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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1478/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfredo Antonio Grasso (C.F. ), domicilio digitale C.F._1
; Email_1
APPELLANTE contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Barretta CP_1 C.F._2
(C.F. domicilio digitale C.F._3 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha chiesto riformarsi la sentenza n. Parte_1
22/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, depositata in Cancelleria in data 04.01.2022, non notificata, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna parte appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021, la dichiarava inammissibile.
Con il primo motivo di appello, in particolare, il ha chiesto riformarsi la sentenza Parte_1 gravata, in ragione dell'erronea statuizione con la quale il Giudice di primo grado ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta avverso un decreto ingiuntivo dichiarato – pagina 1 di 5 secondo la tesi del Giudicante – definitivamente esecutivo.
Si è costituita la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenza di lite. All'udienza del 12.02.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale, acquisito agli atti il fascicolo di prime cure, veniva riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. L'odierna parte appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado laddove è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021, essendovi precedente giudicato di rigetto sull'impugnazione del medesimo provvedimento monitorio, da cui è derivata la cd. consumazione del potere di impugnazione.
Dalla lettura degli atti di causa emerge all'evidenza come l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il suindicato decreto ingiuntivo notificato in data 29.01.2021 sia stata depositata in cancelleria in data 01.03.2021.
A fronte dell'iscrizione a ruolo, in data 04.03.2021, il Giudice di pace ha emesso un decreto con il quale dichiarava inammissibile l'opposizione, essendo stata irritualmente proposta, ossia avanzata con ricorso e non con atto di citazione.
Con successivo atto di citazione notificato in data 08.03.2021, il proponeva, nei Parte_1 termini di legge, ulteriore opposizione avverso il medesimo provvedimento monitorio.
La domanda spiegata veniva, tuttavia, dichiarata inammissibile con la sentenza oggetto di impugnazione, essendosi, per effetto della declaratoria di inammissibilità della prima opposizione, consumato il potere di impugnazione.
Con particolare riguardo al caso di specie, è opportuno richiamare i contenuti della sentenza n. 18/2002 della Corte Costituzionale, investita appunto della questione diretta a stabilire se l'opponente a decreto ingiuntivo - il quale abbia proposto opposizione, non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione - possa, legittimamente o non, riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., seguita da rituale e tempestiva costituzione in giudizio.
Nel dettaglio, nella citata pronuncia è stato rilevato che “l'art. 647 c.p.c. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto…essendo consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto …. detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di
pagina 2 di 5 opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro...”.
Al contempo, il giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, attraverso il meccanismo proprio dell'impugnazione (del decreto stesso), un ordinario processo di cognizione … la possibilità di rinnovare l'opposizione a decreto ingiuntivo, viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, in pendenza del termine per proporla è analogicamente assimilabile a quelle prefigurate dagli artt.358 ("L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge") e 387
("Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non é scaduto il termine fissato dalla legge) cod. proc. civ., a fondamento dei quali sta il principio della consumazione dell'impugnazione: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siffatto principio opera solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello o del ricorso per cassazione e non preclude, prima che sia intervenuta tale dichiarazione ed ovviamente in pendenza dei relativi termini, la possibilità di rinnovare validamente
l'impugnazione, così l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che, sotto il profilo specificamente considerato, può essere assimilato ad una vera e propria "impugnazione" del decreto stesso), invalido
o non seguito da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, può essere rinnovato in pendenza del termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641 cod. proc. civ.; diversamente opinando, potrebbero effettivamente porsi seri dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 647 comma 1 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost., nella misura in cui l'opponente a decreto ingiuntivo si troverebbe ad essere privato, senza alcuna giustificazione "connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio", della possibilità di utilizzare pienamente il termine di legge per l'esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale e ad essere giuridicamente trattato, senza alcuna ragionevole giustificazione, in modo diverso rispetto alle analoghe situazioni previste dai su richiamati artt.358 e 387 cod. proc. civ., sicché, di fronte a siffatta alternativa ermeneutica, al giudice è imposto di optare per l'interpretazione dell'art. 647 cod. proc. civ. conforme a Costituzione”
(in motivazione, Cassazione Civile, sentenza n. 22338/2004; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n. 2729/1960: Nel sistema processuale vigente, l'opposizione al decreto ingiuntivo va configurata come un mezzo di impugnazione ordinaria, analogo all'appello. Al procedimento di opposizione alla ingiunzione si debbono, quindi applicare le norme sulle impugnazioni in generale, in quanto compatibili ed adottabili alla speciale procedura;
pertanto, trova, applicazione, in ordine all'opposizione ingiuntiva anche il principio sulla consumazione del diritto di impugnazione;
secondo il pagina 3 di 5 quale il diritto di impugnazione, una volta esercitato validamente deve necessariamente ritenersi esaurito).
