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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2485/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Loredana Caduto, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Caserta, via Cesare Battisti n.85.
appellante
E
, in persona del Direttore Generale p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1
Agnese Grassia, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Ente in Caserta, via Unità
Italiana n.28.
appellata
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11.04.2017, adiva il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. rassegnando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare l'illegittima decurtazione effettuata dall per gli anni 2011-2012- CP_1
2013, 2014 dal fondo ex art.8 del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale II biennio economico 2008-2009 restituendole allo stesso fondo e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per la causale descritta in ricorso pari alla complessiva somma di euro 705,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria ”, vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere Dirigente sanitario biologo, dipendente della dal 15.04.1993; CP_1
-che, l , in data 05.11.2012, con provvedimento prot. n. 30098, avente ad CP_1
oggetto la “modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione fondi contrattuali” disponeva la “riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico…” in difformità di quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 area medico veterinaria, provvedendo al recupero degli importi attraverso trattenute in busta paga;
-che, in particolare, mentre la disposizione di cui all'art. 9 comma 2 bis DL n.78/2010
(convertito con legge 122/2010) contempla una decurtazione del solo c.d. trattamento accessorio, le modalità operative di riduzione dei fondi previste dal decreto n.63/2010 Contr emesso dal Commissario ad acta della cui l aveva dato Controparte_2
attuazione, risultavano essere errate in quanto incidenti anche sul c.d. trattamento fondamentale (in particolare, sui fondi relativi ad indennità quali la retribuzione di posizione unificata, la retribuzione variabile aziendale, l'indennità di specificità medica,
l'indennità di direzione di struttura complessa), con conseguente indebita decurtazione dal fondo di posizione;
-che, diversamente, la solo per l'anno 2013, con un nuovo Decreto Controparte_2 del sub Commissario n. 23 del 15.03.2013, dettava disposizioni per le determinazioni dei fondi anno 2013 modificando il precedente decreto n. 63/2010 e riconoscendo l'applicazione delle modalità indicate dall'art 9 bis, ovvero la necessità di calcolare la decurtazione sulla media delle remunerazioni del personale cessato e non per l'intero;
-che, dalle buste paga di parte ricorrente, si evinceva che l , dal marzo 2013 CP_1
e fino al dicembre 2014, aveva decurtato somme mensili, a titolo di retribuzione posizione variabile aziendale, pari ad € 26,12 per 27 mensilità per il totale di € 705,24.
1.1. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti;
nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa sostenendo che i fondi contrattuali erano stati determinati in ottemperanza alle linee di indirizzo di cui al decreto n.63/2010 ed alle successive linee applicative le quali prevedevano che dal fondo ex art.9 del c.c.n.l. 06.05.2010, per il personale cessato, dovevano essere riportati in detrazione le retribuzioni di posizione unica e variabile,
l'indennità di specificità medica, l'indennità di struttura complessa e le somme derivanti dalla R.i.a. del personale cessato. Concludeva come in atti.
1.2. Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n.1048 dell'11.04.2022, rigettava il ricorso riconoscendo la legittimità delle decurtazioni operate dall in CP_1
quanto esecutive di specifiche disposizioni normative in materia di riduzione della spesa sanitaria e di decreti commissariali attuativi.
2.Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 11.10.2022, ha Parte_1
proposto appello lamentando, con un articolato motivo di gravame, l'erronea applicazione del d.l.n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010 e l'omessa pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento dell' prot. n. 30098 del 5 novembre CP_1
2012 di riduzione della variabile aziendale;
pertanto ha concluso come in atti.
2.2. Ricostituito il contraddittorio, si costituiva l reiterando l'eccezione di CP_1
prescrizione e nel merito richiamando, a fondamento del rigetto del gravame, le argomentazioni difensive già spese nel giudizio di primo grado.
2.3. Acquisito il prospetto contabile delle somme corrisposte a titolo di variabile aziendale nell'anno 2010 ed in quelli successivi oggetto di giudizio, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3. L'appello va accolto per quanto di ragione.
3.1. Le doglianze oggetto dell'appello - esaminate congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in esame - possono essere decise conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 32594.2023 e Cass. n.
32560.2023) in fattispecie identiche a quella in esame.
3.2. La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che vengono in rilievo le seguenti questioni: - oggetto e legittimità della cristallizzazione e della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; - modalità attuativa della prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
3.3. Ha poi premesso che l'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” (art. 9 CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello); il Fondo “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” (art. 10, CCNL cit.); il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” (art. 11, CCNL cit.).
L'art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell'Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.
L'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell'Area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall Essa è composta di una parte fissa e di una Pt_2
parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni. La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la
“pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis,
Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
3.4. Sulla scorta di tale doverosa premessa, la Suprema Corte ha chiarito che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.
