Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 589/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Alessandro Massai) a mezzo ricorso depositato il 25/8/2022
contro
a socio unico Controparte_1
(che sarà difesa dall'avv. Michele Del Giusto)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 5-6, letterali)
“- Accertare e dichiarare che il ricorrente risulta aver diritto al compenso per la propria attività lavorativa, con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), alle dipendenze della resistente e su precise direttive del suddetto datore di lavoro nei seguenti periodi e presso i sottoindicati cantieri:
-dal 02.05.2017 al 15.10.2017, per il lavoro svolto con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n. 31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato;
-dal 01.03.2018 al 15.03.2018, per il lavoro svolto parimenti con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito nella “Az. agricola ” con sede in via di Gracciano nel Corso nn. Controparte_2
80-82, Montepulciano (SI). Conseguentemente
- condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro, indennità, premi e quant'altro dovuto, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali per detto periodo pari alla somma di € 38.069,50 di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 C.C., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
- In ogni caso, oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.P.C., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
1
- In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali come per legge”.
Parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e formulava le seguenti (conclusioni: memoria difensiva, p. 13, letterali)
“In tesi: dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso per le ragioni espresse al superiore punto a;
In ipotesi: dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del Sig.
in punto di richiesta di versamento di tutti i contributi assistenziali e Pt_1 enziali richiesti dal Sig. come risultante dalle considerazioni Parte_1 di cui al superiore punto b) e rigettare le domande avanzate dal Sig. Pt_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra dedotto ed
[...] eccepito ed in particolare per le ragioni espresse ai superiori punti C, D, E. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite”.
*
All'udienza 15/2/2023, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Alessandro Massai, sostituito dall'avv. Guido Parte_1
Angelini; per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il ricorrente personalmente disconosce formalmente la propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, nei docc. 5 e 15 e la propria scrittura nel doc. 15, documenti prodotti dalla Società convenuta.
Parte convenuta, intendendo valersi anche delle scritture in questione, ne chiede verificazione ai sensi dell'art. 215 cpc.
Il giudice concede alla Società convenuta termine al 12/3/2023 per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ai sensi dell'art. 217 cpc.
Ritenutane la necessità, nomina consulente tecnica in persona di Per_1
grafologa, mandando la Cancelleria per la convocazione per l'udienza
[...]
/2023 ore 10:00.
All'udienza 22/3/2023, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi:
2 per , difeso dall'avv. Alessandro Massai, in sostituzione l'avv. Parte_1
Pilar Farr per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
L'avv. Del Giusto, per la Società convenuta, produce concessione edilizia del 30/5/2016. L'avv. Farras Manzano ne eccepisce la tardività.
L'avv. Del Giusto, per la Società convenuta, deposita originali delle scritture disconosciute
Presente la consulente tecnica d'ufficio (nominata in sostituzione) che accetta l'incarico, presta giuramento e si qualifica in (…) Persona_2 consulente grafica, alla quale viene posto il quesito che segue:
“compiute le indagini tecniche necessarie, previa acquisizione di scritture di comparazione ex art. 219 cpc, sentite le parti e i loro consulenti, eseguito eventuale saggio grafico, autorizzato eventuale accesso della consulente ad uffici pubblici al fine di consultazione e acquisizione di immagini documentali, esprima il proprio parere in ordine alla attribuzione al lavoratore della sottoscrizione nelle scritture, docc. 5 e 15 prodotti dalla Società convenuta”.
Inizio operazioni: 14/4/2023, ore 11:00 presso lo studio indicato. CCttpp: riserva di nomina entro l'11/4.
La consulente, nel termine del 14/6 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 1/7 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche. Nel termine del 31/7 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà in cancelleria la relazione definitiva (oltre ad inserirla in cancelleria telematica).
Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
La consulente prende in consegna il fascicolo della Società convenuta contenente le scritture di comparazione.
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 400,00.
Si concorda udienza di verifica del successivo programma istruttorio e decisorio.
