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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1113/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/06/1980 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/08/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bollo Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Bellaria-Igea
Marina (RN) il 25/06/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2018.
Dall'unione è nato, in data 08/09/2014, il figlio ancora minore. R_
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in data 22/02/2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara in data 22.02.2024; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Bellaria-Igea Marina (RN) il 25/06/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2018 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Prato Sesia (NO), Via Dei Partigiani n. 15/F, di proprietà della madre della Sig.ra continuerà ad essere assegnata alla stessa, con tutti gli arredi Parte_2
e corredi;
2. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento R_ condiviso, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori terranno il figlio con sé, nella pagina 2 di 4 propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza, con le modalità seguenti:
▪ a settimane alterne,
▪ Settimana 1: trascorrerà il lunedì ed il martedì con la mamma, il mercoledì ed il R_ giovedì con il papà dall'uscita di scuola, pernottando da lui e riaccompagnato a scuola il venerdì mattina dal padre, il fine settimana dal venerdì sino al lunedì mattina con la mamma.
▪ Settimana 2: trascorrerà il lunedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena con il papà R_ che lo riaccompagnerà a casa dalla mamma, salva la facoltà di pernottamento (secondo quanto già avviene previo accordo tra le parti che in ciò assecondano le richieste del minore), il martedì con la mamma, il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina con il papà che lo accompagnerà a scuola, giovedì con la mamma ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con il papà che lo accompagnerà a scuola.
▪ Le suddette settimane saranno alternate durante l'intero anno.
▪ Ciascuno dei genitori trascorrerà con ad anni alterni, due settimane consecutive, R_ durante il mese di agosto di ciascun anno, alternando le prime due con le ultime due
(dandosi atto che, per l'agosto 2025, le prime due settimane le trascorrerà con la R_ mamma e le seconde due con il papà che lo preleverà a casa della madre il 16 o il 17 a seconda della data di rientro di dalle vacanze e lo terrà con sé fino al 31). R_
▪ trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e con la madre, durante le vacanze natalizie, R_ il periodo compreso tra il 25 dicembre (mattina) ed il 31 dicembre (dopo pranzo) e quello tra il 31 dicembre (dopo pranzo) ed il 6 gennaio (sera), per il 2025, seguendo l'alternanza già praticata, trascorrerà la prima settimana con il papà e la seconda settimana con R_ la mamma;
trascorrerà, comunque, ogni anno il giorno della Vigilia con il genitore R_ che lo terrà la settimana dal 31/12 al 06/01 che lo riaccompagnerà la mattina di Natale (entro le ore 10.00) dal genitore collocatario per la prima settimana;
per i giorni precedenti il 24 dicembre, ove ricadano comunque in quelli di astensione dalle lezioni, si farà riferimento al calendario ordinario per l'individuazione del genitore di riferimento e sempre salvo diverso accordo.
▪ trascorrerà il giorno del compleanno con la mamma e con il papà. R_
▪ Il minore trascorrerà le vacanze Pasquali metà periodo con la mamma e metà periodo con il papà, ad anni alterni, alternando altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
▪ Per le altre festività infra annuali ed eventuali ponti connessi verrà mantenuto il normale protocollo di visita tra i genitori, sempre salvo diverso accordo.
