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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
N.3513 /2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord- Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati :
1) dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est.-
3) dott. ssa Veronica Vernetti -Giudice-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2024
dai coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e (CF: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Casoria alla via Vittorio Emanuele n.45 presso lo studio dell'avv. Diana Santucci che li rappresenta, come da procure in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in Napoli in data 25/06/1988, in regime di separazione dei beni e che da tale unione nascevano due figli - (nato a [...] l'[...]) e Per_1
( nata a [...] il [...]) ; Per_2
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza con conferma della volontà di non riconciliarsi con richiamo,
dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.2.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
1) la casa coniugale, ubicata in Casoria (NA) alla via A. Diaz n. 5,
condotta in locazione dal nucleo familiare è stata lasciata dai coniugi alla
pag. 2/4 scadenza del contratto di locazione, pertanto il sig. Parte_1
attualmente è domiciliato in San Giovanni a Teduccio (NA) alla via
Taverna delle Brecce n. 9;
2) la Sig.ra è già trasferita presso altro immobile in Parte_2
Caivano (NA) alla via Amendola n. 34;
3) la Sig.ra espressamente dichiara di rinunziare Parte_2
all'assegno di mantenimento a suo favore e continuerà a vivere con i
proventi derivanti dal suo lavoro occasionale, come anche il sig. Parte_1
[...]
4) non vi sono questioni di natura patrimoniale da affrontare.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
I compensi spettanti al difensore del ricorrente Parte_1
ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 3.10.2024, prot. 1033/24 saranno liquidati con separato decreto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, pag. 3/4 ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P. Q. M.
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-
2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (Atto n° 225 P. II, Serie A, Anno 1988);
3) compensa le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Aversa il 15.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
N.3513 /2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord- Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati :
1) dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est.-
3) dott. ssa Veronica Vernetti -Giudice-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2024
dai coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e (CF: Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Casoria alla via Vittorio Emanuele n.45 presso lo studio dell'avv. Diana Santucci che li rappresenta, come da procure in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, come le parti abbiano contratto matrimonio in Napoli in data 25/06/1988, in regime di separazione dei beni e che da tale unione nascevano due figli - (nato a [...] l'[...]) e Per_1
( nata a [...] il [...]) ; Per_2
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza con conferma della volontà di non riconciliarsi con richiamo,
dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.2.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che si intendono espressamente richiamate che di seguito si riportano:
1) la casa coniugale, ubicata in Casoria (NA) alla via A. Diaz n. 5,
condotta in locazione dal nucleo familiare è stata lasciata dai coniugi alla
pag. 2/4 scadenza del contratto di locazione, pertanto il sig. Parte_1
attualmente è domiciliato in San Giovanni a Teduccio (NA) alla via
Taverna delle Brecce n. 9;
2) la Sig.ra è già trasferita presso altro immobile in Parte_2
Caivano (NA) alla via Amendola n. 34;
3) la Sig.ra espressamente dichiara di rinunziare Parte_2
all'assegno di mantenimento a suo favore e continuerà a vivere con i
proventi derivanti dal suo lavoro occasionale, come anche il sig. Parte_1
[...]
4) non vi sono questioni di natura patrimoniale da affrontare.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
I compensi spettanti al difensore del ricorrente Parte_1
ammesso in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 3.10.2024, prot. 1033/24 saranno liquidati con separato decreto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, pag. 3/4 ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P. Q. M.
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-
2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (Atto n° 225 P. II, Serie A, Anno 1988);
3) compensa le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Aversa il 15.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4