Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona del C.D., dott.ssa Marialuisa Crucitti, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 23/2025 R.G.V.G., promosso
DA
, nata a [...] il [...], CF , ivi Parte_1 C.F._1 residente, in via Agordat, n. 10, e , nata a [...] il [...], CF Parte_2
, residente a [...]
Prunizzedda, n. 37, rappresentate e difese, dall'Avv. Gaetano Ciccone, CF fax 0965 754187, pec C.F._3 Email_1 del foro di Reggio Calabria, con studio in Scilla, via Dottor Rocco Bellantoni, s.n.c.
CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
1. Con atto depositato in data 18.01.2025, le ricorrenti hanno proposto domanda, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 89/2001, per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con L. 848/1955.
Hanno esposto che in data 12.09.2012 la SI.ra , nata in Persona_1
Catanzaro il 010.8.1930, aveva sporto, presso la Stazione dei Carabinieri di Scilla, querela nei confronti del SI. . Controparte_3
La Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva iscritto a ruolo procedimento penale n. 7037/2012 R.G.N.R., a carico del , per i reati di cui CP_3 agli artt. 614 e 633, c.p., nel quale venivano individuate, quali persone offese, le SI.re
, nata a [...] il [...], e , nata a Persona_2 Persona_1
Catanzaro il 01.08.1930. Il P.M., in data 16.11.2016, aveva emesso, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ed era stata fissata l'udienza del Controparte_3
08.05.2017. Si erano costituite parti civili le persone offese, e Persona_2 Per_1
, ed il procedimento, iscritto al n. 707/2017 R.G.T., si era concluso con
[...] sentenza n. 2134/2019, emessa in data 17.06.2019, depositata il 09.09.2019, con la quale era stato dichiarato colpevole dei reati ascritti e condannato Controparte_3 alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili ed al pagamento delle spese processuali.
Il aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza. CP_3
Il procedimento di appello, n. 2/2020 Reg. Gen. App., si era concluso con la sentenza n. 1714/2024 emessa in data 27.06.2024 con la quale, in riforma della sentenza appellata, veniva dichiarato non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e venivano confermate le statuizioni civili.
La sentenza era passata in giudicato il 18.07.2024.
La durata del giudizio di primo grado era stata di anni sette e la durata del giudizio di appello era stata di anni quattro e mesi dieci.
La durata complessiva del giudizio era stata di anni undici e mesi dieci, ben oltre il limite di cinque anni previsti dalla legge per la ragionevole durata dei due gradi di giudizio e la durata irragionevole era stata pari a sei anni e dieci mesi.
Nelle more, la SI.ra era deceduta e le ricorrenti, figlie della Persona_2 medesima, ne erano divenute eredi ex lege.
Le ricorrenti intendevano far accertare detta violazione compiuta dall'Amministrazione della Giustizia e conseguentemente ottenere l'equa riparazione del danno non patrimoniale subito, quantificato in € 5.600,00, tenuto conto della durata complessiva del giudizio. Chiedevano, quindi, la condanna del a corrispondere Controparte_1 l'equa riparazione, nei termini sopra quantificati o in quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi legali al saldo in caso di ritardato pagamento, nonché spese e compensi del procedimento, da distrarre in favore del difensore istante.
2. Il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto nel termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento presupposto.
Preliminarmente, deve darsi atto che le ricorrenti hanno agito esclusivamente quali eredi della SI.ra , costituta parte civile, avendo le stesse Persona_2 specificato: “Nelle more la SInora è deceduta e le odierne ricorrenti, Persona_2 figlie della medesima, ne sono divenute eredi ex lege”. Le ricorrenti, peraltro, non hanno mai preso parte al giudizio presupposto, tant'è che la sentenza emessa dalla Corte di Appello 27.06.2024 indica quale parte civile
, sebbene la stessa fosse deceduta il 28.08.2020. Persona_2
Le ricorrenti hanno agito, dunque, solo ed esclusivamente quali eredi di _2
.
[...]
Ciò posto, deve essere evidenziato che, a fini per i quali in questa sede si procede, il dies a quo da considerare ai fini della verifica della irragionevole durata del processo penale è dal legislatore, ex art. 2 comma 2 L. 2001/89, individuato nel momento in cui la parte offesa si è costituita parte civile, poiché solo in quel momento è divenuta parte del processo presupposto.
“In tema di equa riparazione ai sensi della l.n.89 del 2001, la persona offesa dal reato, che, al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento”. (Sez. 2, sentenza n. 13579 del 29/04/2022). La Suprema Corte, nella pronuncia ora riportata in massima, ha richiamato il
“dettato normativo di cui di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, che ai fini dell'accertamento della durata del processo penale stabilisce che esso si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato o di parte civile. Ne consegue che la persona offesa del reato o il querelante non possono considerarsi parti del processo prima della loro costituzione di parte civile, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata, tenuto conto che la persona offesa può svincolarsi dall'esito di quel procedimento, promuovendo un'autonoma domanda risarcitoria in sede civile (Cass. n. 26625 del 2016; Cass. n. 5294 del 2012). In merito alla conformità di tale disposizione ai parametri costituzionali, va poi sottolineato che la relativa questione risulta già esaminata di recente dalla Corte 3
costituzionale, che con le sentenze n. 249 del 2020 e n. 203 del 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile. In particolare il Giudice delle leggi ha escluso che la disposizione in parola sia in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, osservando che essa si rivela coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il "diritto di carattere civile" al risarcimento. …”. In applicazione del principio di diritto su esposto, va rilevato che la SI.ra _2
si era costituita parte civile nel processo penale, in data 18.06.2018 (cfr. verbale
[...] di udienza e sentenza emessa dal Tribunale). Da tale data al deposito della sentenza, 09.09.2019, la durata del giudizio di primo grado è stata pari ad anni 1, mesi 2 e giorni 22, inferiore al periodo di durata ragionevole, pari ad anni tre.
Dalla data di notifica della citazione in appello, 11.12.2019, alla data della morte della SI.ra , dante causa delle ricorrenti, avvenuta in data 28.08.2020, Persona_2 la durata del giudizio presupposto è stata pari a mesi 8 e giorni 17, inferiore al termine di durata ragionevole previsto per il grado di appello, pari ad anni due. Non sussistendo durata irragionevole del giudizio presupposto che debba essere indennizzata, la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese del procedimento, in ragione della soccombenza, restano a carico delle ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 16 aprile 2025.
Il C.D.
dott.ssa Marialuisa Crucitti