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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2165/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2165/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 12.12.2024, congiuntamente da:
, (c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 17.05.1946, residente in [...], elettivamente domiciliato in Pistoia Via Cavour n.
51, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Vignali (c.f.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in atti;
e
, (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
Sorrento (NA), il 18.05.1969, residente in [...], elettivamente domiciliata in Monsummano Terme,
Via L. Lama n. 100, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Severi
(c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 15.06.2013 a Pieve a Nievole (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 22.10.2003), Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Le parti evidenziavano che l'unione affettiva e sentimentale tra loro veniva meno per gravi incomprensioni, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, risiede in Via delle Cantarelle n. 73 nel Comune di Pieve a Nievole con il padre (ndr ad oggi la residenza è mutata, essendosi il figlio trasferito a Napoli con il padre, ferme restando le condizioni di mantenimento), il quale continuerà a provvedere al suo mantenimento ordinario mentre le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Pistoia;
nulla viene stabilito, invece, in ordine al suo affidamento e alle modalità di visita;
3. la casa familiare è intestata al GN e Parte_1 dunque la GNa reperirà altra idonea abitazione per Parte_2 ivi trasferire la propria residenza entro la data di prima udienza;
2
4. i coniugi, in regime di separazione dei beni sono economicamente autonomi e autosufficienti, quindi nulla viene stabilito reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
5. i beni mobili e gli arredi che corredano la casa ex familiare, saranno divisi di comune accordo fra i coniugi;
6. i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa.
7. Le spese del presente atto saranno integralmente compensate fra le parti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data
15.04.2025, la SI.ra revocava il consenso prestato Parte_2 per la domanda di separazione consensuale mentre il SI.
insisteva per la dichiarazione di Parte_1 inammissibilità della revoca unilaterale del consenso espressa dalla SI.ra . Parte_2
Presosi atto delle note così depositate dalle parti, veniva disposta, al fine di meglio comprendere la situazione originante la dichiarazione unilaterale di revoca del consenso, la comparizione personale delle parti per l'udienza del 09.07.2025 (fissata a seguito di richiesta di rinvio di quella del 7.05.2025).
All'udienza le parti esponevano le rispettive posizioni come da verbale, individuandosi anche nel corso dell'udienza una eventuale possibile piattaforma per la modifica degli accordi, rispetto a talune delle riserve espresse dal coniuge revocante il consenso, a fronte della disponibilità di controparte;
le parti peraltro, all'esito, invitate a precisare comunque le conclusioni, mantenevano ferme le richieste di cui alle note scritte depositate in sostituzione di udienza, non manifestando alcuna possibilità di conclusioni conformi anche in sostituzione dell'originario accordo.
2.
La revoca unilaterale del consenso manifestata dalla SI.ra Parte_2 risulta essere inammissibile.
Va invero rilevato che, con le nuove disposizioni introdotte con il
D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia), all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è
3 stato previsto, per i procedimenti di separazione e/o di divorzio
(oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni), un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Nel sistema previgente, infatti, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
attualmente, invece, tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito disciplinato unitariamente e fondato sui medesimi presupposti.
D'altra parte, se le precedenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta, la riforma introdotta non può non portare ad un superamento di tale dicotomica impostazione.
La giurisprudenza -alla luce della disciplina previgente- aveva invero affermato che in sede di separazione la revoca unilaterale del consenso doveva ritenersi valida sul presupposto che farebbe “venir meno il requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, per l'appunto rappresentato dall'intesa tra le parti, che si configurava come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale atto la pronuncia del Tribunale era dunque rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (Cass. civ. 19540/2018)-;
4 viceversa, in caso di divorzio congiunto, la revoca unilaterale del consenso era stata ritenuta da parte della giurisprudenza, da un lato irrilevante, quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio -derivando ciò dalla non
"consensualità" del divorzio, e cioè dalla piena attribuzione al giudice della verifica dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale-, dall'altro inammissibile quanto alla disciplina della prole e dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta -poiché la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, ed alla scelta dell'iter processuale, escludeva la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie, non come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n 10463;
Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664)-.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio
-che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis c.p.c.- operato dalla riforma
Cartabia, e la conseguente assimilabilità anche alla separazione dell'impostazione giurisdizionale prevista per l'ipotesi previgente del divorzio congiunto, non può che aver determinato, quale naturale conseguenza della modifica normativa, la necessità di applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) di quegli stesi principi di diritto sopra richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto: non appare invero più ragionevolmente possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione (ed escluderla viceversa nel divorzio), posto che il relativo rito è stato espressamente unificato, ed i presupposti di separazione e divorzio richiesti congiuntamente assimilati alla ratio di una piena attribuzione al giudice della verifica dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale, da considerare non tanto come somma di distinte domande o come adesione di una delle
5 parti alla domanda dell'altra, ma piuttosto come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Nel caso di specie, dunque, la revoca unilaterale del consenso non può incidere sull'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio a seguito della riforma Cartabia.
