263 EL 3.06.2021, emessa dal Tribunale di Vicenza nel giudizio di separazione giudiziale n. 1953/2020 R.G., poi definito con sentenza n. 490/2024, pubblicata il 4.03.2024, che rigettava la domanda di addebito proposta dal sig.
e poneva a carico EL medesimo un assegno mensile di euro 450,00 per il mantenimento EL CP figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al 50% ELle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo EL Tribunale vicentino, mentre disponeva che nulla fosse dovuto per il figlio Per_2
(percettore di una pensione di invalidità in quanto affetto da sindrome di down) e revocava con decorrenza da luglio 2023 il contributo economico, ordinario e straordinario, provvisoriamente stabilito nell'interesse EL figlio in ragione ELla sopraggiunta autosufficienza economica ELlo stesso;
di essere Per_3 proprietaria esclusiva ELla casa familiare, sita a TE (VI), a lei assegnata per viverci unitamente al figlio;
di lavorare nell'azienda ELla famiglia d'origine, produttrice di plantari e suolette, con un Per_1 reddito imponibile di euro 13.940,00 dichiarato per l'anno 2023 e di essere gravata da una rata mensile di euro 530,00 in relazione ad un mutuo fondiario acceso per sostenere le spese di sistemazione ELla casa familiare e per l'acquisto EL mobilio mancante, prelevato dal marito al momento EL rilascio ELl'abitazione o restituito al proprio padre, nonché per l'acquisto di una nuova autovettura in sostituzione di quella precedente, oramai vetusta e non più funzionante;
che le entrate EL sig. , dipendente CP ELla società Imilani srl di Rosà (VI) con mansioni di Responsabile di stabilimento e collaboratore ELla società Lando con funzioni di responsabile ELla sicurezza, erano di gran lunga superiori rispetto alle proprie, avendo dichiarato un reddito imponibile di euro 94.427,00 per il 2017, di euro 98.406,00 per il
2018, di euro 101.044,00 per il 2019, di euro 90.090,00 per il 2020, con una retribuzione mensile media superiore a 5.000,00 euro;
che, essendo decorso il termine di legge senza che i coniugi si fossero pagina 3 di 13 riconciliati, era sua intenzione ottenere la cessazione degli effetti civili EL matrimonio alle medesime condizioni stabilite dalla sentenza di separazione, sia in punto di assegnazione ELla casa familiare sia in punto di mantenimento EL figlio maggiorenne , non ancora autosufficiente, con la previsione che il Per_1 padre fosse gravato da un assegno mensile quantificato in almeno euro 519,88 tenuto conto ELla rivalutazione monetaria, oltre al 50% ELle spese di carattere straordinario.
Si costituiva in giudizio che si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili CP EL matrimonio, ma a condizioni diverse, chiedendo che, fermo il contributo ordinario e straordinario posto a suo carico nell'interesse EL figlio , la moglie fosse gravata dall'obbligo di corrispondergli Per_1 un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili in funzione perequativa-compensativa.
Il resistente allegava l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra le parti che trovava causa nell'aver investito, in costanza di matrimonio, tutto il suo patrimonio sia nella costruzione ELla bifamiliare di TE, interamente intestata alla moglie, che usufruiva ELla porzione sita in via Borgo Faveri n.