3 Al fine il giudice fissa la data del 18/9/2023, ore 10:30.
All'udienza 18/9/2023, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi: per , difeso dall'avv. Alessandro Massai, in sostituzione l'avv. Parte_1
Pilar Farras Manzano;
per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
Si constata il mancato deposito della relazione finale della consulente tecnica nominata d'ufficio, consulente grafica. Persona_2
Il giudice aggiorna la trattazione al 2/10/2023 ore 9:15 sempre per la verifica del successivo programma istruttorio e decisorio.
All'udienza 2/10/2023, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi: per , difeso dall'avv. Alessandro Massai, in sostituzione l'avv. Parte_1
Pilar Farr per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
Si dà atto del deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
Per , l'avv. Pilar Farras Manzano chiede convocarsi a Parte_1 chiarimenti la consulente tecnica d'ufficio in quanto non ha dato risposta alle osservazioni della parte, in ogni caso insiste per l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti.
L'avv. Del Giusto per si oppone alla richiesta di Controparte_3 chiarimenti, esibisce letter 2023 di con Parte_1 riserva di produzione entro il 9/10. L'avv. Pilar Farras Manzano si oppone alla produzione per irrilevanza.
L'avv. Del Giusto si oppone alle prove testimoniali avversarie, in specie al cap. 1, contrario a documentazione, in ogni caso insiste per l'assunzione dei mezzi istruttori chiesti.
Il giudice si riserva sul programma istruttorio e decisorio.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 589/2022 rgl, a mezzo ordinanza del 28/2/2025; esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova nei limiti che seguono:
A) prova per interrogatorio formale e prova testimoniale chieste dal lavoratore ricorrente, : Parte_1
capitolo 1: ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con sede legale in Montepulciano dal Controparte_4
4 02.05.2017 al 15.10.2017, per il lavoro svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n.31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato>; Sì: 2 testimoni, tranne la parte sovrascritta. di natura valutativa;
capitolo 2: ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 ente sede legale in Montepulciano Controparte_4 dal 01.03.2018 al 15.03.2018, per il lavoro svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano (SI), Via Gracciano nel Corso ai nn. 80-82, nella “Azienda agricola di OL RL e CO”>. Sì: 2 testimoni, tranne la parte sovrascritta. di natura valutativa;
AA) ammette sui capitoli come sopra ammessi e con la medesima limitazione numerica testimoniale la controprova chiesta dalla Società resistente.
B) prova testimoniale chiesta dalla Società resistente:
1) Vero che Lei a partire dal 2016 lavorò nel cantiere di Via della Montagna 31 per conto della Controparte_3
Sì: con il testimone indicato;
2) Vero che all'inizio del mese di Maggio 2017 la subì la Controparte_3 sospensione del cantiere per ordine dell'ispettorato del l Sì: con il testimone indicato;
3) Vero che la alla fine del mese di maggio del 2017 Controparte_3 abbandonò il cantiere avendo finito le opere? Sì: con il testimone indicato;
4) Vero che nel Giugno del 2017 la lavorava presso il Controparte_3 cantiere del Sig. posto in Montepulciano frazione Sant'Albino? Parte_2
Sì: con il t dicato;
5) Vero che il 27 Luglio 2017 venne compiuta una ricognizione del cantiere alla Sua presenza ed alla presenza dell'Avv. Michele Del Giusto, dell'Avv. Gianluca Anselmi e del Sig. ? Controparte_5
Sì: con il testimone indicato;
6) Vero che i primi di agosto del 2017 la chiuse per ferie Controparte_3 rientrando a lavoro solo a fine mese? Sì: con il testimone indicato;
7) Vero che a settembre vennero compiute alcune piccole opere nel cantiere di Via della Montagna 31 quali le scale a lato della costruzione? Sì: con il testimone indicato;
8) Vero che la nel 2018 eseguì dei lavori presso la Vs. Controparte_3 proprietà di Via delle Farine in Montepulciano?
5 Sì: con i testimoni indicati;
9) Vero che Voi avete visto il Sig. lavorare in detto cantiere dopo il Pt_1
19 marzo 2018? Sì: con i testimoni indicati;
BB) ammette sui capitoli come sopra ammessi e con la medesima limitazione numerica testimoniale la controprova chiesta dal lavoratore ricorrente.
