Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1783/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio D'Isanto (C.F. e Concetta Graziuso C.F._2
(C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Consolato Masucci (C.F.
), domiciliata come in atti;
C.F._4
-CONVENUTO –
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Senatore (C.F. ) e Vincenzo C.F._5
D'Agostino (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._6
-CONVENUTO –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusionali depositate ex art. 189 c.p.c.
1
Con atto di citazione in riassunzione iscritto il 1.3.2024 ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi della somma di € 242.336,87 operato da Controparte_3
sul conto corrente di cui è titolare presso , terzo pignorato.
[...] CP_2
Ha premesso di aver formulato, nella fase cautelare, opposizione agli atti esecutivi, per non aver mai ricevuto regolare notifica dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis 72-bis d.P.R. n. 602/1973 né dell'intimazione ex art. 50. Inoltre, sempre nella fase cautelare, ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo la prescrizione della pretesa creditoria successiva alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2011/01035166/25/001, inerente tributi doganali relativi all'anno 2021.
Infatti, a fronte della notifica della cartella esattoriale asseritamente avvenuta il 3.6.2011, ha subito pignoramento presso terzi il 10.10.2023, senza che nelle more intervenissero idonei atti interruttivi.
Ha poi richiamato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21.2.2024, relativa alla fase cautelare, con cui è stata accolta l'istanza di sospensione sul presupposto della fondatezza prima facie dell'eccezione di prescrizione.
Sulla base di tali doglianze, ha dichiarato di aver interesse alla prosecuzione della fase di merito onde accertare l'intervenuta prescrizione triennale e/o decennale del credito intimato, maturata successivamente alla notifica della cartella.
Si è costituita rilevando la regolarità della notifica della cartella Controparte_3
di pagamento e la notifica di idonei atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, e in particolare dell'intimazione di pagamento del 3.1.2023.
Si è altresì costituita quale terzo pignorato, chiedendo di accettare la sua Controparte_2 terzietà rispetto all'odierna vicenda e la correttezza del proprio operato.
Concessi i termini ex art. 171 bis co.3 c.p.c. con provvedimento del 7.6.2024, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e assegnata a questo giudice in corso di causa il
18.2.2025.
All'udienza ex art. 189 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, il giudice si è riservato la decisione in data 24.3.2025.
L'opposizione all'esecuzione è fondata.
Va premesso, come condivisibilmente rilevato dal giudice della cautela, che il pignoramento è stato regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data 27.4.2023. In ogni caso, pur volendo prescindere dalla validità di tale notificazione, occorre rammentare che il debitore deve in primo luogo allegare e provare la data in cui ha avuto contezza dell'atto impugnato, dimostrando per tale via la
2 tempestività dell'opposizione; in secondo luogo deve allegare un pregiudizio sostanziale derivante dalla lamentata violazione della norma procedimentale, in mancanza della quale l'eventuale nullità
– anche ove tempestivamente dedotta, cosa non avvenuta nel caso di specie – deve ritenersi sanata
(cfr. Cass. 903/2024).
Venendo all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, la stessa risulta fondata.
Infatti la cartella esattoriale risulta notificata al più il 7.6.2011 (cfr. notifica in atti, perfezionata nella mani del cognato dell'opponente), mentre l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90110923
09/000 risulta notificata, mediante deposito presso la causa comunale, soltanto il 3.1.2023, come espressamente chiarito dalla stessa (cfr. comparsa di risposta, Controparte_3
pag. 4).
Essendo passati oltre dieci anni tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, la prescrizione risulta sicuramente e irrimediabilmente maturata.
Di conseguenza l'opposizione all'esecuzione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014, in ragione delle effettive fasi in cui si è articolato il giudizio.
L'assenza di domande giudiziali formulati nei confronti di , convenuta in giudizio CP_2 soltanto quale terzo pignorato, consente di compensare le spese di lite tra questa e l'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto a procedere in via esecutiva nei confronti di sulla base della cartella esattoriale n. Parte_1
071/2011/01035166/25/001;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
, liquidate in complessivi € 5.786,00, di cui € 786,00 per spese ed € Parte_1
5.000 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Fabio D'Isanto e Concetta Graziuso;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Aversa, 04/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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