78 del 2010, che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.
In ragione di tale disposizione, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale,
l' disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione CP_1
variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti .
La Suprema Corte ha dunque sottolineato che, in aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, “…l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio” (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Si tratta di norme che costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). Tali disposizioni hanno superato il vaglio di costituzionalità
(cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e quanto al d.l. n. 78 del 2010, è stato chiarito che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” escludendo l'ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
3.5. La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge, viene in rilievo il trattamento accessorio che è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività e che “…. il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque “cristallizzato” nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si
v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61)………”.
Ha poi affermato: “..Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura CP_1
del 30%. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al
2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del
Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del
30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa
Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario………………..Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo Contr in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti”.
3.6. Infine, la Corte ha evidenziato che l'operato taglio del 30% non poteva giustificarsi nell'intento di rivedere le graduazioni delle funzioni atteso che la revisione delle stesse
“….riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l'ammontare di tali Fondi” e che “…. anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30 % per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla ”. CP_1
Ha, dunque, cassato con rinvio alla Corte d'Appello demandandole di accertare “…..con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l.
n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”.
4.Dall'applicazione degli enunciati principi al caso di specie discende l'accertamento della illegittima decurtazione dei fondi contrattuali nel periodo in esame, considerato Contr che l in applicazione dell'art.9 co.2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, non poteva operare un taglio percentuale come quello effettuato in misura del 30% in quanto, per dare attuazione al criterio legale del “ridotto in misura proporzionale”, era necessario che l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, andasse suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente.
In particolare l'illegittimità della decurtazione operata dall sulla CP_1
retribuzione di posizione variabile aziendale percepita da da marzo Parte_1
2013 a dicembre 2014 emerge in maniera evidente dal prospetto dei dati contabili Cont prodotto in via telematica dalla stessa n data 21/10/2024.
Invero, uno dei principi fondamentali sanciti dalla Suprema Corte è che debba applicarsi la “cristallizzazione” al 2010“ del trattamento economico complessivamente goduto, considerato che lo stesso, se non poteva aumentare alla luce del disposto dell'art.9 c.2 bis l n. 122/2010, non poteva neppure essere “riformato in peius”, ma solo ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio .
Nel caso di specie l' , cui incombeva l'onere di eccepire la riduzione del CP_1
personale in servizio dall'anno 2011 in poi, cui era (eventualmente) conseguito un riproporzionamento del trattamento accessorio aziendale, non ha dedotto alcunché al proposito . Deve, quindi, ritenersi illegittima la decurtazione della retribuzione di
Contr posizione variabile aziendale operata dalla per il periodo oggetto di giudizio, in quanto integra una riforma in peius del trattamento percepito dalla nel 2010, in Pt_1
assenza delle condizioni che la legittimavano.
Contr
5.Per la quantificazione dell'importo che l deve restituire può, quindi, farsi applicazione del criterio semplificato indicato dalla Suprema Corte, dovendo considerarsi che nell'anno 2010 la retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta all'odierna appellante ammontava ad euro 130,58- in quanto subiva una decurtazione di euro 172,60 sul valore della graduazione di funzione di euro 303,18-, mentre dal marzo 2013 in poi le è stata corrisposta a tale titolo la somma di euro 104,46 con una decurtazione di euro 198,72.
Pertanto per il periodo oggetto di giudizio la ha operato una decurtazione CP_1
sulla retribuzione di posizione variabile aziendale della eccedente quella operata Pt_1
nel 2010, per cui la decurtazione eccedente ammonta ad euro 198,72- euro 172,60, e quindi ad euro 26,12, che è l'importo mensile che la dovrà restituire alla CP_1
a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposta per il Pt_1
periodo oggetto di giudizio ( marzo 2013- dicembre 2014).
6.Per le ragioni esposte, va accolto l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza la va condannata al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
euro 626,88, a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale spettante da marzo 2013 a dicembre 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo.
7.La complessità delle questioni trattate ed il recente intervento della Cassazione costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese del Contr doppio grado di giudizio, che per i rimanenti 2/3 seguono la soccombenza dell e vengono liquidate in tale misura in applicazione dei DM n.55/2014 e 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
euro 626,88, a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale spettante da marzo 2013 a dicembre 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei rimanenti 2/3 di tali spese, che liquida in tale misura per il CP_1
primo grado in euro 1.338,34 e per il giudizio di appello in euro 1.936,34, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Loredana
Caduto antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2485/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Loredana Caduto, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Caserta, via Cesare Battisti n.85.
appellante
E
, in persona del Direttore Generale p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1
Agnese Grassia, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Ente in Caserta, via Unità
Italiana n.28.