▪ Nel rispetto delle esigenze del figlio minore e nel primario interesse dello stesso, con la crescita di previo accordo tra i genitori, gli stessi, in ciò impegnandosi ad R_ assecondare, per quanto possibile, le richieste del figlio, gradualmente potranno ampliare il diritto di visita del padre e di permanenza del figlio presso lo stesso, mantenendo inalterato il contributo al mantenimento quivi pattuito anche ove si raggiunga il regime di collocazione alternata pieno;
3. i genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé il figlio, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo;
le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto del benessere psico fisico di ad introdurre R_ nella vita del bambino i propri futuri eventuali compagni solo se ed in quanto il rapporto con gli stessi possa definirsi stabile e non occasionale;
si dà atto che per l'accudimento di nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, potrà essere fatto ricorso sia ai R_ componenti del rispettivo nucleo familiare, sia a baby sitter (in questo caso con oneri a pagina 3 di 4 carico del genitore che ne richiederà l'intervento e come già avviene dall'intervenuta separazione tra le parti);
4. le detrazioni per i figli a carico verranno percepite al 50% ciascuno tra i Sigg.ri Parte_2
e mentre l'assegno Unico Famigliare verrà percepito per intero dal Sig. ; Pt_1 Pt_1
5. il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si obbliga Parte_1
a versare alla Sig.ra la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, Parte_2 con rivalutazione annuale ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
6. i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio (provvedendo direttamente al pagamento, pro quota ai terzi creditori, nel qual caso il relativo documento fiscale sarà intestato al soggetto che effettua il pagamento con la specifica “quota parte 50%”; oppure anticipandole o rimborsandole, nel qual caso il documento da esibire ed utilizzare per le detrazioni recherà il nominativo del minore e l'importo della fattura e/o della ricevuta sarà pari al 100% dell'importo); per l'individuazione delle spese straordinarie da distinguersi, tra
“necessitate” (che non richiedono preventivo consenso) e “non necessitate” (che richiedono il preventivo consenso), le parti si riportano a quanto previsto dal protocollo adottato in materia dal Tribunale di Torino 15.03.2016 cui fanno espresso richiamo, con le precisazioni di cui ai punti che seguono e salvo quanto al punto 5 già previsto per il ricorso alla baby sitter;
7. per ciò che concerne la retta della scuola secondaria Don Bosco di Borgomanero, cui attualmente è iscritto la stessa continuerà ad essere sostenuta al 50% tra i genitori R_ per tutta la durata del corso di studi. L'eventuale scelta dei futuri corsi di studio dovrà essere concordata tra i coniugi, come da protocollo;
saranno sostenute al 50% le spese sino ad oggi sostenute per il figlio minore relative ai corsi praticati di calcio e pianoforte (quest'ultimo sino al mese di giugno 2025);
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente da matrimonio;
9. i Sigg.ri ed si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel Parte_2 Pt_1 darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin da ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi per sé e per il minore, impegnandosi a prestare la massima collaborazione ai fini dell'ottenimento degli stessi, anche per R_ fermo restando che la meta dei viaggi che verranno intrapresi dovrà essere previamente condivisa se comporterà l'espatrio del minore;
all'uopo i genitori si impegnano a comunicare ciascuno all'altro il relativo programma con anticipo di almeno un mese;
10. si dà atto che le spese legali sono integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1113/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/06/1980 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Buro Rosella Luisella Sonia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/08/1979 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bollo Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Bellaria-Igea
Marina (RN) il 25/06/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2018.
Dall'unione è nato, in data 08/09/2014, il figlio ancora minore. R_
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in data 22/02/2024, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara in data 22.02.2024; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Bellaria-Igea Marina (RN) il 25/06/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie C, Anno 2018 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Prato Sesia (NO), Via Dei Partigiani n. 15/F, di proprietà della madre della Sig.ra continuerà ad essere assegnata alla stessa, con tutti gli arredi Parte_2
e corredi;
2. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affidamento R_ condiviso, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori terranno il figlio con sé, nella pagina 2 di 4 propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza, con le modalità seguenti:
▪ a settimane alterne,
▪ Settimana 1: trascorrerà il lunedì ed il martedì con la mamma, il mercoledì ed il R_ giovedì con il papà dall'uscita di scuola, pernottando da lui e riaccompagnato a scuola il venerdì mattina dal padre, il fine settimana dal venerdì sino al lunedì mattina con la mamma.
▪ Settimana 2: trascorrerà il lunedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena con il papà R_ che lo riaccompagnerà a casa dalla mamma, salva la facoltà di pernottamento (secondo quanto già avviene previo accordo tra le parti che in ciò assecondano le richieste del minore), il martedì con la mamma, il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina con il papà che lo accompagnerà a scuola, giovedì con la mamma ed il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con il papà che lo accompagnerà a scuola.
▪ Le suddette settimane saranno alternate durante l'intero anno.
▪ Ciascuno dei genitori trascorrerà con ad anni alterni, due settimane consecutive, R_ durante il mese di agosto di ciascun anno, alternando le prime due con le ultime due
(dandosi atto che, per l'agosto 2025, le prime due settimane le trascorrerà con la R_ mamma e le seconde due con il papà che lo preleverà a casa della madre il 16 o il 17 a seconda della data di rientro di dalle vacanze e lo terrà con sé fino al 31). R_
▪ trascorrerà, ad anni alterni, con il padre e con la madre, durante le vacanze natalizie, R_ il periodo compreso tra il 25 dicembre (mattina) ed il 31 dicembre (dopo pranzo) e quello tra il 31 dicembre (dopo pranzo) ed il 6 gennaio (sera), per il 2025, seguendo l'alternanza già praticata, trascorrerà la prima settimana con il papà e la seconda settimana con R_ la mamma;
trascorrerà, comunque, ogni anno il giorno della Vigilia con il genitore R_ che lo terrà la settimana dal 31/12 al 06/01 che lo riaccompagnerà la mattina di Natale (entro le ore 10.00) dal genitore collocatario per la prima settimana;
per i giorni precedenti il 24 dicembre, ove ricadano comunque in quelli di astensione dalle lezioni, si farà riferimento al calendario ordinario per l'individuazione del genitore di riferimento e sempre salvo diverso accordo.
