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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa IA Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6062 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis 51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STILLA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GENTILI C.F._2
CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 le parti e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...] contratto in Ischia il 18.6.2005 (atto n. 25 P. II serie A anno 2005).
Aggiungevano che dalla loro unione erano nate due figlie, nata a [...] il Persona_1
19/07/2007 e nata a [...] il [...]. CP_2
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
All'udienza cartolare del 8.7.2025, le parti con rituali note di udienza depositate in data 3.6.2025, confermavano la volontà di non riconciliarsi e di voler ottenere la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Le figlie minori e IA saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti;
3) I coniugi assumeranno, dunque, di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le due minori relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute
4) Le minori avranno domicilio prevalente in Ischia presso la madre sig.ra Controparte_1
alla via Acquedotto ove questa ha trovato casa intendendo lasciare la casa coniugale di
[...] proprietà del coniuge;
5) la casa coniugale di proprietà del sig. verrà conseguentemente assegnata, in uno Pt_1
a mobili e suppellettili al predetto, mentre la signora avrà cura di portare con sé presso CP_1 la nuova abitazione i propri beni ed i propri effetti personali, nonché quelli delle due figliole e di trasferirsi nell'immediatezza della firma del presente ricorso;
6) Le minori potranno incontrare il genitore con loro non convivente ogni volta che aggrada loro, ma per una migliore regolamentazione i ricorrenti stabiliscono che le minori trascorrano col padre il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 21:00 e due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola alle 21 della domenica successiva;
I trasferimenti delle minori dalla casa della madre a quella del padre saranno di fatto autonomi stante l'esigua distanza tra i due immobili salvo eventuali esigenze delle minori;
7) Le minori trascorreranno con ciascun genitore, per le vacanze e con interruzione delle visite dell'altro genitore mantenendo i contatti telefonici, 15 giorni consecutivi per le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, sette giorni consecutivi per le vacanze natalizie da alternarsi di anno in anno (es 23 - 30 dicembre con la madre;
31 dicembre 6 gennaio
2 con il padre e viceversa l'anno successivo), ed alterneranno con ciascun genitore la Pasqua con il
Lunedì in Albis;
Le minori, inoltre, trascorreranno le feste della madre (compleanno, onomastico e festa della mamma) con la madre al di là della calendarizzazione innanzi proposta ed ugualmente avverrà per le feste del papà, mentre, le feste riguardanti le figlie saranno, possibilmente trascorse con entrambi i genitori su accordo assunto di volta in volta 8) I genitori saranno liberi di modificare i predetti accordi consensualmente, senza ulteriori ricorsi, a seconda delle esigenze familiari purché la modifica non incida sul benessere delle minori;
9) Il sig. verserà alla sig.ra quale mantenimento per le sole minori, entro il Pt_1 CP_1 giorno 30 di ciascun mese la somma di € 900,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT 10) A detta somma sarà aggiunto il 50% dell'assegno unico universale percepito per le minori oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico ricreative, concordate preventivamente ad eccezione di quelle connotate da necessità ed urgenza con adesione al protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di aver letto ed accettato;
11) Il sig. quale rimborso alla sig.ra delle somme da questa esborsate per Pt_1 CP_1 la realizzazione di piccoli interventi di “edilizia minore” nonché per l'acquisto di parte del mobilio, nella casa coniugale di proprietà del solo sig. si obbliga a versare nei confronti Pt_1 della coniuge € 10.000,00 così ripartite:
€ 5.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo di separazione mediante bonifico bancario;
€ 2.500,00 entro il 31.10.2024, mediante bonifico bancario;
€ 2.500,00 entro il 31.12.2024, mediante bonifico bancario.
12) le parti dichiarano di aver definito, con l'esatto adempimento delle pattuizioni qui contenute, ogni altra questione economica e patrimoniale nonché di qualsiasi altra natura tra loro intercorrente senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.25, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2005); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati IA Rosetti
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