Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 223
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Sentenza 3 giugno 2025

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Nel provvedimento n. 774/2024 emesso dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Rachele Bignami, si è pronunciato su una controversia riguardante un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione. La parte ricorrente ha richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'annullamento della stessa, sostenendo l'illegittimità dell'atto. In via subordinata, ha chiesto una riduzione della sanzione, considerando le proprie condizioni economiche. La parte resistente, invece, ha eccepito di aver già annullato l'ordinanza ingiunzione tramite autotutela, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Il Giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, evidenziando che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte della controparte era avvenuto dopo il deposito del ricorso, giustificando così la necessità di quest'ultimo. Ha quindi condannato la parte resistente al pagamento delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 1000,00. La decisione si fonda sul principio che, nonostante l'annullamento, la parte ricorrente ha dovuto agire per tutelare i propri diritti entro i termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 223
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 223
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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