Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 263/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 224/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 21 gennaio 2025, est. Lombardi, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcella Burlando, presso la quale è elettivamente domiciliato all'indirizzo
Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...] P.IVA_1
Mazzarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aversa (CE), via Pisacane n. 1 appellata in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“1) In via preliminare, dichiarare l'inefficacia ex art. 644 cpc del Decreto Ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 137 cpc, il quale obbliga l'Avvocato alla notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, con divieto per l'Ufficiale Giudiziario, e per l'Avvocato in funzione di Ufficiale Giudiziario in caso di notifica in proprio;
di provvedere alla notifica cartacea se il destinatario della Notifica è titolare di indirizzo
Pec risultante da un pubblico registro, quale INI-PEC su Codice Fiscale, come nel caso
Decreto ingiuntivo oggi opposto (con contestuale notifica altresì del precetto).
2) Sempre in via preliminare, riformare il capo preliminare della Sentenza impugnata, ed espungere dal petitum mediato ed immediato, la contribuzione 2022, non richiesta Con nel DI opposto, e non richiedibile nel successivo procedimento di opposizione a per le ragioni di cui in narrativa del presente appello.
3) Nel merito, in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del primo motivo preliminare di appello, in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata Sentenza n. 224/2025 emessa dal Tribunale di Milano,
Rg. n. 4646/2024 Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro Dott. Antonio Lombardo, ad oggi non notificata, in accoglimento dei motivi di impugnazione ut supra, autonomi ed autosufficienti;
per l'effetto Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano riformare la
Sentenza impugnata e rigettare, anche in considerazione della violazione dell'art. 2697 cod.civ. Rubricato Onere della Prova;
ovvero in subordine accogliere solo parzialmente e nei limiti della sola contribuzione minima di solidarietà, pari ad €
175,60, dalla chiusura/cessazione della PI da parte del Signor avvenuta il Pt_1
09.09.2013, e pertanto a partire dalla contribuzione 2015 compresa oltre interessi dal dovuto al saldo, ed altresì per il 2016, anno in cui il Signor avrebbe dovuto essere Pt_1 in ogni caso cancellato dall'Albo ex art. 48 RC, come disaminato nel motivo di appello sub 3, ovvero in ulteriore subordine fino al 2021, o altro anno finale di debenza anteriore o posteriore che verrà accertato dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano;
le domande ex adverso avanzate da , convenuta-resistente opposta in primo grado Pt_2 ed oggi resistente appellata, come in atti di cui al fascicolo monitorio richiamato in primo grado;
rappresentata, difesa e domiciliata.
4) Con Vittoria di compensi, spese sia esenti sia non esenti ed altresì forfettarie, ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata:
“In via principale voglia rigettare il ricorso in appello proposto dal geom. Parte_1 poiché inammissibile ed infondato per i motivi sopra esposti.
pag. 2/13 In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, Parte_2 condannare in sentenza l'appellante al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.
Condannare altresì, l'appellante al pagamento di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 224/2025 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 140/2024 con il quale la
[...]
