Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1976, valutato in L. 105.000.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1977, all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1976, valutato in L. 105.000.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1977, all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.