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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/11/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.VG 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto a Gela matrimonio l'1.10.2001, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2001 Parte II Serie A n. 394, unione dalla quale sono nate le due figlie Per_1
1 ( , il 31.8.2004) ed ( , il 16.7.2012) e dichiarato di non Parte_1 Per_2 Persona_3 Per_2 volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale.
All'udienza del 4.6.2025 la ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare. CP_1
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., anche il ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare ed ambedue le parti Parte_1 prestavano il consenso alla separazione chiarendo, altresì, in ordine alle condizioni di affidamento della figlia minorenne che per la scansione del diritto di visita previsto in favore del genitore Per_3 non domiciliatario le parti hanno rinviato alle modalità descritte nel piano genitoriale.
***
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minorenne on è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di Per_3 diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero al loro accoglimento.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
AT il 10.5.1969, e , nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso per come precisate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela (atto trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di
Gela, anno 2001 Parte II Serie A n. 394);
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO EN RT IG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto a Gela matrimonio l'1.10.2001, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2001 Parte II Serie A n. 394, unione dalla quale sono nate le due figlie Per_1
1 ( , il 31.8.2004) ed ( , il 16.7.2012) e dichiarato di non Parte_1 Per_2 Persona_3 Per_2 volersi riconciliare, chiedevano l'omologa della separazione consensuale.
All'udienza del 4.6.2025 la ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare. CP_1
All'udienza del 18.6.2025 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., anche il ricorrente dichiarava di non volersi riconciliare ed ambedue le parti Parte_1 prestavano il consenso alla separazione chiarendo, altresì, in ordine alle condizioni di affidamento della figlia minorenne che per la scansione del diritto di visita previsto in favore del genitore Per_3 non domiciliatario le parti hanno rinviato alle modalità descritte nel piano genitoriale.
***
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minorenne on è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di Per_3 diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero al loro accoglimento.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
AT il 10.5.1969, e , nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso per come precisate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela (atto trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di
Gela, anno 2001 Parte II Serie A n. 394);
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 14/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO EN RT IG
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