(di seguito anche solo ) aveva intimato ad Controparte_3 Pt_2 il pagamento di € 61.971,27 per differenze contributive relative alle Parte_1 annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il Tribunale: ha disatteso l'eccezione di inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'ingiunto, in virtù del raggiungimento dello scopo della notifica medesima;
ha reputato ammissibile la domanda di condanna relativa all'annualità 2022, formulata da nella propria memoria di costituzione nella fase di opposizione, Pt_2 attesa la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre ha escluso l'ammissibilità della domanda concernente l'anno 2023, in quanto tardivamente articolata dall'ente solo nella nota di precisazione delle conclusioni;
ha escluso che il fatto che avesse autonomamente intrapreso l'azione CP_4 esecutiva per alcune delle annualità oggetto di ingiunzione fosse circostanza idonea a precludere la formazione di un titolo giudiziale per i medesimi crediti, visto che il creditore aveva interesse ad ottenere un titolo esecutivo incontrovertibile, con attitudine al giudicato. Inoltre, secondo il primo giudice, “l'accertamento giudiziale del credito e la pronuncia di condanna non impediscono (…) di ritenere che il pagamento dello stesso, per la parte oggetto di accordi di rateizzazione con l'Agente deputato alla riscossione, abbia luogo attraverso l'assolvimento degli impegni previsti nel relativo piano, non rappresentando l'emissione di decreto ingiuntivo, né di pronuncia di pag. 3/13 condanna all'esito del giudizio di opposizione, fattispecie di decadenza dal piano di rateizzazione concordato”; ha evidenziato che vi era prova del pagamento integrale dei debiti concernenti gli anni 2012, 2013, 2014, con conseguente necessità di revoca del provvedimento monitorio e detrazione dal totale dei relativi importi;
ha disatteso l'eccezione di prescrizione dei restanti debiti contributivi, in quanto non aveva inviato a le dichiarazione dei redditi sin dal 2011 e «in tema di Pt_1 Pt_2 contributi previdenziali dovuti alla geometri liberi professionisti, la CP_1 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale (ex plurimis Cass., sez. lav., 6 giugno 2023, n. 15787)»; inoltre, doveva tenersi conto degli effetti degli atti interruttivi documentati e dell'operatività della normativa in materia di sospensione dei termini di prescrizione approvata durante l'emergenza pandemica da
Covid; ha osservato che dall'“evidente ritardo della , anche avuto riguardo al Pt_2 disposto di cui all'art 48 punto 5 del Regolamento, nel promuovere e finalizzare il procedimento conclusosi con la cancellazione del [dall'Albo], non può inferirsi la Pt_1 non debenza della contribuzione pretesa per il periodo successivo al 2015/2016. Tale conseguenza non soltanto non si evince dalla lettura del Regolamento, che non annette alla tardiva attivazione di alcuna conseguenza in favore (o in danno, a seconda Pt_2 della prospettiva) dell'iscritto, ma è preclusa dal contegno dello stesso Pt_1 contraddistinto da palesi profili di negligenza che concorrono a elidere, in termini di causalità del pregiudizio rivendicato dallo stesso, quelli eventualmente ravvisabili in capo a . È, difatti, sufficiente osservare come, a fronte di una pletora di atti di Pt_2 sollecito di pagamento e messa in mora, di seguito compiutamente illustrati in punto di confutazione dell'eccezione di prescrizione, il non abbia provveduto a inoltrare Pt_1 alcuna istanza di cancellazione dall'Albo”; ha disatteso l'eccezione secondo cui, visto che dal 2014 era iscritto anche Pt_1 ad INPS, dovesse essere applicata una “diminuzione della debenza contributiva a favore pag. 4/13 della Cassa Privata, solitamente pari alla metà”, dato che lo stesso non aveva Pt_1 offerto alcun riferimento normativo o regolamentare dal quale evincere la bontà della tesi;
ha quindi revocato il decreto, escluso dal totale l'importo delle annualità già pagate, e dichiarato tenuto al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle seguenti somme al Parte_3
8/1/2025: € 33.264,12, relativamente agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, e ulteriori € 17.325,86 in corso di riscossione da Agenzia delle Entrate – Riscossione, relative a cartelle degli anni 2014, 2018, 2019, 2020”.
In considerazione dell'esito del giudizio, il Tribunale ha integralmente compensato le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 13.3.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 224/2025 del Tribunale di Milano.
Con il primo motivo di gravame ha criticato la pronuncia per non avere Pt_1 ravvisato l'inammissibilità della domanda concernente i contributi relativi all'anno
2022, pur trattandosi di domanda nuova tardivamente formulata da solo nella Pt_2 propria memoria di costituzione nella fase di opposizione e pur non ricorrendo i presupposti individuati dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiamata dal primo giudice (secondo cui «il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta»: Cass., sez. un.,
15 ottobre 2024, n. 26727). In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la domanda relativa al 2022, a dire dell'appellante difetterebbe comunque la prova dell'an e del quantum del relativo credito.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la decisione di prime Pt_1 cure per avere omesso di dichiarare l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita direttamente dal difensore a ciò autorizzato a mezzo posta, anziché tramite
PEC.
