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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1864/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.PIERNI Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE TEODORO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv.COLLI GIULIO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo ivi opposto per difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
[...]
NEL MERITO:
2. Accertare e dichiarare, la fondatezza dell'opposizione presentata
[...]
e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare privo Parte_1
pagina 1 di 8 di efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo n. 461/2023, emesso nel procedimento N.R.G.
5553/2022, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. Accertare e dichiarare, la malafede e/o colpa grave dell'odierna convenuta opposta, perfettamente consapevole di avere agito con meri intenti pretestuosi e, per l'effetto, condannare lo stesso per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore costituito anticipatario ed antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nn. 2 e 3, per tutte le ragioni esposte in atti, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria.
- Si ribadisce la richiesta di ammissione di CTU tecnica, volta a valutare gli interventi posti in essere e la successiva quantificazione degli stessi.
CONCLUSIONI CP_1
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia l'Ill.mo
Tribunale così giudicare:
1)-Nel merito rigettare l'opposizione proposta siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e la condanna in esso riportata oltre ulteriori interessi al tasso commerciale di mora come richiesto nel monitorio.
In ogni caso condannare, comunque, la al pagamento della Parte_1 somma di € 26.723,49 oltre gli ulteriori interessi maturandi al tasso commerciale di mora per le ragioni in atti.
2)-In via istruttoria si richiamano le deduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta e le memorie 171 ter c.p.c., prova per testi e CTU compresa all'occorrendo.
Ci si oppone alle prove ex adverso dedotte per le ragioni in atti.
3)-Con vittoria di spese ed onorari.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso in via monitoria, premesso di vantare un credito nei CP_1 confronti della per l'importo di € 26.723,49 relativo a per prestazioni Parte_1 svolte nell'interesse di messa in sicurezza di cui alla fattura n. 540 del 31.08.2022; che nulla era stato corrisposto, nonostante i solleciti, insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 22.2.2023, propone opposizione la ingiunta
[...]
deducendo: Parte_1 di essere società che si occupa dell'organizzazione e prestazione di servizi di logistica integrata, nonché di autotrasporto di merci e cose conto terzi, locazioni/acquisto e rivendita di mezzi commerciali;
che in data 20.06.2022, alle ore 19.45 circa, si verificava un sinistro stradale con ribaltamento del mezzo targato FE848FL, di proprietà della e del CP_2
semirimorchio targato XA715FJ, di proprietà della Controparte_3 che, nell'immediato, intervenivano le forze dell'Ordine e, contestualmente, il legale rappresentante della allertava l'odierna convenuta opposta, CP_2 CP_1
per ogni e potenziale necessario intervento del caso;
[...]
che in data 30.06.2022, la provvedeva ad effettuare, in via cautelativa, CP_2
presso la propria compagnia assicurativa, formale richiesta di apertura del sinistro;
che l'intervento della iniziato subito dopo l'occorso sinistro ed Controparte_1
ultimato il mattino seguente (20-21.06.2022), veniva riepilogato nei cd. “fogli di lavoro”; che all'interno di detti fogli venivano riportate informazioni e riferimenti errati, posto che negli stessi si individuava la opponente quale destinataria e beneficiaria dell'intervento, affermandola quale proprietaria del mezzo, al contrario di proprietà della CP_2
che la detta società, in persona del sig. , provvedeva a richiedere, Persona_1
più volte, alla la corretta emissione dei documenti attinenti Controparte_1 all'intervento realizzato;
che la mancata corretta intestazione della fatturazione aveva ostacolato anche la liquidazione del danno in favore della proprietaria del mezzo.
pagina 3 di 8 Deduce pertanto: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva;
la insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà; la mancanza di prova scritta.
Insta, pertanto, per la revoca del decreto e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
La stessa, nel ribadire i fatti avvenuti il giorno 20.6.2022, rileva di essere la società intervenuta a seguito dello sversamento di gasolio sulla sede stradale;
che sul luogo del sinistro prendeva contatti con , il quale, qualificatosi Persona_1
come legale rappresentante della provvedeva ad incaricare la società dei Parte_1
lavori di pulizia;
lo stesso, contestualmente, consegnava un biglietto da visita con gli estremi della società, affermando che trattavasi della società che aveva in locazione il mezzo;
rileva quindi di aver provveduto a tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza e a tutte le comunicazioni necessarie ai fini normativi;
di ver quindi inviato ogni documentazione alla la quale non si è mai lamentata CP_1
della erronea intestazione, svolgendo considerazioni solo in ordine alla gravità del sinistro;
che solo in data 15 luglio 2022, tramite legale, si informava che la cisterna era di proprietà Contr di altra società, mentre il rimorchio era di proprietà della società e condotto in locazione dalla Parte_1
che era altresì intervenuta la L& F chiedendo chiarimenti;
che le società avevano precisato di essere difese dal medesimo legale e di contestare le modalità di quantificazione dei costi.
Quanto alla dedotta eccezione di carenza di legittimazione, rileva di aver preso contatti con il qualificatosi come responsabile amministrativo delal società, come da Persona_1
biglietto da visita confermato;
di avere inoltre sempre interloquito con la società, inviando alla stessa ogni documentazione, senza che mai venissero sollevate obiezioni;
pagina 4 di 8 che la era, in ogni caso, la locatrice del mezzo. Parte_1
Insta, in ogni caso, per la chiamata in giudizio del e della società proprietaria Persona_1
del trattore;
rileva, peraltro, che l'art. 242 del codice dell'ambiente, in ipotesi di inquinamento, detta disposizioni ben precise in ordine alle attività da svolgere nella immediatezza del fatto;
attività che sono state compiute dalla opposta.
Disattesa la chiamata di terzo per tardiva costituzione, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà, istruita la causa veniva istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e con la escussione dei testi.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 26.3.2025.
***
Preliminarmente questo giudice dà atto che la causa, iscritta a ruolo in data 14.4.2023, veniva trattenuta in decisione con il rito c.d. Cartabia.
In realtà, dovendo la iscrizione computarsi a far data dal deposito del decreto ingiuntivo, la causa deve ritenersi di vecchio rito.
In ogni caso, ciò non comporta problema alcuno, posto che le parti sono state nella possibilità di argomentare in sede di scritti difensivi finali, senza alcuna lesione del contraddittorio.
Ciò premesso, si osserva.
Non è in discussione la circostanza in ordine all'avvenuto incidente occorso ad un trattore, di proprietà della società L& F, trainante una cisterna, che ha comportato sversamento di gasolio sulla sede stradale.
Non è in contestazione, altresì, la chiamata della società odierna opposta, specializzata in tale tipo di lavori di ripristino, e la presenza, in loco, del signor . Persona_2
La deduce, infatti, di non essere legittimata ad operare il pagamento di Parte_1
quanto richiesto, per non essere la proprietaria del mezzo incidentato e conseguentemente, il soggetto tenuto ad eseguire le operazioni di sistemazione del manto stradale.
Ciò premesso, dalle emergenze istruttorie è emerso quanto segue.
pagina 5 di 8 La ha comprovato di aver avuto un bigliettino da , nel quale CP_1 Persona_1
questi risulta essere responsabile amministrativo della in detto biglietto sono Parte_1
indicati, altresì, numero di telefono, sito internet, mail del riconducibile alla Persona_1
società e sede della società medesima.
Il , sentito quale teste, ha precisato di essere stato, nel periodo in questione, Persona_1
l'amministratore della ovvero della società proprietaria del mezzo targato CP_2
FE848FL, noleggiato all'odierna attrice opponente ed oggetto del sinistro per cui è causa.
Ha riferito che, al fine di far avere i suoi riferimenti ha lasciato un bigliettino da visita della per la quale è un consulente esterno solo perché in quel biglietto da visita Parte_1
c'era il suo telefonino.