B2) interrogatorio formale di chiesto dalla Parte_1 Controparte_3 sulle seguenti circostanze:
a) Vero che il sig. , quale legale rappresentante della Controparte_3
, Le ha pagato integralmente gli stipendi di Controparte_6 cui alle buste paga che le si mostrano (doc. 14)?
Su istanza del lavoratore ricorrente, visto l'art. 210 cpc, ordina alla
[...] resistente, l'esibizione del libro unico del lavoro, Controparte_3 odi oggetto di controversia, da ottemperare a mezzo produzione in giudizio entro il
Riserva all'esito dell'istruttoria orale la decisione sulle istanze acquisitive della società resistente.
Fissa l'udienza del 30/4/2025 ore 9:30 per l'assunzione della prova orale (programmando sin d'ora la discussione al 27/6/2025 ore 12:30, note autorizzande al 17/6).
All'udienza 30/4/2025, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Alessandro Massai, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Guido Angelini;
per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
La dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_3
L'avv. Del Giusto richiamandosi a certificazione medica prodotta il 29/4/2025 rappresenta l'impossibilità non solo odierna della parte personalmente a rendere interrogatorio formale. L'avv. Angelini si riserva di valutare la documentazione medica prodotta per ogni determinazione processuale.
Si procede alle ore 10:15 all'interrogatorio formale di chiesto Parte_1 dalla sulle seguenti circostanze: Controparte_3
a) Vero che il sig. , quale legale rappresentante della Controparte_3 agato integralmente gli stipendi di Controparte_6 cui alle buste paga che le si mostrano (doc. 14)? le buste paga che ho ricevuto, sebbene in ritardo, mi sono state pagate.
6 Introdotto alle ore 10:31 il primo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato congiuntamente. CP_2
“sono contitolare dell'Azienda Agricola OL RL e CO a Montepulciano, che ha affidato dei lavori alla la contabilità Controparte_3 invero la teneva mio fratello, come era lui a se ti e i lavori, io posso comunque dire dell'affidamento di questi lavori e della loro esecuzione.
Capitolo 2 di parte ricorrente: ha lavorato Parte_1 alle dipendenze della avente sede Controparte_4 legale in Montepulciano dal 01.03.2018 al 15.03.2018, per il lavoro svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano (SI), Via Gracciano nel Corso ai nn. 80-82, nella “Azienda agricola di OL RL e CO”>. Sebbene non abbia seguito più direttamente i lavori, che il ricorrente qui presente ci abbia lavorato lo ricordo, ricordo il suo cognome , è di Pt_1
Montepulciano. Adr il periodo e l'anno non lo ricordo, potrebbe essere in primavera o in estate, sicuramente primavera o anche estate, ricordo che ci ha lavorato e anche bene;
adr si trattava di una ristrutturazione del negozio, non ricordo quante persone ci abbiamo lavorato, lui lo ricordo, l'ho visto murare, tagliare i mattoni e collocarli nella parete, questo lo ricordo, ma per lo più i lavori erano controllati dal e da mio fratello, io ero per lo più impegnato nel negozio, lì vicino CP_3 qua to”.
Ascoltato sui capitoli della Società convenuta:
8) Vero che la nel 2018 eseguì dei lavori presso la Vs. Controparte_3 proprietà di Via delle Farine in Montepulciano?
9) Vero che Voi avete visto il Sig. lavorare in detto cantiere dopo il Pt_1
19 marzo 2018? Via della Farine si trova in altra parte del paese e lì non abbiamo proprietà” lcs
Introdotto alle ore 10:53 il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in RL OL (…) indicato congiuntamente.
“sono contitolare dell'Azienda Agricola OL RL e CO ssa a Montepulciano, che ha affidato dei lavori alla è vero che sono Controparte_3 io che penso di più ai cantieri e al seguiment tre mio fratello si occupa più di altri settori, in agricoltura e al punto vendita;
Capitolo 2 di parte ricorrente: ha lavorato Parte_1 alle dipendenze della avente sede Controparte_4 legale in Montepulciano dal 01.03.2018 al 15.03.2018, per il lavoro svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano (SI), Via Gracciano nel Corso ai nn. 80-82, nella “Azienda agricola di OL RL e CO”>.