Con il terzo motivo di appello il geometra ha lamentato l'omessa dichiarazione, da parte del primo giudice, della violazione delle disposizioni di cui al Regolamento pag. 5/13 ed in particolare dell'art. 48, a mente del quale il Collegio dei Geometri avrebbe Pt_2 dovuto prontamente attivarsi per promuovere la cancellazione dall'Albo di Grisi, inadempiente all'obbligo di trasmettere le proprie dichiarazioni dei redditi.
L'appellante ha ricordato di avere chiuso la propria Partita Iva in data 9.9.2013 e ha sostenuto che da tale data egli non avrebbe potuto in ogni caso nemmeno presentare una dichiarazione dei redditi. ha evidenziato che nonostante la chiusura della Partita Pt_1
Iva sin dal 2013, solo nel 2022 aveva deliberato di cancellarlo dalla e ciò Pt_2 CP_1 in contrasto con la disciplina di cui al Regolamento dell' che Parte_4 espressamente prevede che “per coloro che non sono in possesso di Partita Iva
l'iscrizione è delimitata al solo Albo”, in violazione dell'art. 48 Regolamento (“ CP_1
48.1 La , oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio CP_1 al quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltro;
ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine. 48.2 Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Collegi dei geometri, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare. 48.3 La CP_1 trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso le violazioni indicate al comma 1. 48.4 Il Collegio può invitare o diffidare gli interessati a presentare regolare comunicazione direttamente alla o tramite il Collegio stesso, oppure, qualora la comunicazione CP_1 sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire idonea documentazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'eventuale infrazione disciplinare commessa. 48.5 Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il
Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la pag. 6/13 cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274”).
Con il quarto motivo di gravame ha lamentato l'omessa considerazione Pt_1 dell'insegnamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n.
12695/2024. Nella prospettiva dell'appello andava considerato che “ ha Parte_1 cessato/chiuso la propria partita iva, quale Geometra, in data 09.09.2013 e dalla cessazione non ha svolto attività compatibili con l'esercizio dell'attività di Geometra, essendo iscritto alla gestione separata INPS dal 14.09.2013, e lavorando con qualifica di coltivatore diretto, dapprima presso terzi e, di poi, dal 02.02.2016 quale titolare dell'impresa individuale , la quale svolge attività di, nonché sempre Parte_1 secondo le risultanze dell'Estratto INPS, quale lavoratore dipendente part-time dal
2014 al 2021 della Ditta Individuale Ferri Federica, la quale svolge attività di Vendita all'ingrosso di giochi pirici”.
A dire dell'appellante, secondo il Regolamento dell'Albo dei Geometri, “per coloro che non sono in possesso di Partita Iva l'iscrizione è delimitata al solo Albo” e, secondo la Suprema Corte, "in tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
salvo laddove ci si trovi in presenza di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo". Secondo
l'appellante, la sentenza impugnata si era posta in contrasto con tali principi, avendo il lavoratore dimostrato di aver svolto dal 2014 e di svolgere a tutt'oggi attività lavorative incompatibili con la professione di geometra.
Inoltre, nella prospettiva del gravame, andava pure considerato che “in relazione alla vexata quaestio, su cosa si intenda per contribuzione minima, dovuta a , cui Pt_2
è tenuto il Geometra iscritto all'albo ma che non esercita la professione, ed in particolare se ci si debba riferite alla contribuzione minima ordinaria (…) di cui al pag. 7/13 comma 1 dell'art. 10 Legge n. 773/82, ovvero alla c.d. Contribuzione di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della medesima legge… la recente Ordinanza n. 12695 del 09 maggio 2024, la Cassazione ha statuito che l'iscrizione a CP_1 richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività di geometra, sebbene anche in modo solo occasionale e saltuario, mentre nel caso di totale assenza di attività riconducibile alla professione di Geometra, come nel caso del