Si veda altresì Cass., 23 ottobre 2008, n. 25621, che ha riconosciuto all'opponente a decreto ingiuntivo la facoltà di rinnovare l'opposizione viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio, a condizione che tali situazioni non siano divenute oggetto di declaratoria giudiziale e soprattutto a condizione che il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. non sia ancora spirato.
Né osta alla prospettata soluzione il pronunciamento espresso dalle s.u. n. 927/2022 in riferimento alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che in detta pronuncia si discorreva della necessità di riproporre i motivi di merito non analizzati nella precedente declaratoria di inammissibilità.
Invero in tale recente pronuncia si richiama la sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, a proposito delle conseguenze della mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del decreto di fissazione dell'udienza, la quale pur ritenendo applicabile per identità di ratio il principio dettato per l'appello, ha comunque rimarcato che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve "considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione".
Nel caso in lite, invece, la pronuncia in rito non era stata impugnata, allorquando l'opposizione è stata riproposta, di talché il potere di reagire avverso la statuizione di cui al d.i. deve considerarsi consumato, per interpretazione analogica, pur avendo l'opposizione ex art. 645 cpc altra qualificazione giuridica.
In applicazione dei principi esposti, deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso di ritenere inammissibile la seconda opposizione spiegata avverso il medesimo provvedimento monitorio, essendo già in precedenza intervenuta altra pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa del decreto ingiuntivo.
Ed invero, il principio della consumazione del potere dell'impugnazione non opera laddove non sia intervenuta altra pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, resa, nel caso in lite, dal Giudice di primo grado con il decreto del 04.03.2021, avverso il quale alcun rimedio risulta esperito.
Ne consegue il rigetto dell'appello, per come proposto, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione, in applicazione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette. Ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questioni (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge. L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2.condanna parte attrice a rimborsare alle parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in €
1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3.condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
AVELLINO, 6 settembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1478/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfredo Antonio Grasso (C.F. ), domicilio digitale C.F._1
; Email_1
APPELLANTE contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Barretta CP_1 C.F._2
(C.F. domicilio digitale C.F._3 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il ha chiesto riformarsi la sentenza n. Parte_1
22/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, depositata in Cancelleria in data 04.01.2022, non notificata, con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna parte appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021, la dichiarava inammissibile.
Con il primo motivo di appello, in particolare, il ha chiesto riformarsi la sentenza Parte_1 gravata, in ragione dell'erronea statuizione con la quale il Giudice di primo grado ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta avverso un decreto ingiuntivo dichiarato – pagina 1 di 5 secondo la tesi del Giudicante – definitivamente esecutivo.
Si è costituita la parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenza di lite. All'udienza del 12.02.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale, acquisito agli atti il fascicolo di prime cure, veniva riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. L'odierna parte appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado laddove è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021, essendovi precedente giudicato di rigetto sull'impugnazione del medesimo provvedimento monitorio, da cui è derivata la cd. consumazione del potere di impugnazione.
Dalla lettura degli atti di causa emerge all'evidenza come l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il suindicato decreto ingiuntivo notificato in data 29.01.2021 sia stata depositata in cancelleria in data 01.03.2021.
A fronte dell'iscrizione a ruolo, in data 04.03.2021, il Giudice di pace ha emesso un decreto con il quale dichiarava inammissibile l'opposizione, essendo stata irritualmente proposta, ossia avanzata con ricorso e non con atto di citazione.
Con successivo atto di citazione notificato in data 08.03.2021, il proponeva, nei Parte_1 termini di legge, ulteriore opposizione avverso il medesimo provvedimento monitorio.
La domanda spiegata veniva, tuttavia, dichiarata inammissibile con la sentenza oggetto di impugnazione, essendosi, per effetto della declaratoria di inammissibilità della prima opposizione, consumato il potere di impugnazione.
Con particolare riguardo al caso di specie, è opportuno richiamare i contenuti della sentenza n. 18/2002 della Corte Costituzionale, investita appunto della questione diretta a stabilire se l'opponente a decreto ingiuntivo - il quale abbia proposto opposizione, non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione - possa, legittimamente o non, riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., seguita da rituale e tempestiva costituzione in giudizio.