appellata
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 11.04.2017, adiva il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. rassegnando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare l'illegittima decurtazione effettuata dall per gli anni 2011-2012- CP_1
2013, 2014 dal fondo ex art.8 del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale II biennio economico 2008-2009 restituendole allo stesso fondo e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per la causale descritta in ricorso pari alla complessiva somma di euro 705,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria ”, vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
-di essere Dirigente sanitario biologo, dipendente della dal 15.04.1993; CP_1
-che, l , in data 05.11.2012, con provvedimento prot. n. 30098, avente ad CP_1
oggetto la “modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione fondi contrattuali” disponeva la “riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico…” in difformità di quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 area medico veterinaria, provvedendo al recupero degli importi attraverso trattenute in busta paga;
-che, in particolare, mentre la disposizione di cui all'art. 9 comma 2 bis DL n.78/2010
(convertito con legge 122/2010) contempla una decurtazione del solo c.d. trattamento accessorio, le modalità operative di riduzione dei fondi previste dal decreto n.63/2010 Contr emesso dal Commissario ad acta della cui l aveva dato Controparte_2
attuazione, risultavano essere errate in quanto incidenti anche sul c.d. trattamento fondamentale (in particolare, sui fondi relativi ad indennità quali la retribuzione di posizione unificata, la retribuzione variabile aziendale, l'indennità di specificità medica,
l'indennità di direzione di struttura complessa), con conseguente indebita decurtazione dal fondo di posizione;
-che, diversamente, la solo per l'anno 2013, con un nuovo Decreto Controparte_2 del sub Commissario n. 23 del 15.03.2013, dettava disposizioni per le determinazioni dei fondi anno 2013 modificando il precedente decreto n. 63/2010 e riconoscendo l'applicazione delle modalità indicate dall'art 9 bis, ovvero la necessità di calcolare la decurtazione sulla media delle remunerazioni del personale cessato e non per l'intero;
-che, dalle buste paga di parte ricorrente, si evinceva che l , dal marzo 2013 CP_1
e fino al dicembre 2014, aveva decurtato somme mensili, a titolo di retribuzione posizione variabile aziendale, pari ad € 26,12 per 27 mensilità per il totale di € 705,24.
1.1. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti;
nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa sostenendo che i fondi contrattuali erano stati determinati in ottemperanza alle linee di indirizzo di cui al decreto n.63/2010 ed alle successive linee applicative le quali prevedevano che dal fondo ex art.9 del c.c.n.l. 06.05.2010, per il personale cessato, dovevano essere riportati in detrazione le retribuzioni di posizione unica e variabile,
l'indennità di specificità medica, l'indennità di struttura complessa e le somme derivanti dalla R.i.a. del personale cessato. Concludeva come in atti.
1.2. Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n.1048 dell'11.04.2022, rigettava il ricorso riconoscendo la legittimità delle decurtazioni operate dall in CP_1
quanto esecutive di specifiche disposizioni normative in materia di riduzione della spesa sanitaria e di decreti commissariali attuativi.
2.Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 11.10.2022, ha Parte_1
proposto appello lamentando, con un articolato motivo di gravame, l'erronea applicazione del d.l.n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010 e l'omessa pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento dell' prot. n. 30098 del 5 novembre CP_1
2012 di riduzione della variabile aziendale;
pertanto ha concluso come in atti.
2.2. Ricostituito il contraddittorio, si costituiva l reiterando l'eccezione di CP_1
prescrizione e nel merito richiamando, a fondamento del rigetto del gravame, le argomentazioni difensive già spese nel giudizio di primo grado.
2.3. Acquisito il prospetto contabile delle somme corrisposte a titolo di variabile aziendale nell'anno 2010 ed in quelli successivi oggetto di giudizio, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3. L'appello va accolto per quanto di ragione.
3.1. Le doglianze oggetto dell'appello - esaminate congiuntamente per la stretta connessione delle questioni che vengono in esame - possono essere decise conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 32594.2023 e Cass. n.
32560.2023) in fattispecie identiche a quella in esame.
3.2. La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che vengono in rilievo le seguenti questioni: - oggetto e legittimità della cristallizzazione e della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010; - modalità attuativa della prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
3.3. Ha poi premesso che l'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” (art. 9 CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello); il Fondo “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” (art. 10, CCNL cit.); il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” (art. 11, CCNL cit.).
L'art. 40, comma 3-bis, secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell'Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”.
L'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area dirigenza medica e veterinaria dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell'Area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall Essa è composta di una parte fissa e di una Pt_2
parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni. La corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la
“pesatura” delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione della quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed “invariabile” prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis,
Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata). La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
3.4. Sulla scorta di tale doverosa premessa, la Suprema Corte ha chiarito che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.
78 del 2010, che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)”.