La presenza dello stesso in loco, e della consegna del biglietto da visita risulta essere confermata da tutti gli altri testi escussi.
La inoltre, ha documentato, cfr. documenti da f) a V) allegati alla citazione, di CP_1
avere fin da subito interloquito a mezzo mail con la richiedendo la Parte_1
documentazione necessaria al fine dell'assolvimento degli oneri di legge connessi all'inquinamento causato dallo sversamento di gasolio;
e di avere altresì interloquito con gli enti pubblici preposti all'osservanza dei detti oneri, inviando sempre ogni comunicazione anche alla odierna opponente.
Pacifico e non contestato che la avesse noleggiato il trattore dalla proprietaria, Parte_1
come confermato anche in atti.
Con mail di data 15/07/2022 effettuata dal legale in nome e per conto sia della
[...]
che per la prima volta anche della ditta (doc. R) scrive: “si Parte_1 CP_2
tiene a precisare che la cisterna oggetto di ribaltamento è di proprietà della società
di Napoli mentre il trattore TG848FE è di proprietà della Controparte_3 CP_2 quest'ultimo ceduto in locazione alla Parte_1
Ciò premesso, si osserva.
E' indubbio che l'incarico ad veniva conferito dal , il quale non solo CP_1 Persona_1
era il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, ma si presentava, altresì, come il responsabile amministrativo della società che quel mezzo conduceva in locazione,
pagina 6 di 8 cioè la società Parte_1
Non sembra credibile la deposizione dello stesso nella parte in cui rileva di aver consegnato il biglietto solo perché vi era il suo numero di telefono;
non si comprende, infatti perché questi non abbia consegnato il biglietto della società della quale era il rappresentante, cui oggi si vuole imputare ogni debenza, non si comprende, altresì, perché questi non abbai barrato, al momento della consegna, i riferimenti alal presenti nel detto Parte_1
biglietto.
La detta società ha comunque sempre interloquito a mezzo mail, inviando la documentazione necessaria e pertanto confermando l'incarico conferito dal . Persona_1
In ogni caso è la stessa società che conferma di essere il soggetto che, seppur non proprietario del mezzo, ne aveva la disponibilità al momento del fatto per avere ottenuto in locazione il mezzo medesimo.
A tal proposito si rileva che ai sensi dell'art. 242 del codice dell'ambiente, riportato dalla stessa incombe sul responsabile dell'inquinamento procedere alla esecuzione di CP_1
tutte le opere di ripristino necessarie per la eliminazione del pericolo.
E non sembra in discussione che il sinistro sia da imputare alla società opponente che, al momento, era la società che si stava occupando del trasporto.
Sotto tale profilo è pertanto indubbio l'onere incombente sulla detta società di procedere alla eliminazione dell'inquinamento ambientale cagionato dalla sua attività di trasporto, che la legittimava a conferire l'incarico alla ditta specializzata.
La peraltro, deve ritenersi tenuta alla osservanza del contratto anche Parte_1
sotto il diverso profilo della tutela dell'altrui affidamento.
Come noto, trattasi di principio giuridico che tutela la fiducia legittima che le persone ripongono nelle dichiarazioni negoziali e che risponde alla esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente alla reale, da altri creata.
Non v'è dubbio che il comportamento del , che si è presentato in loco, Persona_1
consegnando un biglietto da visita intestato alla opponente, abbia ingenerato detto affidamento, vieppiù confermato dalla corrispondenza intercorsa a mezzo mail, nella quale pagina 7 di 8 mai la opponente ha dedotto di non essere tenuta a rispondere dell'accordo verbale intercorso.
La opposizione, che si fonda esclusivamente sulla affermata carenza di legittimazione passiva, va pertanto disattesa, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a € 52.000) e applicazione dei valori medi per le prime tre fasi e dei minimi per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.461/23 del 22.02.2023, che dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte Parte_1 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.164,00 per compenso, oltre CP_1
15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1864/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.PIERNI Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE TEODORO
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv.COLLI GIULIO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo ivi opposto per difetto di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
[...]