In tal senso, anche una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione (la n. 28272/2023), ha del resto sancito tale principio, indicando come la revoca unilaterale del consenso non incida sull'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio, aprendo così la strada all'attuale orientamento, accolto anche dai Giudici di merito, non solo in relazione alla domanda di divorzio, ma anche in relazione ai ricorsi per separazione consensuale;
sul punto del tutto condivisibile risulta l'orientamento accolto dal Tribunale di Milano
(Sez. IX) con la sentenza del 18 dicembre 2024, che in applicazione dei sopra indicati principi negava l'ammissibilità della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi dopo il deposito del ricorso congiunto di separazione ex art. 473- bis.51 c.p.c.
2.1
Ciò premesso in ordine alla ritenuta inammissibilità della revoca unilaterale del consenso a fronte della domanda congiunta presentata dalle parti, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta.
Emerge invero pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra gli stessi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano ulteriormente la cessazione tra i coniugi di ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In tale prospettiva va dunque emessa sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni concordate con ricorso congiunto.
2.3
6 Il Tribunale, d'altra parte, ritiene equo l'accordo raggiunto tra i coniugi, le cui condizioni non risultano essere state alterate da nessun evento direttamente incidente sulla attuabilità delle stesse.
Va conseguentemente disposto che i rapporti tra le parti siano regolamentati sulla base degli accordi sopra riportati in corsivo e rappresentati nel ricorso congiunto.
Si tratta infatti di accordi che appaiano del tutto rispettosi delle prevalenti eSIenze della prole minore e che non presentano elementi di illegalità censurabili.
4.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, (c.f. , nato a [...], il
[...] C.F._1
17.05.1946 e , (c.f. , nata a Parte_2 C.F._3
Piano di Sorrento (NA), il 18.05.1969, che hanno contratto matrimonio in data 15.06.2013 a Pieve a Nievole (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
4, P. 1, anno 2013);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 05.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2165/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 12.12.2024, congiuntamente da:
, (c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 17.05.1946, residente in [...], elettivamente domiciliato in Pistoia Via Cavour n.
51, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Vignali (c.f.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in atti;
e
, (c.f. , nata a [...] Parte_2 C.F._3
Sorrento (NA), il 18.05.1969, residente in [...], elettivamente domiciliata in Monsummano Terme,
Via L. Lama n. 100, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Severi
(c.f. ), che la rappresenta e difende, giusta C.F._4 procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 15.06.2013 a Pieve a Nievole (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 22.10.2003), Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Le parti evidenziavano che l'unione affettiva e sentimentale tra loro veniva meno per gravi incomprensioni, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, risiede in Via delle Cantarelle n. 73 nel Comune di Pieve a Nievole con il padre (ndr ad oggi la residenza è mutata, essendosi il figlio trasferito a Napoli con il padre, ferme restando le condizioni di mantenimento), il quale continuerà a provvedere al suo mantenimento ordinario mentre le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di Pistoia;
nulla viene stabilito, invece, in ordine al suo affidamento e alle modalità di visita;
3. la casa familiare è intestata al GN e Parte_1 dunque la GNa reperirà altra idonea abitazione per Parte_2 ivi trasferire la propria residenza entro la data di prima udienza;
2
4. i coniugi, in regime di separazione dei beni sono economicamente autonomi e autosufficienti, quindi nulla viene stabilito reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
5. i beni mobili e gli arredi che corredano la casa ex familiare, saranno divisi di comune accordo fra i coniugi;
6. i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa.
7. Le spese del presente atto saranno integralmente compensate fra le parti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data
15.04.2025, la SI.ra revocava il consenso prestato Parte_2 per la domanda di separazione consensuale mentre il SI.
insisteva per la dichiarazione di Parte_1 inammissibilità della revoca unilaterale del consenso espressa dalla SI.ra . Parte_2
Presosi atto delle note così depositate dalle parti, veniva disposta, al fine di meglio comprendere la situazione originante la dichiarazione unilaterale di revoca del consenso, la comparizione personale delle parti per l'udienza del 09.07.2025 (fissata a seguito di richiesta di rinvio di quella del 7.05.2025).
All'udienza le parti esponevano le rispettive posizioni come da verbale, individuandosi anche nel corso dell'udienza una eventuale possibile piattaforma per la modifica degli accordi, rispetto a talune delle riserve espresse dal coniuge revocante il consenso, a fronte della disponibilità di controparte;
le parti peraltro, all'esito, invitate a precisare comunque le conclusioni, mantenevano ferme le richieste di cui alle note scritte depositate in sostituzione di udienza, non manifestando alcuna possibilità di conclusioni conformi anche in sostituzione dell'originario accordo.
2.
La revoca unilaterale del consenso manifestata dalla SI.ra Parte_2 risulta essere inammissibile.
Va invero rilevato che, con le nuove disposizioni introdotte con il
D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia), all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è
3 stato previsto, per i procedimenti di separazione e/o di divorzio
(oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni), un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Nel sistema previgente, infatti, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
attualmente, invece, tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito disciplinato unitariamente e fondato sui medesimi presupposti.
D'altra parte, se le precedenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta, la riforma introdotta non può non portare ad un superamento di tale dicotomica impostazione.
La giurisprudenza -alla luce della disciplina previgente- aveva invero affermato che in sede di separazione la revoca unilaterale del consenso doveva ritenersi valida sul presupposto che farebbe “venir meno il requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, per l'appunto rappresentato dall'intesa tra le parti, che si configurava come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale atto la pronuncia del Tribunale era dunque rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (Cass. civ. 19540/2018)-;
4 viceversa, in caso di divorzio congiunto, la revoca unilaterale del consenso era stata ritenuta da parte della giurisprudenza, da un lato irrilevante, quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio -derivando ciò dalla non
"consensualità" del divorzio, e cioè dalla piena attribuzione al giudice della verifica dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale-, dall'altro inammissibile quanto alla disciplina della prole e dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta -poiché la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio, ed alla scelta dell'iter processuale, escludeva la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie, non come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n 10463;
Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664)-.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio
-che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis c.p.c.- operato dalla riforma
Cartabia, e la conseguente assimilabilità anche alla separazione dell'impostazione giurisdizionale prevista per l'ipotesi previgente del divorzio congiunto, non può che aver determinato, quale naturale conseguenza della modifica normativa, la necessità di applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) di quegli stesi principi di diritto sopra richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto: non appare invero più ragionevolmente possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione (ed escluderla viceversa nel divorzio), posto che il relativo rito è stato espressamente unificato, ed i presupposti di separazione e divorzio richiesti congiuntamente assimilati alla ratio di una piena attribuzione al giudice della verifica dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale, da considerare non tanto come somma di distinte domande o come adesione di una delle
5 parti alla domanda dell'altra, ma piuttosto come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Nel caso di specie, dunque, la revoca unilaterale del consenso non può incidere sull'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio a seguito della riforma Cartabia.
In tal senso, anche una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione (la n. 28272/2023), ha del resto sancito tale principio, indicando come la revoca unilaterale del consenso non incida sull'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio, aprendo così la strada all'attuale orientamento, accolto anche dai Giudici di merito, non solo in relazione alla domanda di divorzio, ma anche in relazione ai ricorsi per separazione consensuale;
sul punto del tutto condivisibile risulta l'orientamento accolto dal Tribunale di Milano
(Sez. IX) con la sentenza del 18 dicembre 2024, che in applicazione dei sopra indicati principi negava l'ammissibilità della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi dopo il deposito del ricorso congiunto di separazione ex art. 473- bis.51 c.p.c.
2.1
Ciò premesso in ordine alla ritenuta inammissibilità della revoca unilaterale del consenso a fronte della domanda congiunta presentata dalle parti, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale dei coniugi debba essere accolta.
Emerge invero pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra gli stessi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano ulteriormente la cessazione tra i coniugi di ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In tale prospettiva va dunque emessa sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni concordate con ricorso congiunto.
2.3
6 Il Tribunale, d'altra parte, ritiene equo l'accordo raggiunto tra i coniugi, le cui condizioni non risultano essere state alterate da nessun evento direttamente incidente sulla attuabilità delle stesse.
Va conseguentemente disposto che i rapporti tra le parti siano regolamentati sulla base degli accordi sopra riportati in corsivo e rappresentati nel ricorso congiunto.
Si tratta infatti di accordi che appaiano del tutto rispettosi delle prevalenti eSIenze della prole minore e che non presentano elementi di illegalità censurabili.
4.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, (c.f. , nato a [...], il
[...] C.F._1
17.05.1946 e , (c.f. , nata a Parte_2 C.F._3
Piano di Sorrento (NA), il 18.05.1969, che hanno contratto matrimonio in data 15.06.2013 a Pieve a Nievole (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
4, P. 1, anno 2013);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 05.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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