In ragione di tale disposizione, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale,
l' disponeva la riduzione nella misura del 30% della remunerazione CP_1
variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti .
La Suprema Corte ha dunque sottolineato che, in aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, “…l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio” (si v., Cass., n. 6930 del 2021). Si tratta di norme che costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022). Tali disposizioni hanno superato il vaglio di costituzionalità
(cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e quanto al d.l. n. 78 del 2010, è stato chiarito che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” escludendo l'ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
3.5. La Corte di legittimità ha dunque rilevato che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge, viene in rilievo il trattamento accessorio che è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività e che “…. il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque “cristallizzato” nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si
v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61)………”.
Ha poi affermato: “..Per dare attuazione alla previsione “ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla in misura CP_1
del 30%. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la “cristallizzazione” al
2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del
Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del
30 % della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa
Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: - il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario………………..Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo Contr in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti”.
3.6. Infine, la Corte ha evidenziato che l'operato taglio del 30% non poteva giustificarsi nell'intento di rivedere le graduazioni delle funzioni atteso che la revisione delle stesse
“….riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l'ammontare di tali Fondi” e che “…. anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30 % per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla ”. CP_1
Ha, dunque, cassato con rinvio alla Corte d'Appello demandandole di accertare “…..con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l.
n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”.
4.Dall'applicazione degli enunciati principi al caso di specie discende l'accertamento della illegittima decurtazione dei fondi contrattuali nel periodo in esame, considerato Contr che l in applicazione dell'art.9 co.2 bis, del d.l. n. 78 del 2010, non poteva operare un taglio percentuale come quello effettuato in misura del 30% in quanto, per dare attuazione al criterio legale del “ridotto in misura proporzionale”, era necessario che l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, andasse suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente.
In particolare l'illegittimità della decurtazione operata dall sulla CP_1
retribuzione di posizione variabile aziendale percepita da da marzo Parte_1
2013 a dicembre 2014 emerge in maniera evidente dal prospetto dei dati contabili Cont prodotto in via telematica dalla stessa n data 21/10/2024.
Invero, uno dei principi fondamentali sanciti dalla Suprema Corte è che debba applicarsi la “cristallizzazione” al 2010“ del trattamento economico complessivamente goduto, considerato che lo stesso, se non poteva aumentare alla luce del disposto dell'art.9 c.2 bis l n. 122/2010, non poteva neppure essere “riformato in peius”, ma solo ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio .
Nel caso di specie l' , cui incombeva l'onere di eccepire la riduzione del CP_1
personale in servizio dall'anno 2011 in poi, cui era (eventualmente) conseguito un riproporzionamento del trattamento accessorio aziendale, non ha dedotto alcunché al proposito . Deve, quindi, ritenersi illegittima la decurtazione della retribuzione di
Contr posizione variabile aziendale operata dalla per il periodo oggetto di giudizio, in quanto integra una riforma in peius del trattamento percepito dalla nel 2010, in Pt_1
assenza delle condizioni che la legittimavano.
Contr
5.Per la quantificazione dell'importo che l deve restituire può, quindi, farsi applicazione del criterio semplificato indicato dalla Suprema Corte, dovendo considerarsi che nell'anno 2010 la retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta all'odierna appellante ammontava ad euro 130,58- in quanto subiva una decurtazione di euro 172,60 sul valore della graduazione di funzione di euro 303,18-, mentre dal marzo 2013 in poi le è stata corrisposta a tale titolo la somma di euro 104,46 con una decurtazione di euro 198,72.
Pertanto per il periodo oggetto di giudizio la ha operato una decurtazione CP_1
sulla retribuzione di posizione variabile aziendale della eccedente quella operata Pt_1
nel 2010, per cui la decurtazione eccedente ammonta ad euro 198,72- euro 172,60, e quindi ad euro 26,12, che è l'importo mensile che la dovrà restituire alla CP_1
a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale non corrisposta per il Pt_1
periodo oggetto di giudizio ( marzo 2013- dicembre 2014).
6.Per le ragioni esposte, va accolto l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza la va condannata al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
euro 626,88, a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale spettante da marzo 2013 a dicembre 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo.
7.La complessità delle questioni trattate ed il recente intervento della Cassazione costituiscono gravi ragioni per la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese del Contr doppio grado di giudizio, che per i rimanenti 2/3 seguono la soccombenza dell e vengono liquidate in tale misura in applicazione dei DM n.55/2014 e 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
euro 626,88, a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale spettante da marzo 2013 a dicembre 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c. 6 l.n.412 del 1991 dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei rimanenti 2/3 di tali spese, che liquida in tale misura per il CP_1
primo grado in euro 1.338,34 e per il giudizio di appello in euro 1.936,34, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Loredana
Caduto antistatario.
Così deciso in Napoli il giorno 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente