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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 21377/2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Ribaldone Maria Elena, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Taranzano Luisa Francesca, in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 6.03.2025
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.12.2023 adiva il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi, in via cautelare ex art. 473 bis 15 cpc, un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente e, nel merito, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente e residenza presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo economico per il mantenimento della prole di E. 700 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie.
Con decreto in data 12.12.2023 veniva respinta la richiesta attorea ex art. 473 bis 15 cpc e veniva fissata udienza per la convocazione delle parti ex art. 473bis 21 cpc. Con comparsa depositata il 26.01.2024 si costituiva in giudizio , non CP_1 opponendosi alla domanda avversaria di affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre e di assegnazione della casa familiare, ma instando per la regolamentazione delle visite padre- figli secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione e per la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a suo carico di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.02.2024, avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite e, all'esito, con ordinanza del 7.03.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more del giudizio il resistente proponeva istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e veniva disposto l'ascolto dei minori.
I minori venivano sentiti all'udienza dell'11.9.2024.
Con ordinanza del 16.9.2024 veniva revocato l'obbligo a carico del resistente di CP_1 versare all'altro genitore l'assegno mensile di mantenimento per il figlio , fermo il pagamento Per_1 delle spese straordinarie come da ordinanza del 7.3.24, veniva ordinato alle parti il deposito di documentazione reddituale aggiornata, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 6.03.2025 la difesa di parte resistente dava atto che il figlio è tornato Per_1
a vivere presso la madre;
veniva tentata la conciliazione della lite e le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza, con rinuncia alle istanze istruttorie.
Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e le stesse instavano per il recepimento dell'accordo fra esse raggiunto. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto, preso atto del rientro del figlio presso la casa materna (v. Per_1 verbale d'udienza 6.3.25).
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino via Sostegno n. 4, coi relativi arredi, alla ricorrente Pt_1
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dal sabato alla domenica;
− durante la settimana, secondo il libero gradimento dei figli;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei figli secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. continuerà a corrispondere all'altro genitore, per il mantenimento dei figli, CP_1 l'assegno periodico di € 400 (E. 200/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come già disposto con ordinanza del 7.3.2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico della madre nella misura del 30% ed a carico del padre nella restante misura del 70%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino, come già disposto con ordinanza del 7.3.2024;
DÀ ATTO dell'accordo delle parti nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. per il figlio dalla data della domanda giudiziale (18.04.2024) sino al mese di CP_1 Per_1 settembre incluso;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 21377/2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Ribaldone Maria Elena, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Taranzano Luisa Francesca, in virtù di procura CP_1 speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 6.03.2025
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.12.2023 adiva il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi, in via cautelare ex art. 473 bis 15 cpc, un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente e, nel merito, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente e residenza presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa coniugale a sé, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso ed un contributo economico per il mantenimento della prole di E. 700 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie.
Con decreto in data 12.12.2023 veniva respinta la richiesta attorea ex art. 473 bis 15 cpc e veniva fissata udienza per la convocazione delle parti ex art. 473bis 21 cpc. Con comparsa depositata il 26.01.2024 si costituiva in giudizio , non CP_1 opponendosi alla domanda avversaria di affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre e di assegnazione della casa familiare, ma instando per la regolamentazione delle visite padre- figli secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione e per la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a suo carico di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 26.02.2024, avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite e, all'esito, con ordinanza del 7.03.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Nelle more del giudizio il resistente proponeva istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e veniva disposto l'ascolto dei minori.
I minori venivano sentiti all'udienza dell'11.9.2024.
Con ordinanza del 16.9.2024 veniva revocato l'obbligo a carico del resistente di CP_1 versare all'altro genitore l'assegno mensile di mantenimento per il figlio , fermo il pagamento Per_1 delle spese straordinarie come da ordinanza del 7.3.24, veniva ordinato alle parti il deposito di documentazione reddituale aggiornata, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 6.03.2025 la difesa di parte resistente dava atto che il figlio è tornato Per_1
a vivere presso la madre;
veniva tentata la conciliazione della lite e le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza, con rinuncia alle istanze istruttorie.
Il Giudice Relatore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e le stesse instavano per il recepimento dell'accordo fra esse raggiunto. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in esatta conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto, preso atto del rientro del figlio presso la casa materna (v. Per_1 verbale d'udienza 6.3.25).
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino via Sostegno n. 4, coi relativi arredi, alla ricorrente Pt_1
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dal sabato alla domenica;
− durante la settimana, secondo il libero gradimento dei figli;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei figli secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. continuerà a corrispondere all'altro genitore, per il mantenimento dei figli, CP_1 l'assegno periodico di € 400 (E. 200/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come già disposto con ordinanza del 7.3.2024. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico della madre nella misura del 30% ed a carico del padre nella restante misura del 70%, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino, come già disposto con ordinanza del 7.3.2024;
DÀ ATTO dell'accordo delle parti nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. per il figlio dalla data della domanda giudiziale (18.04.2024) sino al mese di CP_1 Per_1 settembre incluso;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.