Decreto cautelare 29 dicembre 2022
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/01/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15941 del 2022, proposto da
IT CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
contro
Banca D’Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci, Donatella La Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefania Ceci in Roma, via Nazionale 91;
nei confronti
HE LT, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento della Banca d’Italia, prot. n. 1604846/22 del 28.10.2022, recante “Job posting per posizioni di addetto finanziario – esito delle selezioni”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca D’Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso all’esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio descritto in epigrafe della Banca d’Italia, chiedendone l’annullamento.
Nel giudizio così introdotto si è costituita la Banca d’Italia, con deposito di documenti e di memorie difensive.
In corso di causa, con dichiarazione depositata in data 10 gennaio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione di sopravvenienze personali e lavorative, con richiesta di compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Reputa il Collegio che la sopra evidenziata dichiarazione della parte ricorrente non ha i requisiti per essere considerata una rinuncia al ricorso, richiedendo quest’ultima l’espletamento delle formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, c.p.a. (notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza), che non risultano poste in essere.
Della stessa deve, non di meno, tenersi conto in relazione a quanto disposto dal comma 4 della stessa norma, secondo cui “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Non resta, pertanto, al Collegio che dare atto di tale circostanza e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 84, comma 4, c.p.a. e 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, stante la dichiarazione di mancata opposizione sul punto resa in udienza dalla Banca d’Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO