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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa Daniela Ruggeri, all'udienza a trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, dell'11/06/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.5713/2024 e n.6406/2023 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. PALADINA ANGELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAMMAROTO MARIA giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio Persona_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data 14.12.2023, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità al 100% misura utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari all'87%;
In data 3.10.2024 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità civile sin dalla domanda amministrativa e condannarsi CP_ l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 3.01.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. veniva disposto la rinnovazione della CTU.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Depositata la ctu, in data odierna veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art.127 ter cpc, e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.
Nel caso di specie le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la sig.ra è affetta da infermità, analiticamente Parte_1
descritte nella relazione, ed in particolare da: ” Cardiopatia ipertensiva (Classe NYHA II), epilessia, ipoacusia neurosensoriale, cheratocono bilaterale.” ed ha accertato che dette patologie determinano complessivamente uno stato invalidante nella misura dell'87%. A far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il c.t.u. sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata, facendo corretta applicazione del calcolo riduzioni stico in base ai codici di cui al D.M. 5.2.1992.
Tali conclusioni, peraltro sostanzialmente conformi a quelle cui era pervenuto il c.t.u. nominato nella fase sommaria e rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente e dalla compiuta risposta ai rilievi dati nella presente fase di merito, renda superflua la rinnovazione della consulenza tecnica.
Per quanto sopra, il ricorso proposto dal sig. va respinto. Parte_1
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art.152 disp. Att. C.p.c. come modificato dall'art.42 del d.l.n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77del d.lgs.n. 115/2002.
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex 445 Parte_1
CP_ bis cpc e con ricorso depositato in data 31/10/2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Messina, 12/06/2025 Il Gop
Daniela Ruggeri