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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3162/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25.3.2025 , vertente
TRA
, con l'Avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Raffaella Piergentili CP_1
Appellato
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 6252/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 15.06.2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 14.12.2023, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 6252/2023 del
[...]
15.6.2023 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 2206/2023 R.G., nella parte in cui ha condannato CP_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 854,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 6252/2023 pubblicata in data 15.6.2023 nel giudizio R.G. 2206/2023, non notificata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione della metà delle spese processuali e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di dette spese, in favore del difensore antistatario, da liquidare, in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 854,00) oltre spese generali, IVA
e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4
DEL DM 55/1514 COMMA 1BIS,
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
Va premessa l'inconferenza della doglianza relativa alla compensazione delle spese, non disposta da primo giudice, residuando da valutare il motivo di censura sulla violazione di minimi.
Sul punto l'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'appellante nonostante la notifica del decreto di omologa all' e la CP_1 presentazione del modello AP70 è stato costretto ad instaurare il giudizio atteso il mancato pagamento nei termini di legge dei ratei dell'indennità di accompagnamento da parte del convenuto.
Il Tribunale con la sentenza impugnata non ha dettato alcuna apposita e specifica motivazione in merito alla misura della liquidazione delle spese al disotto dei minimi tariffari.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 8146/2020 ha affermato che: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532 - 01)”.
L'orientamento sopra riportato è stato confermato dall'Ordinanza n.
21848/2022: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicche' se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è 3 doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021)”.
L' ha richiamato, a sostegno della derogabilità dei minimi, la CP_1
Sentenza C – 438/2022 della Corte di Giustizia Europea.
Il giudice bulgaro ha sollevato la questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa bulgara rispetto al divieto di intese previsto dall'art. 101 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE) e rispetto al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 par. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE). Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'imposizione di una tariffa per importi minimi inderogabili riferita al pagamento di onorari legali possa essere considerata come potenzialmente lesiva della concorrenza e quindi una volta accertata la sua illegittimità debba essere disapplicata direttamente dal giudice interno in forza del primato del diritto dell'Unione su quello nazionale.
La Corte ha dichiarato – per quanto qui rileva - che “L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3,
TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione”.
Osserva il Collegio che l'affermazione di tali principi vada calata nel contesto dell'ordinamento interno, anche in riferimento alla
4 riconosciuta discrezionalità del giudice italiano nella determinazione degli onorari professionali tra un valore minimo e massimo.
Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 4704/2025) stabilendo che “…1.6. Sulla base della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l'art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr.
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
1.7. Va da ultimo precisato che la
Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».
1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal , previo parere del Consiglio di Stato Controparte_2
e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m.
5 n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del
2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Nella specie, ai sensi dell'art. 13 comma 1 cpc che stabilisce “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le spese liquidate con la sentenza di primo grado in € 854,00 sono di gran lunga inferiori ai parametri minimi. Invero, anche applicando la riduzione del 50% rispetto ai valori medi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria sono liquidabili, ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), risulta la somma complessiva minima di Euro 1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio,
Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale.
Parte appellante con l'atto di gravame ha richiesto la liquidazione dei compensi dei due gradi di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis Dm 55/2014.
La doglianza è fondata ed il Collegio richiama quanto espresso in un precedente della stessa Corte (Sentenza N. 1861/2024) le cui argomentazioni si condividono e si riportano ex art. 118 disp att. c.p.c..
6 “L'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014 stabilisce testualmente: “1- bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.” Appare significativo al riguardo che, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 abbia statuito che “l'art. 4 comma
1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. Invero, con riferimento a detta maggiorazione, espressamente richiesta anche nel presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso (sia di primo grado che di appello) caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la
7 maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Anche in tale caso, attesa l'esiguità dei documenti consultabili con la ricerca testuale all'interno dell'atto, si reputa equo determinare la maggiorazione nella misura del 10% applicata all'importo sopra determinato di € 1.865,00, ottenendo la complessiva somma di €
2.051,50.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza
n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
854,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 2.051,50 (2.051,50- 854,00 = 1.197,50) sicché lo scaglione di riferimento è quello da Euro 1.101,00 fino a Euro
5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia e tenuto conto dei valori minimi in dipendenza della semplicità della questione, l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 962,00, (senza applicazione della
8 maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014, non contenendo l'atto d'appello collegamenti ipertestuali), oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in complessivi €. 2.051,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA da distrarsi;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 962,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 25.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3162/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25.3.2025 , vertente
TRA
, con l'Avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Raffaella Piergentili CP_1
Appellato
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 6252/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 15.06.2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 14.12.2023, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 6252/2023 del
[...]
15.6.2023 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 2206/2023 R.G., nella parte in cui ha condannato CP_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 854,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 6252/2023 pubblicata in data 15.6.2023 nel giudizio R.G. 2206/2023, non notificata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione della metà delle spese processuali e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di dette spese, in favore del difensore antistatario, da liquidare, in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 854,00) oltre spese generali, IVA
e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4
DEL DM 55/1514 COMMA 1BIS,
Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 proposto.
Va premessa l'inconferenza della doglianza relativa alla compensazione delle spese, non disposta da primo giudice, residuando da valutare il motivo di censura sulla violazione di minimi.
Sul punto l'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'appellante nonostante la notifica del decreto di omologa all' e la CP_1 presentazione del modello AP70 è stato costretto ad instaurare il giudizio atteso il mancato pagamento nei termini di legge dei ratei dell'indennità di accompagnamento da parte del convenuto.
Il Tribunale con la sentenza impugnata non ha dettato alcuna apposita e specifica motivazione in merito alla misura della liquidazione delle spese al disotto dei minimi tariffari.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 8146/2020 ha affermato che: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532 - 01)”.
L'orientamento sopra riportato è stato confermato dall'Ordinanza n.
21848/2022: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicche' se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è 3 doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021)”.
L' ha richiamato, a sostegno della derogabilità dei minimi, la CP_1
Sentenza C – 438/2022 della Corte di Giustizia Europea.
Il giudice bulgaro ha sollevato la questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa bulgara rispetto al divieto di intese previsto dall'art. 101 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE) e rispetto al principio di leale collaborazione di cui all'art. 4 par. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE). Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'imposizione di una tariffa per importi minimi inderogabili riferita al pagamento di onorari legali possa essere considerata come potenzialmente lesiva della concorrenza e quindi una volta accertata la sua illegittimità debba essere disapplicata direttamente dal giudice interno in forza del primato del diritto dell'Unione su quello nazionale.
La Corte ha dichiarato – per quanto qui rileva - che “L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3,
TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione”.
Osserva il Collegio che l'affermazione di tali principi vada calata nel contesto dell'ordinamento interno, anche in riferimento alla
4 riconosciuta discrezionalità del giudice italiano nella determinazione degli onorari professionali tra un valore minimo e massimo.
Sul punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 4704/2025) stabilendo che “…1.6. Sulla base della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l'art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr.
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
1.7. Va da ultimo precisato che la
Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo
101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».
1.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal , previo parere del Consiglio di Stato Controparte_2
e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m.
5 n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del
2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Nella specie, ai sensi dell'art. 13 comma 1 cpc che stabilisce “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Le spese liquidate con la sentenza di primo grado in € 854,00 sono di gran lunga inferiori ai parametri minimi. Invero, anche applicando la riduzione del 50% rispetto ai valori medi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria sono liquidabili, ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), risulta la somma complessiva minima di Euro 1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio,
Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale.
Parte appellante con l'atto di gravame ha richiesto la liquidazione dei compensi dei due gradi di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis Dm 55/2014.
La doglianza è fondata ed il Collegio richiama quanto espresso in un precedente della stessa Corte (Sentenza N. 1861/2024) le cui argomentazioni si condividono e si riportano ex art. 118 disp att. c.p.c..
6 “L'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014 stabilisce testualmente: “1- bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.” Appare significativo al riguardo che, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 23/12/2022, n.37692 abbia statuito che “l'art. 4 comma
1-bis, d.m. n. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in Cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione”. Invero, con riferimento a detta maggiorazione, espressamente richiesta anche nel presente grado, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso (sia di primo grado che di appello) caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la
7 maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Anche in tale caso, attesa l'esiguità dei documenti consultabili con la ricerca testuale all'interno dell'atto, si reputa equo determinare la maggiorazione nella misura del 10% applicata all'importo sopra determinato di € 1.865,00, ottenendo la complessiva somma di €
2.051,50.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza
n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
854,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 2.051,50 (2.051,50- 854,00 = 1.197,50) sicché lo scaglione di riferimento è quello da Euro 1.101,00 fino a Euro
5.200,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia e tenuto conto dei valori minimi in dipendenza della semplicità della questione, l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 962,00, (senza applicazione della
8 maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014, non contenendo l'atto d'appello collegamenti ipertestuali), oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio di primo grado CP_1 liquidate in complessivi €. 2.051,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA da distrarsi;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 962,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 25.3.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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