17/A quale proprietaria ed assegnataria ELla casa familiare e ricavava un canone di locazione dall'altra porzione affittata a terzi ed in precedenza abitata dai genitori ELla ricorrente, sia nell'acquisto di un appartamento a Milano per il figlio . Per_3
A sostegno ELla sua pretesa, il sig. assumeva: che, al momento EL matrimonio, la sig.ra CP
era ancora studente, mentre lui svolgeva la professione di ingegnere a Mestre;
che i coniugi Parte_1 erano andati a vivere in un appartamento condotto in locazione a Stra (VE); che, nell'anno 1995, iniziavano i lavori di costruzione ELla prima casa familiare, sita a Stra (VE), Via Capeleo n. 40, edificata con l'utilizzo di denaro personale sul terreno di proprietà dei suoi genitori;
che, con la nascita EL figlio nel 2002, egli assecondava il desiderio ELla moglie di trasferirsi a TE per abitare vicino ai Per_1 genitori di quest'ultima; che, pertanto, nel 2004 i coniugi si determinavano ad accendere un mutuo ipotecario di 200.0000,00 euro per finanziare la realizzazione di due unità immobiliari, una da destinare ad abitazione familiare e l'altra da destinare ad abitazione dei suoceri;
che, nel 2006-2007, dopo aver concordato con i propri genitori la vendita ELl'immobile di Stra (VE), Via Capeleo n. 40, ne riceveva l'intero corrispettivo, pari all'importo investito per la sua costruzione (superiore ad € 400.000,00) che veniva interamente utilizzato per l'edificazione ELla bifamiliare;
che i coniugi erano ancora debitori ELla somma di euro 75.000,00 data in prestito dalla propria zia negli anni 2005-2006, a cui Persona_4 si aggiungeva l'ulteriore prestito che il familiare aveva concesso nel 2010 con l'erogazione ELla somma di euro 25.000,00, versata interamente sul conto corrente cointestato ai coniugi, ove venivano addebitate le rate EL mutuo ipotecario;
che, nel mese di ottobre 2010, le parti decidevano di trasferire il mutuo,
pagina 4 di 13 contratto con presso la Cassa di Risparmio di Veneto e Rovigo, estinguendo la somma Parte_2 residua pari allora ad € 149.000,00, contraendo nuovo mutuo di pari importo (rata mensile € 1.300,00) e quest'ultimo mutuo veniva estinto nel dicembre 2020; che, invece, era ancora in essere il mutuo con rata mensile di 500,00 euro contratto dalle parti nel 2017 per l'acquisto, al prezzo di euro 170.000,00, ELl'appartamento di Milano ove il figlio si era trasferito per motivi di studio, reso possibile grazie Per_3 all'utilizzo ELl'intero trattamento di fine rapporto da lui maturato, pari a circa 52.000,00 euro;
di aver promosso nel 2020 il procedimento di separazione dopo aver scoperto l'infeELtà coniugale ELla moglie, accertata anche dalla Corte di Appello di Venezia che, in riforma ELla decisione di primo grado, aveva accolto la sua domanda di addebito con sentenza n. 1312/2024; che a seguito ELl'assegnazione ELla casa familiare alla sig.ra , si era visto costretto a reperire un appartamento in SS EL AP Parte_1
(VI), con un canone mensile di locazione di € 520,00, privato di tutte le somme variamente investite durante la lunga vita matrimoniale, con arricchimento esclusivo ELla moglie.
In data 10.10.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice relatore che tentava la conciliazione ELla lite con esito negativo e, con successiva ordinanza EL 23.10.2024, rigettava le istanze istruttorie ELle parti ordinando a di integrare la propria documentazione economico- CP reddituale in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 473 bis 16 c.p.c. e differendo la causa all'udienza EL 10.04.2025 per la precisazione ELle conclusioni e la discussione orale ai sensi ELl'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
A detta udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 16.04.2025, concludendo per l'accoglimento EL ricorso.
***
In primo luogo dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) Parte_1 CP
L. n. 898/1970 e successive modifiche: è, infatti, ampiamente decorso il termine di un anno dalla data ELla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente f.f. (15.12.2020) nel procedimento di separazione giudiziale e la presentazione EL ricorso introduttivo EL presente giudizio (6.06.2024), senza che gli stessi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come è dato ricavare dalle loro residenze separate e confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti.
Per quanto concerne le residue domande, a contenuto economico, il Collegio rileva che CP
non si è opposto alla domanda di controparte tesa ad ottenere il versamento, da parte EL padre,
[...] di un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario EL figlio , maggiorenne ma Per_1
pagina 5 di 13 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre nella casa familiare, concordando anche sull'entità EL contributo, indicato in euro 523,45, corrispondente all'importo stabilito nei provvedimenti presidenziali resi in sede di separazione e rivalutato per effetto dei successivi aggiornamenti Istat.
Va, quindi, disposto, anche nell'ambito EL presente giudizio di divorzio, che il resistente corrisponda a
, entro il giorno dieci di ogni mese, il predetto assegno di euro 523,45 mensili, Parte_1 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie con l'osservanza EL vigente Protocollo EL Tribunale di Vicenza.
Le parti concordano, altresì, sull'assegnazione ELla casa familiare alla madre sita in TE (VI), via
Borgo Faveri n. 17, ove risiede con il figlio non autosufficiente, anche in ragione EL suo titolo di proprietà.
Il thema decidendum resta, pertanto, circoscritto a verificare se ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta da . CP
Preliminarmente è utile ricordare che, a seguito EL noto pronunciamento ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. un., n. 18287 ELl'11.7.2018), la giurisprudenza è oramai costante nell'affermare che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione ELla vita familiare e alla formazione EL patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio e all'età ELl'avente diritto" (v., tra le tante, Cass. n. 23583/2022; Cass. n 24250/2021).
I criteri di cui all'art. 5, comma 6, ELla Legge n. 898/1970 costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto ELla valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur ELl'assegno di divorzio: l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione EL richiedente, prescritto ai fini ELla prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali ELle parti che tenga conto anche EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare e alla formazione EL patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio e all'età ELl'avente diritto, tutto ciò in conformità ELla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa ELl'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "La funzione equilibratrice EL reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente
pagina 6 di 13 più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi". Si è evidenziato come il giudice debba, ai fini ELl'attribuzione ELl'assegno divorzile, accertare "se l'eventuale rilevante disparità ELla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto ELlo scioglimento EL vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione EL contributo di ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune
e/o EL patrimonio ELl'altro coniuge, oltre che ELle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione ELla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età EL coniuge richiedente ed alla conformazione EL mercato EL lavoro".
Ne consegue che, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso e solo in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Ciò presuppone, sul piano probatorio, un rigoroso accertamento EL fatto che lo squilibrio, presente al momento EL divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale ELle parti è l'effetto EL sacrificio da parte EL coniuge più debole a favore ELle esigenze familiari, così da giustificare il riconoscimento di un assegno "perequativo", tendente cioè a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione ELla vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, EL tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza ELla prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento ELl'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento nell'evoluzione interpretativa ELla Corte di
Cassazione, si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico ELla ricorrente ed in favore EL marito.
Il matrimonio tra le parti è stato celebrato nell'anno 1993. Per quanto allegato dallo stesso nel CP suo ricorso per separazione, la sig.ra ha iniziato a svolgere attività lavorativa, Parte_1
pagina 7 di 13 collaborando nell'azienda ELla famiglia d'origine nella provincia di Vicenza, quanto meno dal 1998, data in cui la famiglia si trasferiva dall'abitazione sita a Stra (VE) in un appartamento ubicato in TE
(VI), di proprietà dei suoceri EL (doc. 30 fascicolo ricorrente). Questa soluzione abitativa, più CP che dipendere dai “desiderata” ELla moglie, appare essere frutto di una scelta condivisa dei coniugi che andava incontro non solo alle aspirazioni professionali ELla sig.ra , consentendole di Parte_1 lavorare nell'azienda familiare (attualmente la ricorrente è socia e Presidente EL Consiglio di
Amministrazione ELla Saluber s.r.l. con sede in Cassola – doc. 24 fascicolo attoreo), ma rispondeva all'esigenza di ricevere un supporto, attraverso la vicinanza ai propri genitori, nella gestione EL figlio primogenito ELla coppia, , nato con la sindrome di down ed oggi sottoposto ad amministrazione di Per_2 sostegno (doc. 9 fascicolo ricorrente). Le deduzioni svolte dal resistente con la memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c., relative ai sacrifici professionali che avrebbe sopportato per effetto di tale scelta, oltre che tardive, si appalesano infondate, non essendo dato riscontrare alcun nesso di collegamento tra la lamentata rinuncia al contratto di lavoro con la Società Promod Italia S.r.l. di Milano ed il trasferimento dei coniugi, avvenuto all'interno ELla medesima Regione (dalla provincia di Venezia a quella di Vicenza). Vero è, invece, che il resistente, trasferitosi a TE con la moglie ed il figlio disabile, trovava subito una occupazione lavorativa, iniziando a collaborare dal maggio 1998 con un'azienda metalmeccanica nel nuovo luogo di residenza (pag. 2 ricorso per separazione).
Entrambi i coniugi, dunque, lavoravano anche se non è stato possibile ricostruire esattamente quella che, all'epoca, era la loro situazione economico-reddituale. Il resistente, su cui gravavano gli oneri di allegazione e prova in quanto richiedente l'assegno divorzile, ha prodotto unicamente gli estratti conto, relativi agli anni dal 2004 al 2011, EL c/c cointestato acceso dai coniugi presso ove è stata Parte_2 accreditata in data 23.01.2004 la somma di euro 199.300,00 ottenuta dai coniugi a titolo di mutuo e, per circostanza pacifica in causa, destinata a far fronte ai costi di costruzione ELle due unità immobiliari di
TE, di proprietà esclusiva di (doc. 46 fascicolo resistente). Parte_1
Come emerge dall'analisi ELle movimentazioni bancarie, in entrata e in uscita, detto conto corrente veniva utilizzato sia dalla moglie che dal marito, come conto d'appoggio per il pagamento ELle spese personali e familiari e per gli accrediti degli stipendi e di altre entrate e, a tale riguardo, appare significativo osservare come in esso siano confluite svariate somme, anche di una certa consistenza, a titolo di prestiti e/o finanziamenti e/o prelevamento soci effettuati dalla Saluber o dai familiari ELla ricorrente (bonifici da parte ELla Saluber: di € 100.003,00 in data 16.03.2004; di € 30.000,00 in data 17.09.2004, di €
10.000,00 in data 21.09.2004, di € 15.000,00 in data 01.08.2005, di € 50.000,00 in data 24.07.2006, di €
pagina 8 di 13 15.000,00 in data 07.12.2006, di € 10.000,00 in data 26.09.2007, di € 5.000,00 in data 14.02.2008, di €
10.000,00 in data 21.02.2008, di € 15.000,00 in data 05.06.2008, di € 20.000,00 in data 24.05.2010; versamento di € 5.729,50 da parte di (sorella ELla ricorrente) e in data Persona_5 Persona_6
18.02.2004; bonifico di € 5.000,00 da parte dei sig.ri e (genitori Persona_7 Persona_8 ELla ricorrente) in data 14.09.2007; bonifico di € 4.500,00 da parte di (sorella ELla Persona_9 ricorrente) e in data 05.10.2007; bonifico di € 2.500,00 da parte di in Parte_3 Persona_9 data 10.10.2007; bonifico di € 7.000,00 da parte di (cognato ricorrente) in data 07.03.2008). Parte_3
I dati documentali evidenziano, quindi, che il conto cointestato su cui venivano addebitate le rate EL mutuo acceso dai coniugi era alimentato, in misura significativa, anche da somme variamente riferibili all'azienda di famiglia ELla sig.ra e tanto avvalora la tesi ELla ricorrente di aver fatto Parte_1 fronte al pagamento ELle rate EL finanziamento acceso per la costruzione ELla casa adibita ad abitazione familiare e di quella adiacente abitata per lungo tempo dai propri genitori, utilizzando pure i contributi economici di quest'ultimi, oltre ai proventi EL proprio lavoro (nel 2008 il suo reddito era pari ad euro
25.764,00 annui ed è via via aumentato, avendo dichiarato euro 27.711,00 per il 2015 ed euro 31.966,00 per il 2016 – doc.ti 41, 43, 44 fascicolo resistente). Ciò è ulteriormente corroborato dalla circostanza che, appena due mesi dopo l'accensione EL mutuo, la società Saluber provvedeva a bonificare ai coniugi la somma di euro 100.000,00 (v. accredito EL 16.03.2004 con causale “finanziamento soci”). La tesi avversa, secondo cui detto pagamento sarebbe stato effettuato a titolo di restituzione di un precedente prestito concesso dal alla Società, è rimasta sfornita di prova, certamente non desumibile dal doc. 47 di CP parte resistente che reca una mera dichiarazione unilaterale ELlo stesso , il quale avrebbe dovuto CP invece dimostrare l'esistenza EL prestito con l'effettiva erogazione ELla somma oggetto di restituzione.
Il resistente non ha nemmeno dato prova di aver investito nella realizzazione ELla bifamiliare l'ingente importo, superiore a 400.000,00 euro, che egli sostiene di aver ricevuto dai propri genitori a seguito ELla vendita ELla prima casa familiare sita a Stra (VE), asseritamente costruita con denaro proprio. In atti non vi è alcuna traccia documentale ELl'incasso di detta somma che sarebbe avvenuto, in più tranches, a titolo restitutorio a fronte degli esborsi economici da lui sostenuti per l'edificazione, rimasti parimenti indimostrati e, a monte, difetta la prova ELla stessa alienazione EL bene, di proprietà dei genitori, che avrebbe dovuto essere fornita attraverso la produzione in giudizio ELl'atto di compravendita immobiliare, anziché mediante una inammissibile richiesta di prova testimoniale.
Per lo stesso motivo, anche le prove orali (con articolazione di ben 88 capitoli probatori), dirette a dimostrare il versamento EL prezzo di acquisto EL terreno su cui è stata eretta la costruzione di pagina 9 di 13 TE (“Vero che, nell'anno 2001, il Signor ha corrisposto la somma di € 144.608,00 ai CP
Signori , e per l'acquisto EL fabbricao in TE (VI), Via Parte_4 CP_2 Controparte_3
Borgo Faveri?”) nonché gli esborsi via via effettuati per la progettazione e la realizzazione degli immobili, non hanno trovato ingresso nella fase istruttoria in forza ELla condivisibile ordinanza di rigetto EL
Giudice relatore, vertendo le chieste testimonianze su circostanze che il avrebbe dovuto CP dimostrare documentalmente, attraverso la produzione ELle fatture e ELle contabili di pagamento a favore dei professionisti e ELle ditte variamente coinvolte nei lavori di costruzione.
Da rigettare è pure la richiesta di ctu contabile per le sue finalità esplorative, in ragione ELl'assenza in atti di documentazione sufficientemente probante su cui svolgere l'indagine peritale.
Per quanto riguarda i prestiti pecuniari concessi dalla sig.ra l'unico versamento che Persona_4 può essere ricondotto alla zia materna EL sig. è quello di euro 25.000,00 effettuato a mezzo CP bonifico nel conto comune in data 2.09.2010 (doc.ti 7 e 46 pag. 34), ma non vi è certezza alcuna sul titolo EL prestito che ben potrebbe essere stato contratto per esigenze personali EL resistente, il quale, per quanto da lui dichiarato, sino al momento ELla separazione non disponeva di un conto corrente ulteriore rispetto a quello cointestato, ove avrebbe potuto essere accreditata la somma finanziata. Manca, invece, la prova ELl'effettiva riferibilità alla sig.ra Lando dei due versamenti, uno EL 31.10.2005 di euro 50.000,00
e l'altro EL 19.01.2006 di euro 25.000,00, e ELla loro destinazione alle esigenze familiari, anziché a quelle personali EL marito (doc. 8 fascicolo), tanto più che la sig.ra non risulta essere mai stata Parte_1 destinataria di una richiesta di restituzione ELle somme asseritamente date in prestito. Del tutto irrilevanti sono anche i doc.ti 48 e 49 allegati dal resistente, con i quali vorrebbe dimostrare, attraverso due bonifici effettuati in pendenza EL presente giudizio, di essersi fatto carico, in via esclusiva, EL rimborso degli importi erogati quindici anni prima.
Va, poi, evidenziato che alcun rilievo riveste, ai fini ELla decisione sulla domanda di assegno divorzile, la circostanza (rimasta anche questa indimostrata) che il resistente abbia destinato il suo t.f.r. al pagamento EL prezzo di acquisto ELl'appartamento di Milano, per la parte non coperta dal mutuo acceso dalle parti nel 2017, in considerazione EL fatto che alcun spostamento di ricchezza si è verificato a vantaggio ELla moglie, trattandosi di acquisto effettuato per il figlio , intestatario ELl'immobile. Per_3
Tutto ciò precisato, dalla disamina ELle dichiarazioni fiscali in atti emerge che CP dispone di significative risorse economiche, avendo dichiarato i seguenti redditi (differenza tra reddito complessivo ed imposta lorda): euro 65.125,00 nel 2017, euro 66.696,00 nel 2018, euro 58.181,00 nel pagina 10 di 13 2019, euro 70.612,00 nel 2020, euro 68.631,00 nel 2021, euro 69.632,00 nel 2022, euro 70.048,00 nel
2023 (doc.ti 17, 18 19 fascicolo ricorrente;
doc.ti 26, 27, 28, 53 fascicolo resistente).
Le risultanze degli estratti conto relativi al c/c personale EL , prodotti solo in forza di ordine di CP esibizione ex art.210 c.p.c. (doc.ti 54, 55, 56), fanno ragionevolmente presumere che il resistente abbia omesso di allegare tutta la documentazione necessaria a ricostruire la sua complessiva situazione economico-patrimoniale, emergendo il versamento di somme in contanti (ad esempio euro 4.000,00 in data 14.01.2022 ed euro 13.000,00 in data 13.04.2023), il riscatto di una polizza con incasso di euro
4.925,31 in data 17.02.2022, l'accredito ELl'importo di euro 6.353,82 liquidato a titolo di successione ereditaria.
Il non ha depositato la documentazione attestante la titolarità dei beni immobili e dei beni CP mobili registrati e, solo attraverso quella prodotta dalla ricorrente, è stato possibile accertare che egli è divenuto comproprietario (nella quota di 8/90) di più immobili siti a Stra, come da visura catastale EL
19.09.2024 (doc. 42). Possiede beni mobili registrati (motocicli) come da visura PRA in atti (doc. 43 fascicolo ricorrente) ed usufruisce di un'auto aziendale per quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio di separazione (doc. 20 fascicolo ricorrente).
Dagli estratti conto si evince che il resistente versa un canone di locazione di euro 522,13 mensili (doc.ti
12 e 56 fascicolo resistente) e paga la metà ELla rata EL mutuo acceso sull'appartamento di Milano, gravando il residuo 50% sulla ricorrente.
Viceversa, ha ottemperato agli oneri di allegazione posti a suo carico, Parte_1 producendo spontaneamente la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c., comprensiva ELla documentazione bancaria relativa ai conti correnti di cui è titolare, a nulla rilevando l'esame di quelli intestati alla Sauber su cui la abbia eventualmente la ELega ad operare per conto ELla Parte_1 società.
Dalle dichiarazioni fiscali allegate al ricorso si ricava che la ricorrente, in forza EL lavoro svolto nell'azienda di famiglia, ha potuto contare su un reddito annuo (differenza tra reddito complessivo e imposta lorda) pari ad euro 19.655,00 nel 2020, ad euro 47.745,00 nel 2021, ad euro 31.731,00 nel 2022, ad euro 41.847,00 nel 2023 (doc.ti 10, 11, 12, 37). E' proprietaria, in via esclusiva, ELle due unità immobiliari di TE, una ELle quali affittata a terzi con percezione di un canone annuo lordo di euro 15.600,00 in forza EL nuovo contratto di locazione stipulato con decorrenza dal 6.03.2024 (doc. 40 fascicolo ricorrente). Le deduzioni EL relative alle ulteriori somme che la ricorrente ritrarrebbe CP dall'attività secondaria di vendita di cuccioli di cane ELl'allevamento di famiglia sono generiche e tardive,
pagina 11 di 13 essendo state svolte per la prima volta all'udienza EL 10.10.2024 e, come tali, vanno dichiarate inammissibili.
