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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 774 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FADDA GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 10 luglio 2024, conveniva in giudizio avanti al Pt_1
Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. n. 01-
[...]
001510238 relativa ad atto di accertamento n. 2400.09/11/2018.0208676 del CP_1
09.11.2018 riferito all'anno 2017.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“In via preliminare: • sospendere l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001510238 relativa ad atto di accertamento n. 2400.13/09/11/2018.0208676 del 09.11.2018 riferito CP_1 all'anno 2017; In via principale e nel merito: • Accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e/o altrimenti invalida l'ordinanza ingiunzione in oggetto e conseguentemente revocarla con ogni effetto di legge;
In via subordinata e nel merito: • Accertare il comportamento tenuto nella vicenda sanzionatoria, la personalità e le condizioni economiche del sig. e conseguentemente Pt_1 ridurre la sanzione comminata allo stesso ai minimi editali”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 1000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Como, 3 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FADDA GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 10 luglio 2024, conveniva in giudizio avanti al Pt_1
Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. n. 01-
[...]
001510238 relativa ad atto di accertamento n. 2400.09/11/2018.0208676 del CP_1
09.11.2018 riferito all'anno 2017.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“In via preliminare: • sospendere l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001510238 relativa ad atto di accertamento n. 2400.13/09/11/2018.0208676 del 09.11.2018 riferito CP_1 all'anno 2017; In via principale e nel merito: • Accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e/o altrimenti invalida l'ordinanza ingiunzione in oggetto e conseguentemente revocarla con ogni effetto di legge;
In via subordinata e nel merito: • Accertare il comportamento tenuto nella vicenda sanzionatoria, la personalità e le condizioni economiche del sig. e conseguentemente Pt_1 ridurre la sanzione comminata allo stesso ai minimi editali”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 1000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Como, 3 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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