Nel dettaglio, nella citata pronuncia è stato rilevato che “l'art. 647 c.p.c. secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto…essendo consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto …. detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di
pagina 2 di 5 opposizione in sé considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro...”.
Al contempo, il giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, attraverso il meccanismo proprio dell'impugnazione (del decreto stesso), un ordinario processo di cognizione … la possibilità di rinnovare l'opposizione a decreto ingiuntivo, viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, in pendenza del termine per proporla è analogicamente assimilabile a quelle prefigurate dagli artt.358 ("L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge") e 387
("Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non é scaduto il termine fissato dalla legge) cod. proc. civ., a fondamento dei quali sta il principio della consumazione dell'impugnazione: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siffatto principio opera solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello o del ricorso per cassazione e non preclude, prima che sia intervenuta tale dichiarazione ed ovviamente in pendenza dei relativi termini, la possibilità di rinnovare validamente
l'impugnazione, così l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che, sotto il profilo specificamente considerato, può essere assimilato ad una vera e propria "impugnazione" del decreto stesso), invalido
o non seguito da rituale costituzione in giudizio dell'opponente, può essere rinnovato in pendenza del termine fissato nel decreto ai sensi dell'art. 641 cod. proc. civ.; diversamente opinando, potrebbero effettivamente porsi seri dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 647 comma 1 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost., nella misura in cui l'opponente a decreto ingiuntivo si troverebbe ad essere privato, senza alcuna giustificazione "connessa alle esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio", della possibilità di utilizzare pienamente il termine di legge per l'esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale e ad essere giuridicamente trattato, senza alcuna ragionevole giustificazione, in modo diverso rispetto alle analoghe situazioni previste dai su richiamati artt.358 e 387 cod. proc. civ., sicché, di fronte a siffatta alternativa ermeneutica, al giudice è imposto di optare per l'interpretazione dell'art. 647 cod. proc. civ. conforme a Costituzione”
(in motivazione, Cassazione Civile, sentenza n. 22338/2004; in senso conforme, Cassazione Civile, sentenza n. 2729/1960: Nel sistema processuale vigente, l'opposizione al decreto ingiuntivo va configurata come un mezzo di impugnazione ordinaria, analogo all'appello. Al procedimento di opposizione alla ingiunzione si debbono, quindi applicare le norme sulle impugnazioni in generale, in quanto compatibili ed adottabili alla speciale procedura;
pertanto, trova, applicazione, in ordine all'opposizione ingiuntiva anche il principio sulla consumazione del diritto di impugnazione;
secondo il pagina 3 di 5 quale il diritto di impugnazione, una volta esercitato validamente deve necessariamente ritenersi esaurito).
Si veda altresì Cass., 23 ottobre 2008, n. 25621, che ha riconosciuto all'opponente a decreto ingiuntivo la facoltà di rinnovare l'opposizione viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio, a condizione che tali situazioni non siano divenute oggetto di declaratoria giudiziale e soprattutto a condizione che il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. non sia ancora spirato.
Né osta alla prospettata soluzione il pronunciamento espresso dalle s.u. n. 927/2022 in riferimento alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che in detta pronuncia si discorreva della necessità di riproporre i motivi di merito non analizzati nella precedente declaratoria di inammissibilità.
Invero in tale recente pronuncia si richiama la sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, a proposito delle conseguenze della mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del decreto di fissazione dell'udienza, la quale pur ritenendo applicabile per identità di ratio il principio dettato per l'appello, ha comunque rimarcato che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve "considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione".
Nel caso in lite, invece, la pronuncia in rito non era stata impugnata, allorquando l'opposizione è stata riproposta, di talché il potere di reagire avverso la statuizione di cui al d.i. deve considerarsi consumato, per interpretazione analogica, pur avendo l'opposizione ex art. 645 cpc altra qualificazione giuridica.
In applicazione dei principi esposti, deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso di ritenere inammissibile la seconda opposizione spiegata avverso il medesimo provvedimento monitorio, essendo già in precedenza intervenuta altra pronuncia di inammissibilità dell'impugnativa del decreto ingiuntivo.
Ed invero, il principio della consumazione del potere dell'impugnazione non opera laddove non sia intervenuta altra pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, resa, nel caso in lite, dal Giudice di primo grado con il decreto del 04.03.2021, avverso il quale alcun rimedio risulta esperito.
Ne consegue il rigetto dell'appello, per come proposto, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione, in applicazione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette. Ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questioni (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
pagina 4 di 5 2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge. L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2.condanna parte attrice a rimborsare alle parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in €
1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3.condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
AVELLINO, 6 settembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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