7 Il cantiere non è al n. 80-82 dove si trova il punto vendita storico della Azienda Agricola, i lavori sono stati effettuati nella stessa via al n. 74, saranno circa 15 metri di distanza. Adr ricevuta l'intimazione sono andato a guardare le carte e ho visto il periodo, la parte dal 9/4/2018, apertura del cantiere, non ricordo la durata, Pt_3 ma più mesi sicuro. Adr ricordo le persone che ci hanno lavorato;
adr si trattava di una piccola ristrutturazione del nostro punto vendita, prima c'era un ottico, ed è stata fatta dalla la soglia di ingresso, i CP_3 pavimenti, i rivestimenti del bagno, cambiate due travi, rimessi dei mattoni nel muro a vista, sistemato un soppalco per i serbatoi, rifatto gli scarichi, e ristrutturato tre archi, stuccato i muri, sabbiato, spazzolato, etc;
adr un piccolo negozio, di circa 30 mq;
adr per la ditta c'era il stesso, , che conosco da CP_3 CP_3 Pt_1 sempre, conosco la famiglia miei vicini di terreno, e una persona ancora o forse due i cui nomi non ricordo;
adr veniva tutti i giorni, si assentava per andare a prendere i CP_3 materiali e portarli via, un bravo muratore, il lavoro era molto delicato in mezzo al paese, lavorava lì, per me il muratore era il poi che facevano Pt_1 CP_3 gli altri n rei di preciso, non era un lavoro strutt rtante ma molto a pezzettini e delicato, e l'ho visto fare un poco di tutto, come anche gli altri, a servizio del poi come impartiva gli ordini lui so cose personali sua. CP_3
Ascoltato sui capitoli della Società convenuta:
8) Vero che la nel 2018 eseguì dei lavori presso la Vs. Controparte_3 proprietà di Via delle Farine in Montepulciano?
9) Vero che Voi avete visto il Sig. lavorare in detto cantiere dopo il Pt_1
19 marzo 2018? Via della Farine? Il mio babbo c'ha una parte di palazzo storico con un punto vendita di olio e vino di sua produzione. Adr ma anche ai cantieri del mio babbo ci pensavo normalmente io e questo cantiere non l'ho presente”. lcs
Introdotta alle ore 11:30 la terza testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata dal ricorrente: Testimone_1
“sono suocera del ricorrente. Capitolo 1: ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con sede legale in Montepulciano dal Controparte_4
02.05.2017 al 15.10.2017, per il lavoro svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n.31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato>; io andavo spesso dal mi' nipote, e mia figlia abitavano in via della Pt_1
Montagna 31, e lavorava in un c lì accanto. Pt_1
Adr un cantiere edile, mi sfugge il nome della ditta, oi, oi, sì l'età CP_3 fa brutti scherzi;
8 adr in una delle tante occasioni passando di lì si presentò il sig. e CP_3 mi disse che era bravo e si dava da fa'; Pt_1
adr costruivano una casa, lui lavorava come muratore;
adr credo che la proprietà fosse del padre di , , ma non ne Pt_1 CP_5 ho certezza;
adr 2017-2018, in base a quanto era piccolo il bimbo, nato nel 2013;
adr tutte le volte che so' andata l'ho trovato sul cantiere, penso quindi che lavorasse tutti i giorni e quando io andavo di sabato ce l'ho trovato, io il sabato, non tutti i sabato, andavo la mattina e venivo via verso l'ora di pranzo e non so se restasse a lavoro il pomeriggio o meno, mentre durante la settimana anche se non tutti giorni restavo più o meno fino all'ora di cena e lui alla sera rientrava tardissimo, poco prima di cena, verso le 19:00, 19:30;
Ascoltata a controprova sui capitoli di prova testimoniale chiesta dalla Società resistente: 2) Vero che all'inizio del mese di Maggio 2017 la subì la Controparte_3 sospensione del cantiere per ordine dell'ispettorato del l No, non lo so;
3) Vero che la alla fine del mese di maggio del 2017 Controparte_3 abbandonò il cantiere avendo finito le opere? So' sincera non lo ricordo, passato talmente tato tempo che…
6) Vero che i primi di agosto del 2017 la chiuse per ferie Controparte_3 rientrando a lavoro solo a fine mese? Ci sta, ma so' cose dell'azienda che io non posso sapè;