Per quanto riguarda le spese fisse, invece, ha documentato di essere gravata Parte_1 dalla rata di un finanziamento fondiario acceso nel 2021 (doc. ti 13 e 14 fascicolo ricorrente), con rateo di
530,00 euro mensili, destinato al pagamento di spese di sistemazione ELl'immobile di sua proprietà, di acquisto di mobilio, con impiego di una parte di esso anche per l'acquisto di un'autovettura, ed inoltre, come già evidenziato, corrisponde la sua quota parte EL mutuo, cointestato con il marito, relativo all'immobile acquistato per il figlio a Milano.
Alla luce di questi dati, la complessiva situazione economico-patrimoniale ELle parti può dirsi sostanzialmente equivalente, in quanto, sebbene la ricorrente disponga di un immobile di sua proprietà, ricavando utilità dall'unità abitativa adiacente a quella costituente la casa familiare a lei assegnata, il resistente non può essere affatto considerato come il coniuge economicamente “più debole”, percependo redditi da lavoro, superiori a quelli ELla moglie, derivanti da un'attività professionale sempre più remunerata nel corso degli anni.
In ogni caso ciò che appare dirimente ai fini EL rigetto richiesta di assegno divorzile è l'assenza di un rilevante squilibrio tra le condizioni economico-reddituale ELle parti che sia l'effetto ELlo scioglimento EL vincolo coniugale, non avendo il resistente fornito la prova rigorosa, posta a suo carico, di aver partecipato in maniera significativa all'investimento realizzato durante la convivenza matrimoniale, con uno spostamento di ricchezza a vantaggio ELla moglie tale da dover essere compensato con il riconoscimento di un assegno in funzione perequativa-compensativa.
D'altro canto, nell'ambito ELla sua domanda, il resistente non ha nemmeno spiegato le ragioni per le quali egli avrebbe acconsentito ad intestare, in via esclusiva, alla moglie le due unità immobiliare di pregio, pur sostenendo di aver finanziato l'operazione.
Né la sua pretesa economica potrebbe trovare accoglimento, facendo leva sull'asserita rinuncia alla carriera professionale che avrebbe potuto intraprendere a livello internazionale, trattandosi di deduzione tardiva (non essendone stata fatta menzione alcuna nella comparsa di costituzione) e non accompagnata dalla prova ELla maggiore redditività EL diverso lavoro non accettato.
Per le suesposte ragioni la domanda riconvenzionale di va rigettata con tutte le CP conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione ELle spese di lite, da porsi a carico EL resistente nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modif., con applicazione pagina 12 di 13 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (esclusa quella istruttoria non espletata) dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 2407/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra e Parte_1 CP
, celebrato con rito concordatario nel Comune di Cassola (VI) il giorno 19.09.1993;
[...]
2. ordina all'Ufficiale di stato civile EL Comune di Cassola di procedere all'annotazione ELla presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 21 parte II, serie A, anno 1993 dei coniugi sopra indicati;
3. fa obbligo a di versare a , entro il giorno dieci di ogni CP Parte_1 mese, un assegno di euro 523,45 mensili a titolo di mantenimento ordinario EL figlio , maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente, con la successiva rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre a concorrere, nella misura EL 50%, al pagamento ELle spese straordinarie relative al figlio secondo il vigente Protocollo EL Tribunale di Vicenza;
4. assegna la casa familiare, sita a TE (VI), Via Borgo Faveri 17/A, alla ricorrente;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dal resistente;
6. condanna a rifondere a le spese di lite EL presente CP Parte_1 giudizio, liquidate in € 99,30 per esborsi e in € 5.810,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio ELla Seconda Sezione Civile, in data 24.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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