▪ trascorrerà il giorno del compleanno con la mamma e con il papà. R_
▪ Il minore trascorrerà le vacanze Pasquali metà periodo con la mamma e metà periodo con il papà, ad anni alterni, alternando altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
▪ Per le altre festività infra annuali ed eventuali ponti connessi verrà mantenuto il normale protocollo di visita tra i genitori, sempre salvo diverso accordo.
▪ Nel rispetto delle esigenze del figlio minore e nel primario interesse dello stesso, con la crescita di previo accordo tra i genitori, gli stessi, in ciò impegnandosi ad R_ assecondare, per quanto possibile, le richieste del figlio, gradualmente potranno ampliare il diritto di visita del padre e di permanenza del figlio presso lo stesso, mantenendo inalterato il contributo al mantenimento quivi pattuito anche ove si raggiunga il regime di collocazione alternata pieno;
3. i genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé il figlio, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo;
le parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto del benessere psico fisico di ad introdurre R_ nella vita del bambino i propri futuri eventuali compagni solo se ed in quanto il rapporto con gli stessi possa definirsi stabile e non occasionale;
si dà atto che per l'accudimento di nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, potrà essere fatto ricorso sia ai R_ componenti del rispettivo nucleo familiare, sia a baby sitter (in questo caso con oneri a pagina 3 di 4 carico del genitore che ne richiederà l'intervento e come già avviene dall'intervenuta separazione tra le parti);
4. le detrazioni per i figli a carico verranno percepite al 50% ciascuno tra i Sigg.ri Parte_2
e mentre l'assegno Unico Famigliare verrà percepito per intero dal Sig. ; Pt_1 Pt_1
5. il Sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si obbliga Parte_1
a versare alla Sig.ra la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, Parte_2 con rivalutazione annuale ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
6. i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio (provvedendo direttamente al pagamento, pro quota ai terzi creditori, nel qual caso il relativo documento fiscale sarà intestato al soggetto che effettua il pagamento con la specifica “quota parte 50%”; oppure anticipandole o rimborsandole, nel qual caso il documento da esibire ed utilizzare per le detrazioni recherà il nominativo del minore e l'importo della fattura e/o della ricevuta sarà pari al 100% dell'importo); per l'individuazione delle spese straordinarie da distinguersi, tra
“necessitate” (che non richiedono preventivo consenso) e “non necessitate” (che richiedono il preventivo consenso), le parti si riportano a quanto previsto dal protocollo adottato in materia dal Tribunale di Torino 15.03.2016 cui fanno espresso richiamo, con le precisazioni di cui ai punti che seguono e salvo quanto al punto 5 già previsto per il ricorso alla baby sitter;
7. per ciò che concerne la retta della scuola secondaria Don Bosco di Borgomanero, cui attualmente è iscritto la stessa continuerà ad essere sostenuta al 50% tra i genitori R_ per tutta la durata del corso di studi. L'eventuale scelta dei futuri corsi di studio dovrà essere concordata tra i coniugi, come da protocollo;
saranno sostenute al 50% le spese sino ad oggi sostenute per il figlio minore relative ai corsi praticati di calcio e pianoforte (quest'ultimo sino al mese di giugno 2025);
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente da matrimonio;
9. i Sigg.ri ed si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel Parte_2 Pt_1 darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin da ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi per sé e per il minore, impegnandosi a prestare la massima collaborazione ai fini dell'ottenimento degli stessi, anche per R_ fermo restando che la meta dei viaggi che verranno intrapresi dovrà essere previamente condivisa se comporterà l'espatrio del minore;
all'uopo i genitori si impegnano a comunicare ciascuno all'altro il relativo programma con anticipo di almeno un mese;
10. si dà atto che le spese legali sono integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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