Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4991
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Massime2

L'art. 460 cod. civ. dispone che i chiamati all'eredità possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all'esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e l'accettazione, l'eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa.

Nel giudizio di legittimità sono inammissibili il controricorso e il contestuale ricorso incidentale allorché la procura al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato, perché in tal caso viene meno qualsiasi garanzia che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva alla notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale.

Commentario1

  • 1Chiamato all’eredità e accesso alle operazioni bancarie del de cuius
    https://www.dirittobancario.it/ · 5 ottobre 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4991
Data del deposito : 8 aprile 2002

Testo completo