7) Vero che a settembre vennero compiute alcune piccole opere nel cantiere di Via della Montagna 31 quali le scale a lato della costruzione? Un po' lo vedevo, ma non è che ogni volta che passavo dal cantiere vedevo cosa avevano fatto, non sono un tecnico o un addetto ai lavori”. lcs
Introdotta alle ore 11:50 la quarta testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi in indicata dal ricorrente: Testimone_2
“moglie del ricorrente. Capitolo 1: ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
con sede legale in Montepulciano dal Controparte_4
svolto con mansioni di muratore specializzato, presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n.31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato>; ero residente lì, il cantiere è adiacente;
adr è nato nel 2013, il cantiere era nel 2016 o 2017, si bazzica CP_5 intorno a queste date qui;
adr una nuova costruzione, di proprietà del mio suocero, lavorava Pt_1 per la ditta CP_3 adr n avesse commissionato i lavori alla ditta CP_3
9 adr io ero sempre in giro intorno casa e lo vedevo in cantiere, eccome, il cantiere è durato circa un paio di anni e ha preso impegno fin da subito e Pt_1 sino alla fine, non ha fatto le fondamenta, quello no, ma opere di muratura, i muri esterni, il tetto, etc.
adr il c'era lì al lavoro in cantiere, non so se tutti i giorni;
CP_3
adr lavorava dalla mattina presto alla sera tardi, anche il sabato;
Pt_1
adr tina in cantiere dalla 6:30, 7:00 fino alla sera, mai meno di 10 ore di lavoro, anche il sabato;
adr tornava a casa a pranzo, una pausa di circa 40;
adr non mi risulta mio marito nel periodo avesse altro lavoro, non ne aveva lo spazio;
adr nel periodo di questo cantiere non ho ricordanza di ferie neppure d'estate;
adr mia mamma, la testimone che mi ha preceduta, veniva spesso a trovare il bambino, anche il sabato, certo, veniva a volte la mattina, a volte la sera, poteva trattenersi anche dalla mattina alla sera.
Ascoltata a controprova sui capitoli di prova testimoniale chiesta dalla Società resistente: 2) Vero che all'inizio del mese di Maggio 2017 la subì la Controparte_3 sospensione del cantiere per ordine dell'ispettorato del lavoro? Ricordo che c'è stato l' , ma non il mese, e non ricordo se i lavori Tes_3 siano stati sospesi:
3) Vero che la alla fine del mese di maggio del 2017 Controparte_3 abbandonò il cantiere pere? Questo non me lo ricordo;
6) Vero che i primi di agosto del 2017 la chiuse per ferie Controparte_3 rientrando a lavoro solo a fine mese? adr confermo che nel periodo di questo cantiere non ho ricordanza di ferie neppure d'estate;
7) Vero che a settembre vennero compiute alcune piccole opere nel cantiere di Via della Montagna 31 quali le scale a lato della costruzione? ricordo che so' state fate queste scale ma non ricordo in quale periodo dell'anno, che ha armato e gettato mio marito”. lcs
Per l'audizione del testimone (l'avviso di ricevimento, che Testimone_4 risulta consegnato, tuttora non è disponibile) il giudice aggiorna la causa al 16/5/2025 ore 9:30.
All'udienza 16/5/2025, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi: per , difeso dall'avv. Alessandro Massai, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. G per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
10 L'avv. Del Giusto esibisce intimazione testimoniale a , al Testimone_4 quale peraltro rinuncia, senza opposizione avversaria e consenso del giudice.
Il giudice modifica la programmazione decisoria in lieve anticipazione all'udienza del 13/6/2025 ore 10:00, autorizzando note difensive entro il 6/6.
All'udienza 13/6/2025, nella causa n. 589/2022 rgl sono comparsi: per , difeso dall'avv. Alessandro Massai, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. i – ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_3
- per l'avv. Michele Del Giusto. Controparte_3
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La rivendicazione economica del lavoratore.