NEL MERITO:
2. Accertare e dichiarare, la fondatezza dell'opposizione presentata
[...]
e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare privo Parte_1
pagina 1 di 8 di efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo n. 461/2023, emesso nel procedimento N.R.G.
5553/2022, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. Accertare e dichiarare, la malafede e/o colpa grave dell'odierna convenuta opposta, perfettamente consapevole di avere agito con meri intenti pretestuosi e, per l'effetto, condannare lo stesso per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
IN OGNI CASO:
4. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del difensore costituito anticipatario ed antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nn. 2 e 3, per tutte le ragioni esposte in atti, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria.
- Si ribadisce la richiesta di ammissione di CTU tecnica, volta a valutare gli interventi posti in essere e la successiva quantificazione degli stessi.
CONCLUSIONI CP_1
Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia l'Ill.mo
Tribunale così giudicare:
1)-Nel merito rigettare l'opposizione proposta siccome infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e la condanna in esso riportata oltre ulteriori interessi al tasso commerciale di mora come richiesto nel monitorio.
In ogni caso condannare, comunque, la al pagamento della Parte_1 somma di € 26.723,49 oltre gli ulteriori interessi maturandi al tasso commerciale di mora per le ragioni in atti.
2)-In via istruttoria si richiamano le deduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta e le memorie 171 ter c.p.c., prova per testi e CTU compresa all'occorrendo.
Ci si oppone alle prove ex adverso dedotte per le ragioni in atti.
3)-Con vittoria di spese ed onorari.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con ricorso in via monitoria, premesso di vantare un credito nei CP_1 confronti della per l'importo di € 26.723,49 relativo a per prestazioni Parte_1 svolte nell'interesse di messa in sicurezza di cui alla fattura n. 540 del 31.08.2022; che nulla era stato corrisposto, nonostante i solleciti, insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento.
Avverso detto decreto, emanato in data 22.2.2023, propone opposizione la ingiunta
[...]
deducendo: Parte_1 di essere società che si occupa dell'organizzazione e prestazione di servizi di logistica integrata, nonché di autotrasporto di merci e cose conto terzi, locazioni/acquisto e rivendita di mezzi commerciali;
che in data 20.06.2022, alle ore 19.45 circa, si verificava un sinistro stradale con ribaltamento del mezzo targato FE848FL, di proprietà della e del CP_2
semirimorchio targato XA715FJ, di proprietà della Controparte_3 che, nell'immediato, intervenivano le forze dell'Ordine e, contestualmente, il legale rappresentante della allertava l'odierna convenuta opposta, CP_2 CP_1
per ogni e potenziale necessario intervento del caso;
[...]
che in data 30.06.2022, la provvedeva ad effettuare, in via cautelativa, CP_2
presso la propria compagnia assicurativa, formale richiesta di apertura del sinistro;
che l'intervento della iniziato subito dopo l'occorso sinistro ed Controparte_1
ultimato il mattino seguente (20-21.06.2022), veniva riepilogato nei cd. “fogli di lavoro”; che all'interno di detti fogli venivano riportate informazioni e riferimenti errati, posto che negli stessi si individuava la opponente quale destinataria e beneficiaria dell'intervento, affermandola quale proprietaria del mezzo, al contrario di proprietà della CP_2
che la detta società, in persona del sig. , provvedeva a richiedere, Persona_1
più volte, alla la corretta emissione dei documenti attinenti Controparte_1 all'intervento realizzato;
che la mancata corretta intestazione della fatturazione aveva ostacolato anche la liquidazione del danno in favore della proprietaria del mezzo.
pagina 3 di 8 Deduce pertanto: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva;
la insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà; la mancanza di prova scritta.
