Articolo 2 della Legge 9 dicembre 1977, n. 963
Articolo 1
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18 gennaio 1978
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1976, valutato in L. 105.000.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1977, all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1978