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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.10619/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata ad [...], il [...], residente ad Parte_1
Alessano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in margine al ricorso, dall'Avvocato Iuri Chironi
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Maggio e Antonio Andriulli CP_1
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con rivalutazione dei periodi di retribuzione figurativa per mobilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/9/2019, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 20/7/2005 al 13/12/2014, CP_2 con qualifica di operaia e inquadramento al Livello 2° del CCNL Calzature
Industria, di essere stata sottoposta a regime di mobilità dal 21/12/2014 al
21/12/2018 e di essere titolare di pensione VO n con decorrenza Numer_1 dall'1 Gennaio 2019- chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione attraverso la rivalutazione dei periodi di accredito di retribuzione figurativa per mobilità superiore a 12 mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 503/92, considerando una retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative dei periodi di mobilità pari ad € 1.785,69, ovvero pari all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con condanna dell' ai conseguenti pagamenti delle somme CP_1 differenziali dall'1/1/2019, data di decorrenza della pensione o dalla data ritenuta di giustizia.
L si è costituito in giudizio con memoria nella quale eccepisce, in via CP_1 preliminare, decadenza e contesta, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone la reiezione e deducendo la correttezza del proprio operato, nonché sostenendo di aver utilizzato quale retribuzione di riferimento per i periodi di mobilità la retribuzione oraria di € 8,29 dichiarata dal datore di lavoro nel Modello DS 22 (Modello DS 2022 allegato alla memoria di costituzione) e di aver proceduto alla rivalutazione come riportato nel prospetto UNICARPE allegato alla memoria di costituzione.
Parte ricorrente nelle note depositate in data 6/4/2023 contesta il calcolo effettuato da , sostenendo che l' ha utilizzato una retribuzione CP_1 CP_3 inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria perché, a suo avviso l' CP_3 non avrebbe considerato la corretta retribuzione di riferimento, comprensiva degli scatti di anzianità maturati dalla lavoratrice e del rateo di 13° mensilità e sostiene che la retribuzione mensile base sia pari ad € 1.611,14 (inferiore a quella indicata in ricorso).
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_1 della pensione in godimento, in quanto l' avrebbe omesso di rivalutare la CP_3 retribuzione figurativa di mobilità superiore a 12 mesi, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 503/92, recante “Retribuzione pensionabile”, il quale espressamente dispone: “Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat”.
Tra le parti non è in contestazione che nella specie debba trovare applicazione la rivalutazione della retribuzione secondo gli indici di settore, per come previsto dalla norma sopra riportata;
è invece in contestazione la retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini di siffatto computo, in quanto secondo parte ricorrente la retribuzione deve essere aumentata delle voci fisse e continuative e, quindi, anche del rateo di 13° mensilità, voce contrattuale espressamente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente.
2 Ed invero il CCNL per i lavoratori dell'industria calzature all'art.84 prevede la corresponsione della 13° mensilità (vedasi estratto CCNL allegato n.9 al ricorso e
CCNL allegato in copia integrale alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente il 7/11/2023).
Ritiene il giudicante che la prospettazione attorea debba essere condivisa.
È noto, invero, che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo.
Più in dettaglio, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente;
il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come la Suprema
Corte ha chiarito in più occasioni, affermando (con la sentenza n. 1578/2007) che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223/91, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115/68), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164/75) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane"
(L. n. 1115 cit., art. 8) e ribadendo (con la sentenza n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223/91, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo sul punto Cass. n. 6161/2018).
La doglianza di parte ricorrente si fonda sui dati rilevati dall'estratto contributivo, dal quale emergerebbe che la retribuzione figurativa accreditata per
3 il periodo di mobilità risulta inferiore a quella che dovrebbe essere presa a riferimento.
L , per contro, sostiene di aver proceduto alla corretta valutazione, CP_3 determinando l'importo di pensione dovuto in relazione ai periodi di mobilità.
Parte ricorrente, dal canto suo, nelle note depositate il 6/4/2023 ha contestato i calcoli operati dall'ente previdenziale.
Si osserva a questo punto che, a fronte delle avverse prospettazioni delle parti, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare: “se nella retribuzione pensionabile relativa ai periodi di Mobilità l' abbia tenuto conto CP_1 della tredicesima mensilità e se abbia proceduto a rivalutare la retribuzione accreditata figurativamente per i periodi di Mobilità secondo l'indice di variazione delle retribuzioni contrattuali determinato mensilmente dall'ISTAT per il settore di appartenenza e se, in caso di accertamento della mancata inclusione delle mensilità aggiuntive e della mancata rivalutazione della retribuzione, sussistano differenze tra gli importi di pensione dovuti nel limite della decadenza triennale
(dal 13/9/2016), e gli importi liquidati, nonché gli importi dei ratei pensionistici spettanti da Gennaio 2019”.
Al predetto quesito il CTU nella perizia depositata in data 16/9/2024 ha risposto che:
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L' non ha tenuto conto della 13° mensilità nel calcolo della La CP_3 Pt_2 pensione di parte ricorrente è stata liquidata includendo, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per mobilità, ma l'importo della utilizzato non Pt_2 corrisponde a quello previsto dall'art. 7, comma 9, L. 223/91 da calcolarsi sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale. Le retribuzioni sono state rivalutate ma non sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta ai sensi del D. Lgs. n.503 / 1992. Alla luce di quanto sopra maturano, ab origine, differenze da pensione pari ad €. 125,64 mensili. per il periodo dal gennaio 2019 all'ottobre 2024 maturano, attraverso la perequazione delle differenze rilevate, €. 9.996,78 per trattamenti pensionistici arretrati.
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4 Si ritiene di dover condividere le conclusioni peritali, immuni da vizi logici e fondate sull'analisi degli atti di causa, stante anche la assenza di osservazioni delle parti idonee a contrastare validamente i risultati peritali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l' resistente va condannato al CP_3 pagamento della somma di € 9.996,78, oltre accessori di legge sino al soddisfo,
a titolo di ratei differenziali dovuti dall'1/1/2019 e a rideterminare l'importo del rateo mensile di pensione come ricalcolato dal CTU a foglio 15 della perizia nella misura di € 1.218,82 da Gennaio 2019, (vedasi importo indicato a foglio 15 della
CTU e maggiore di quello calcolato da e indicato a foglio10 della CTU). CP_1
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente di € 9.996,78, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, a titolo di arretrati dal Gennaio 2019 all'Ottobre 2024, conseguenti alla riliquidazione della pensione VO di cui la ricorrente è titolare, e a rideterminare il rateo mensile di pensione come ricalcolato dal CTU nella misura di € 1.218,82 al Gennaio 2019.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone le spese di CTU, nell'importo già liquidato con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Lecce, li 13 Dicembre 2024 – 9 Gennaio 2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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