Insta, pertanto, per la revoca del decreto e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
La stessa, nel ribadire i fatti avvenuti il giorno 20.6.2022, rileva di essere la società intervenuta a seguito dello sversamento di gasolio sulla sede stradale;
che sul luogo del sinistro prendeva contatti con , il quale, qualificatosi Persona_1
come legale rappresentante della provvedeva ad incaricare la società dei Parte_1
lavori di pulizia;
lo stesso, contestualmente, consegnava un biglietto da visita con gli estremi della società, affermando che trattavasi della società che aveva in locazione il mezzo;
rileva quindi di aver provveduto a tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza e a tutte le comunicazioni necessarie ai fini normativi;
di ver quindi inviato ogni documentazione alla la quale non si è mai lamentata CP_1
della erronea intestazione, svolgendo considerazioni solo in ordine alla gravità del sinistro;
che solo in data 15 luglio 2022, tramite legale, si informava che la cisterna era di proprietà Contr di altra società, mentre il rimorchio era di proprietà della società e condotto in locazione dalla Parte_1
che era altresì intervenuta la L& F chiedendo chiarimenti;
che le società avevano precisato di essere difese dal medesimo legale e di contestare le modalità di quantificazione dei costi.
Quanto alla dedotta eccezione di carenza di legittimazione, rileva di aver preso contatti con il qualificatosi come responsabile amministrativo delal società, come da Persona_1
biglietto da visita confermato;
di avere inoltre sempre interloquito con la società, inviando alla stessa ogni documentazione, senza che mai venissero sollevate obiezioni;
pagina 4 di 8 che la era, in ogni caso, la locatrice del mezzo. Parte_1
Insta, in ogni caso, per la chiamata in giudizio del e della società proprietaria Persona_1
del trattore;
rileva, peraltro, che l'art. 242 del codice dell'ambiente, in ipotesi di inquinamento, detta disposizioni ben precise in ordine alle attività da svolgere nella immediatezza del fatto;
attività che sono state compiute dalla opposta.
Disattesa la chiamata di terzo per tardiva costituzione, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà, istruita la causa veniva istruita con la acquisizione della documentazione prodotta e con la escussione dei testi.
La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 26.3.2025.
***
Preliminarmente questo giudice dà atto che la causa, iscritta a ruolo in data 14.4.2023, veniva trattenuta in decisione con il rito c.d. Cartabia.
In realtà, dovendo la iscrizione computarsi a far data dal deposito del decreto ingiuntivo, la causa deve ritenersi di vecchio rito.
In ogni caso, ciò non comporta problema alcuno, posto che le parti sono state nella possibilità di argomentare in sede di scritti difensivi finali, senza alcuna lesione del contraddittorio.
Ciò premesso, si osserva.
Non è in discussione la circostanza in ordine all'avvenuto incidente occorso ad un trattore, di proprietà della società L& F, trainante una cisterna, che ha comportato sversamento di gasolio sulla sede stradale.
Non è in contestazione, altresì, la chiamata della società odierna opposta, specializzata in tale tipo di lavori di ripristino, e la presenza, in loco, del signor . Persona_2
La deduce, infatti, di non essere legittimata ad operare il pagamento di Parte_1
quanto richiesto, per non essere la proprietaria del mezzo incidentato e conseguentemente, il soggetto tenuto ad eseguire le operazioni di sistemazione del manto stradale.
Ciò premesso, dalle emergenze istruttorie è emerso quanto segue.
pagina 5 di 8 La ha comprovato di aver avuto un bigliettino da , nel quale CP_1 Persona_1
questi risulta essere responsabile amministrativo della in detto biglietto sono Parte_1
indicati, altresì, numero di telefono, sito internet, mail del riconducibile alla Persona_1
società e sede della società medesima.
Il , sentito quale teste, ha precisato di essere stato, nel periodo in questione, Persona_1
l'amministratore della ovvero della società proprietaria del mezzo targato CP_2
FE848FL, noleggiato all'odierna attrice opponente ed oggetto del sinistro per cui è causa.
Ha riferito che, al fine di far avere i suoi riferimenti ha lasciato un bigliettino da visita della per la quale è un consulente esterno solo perché in quel biglietto da visita Parte_1
c'era il suo telefonino.