Premette di avere prestato attività alle dipendenze della Parte_1
conven e, in periodi non continuativi – che non sono CP_4 specificati - dall'anno 2017 al 5/11/2020, precisando sussistenza di assunzione dal 19/03 al 31/10/2018 e, successivamente dal 08/11/2018 al 05/11/2020 (cfr. buste paga prodotte sub. 2 ric.)
Il ricorrente risulta essere stato inquadrato con qualifica di muratore di II livello (operaio qualificato) del CCNL Edilizia (all. 1 ric), con assunzione a tempo determinato (cfr. ancora, copie buste paga all. 2 ric.).
Le prestazioni di lavoro che si affermano effettuate oltre l'orario di lavoro (8 ore) e nei giorni festivi, non sarebbero state retribuite, né corrisposta la dovuta maggiorazione.
Il lavoratore afferma un inadempimento retributivo per il lavoro svolto quale muratore di II livello per 10 ore al giorno alle dipendenze della CP_3 resistente, limitatamente a due periodi:
[...]
11 a) dal 02/05 al 15/10/2017, per il lavoro svolto con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n. 31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato;
b) dal 01/03 al 15/03/2018, per il lavoro svolto parimenti con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito nella
“Az. agricola ” con sede in via di Gracciano nel Controparte_2
Corso nn. 80-82, Montepulciano (SI)
Afferma il lavoratore, che tenuto conto avere prestato attività per 10 ore al giorno nel primo periodo dal 02/05/2017 al 15/10/2017 (pari a giorni n. 139), l'importo dovuto dall'impresa edile risulterebbe pari a € 14.497,70 solo a titolo retributivo, a cui si dovranno aggiungere gli altri emolumenti spettanti al lavoratore ex lege.
Afferma ulteriormente per un terzo periodo, dal 19/03 al 31/10/2018 (pari a giorni n. 226), che l'importo dovuto dall'impresa edile risulterebbe essere pari ad € 23.571,80, solo a titolo retributivo a cui si dovranno aggiungere gli altri emolumenti spettanti al lavoratore ex lege. Oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. Quanto precede è posto a base della domanda di condanna al pagamento di € 38.069,50 per mancata retribuzione nei giorni sopra indicati.
La Società convenuta, resistente, ha eccepito che “controparte nelle proprie conclusioni non formula domande inerenti il periodo 19.3.2018/31.10.2018 per cui tale periodo sebbene menzionato all'interno dell'atto non è oggetto del presente giudizio”. Il rilievo è solo formalmente corretto, le conclusioni riferendosi infatti espressamente ai primi due periodi soltanto -“dal 02.05.2017 al 15.10.2017, per il lavoro svolto con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito in Montepulciano “Via della Montagna n. 31” per 10 ore giornaliere, compreso il giorno del sabato;
- dal 01.03.2018 al 15.03.2018, per il lavoro svolto parimenti con mansioni di muratore di II livello (operaio specializzato), presso il cantiere sito nella “Az. agricola ” Controparte_2 con sede in via di Gracciano nel Corso nn. 80-82, Montepulciano (SI) – e tuttavia la domanda di condanna al pagamento a titolo retributivo di € 38.069,50 è chiaramente correlata in ricorso non solo all'attività prestata nel primo periodo dal 02/05/2017 al 15/10/2017 (pari a giorni n. 139)(€ 14.497,70) ma ulteriormente ad un terzo periodo, dal 19/03 al 31/10/2018 (pari a giorni n. 226)(€ 23.571,80), solo a titolo retributivo a cui si dovranno aggiungere gli altri emolumenti spettanti al lavoratore ex lege.
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§ 2. Primo periodo della rivendicazione, dal 02.05.2017 al 15.10.2017.
12 Il ricorrente nel 2017 risultava titolare dell'omonima impresa Parte_1 agricola con sede lciano Via della Montagna, 31 (stesso luogo di ubicazione del cantiere dove il ricorrente afferma aver lavorato nel 2017 (doc. 2 conv.). Il ricorrente a quell'epoca rivestiva nell'azienda la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale (doc. 3 conv.). Inoltre il ricorrente l'1.7.2016 aveva sottoscritto con la un Controparte_3 contratto di appalto per la realizzazione di un fabbri in Montepulciano Via della Montagna 31 (doc. 5 conv.). La circostanza è stata dimostrata previa verificazione giudiziale della scrittura disconosciuta, dimostrativa che il ricorrente era il committente stesso delle opere realizzate dalla (così ha concluso, infatti, del tutto Controparte_3 ragionevolmente la perita grafica nominata d'ufficio: “Le firme, ad apparente nome , apposte in calce al Doc. 5 (e le firme apposte in calce al Parte_1
Doc. 15) sono autografe”, ctu dott.ssa , p. 40). Persona_2
L'importo complessivo delle opere era pari ad € 60.000,00 che dovevano essere corrisposte quanto ad € 5.000,00 in acconto, € 10.000,00 alla posa del solaio del piano seminterrato, € 10.000,00 alla posa del solaio del piano terra,
€ 20,000,00 alla posa del solaio di copertura e i restanti € 15.000,00 a saldo dei lavori al grezzo: al febbraio del 2017 risultava aver pagato alla Parte_1 la complessiva so 6.852,14 (doc. 6 conv.), Controparte_3 ragionevolmente desumendosi che le opere appaltate erano praticamente completate. Nel 5/2017 l'Ispettorato del Lavoro sottopose ad ispezione il cantiere cantiere redigendo verbale (doc. 8 conv.) in cui venne attestato che nel cantiere si trovava il solo , padre del ricorrente, che ebbe a confermare Controparte_5 essere il committ e suo figlio e nessun altro venne trovato Pt_1 in cantiere. Il 12/7/2017, infatti, inviava alla lettera di Parte_1 Controparte_3 contestazione dell'abbandono del lavoro contestando al contempo il mancato completamento delle opere commissionate (doc. 9 conv.), contestazione alla quale la dette formale seguito facendo presente che nessun Controparte_3 abbando era registrato ma che semplicemente le opere erano terminate (doc. 10 conv.).
Questi dati documentali si pongono in aperto contrasto logico con il fatto costitutivo affermato dal lavoratore e le deposizioni testimoniali assunte, in persona della suocera del lavoratore, e della coniuge, non Tes_1 Tes_2 possono ritenersi attendibili, anche nell'evidenziato contrasto documentale.
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§ 3. Secondo periodo della rivendicazione, dal 1/03 al 15/03/2018 quindi dal 19/3 al 31/10/2018.
In relazione al periodo 1/3-15/3/2018 è accertato che venne Parte_1 assunto dalla invero a partire dal 19/3 e che il contratto con la Controparte_3 società il 5/4/2018 con inizio dei lavori al 9/4/2018. Sulla CP_2
13 prima parte del periodo, pertanto, la prova non può ritenersi raggiunta, anche alla rilettura delle deposizioni di e RL OL, committenti. CP_2
Quanto alla seconda parte di questo secondo periodo, dal 19/3 al 31/10/2018, in sede di interrogatorio formale chiesto dalla sulla Controparte_3 seguente circostanza - a) Vero che il sig. , quale legale Controparte_3 rappresentante della e ha pagato Controparte_3 integralmente gli stipendi di cui alle buste paga che le si mostrano (doc. 14)? –
ha ammesso “le buste paga che ho ricevuto, sebbene in ritardo, mi Parte_1 sono state pagate” e in ordine ad una superiore dimensione del rapporto non vi è prova in atti.
Anche a questo riguardo (così ha concluso del tutto ragionevolmente la perita grafica nominata d'ufficio: “Le firme, ad apparente nome , Parte_1
(apposte in calce al Doc. 5) e le firme apposte in calce al Doc. 15 (ndgr: relativo a versamenti retributivi) sono autografe”, ctu dott.ssa , p. 40). Persona_2
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_1
a socio unico.
[...] ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 9.257,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 21/10/2024.
Siena, 13/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
Sentenza depositata su segnalazione della Cancelleria in data odierna, per previo erroneo deposito nel fascicolo 853/2022 rgl il 13/6/2025 ore 19:42.
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