Signor a partire dal 2014, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto di , si Pt_1 CP_1 debba escludere l'iscrizione alla medesima. (…) gli precisano che il CP_1 CP_5 soggetto obbligato, seppur iscritto all'Albo professionale dei Geometri, potrà fornire in giudizio idonea prova di non svolgere né la professione di geometra né attività ad essa assimilabile che valga a superare la presunzione, relativa, sancita dall'art. 3 comma 1 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della nonché dall'art. 5 Parte_2 dello Statuto prove fornite dal Signor in primo grado (docc. 08 e 09), Parte_2 Pt_1 essendo in tal caso tenuto al pagamento della sola contribuzione minima, c.d. Di solidarietà, pari, secondo l'ultimo aggiornamento a Lire 340.000 (SEO), somma, che a seguito dell'introduzione dell'euro corrisponde ad € 175,60”.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Pt_1 trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 14.5.2025 si è costituita per il gravame
, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il Pt_2 rigetto.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il secondo motivo di appello, dal cui esame si prendono le mosse per ragioni di priorità logica, va disatteso. lamenta che “il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere Pt_1 dichiarato inefficace ex art. 644 cpc, posto che esso è stato notificato in proprio, con notifica eseguita ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 ed attestazione ex art. 137 cpc comma 7, attestazione che appare, con la massima osservanza, contraria al fatto che il Sig. sia e fosse titolare di PEC, risultante da INI-PEC su proprio Parte_1 codice fiscale, e risultante altresì da Registro delle Imprese (doc. 08-fascicolo di primo pag. 8/13 grado in atti favore perfettamente funzionante alla data della notifica, posto che Pt_1 in INI-PEC (doc. 02-fascicolo di primo grado in atti_favore collegato al codice Pt_1 fiscale del Sig. , dal 01.02.2016 (doc. 01- fascicolo di primo grado in atti Parte_1 favore , risulta PEC . Pt_1 Email_2
L'appellante, tuttavia, non si perita di censurare il condivisibile argomento speso dal primo giudice, e fatto proprio dalla Corte, secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo – eseguita a mezzo posta e consegnata a mani del destinatario- ha raggiunto lo scopo, con conseguente effetto sanante di qualsivoglia irregolarità (cfr. doc. 2 fascicolo ). Va infatti fatta applicazione del principio secondo cui “Il principio, Pt_2 sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cassazione civile sez. un., 18/04/2016, n.7665).
E' invece fondato il primo motivo di appello.
La morosità contributiva relativa all'anno 2022 risultava già nell'estratto contributivo (aggiornato alla data del 10/07/2023) prodotto dalla nel fascicolo CP_1 monitorio (cfr. doc. 3); avrebbe pertanto potuto e dovuto svolgere la relativa Pt_2 domanda di condanna nel ricorso per decreto ingiuntivo che ha portato all'emissione del provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
Né si ravvisano nel caso di specie le condizioni sussistendo le quali la Suprema
Corte di Cassazione consente al creditore di formulare nuove domande nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
La sentenza Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.26727, pure richiamata dal
Tribunale, stabilisce infatti che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione. Il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione pag. 9/13 della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso di specie, tuttavia, quella concernente l'annualità 2022 non è una domanda “reattiva”, o comunque alternativa e fondata sul medesimo interesse, bensì una domanda aggiuntiva, tesa a soddisfare un credito ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto di ricorso monitorio.
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei contributi ed accessori relativi all'anno 2022.
Va invece disatteso il terzo motivo di appello.
Secondo l'appellante, la sarebbe incorsa nella violazione delle Pt_2 disposizioni del proprio Regolamento sulla contribuzione, con particolare riferimento all'art. 48 punto 5: avrebbe omesso di comunicare a la propria Pt_1 Pt_2 dichiarazione dei redditi sin dal 2011, contestualmente omettendo il pagamento dei contributi soggettivi, dei contributi integrativi e di maternità. A fronte di tale situazione, soltanto con delibera del 21/12/2021, con decorrenza dal 29/01/2022, il Consiglio
Direttivo di avrebbe provveduto alla cancellazione dell'opponente. Pt_2
Tuttavia, come ben argomentato dal primo giudice, da tale ritardo nell'assunzione della delibera di cancellazione non può inferirsi la non debenza della contribuzione pretesa per il periodo successivo al 2015/2016, tanto più che mai ha Pt_1 richiesto o sollecitato la propria cancellazione dall'Albo o dalla Né tale effetto CP_1
“estintivo” sul debito contributivo si desume dal regolamento della;
del resto, lo Pt_2 stesso oltre a rimanere inerte e non formulare alcuna istanza di cancellazione Pt_1 dall'Albo- ha reiteratamente riconosciuto l'esistenza del proprio debito, formulando istanze di rateazione volte ad effettuare il pagamento dilazionato del dovuto (cfr. il doc.