La presenza dello stesso in loco, e della consegna del biglietto da visita risulta essere confermata da tutti gli altri testi escussi.
La inoltre, ha documentato, cfr. documenti da f) a V) allegati alla citazione, di CP_1
avere fin da subito interloquito a mezzo mail con la richiedendo la Parte_1
documentazione necessaria al fine dell'assolvimento degli oneri di legge connessi all'inquinamento causato dallo sversamento di gasolio;
e di avere altresì interloquito con gli enti pubblici preposti all'osservanza dei detti oneri, inviando sempre ogni comunicazione anche alla odierna opponente.
Pacifico e non contestato che la avesse noleggiato il trattore dalla proprietaria, Parte_1
come confermato anche in atti.
Con mail di data 15/07/2022 effettuata dal legale in nome e per conto sia della
[...]
che per la prima volta anche della ditta (doc. R) scrive: “si Parte_1 CP_2
tiene a precisare che la cisterna oggetto di ribaltamento è di proprietà della società
di Napoli mentre il trattore TG848FE è di proprietà della Controparte_3 CP_2 quest'ultimo ceduto in locazione alla Parte_1
Ciò premesso, si osserva.
E' indubbio che l'incarico ad veniva conferito dal , il quale non solo CP_1 Persona_1
era il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, ma si presentava, altresì, come il responsabile amministrativo della società che quel mezzo conduceva in locazione,
pagina 6 di 8 cioè la società Parte_1
Non sembra credibile la deposizione dello stesso nella parte in cui rileva di aver consegnato il biglietto solo perché vi era il suo numero di telefono;
non si comprende, infatti perché questi non abbia consegnato il biglietto della società della quale era il rappresentante, cui oggi si vuole imputare ogni debenza, non si comprende, altresì, perché questi non abbai barrato, al momento della consegna, i riferimenti alal presenti nel detto Parte_1
biglietto.
La detta società ha comunque sempre interloquito a mezzo mail, inviando la documentazione necessaria e pertanto confermando l'incarico conferito dal . Persona_1
In ogni caso è la stessa società che conferma di essere il soggetto che, seppur non proprietario del mezzo, ne aveva la disponibilità al momento del fatto per avere ottenuto in locazione il mezzo medesimo.
A tal proposito si rileva che ai sensi dell'art. 242 del codice dell'ambiente, riportato dalla stessa incombe sul responsabile dell'inquinamento procedere alla esecuzione di CP_1
tutte le opere di ripristino necessarie per la eliminazione del pericolo.
E non sembra in discussione che il sinistro sia da imputare alla società opponente che, al momento, era la società che si stava occupando del trasporto.
Sotto tale profilo è pertanto indubbio l'onere incombente sulla detta società di procedere alla eliminazione dell'inquinamento ambientale cagionato dalla sua attività di trasporto, che la legittimava a conferire l'incarico alla ditta specializzata.
La peraltro, deve ritenersi tenuta alla osservanza del contratto anche Parte_1
sotto il diverso profilo della tutela dell'altrui affidamento.
Come noto, trattasi di principio giuridico che tutela la fiducia legittima che le persone ripongono nelle dichiarazioni negoziali e che risponde alla esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente alla reale, da altri creata.
Non v'è dubbio che il comportamento del , che si è presentato in loco, Persona_1
consegnando un biglietto da visita intestato alla opponente, abbia ingenerato detto affidamento, vieppiù confermato dalla corrispondenza intercorsa a mezzo mail, nella quale pagina 7 di 8 mai la opponente ha dedotto di non essere tenuta a rispondere dell'accordo verbale intercorso.
La opposizione, che si fonda esclusivamente sulla affermata carenza di legittimazione passiva, va pertanto disattesa, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a € 52.000) e applicazione dei valori medi per le prime tre fasi e dei minimi per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.461/23 del 22.02.2023, che dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte Parte_1 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.164,00 per compenso, oltre CP_1
15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 8 di 8