5 prodotto dallo stesso appellante).
Va parimenti disatteso il quarto motivo di appello.
pag. 10/13 In primo luogo, il motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto le argomentazioni svolte in sede di gravame circa la misura della contribuzione minima dovuta dal geometra che conservi l'iscrizione all'Albo sono del tutto nuove. In primo grado, infatti, il geometra si è limitato ad affermare che “dal 2014, il Sig. , Parte_1 risulta altresì iscritto ad INPS (Doc. 08_Estratto Conto Previdenziale-INPS_Grisi
), e, pertanto, per tutte le annualità contributive, posta la doppia iscrizione, ad Pt_1
INPS da un lato ed a dall'altro, ex lege è prevista una diminuzione CP_1 della debenza contributiva a favore della , solitamente pari alla metà. Parte_5
Pertanto, in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice Adito accertasse che una qualche annualità contributiva fosse dovuta, si insta rispettosamente affinchè la debenza sia rideterminata con la scontistica prevista per doppia iscrizione a cassa Previdenziale, ut supra, e che in ogni caso siano espunte dal conteggio tutte le debenze indicate a titolo di sanzioni, interessi e maggiorazioni, ed altre voci comunque pregiudizievoli, poiché ex art. 1227 codice civile, non apparirebbero dovute per la condotta colposamente negligente ed in violazione dell'art. 48 RC, tenuta da ricorrente in monitorio, ed oggi convenuta/resistente CP_1
Opposta”. Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato avanti il Tribunale non è rinvenibile alcuna delle tesi esposte nel quarto motivo di appello circa la misura della contribuzione minima dovuta dal geometra comunque iscritto all'Albo (iscrizione che pacificamente ha mantenuto con riguardo a tutte le annualità per le quali è stato ottenuto il Pt_1 decreto ingiuntivo).
Oltre a ciò, il rigetto del quarto motivo di appello discende poi da altra autonoma e concorrente ragione.
E' infatti pacifico che, per i crediti oggetto di causa, prima che la notifica del decreto ingiuntivo abbia ricevuto da parte di la notifica di una serie di Pt_1 CP_4 cartelle di pagamento (elencate nel doc. 13 appellata, oltre che nel doc. 6 prodotto dallo stesso , cartelle rispetto alle quali non risulta che abbia proposto tempestiva Pt_1 Pt_1 opposizione, risultando quindi non più confutabile l'esattezza dell'an e del quantum delle somme con esse richieste (poi fatte oggetto del provvedimento monitorio).
E del resto, l'esattezza dell'importo ingiunto è ulteriormente confermata dal fatto che rispetto alle cifre esposte nelle medesime cartelle di pagamento non ha mai Pt_1
pag. 11/13 mosso contestazione ed anzi risulta documentata dallo stesso la formulazione di Pt_1 un piano di pagamento rateale, avente valore di riconoscimento di debito (doc. 5 fascicolo appellante).
Per questi motivi
, assorbito ogni ulteriore profilo di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 224/2025 del Tribunale di Milano, va dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei contributi ed accessori relativi all'anno 2022, con conferma delle restanti statuizioni.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
La compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice viene nondimeno confermata, risultando essa conforme al principio di reciproca soccombenza e alle tariffe professionali applicabili, atteso l'importo del debito di comunque accertato Pt_1 come dovuto rispetto a quello inizialmente rivendicato da . Pt_2
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, deve considerarsi la (più limitata) materia controversa, il valore del disputatum e la natura delle questioni trattate, oltre che l'omesso svolgimento di istruttoria orale;
tutto ciò considerato, dette spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al M n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022 - in euro 3600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Considerato l'esito del giudizio, deve essere condannato a Parte_1 rifondere a Controparte_1
i due terzi delle spese di lite del grado, con compensazione
[...] del residuo. pag. 12/13
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 224/2025 del Tribunale di Milano, dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei contributi ed accessori relativi all'anno 2022;
conferma nel resto;
condanna a rifondere a Parte_1 [...] la somma di euro Controparte_1
2.400,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari ai due terzi delle spese di lite del grado con compensazione del residuo.
Milano, 27 maggio 2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 13/13